Sentenza 6 ottobre 2011
Massime • 1
I decreti di proroga del regime di detenzione differenziato devono essere sorretti da congrua ed autonoma motivazione in ordine agli specifici elementi dai quali desumere la permanenza attuale delle eccezionali ragioni di ordine e di sicurezza, correlate ai pericoli connessi alla persistente capacità del condannato di tenere contatti con la criminalità organizzata, che le misure mirano a prevenire.
Commentario • 1
- 1. La proroga del regime carcerario differenziato: problematiche applicativehttps://www.filodiritto.com/ · 29 aprile 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2011, n. 48396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48396 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 06/10/2011
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 3080
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 28191/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LU EP, N. IL 02/09/1958;
avverso l'ordinanza n. 7/2010 TR1B. SORVEGLIANZA di ROMA, del 20/05/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Gialanella Antonio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 maggio 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da LU PP, detenuto presso la casa circondariale di Novara, avverso il decreto ex L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis, comma 2, emesso dal Ministro della
Giustizia in data 5 novembre 2009, con il quale era stata prorogato nei suoi confronti per anni due il regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen..
2.Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha ritenuto che il LU, detenuto per più condanne all'ergastolo ed a rilevanti pene detentive, a lui comminate per più delitti di omicidio volontario, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione e partecipazione ad associazione criminosa di stampo mafioso, rivestisse tuttora una posizione di vertice, quale uomo d'onore della famiglia mafiosa Ciaculli di Palermo, nonché quale capo famiglia e capo del mandamento di NC di Palermo, particolarmente vicino ai capi di detto mandamento, i fratelli Graviano, a capo di uno dei gruppi di fuoco più sanguinai dell'organizzazione mafiosa "cosa nostra", avendo eseguito numerosi ed efferrati omicidi;
e per il suo ruolo di spicco nel clan mafioso anzidetto il LU era ancora in grado di dare disposizioni agli altri membri della famiglia in stato di libertà ed agli affiliati anche dal carcere, si da poter svolgere attività di inquinamento probatorio per il tramite dei familiari, con la conseguenza che era da considerare inalterata la sua influenza nella consorteria criminale di appartenenza, come era stato confermato dalle dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia e dalla informative rese dalla DDA di Palermo il 20 ottobre 2009, dalla DISIA il 28 ottobre 2008, dalla direzione investigativa antimafia del 23 ottobre 2009, dal Comando generale dell'arma dei carabinieri il 30 ottobre 2009 e dal Ministero dell'interno il 14 ottobre 2009. Secondo il Tribunale di Sorveglianza, la proroga del regime differenziato era collegabile più che all'esistenza attuale di collegamenti del detenuto con associazioni criminose, alla pericolosità qualificata del medesimo, intesa come elevata probabilità di ripresa in futuro dei predetti contatti, qualora fosse stato ripristinato nei suoi confronti il regime carcerario ordinario. Il provvedimento del Ministro della Giustizia impugnato era pertanto adeguatamente motivato, con corrette valutazioni di prognosi criminale.
2. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma propone ricorso per cassazione LU PP per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge e motivazione carente ed illogica. Ha fatto presente che il Tribunale di Sorveglianza di Roma non aveva addotto la sussistenza di concreti elementi tali da comprovare il persistere dei suoi collegamenti con l'associazione criminosa di appartenenza. Non poteva ritenersi che, fin quando fosse esistita "cosa nostra" ed il mandamento mafioso di NC, esso ricorrente dovesse essere necessariamente sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., a meno di una sua formale dissociazione o di una sua collaborazione. Era stato poi fatto un generico riferimento all'attività criminosa posta in essere da numerosi latitanti di spicco ancora in libertà, senza rilevare che alcuni di essi (NI IO e GL NI) erano stati catturati alla fine del 2009; non era poi rispondente a verità che i suoi familiari conducessero un elevato tenore di vita, vivendo egli con un modesto contributo mensile che gli veniva inviato prima dalla madre, poi deceduta e poi da una sua sorella;
non erano poi sopravvenute nei suoi confronti nuove incriminazioni non precedentemente valutate;
non erano stati tenuti nel debito conto tenuto gli esiti positivi del suo trattamento penitenziario (gli erano stati concessi ben 1575 giorni di liberazione anticipata) ed il fatto che egli era stato sottoposto al regime differenziato da quasi un ventennio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da LU PP è infondato.
2. La L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis, così come sostituito dalla L. 23 dicembre 2002, n. 279, art. 2, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato "sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno (oggi anni 2: cfr. L. 94 del 2009, art. 2, comma 27, lett. d)), purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche od eversive sia venuta meno".
Il sindacato avverso detti provvedimenti, devoluto alla Corte di Cassazione dalla citata Legge, art. 41 bis, comma 2 sexies, è limitato alla violazione di legge;
pertanto il controllo affidato a questo giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione e cioè alle ipotesi in cui la motivazione risulta del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, si da risultare meramente apparente, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento sono a tal punto scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Cass. SS.UU. 28.5.03 n/224611; Cass. 1A 9.11.04 rv 230203). È quindi da escludere che la violazione di legge ricomprenda in sè anche il vizio di contraddittorietà od illogicità manifesta della motivazione.
Anche i decreti di proroga del regime di detenzione differenziato devono essere sorretti da congrua ed autonoma motivazione in ordine agli specifici elementi, dai quali deve desumersi la permanenza attuale delle eccezionali ragioni di ordine e di sicurezza, correlate ai pericoli connessi alla persistente capacità del condannato di tenere contatti con la criminalità organizzata, che le misure mirano a prevenire (cfr. Cass. 1A 4.3.04 rv 227975; Cass. 1A
8.4.2008 n. 14697). Va rilevato che la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale della normativa sopra indicata, l'ha dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza, sottolineando la necessità che ciascun provvedimento di proroga contenga un'autonoma e congrua motivazione circa la permanenza attuale di pericoli per l'ordine e la sicurezza, che le misure mirano a prevenire (Cfr. Corte Costituzionale ordinanza 23.12.04 n. 417).
3. Il provvedimento impugnato nella presente sede appare conforme ai criteri interpretativi sopra illustrati.
Esso infatti ha specificamente indicato i concreti ed attuali motivi per cui è stata ritenuta legittima la proroga della sospensione dell'applicazione di regole del trattamento penitenziario e di istituti previsti dalla L. n. 354 del 1975 nei confronti del ricorrente.
L'ordinanza infatti ha riferito in ordine all'impressionante serie di gravi delitti, quali omicidi, estorsioni, sequestro di persona a scopo di estorsione e partecipazione ad associazione di stampo mafioso, per i quali il ricorrente era in espiazione di pena;
ha rilevato come il reclamante rivestisse una posizione di vertice, quale uomo d'onore della famiglia mafiosa Ciaculli di Palermo, nonché quale capo famiglia e capo del mandamento mafioso di NC di Palermo, particolarmente vicino ai capi di detto mandamento, i fratelli Graviano;
come fosse stato a capo di uno dei gruppi di fuoco più sanguinari dell'organizzazione mafiosa "cosa nostra"; come avesse eseguito numerosi ed efferrati omicidi legati alle attività criminose delle anzidette cosche.
L'ordinanza impugnata ha ritenuto l'attualità di tali collegamenti con le associazioni mafiose anzidette, tuttora vive ed operanti sul territorio di Palermo, avendoli desunti da specifiche ed attuali informative di polizia, descritte in parte narrativa ed in concreto non contestate dal ricorrente;
ed ha correttamente rilevato come solo grazie al regime carcerario differenziato era stata fino ad allora evitato che il reclamante potesse continuare a svolgere, pur dal carcere, il suo ruolo di dirigente della temibile ed agguerrita associazione mafiosa di appartenenza, che continuava a commettere gravi crimini sui territori da essa controllati e dalla quale il ricorrente non aveva mai inteso dissociarsi. Sono peraltro mere questioni di merito, inammissibili nella presente sede di legittimità, essendo il ricorso innanzi a questa Corte limitato, come sopra detto, al vizio di violazione di legge, le altre censure proposte dal ricorrente e consistenti nel modesto tenore di vita che condurrebbero i suoi familiari in libertà; nell'errata indicazione dei latitanti ancora in libertà della cosca mafiosa di appartenenza;
nella mancata valutazione del buon comportamento carcerario tenuto dal ricorrente.
Quanto a tale ultima censura si osserva invero che il buon comportamento inframurario non è, di per sè solo, sintomo di resipiscenza e di seria riconsiderazione critica del proprio passato criminoso.
Va pertanto ritenuto che l'ordinanza impugnata ha adeguatamente indicato su quali basi era da ritenere sussistente il concreto pericolo che il LU, restituito al normale circuito carcerario, potesse ricominciare ad avere rapporti con l'organizzazione mafiosa di appartenenza, tuttora attiva ed operante sul territorio.
4. Il ricorso proposto da LU PP va pertanto respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011