(Urto fortuito o per causa dubbia).
Se l'urto e' avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, ovvero se non e' possibile accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti.
Dibattimento Titolo II DIBATTIMENTO Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 470. Disciplina dell'udienza 1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalita'; in sua assenza la disciplina dell'udienza e' esercitata dal pubblico ministero. 2. Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che da' immediata esecuzione ai relativi provvedimenti. Art. 471. Pubblicita' dell'udienza 1. L'udienza e' pubblica a pena di nullita'. 2. Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono …
Leggi di più…Cass. pen., Sez. V, 28 aprile 2025, sentenza n. 16012 LA MASSIMA "Il falso innocuo sussiste quando l'infedele attestazione ... Cass. pen., Sez. V, 10 febbraio 2025, sentenza n. 5255 LE MASSIME“Configura il reato di falsità materiale di cui agli artt. 477 e 482 ... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
Leggi di più…Codice di procedura civile - Tutti i codici Titolo I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI Capo I: DEL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE Art. 633. Condizioni di ammissibilita' Su domanda di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1 se del diritto fatto valere si da' prova scritta; 2 se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; …
Leggi di più…Il codice civile impone a chi sia in possesso di un testamento olografo di presentarlo a un notaio per la pubblicazione (art. 620 del c.c., primo comma). Chiunque vi abbia interesse può ricorrere al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione affinché venga fissato un termine per la presentazione (art. 620 cc, secondo comma). Benché non vi siano esplicite sanzioni per colui che indebitamente non presenti il testamento olografo in suo possesso, in caso di ritardo egli potrà essere ritenuto responsabile verso gli altri interessati, e anche personalmente ex art. 490 cp in caso di occultamento (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri: “Chiunque, in tutto o in …
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