Articolo 482 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 482.
(Urto fortuito o per causa dubbia).

Se l'urto e' avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, ovvero se non e' possibile accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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