Sentenza 17 febbraio 1999
Massime • 1
La omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato non presente all'udienza preliminare determina un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 cod. proc. pen. attinendo alla mancata costituzione del contraddittorio. In proposito non può ritenersi, quando l'imputato sia domiciliato presso il difensore e questi sia presente, che la lettura del provvedimento equivalga alla notifica per le parti presenti ex art, 424, 2.ò comma, cod. proc. pen. considerata la presenza del difensore domiciliatario equivalente alla notifica all'imputato assente. Infatti, proprio il nesso tra tale disposizione e quella di cui all'ultimo comma dell'art. 429 stesso codice, che stabilisce che il decreto è notificato all'imputato che non era presente all'udienza preliminare, esclude la estensibilità dell'art. 424 all'imputato assente, e ciò in quanto la notifica del decreto che dispone il giudizio attiene alla contestazione dell'accusa che richiede, a tutela del diritto di difesa, la diretta e personale conoscenza dell'imputazione contenuta nell'atto che costituisce il passaggio alla fase del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/1999, n. 3559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3559 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Badia Presidente del 17.02.99
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " Andrea Colonnese " N.335
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " Sandro Occhionero " N.32804/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) ER AR nato a [...] il [...].
2) LT IT Bergamo il 25.06.1943.
avverso la sentenza corte d'appello di Milano del 20.11.1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale dott. Giuliano Turone che ha concluso per rigetto del ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv. C. Smuraglia
Uditi i difensori e avv. A. Salafia sostituto dell'avv. G. Viola. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impugnata sentenza confermava quella del tribunale di Monza che il 22.03.1996 aveva condannato gli imputati ER AR e LT IT, rispettivamente alla pena di L.
2.000.000 e L.
1.500.000 di multa, per avere il primo offeso la reputazione del dott. IN NE, in qualità di autore dell'articolo "Lo chiamavano inetto" pubblicato sul quotidiano "il giornale" in data 20.03.1994, ed il secondo omesso, nella qualità di direttore responsabile del medesimo giornale, il prescritto controllo consentendo la pubblicazione dell'articolo medesimo. La corte di merito ha precisato l'imprescindibilità del criterio di verità dei fatti esposti anche in relazione all'esercizio - consentito pure con modalità di "maggiore causticità ed ironia" - del diritto di critica politica. Ha poi precisato i fatti che, nella narrazione, erano risultati non rispondenti a verità.
Quanto al LT l'impugnata sentenza puntualizzava la particolare attenzione che il direttore responsabile, senza censurare lo scritto del giornalista, era tenuto ad usare in relazione alla gravità dei fatti riferiti nell'articolo del ER. Il difensore dei ricorrenti allegava i seguenti motivi:
1) Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio nei confronti del solo LT IT.
2) Mancanza e manifesta illogicità di motivazione in relazione al principio di verità sul fatto "che la fama di NE era da attribuirsi giudice NE, nonché la circostanza storica della presunta inimicizia tra NE ed il sindaco AN, rappresentante della Rete", ritenuto provato documentalmente.
3) Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione a travisamento del fatto - risultante dall'impugnato provvedimento - con riferimento ai punti segnalati in note d'udienza e documenti acquisiti in atti.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ha presentato memoria scritta il difensore della parte civile. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa corte di dover accogliere il ricorso per quanto di ragione.
Nel Primo motivo attinente alla sola posizione del LT, viene denunciata la violazione dall'art.429 c p.p. in relazione agli artt.178 e 179 c.p.p. Si afferma, infatti, che il decreto disponente il giudizio, a chiusura dell'udienza preliminare, non sia stato notificato all'imputato non presente a tale udienza, in violazione della disposizione prevista al co, 4 dell'art. 429 c.p.p. Il motivo è fondato.
Anzitutto va ricordato che il vizio denunziato non rientra tra quelli per i quali il terzo comma dell'art. 181 c.p.p. prevede la proposizione di eccezione entro il termine limitato previsto dall'art.491 co. 1 c.p.p. Non si tratta, infatti, di nullità attinente al contenuto del decreto che dispone il giudizio, bensì di mancata costituzione del contraddittorio siccome omessa del tutto la notifica del provvedimento, contenente la precisa indicazione del fatto contestato.
Si verte, dunque, in ipotesi di nullità assoluta ed insanabile ex art.179 c.p.p., rientrante nel caso di "omessa citazione dell'imputato" (Cass. Sez. 5, 10.12.1993 n.l1328). La parte civile sostiene, nella sua memoria, che la domiciliazione dell'imputato, sin dai primi atti delle preliminari indagini, presso il difensore presente, all'udienza preliminare, comporterebbe la "notifica" - mediante la particolare forma prevista dall'art. 424 co.
2.c.p.p.
Tale norma equipara l'immediata lettura del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare alla notifica per le "parti presenti", sicché la presenza del difensore "domiciliatario" equivarrebbe a notificazione assente.
Una tale tesi, per quanto suggestiva possa sembrare, non è condivisibile.
Invero proprio il nesso tra la disposizione dell'art. 424 co. 2 c.p.p. con quella contenuta nell'ultimo comma dell'art. 429 c.p.p.
esclude la pretesa estensibilità degli effetti della lettura nei confronti dell'imputato assente all'udienza preliminare. Nella dizione "parti presenti" sono ricompresi, ai fini voluti dalla norma, il P.M. - l'imputato - la parte offesa e le parti priva te indicate nel comma 4 dell'art.419 c.p.p. nonché il difensore dell'imputato.
Anzi quest'ultimo, assieme al P.M. devono partecipare necessariamente ex art.420 co. 1 c.p.p., sicché la questione della mancata presenza si pone - giustamente - solo in relazione alle altre "parte" e l'art.429 ultimo co. c.p.p. impone la notifica del decreto a p.o. ed imputato assenti.
Anche se la partecipazione dell'imputato all'udienza preliminare non è "necessaria", poiché la difesa è in ogni caso assicurata dal difensore, l'art. 420 co. 4 c.p.p. porta al massimo grado il rispetto del principio del contraddittorio, prevedendo la rinnovazione della notifica nei casi previsti dall'art. 495 c.p.p., nonostante la ineludibile partecipazione del difensore.
Ne deriva che la notifica, all'imputato assente, del decreto disponente il giudizio rientra in quell'ampia tutela del diritto di difesa che - in tema di contestazione dell'accusa - non può prescindere dalla diretta e personale conoscenza dell'imputazione contenuta nell'atto costituente il passaggio alla fase del vero e proprio "giudizio".
La domiciliazione (che non implica certamente una "procura speciale"; intesa come immedesimazione, del rappresentato nel procuratore), pertanto, deve esplicare, i suoi propri effetti nello specifico ambito delle notificazioni in senso tecnico (art. 161/164 c.p.p.), ma non può essere utilizzata per superare una disposizione
(art.424 co. 2 c.p.p.) che, pur favorendo la speditezza nelle comunicazioni, deve rimanere circoscritta alla reale e per così dire "naturalistica" percezione della lettura del provvedimento. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, unitamente a quella di primo grado - nei soli confronti dell'imputato LT - per nullità derivata dalla mancata notifica del decreto disponente il giudizio.
Diverso esito deve avere il ricorso in relazione.
Il secondo motivo, intatti ,pone l'accento su due punti dell'articolo incriminato: 1) La fama del dott. NE era da attribuirsi ad un riflesso del giudice NE. 2) La storica circostanza dell'inimicizia tra NE ed il sindaco di Palermo AN.
Ritiene, in relazione a tali fatti, sia stato rispettato il criterio di verità che deve presiedere al riconoscimento del diritto di cronaca.
Anzitutto, quanto, al primo punto, la prospettazione difensiva non prende in esame il fatto secondo la ricostruzione fattuale proveniente dai giudici di merito e contenuta nello stesso capo di imputazione.
Qualora venga esercitato diritto di critica politica (non negato dall'impugnata sentenza in relazione al linguaggio usato) mediante la narrazione di fatti volti ad evidenziare la tesi che il giornalista propone (nella specie quella riassunta nel punto 1) non siamo più in presenza di semplice "linguaggio" ironico/sarcastico/derisorio consentito, bensì di attacco politico - ancora in sè ammesso - che però rimane scriminato solamente ove venga rispettato l'ineludibile criterio di verità (che non è veridicità o verisimiglianza) dei fatti esposti.
Diversamente la loro portata diffamatoria non trova giustificazione ma rimane esaltata perché rivela livore gratuito ancora più pericoloso quando attiene alla dignità professionale piuttosto che all'immagine politica.
L'impugnata sentenza ha ordito una trama argomentativa che utilizza materiale probatorio incontestato circa la mancanza di verità di alcuni degli episodi più significativi (in rapporto alla tesi sostenuta dal giornalista) narrati e nega coerentemente che possano assurgere a prova di verità le fonti (pubblicazioni il cui contenuto a sua volta non è controllabile) indicate dal ricorrente, sicché l'immagine globale, che il giornalista trae da fatti ritenuti non veritieri dai giudici di merito e riassume nel titolo modificando il nome della p.o. in "NE", rimane sanzionabile nonostante la questione dell'inimicizia tra il giudice NE ed il sindaco AN, riflettentesi sul rapporto della p.o. con capo della "Rete" venga volutamente tralasciata siccome rientrante nella critica politica.
Il terzo motivo, infine, denunzia un preteso travisamento del fatto che si rivela piuttosto una censura di merito, nella misura in cui critica il mancato esame di elementi valutativi. La motivazione, che risulta dalla lettura congiunta delle due sentenze di merito, rimane congrua - sia pure, nella sua sinteticità - ove alle argomentazioni contenute, nei motivi di appello sia stata data, come nella specie, una risposta implicita.
Al rigetto del ricorso del ER consegue la condanna alle spese processuali e la rifusione di quelle sostenute dalla parte civile e liquidate in dispositivo.
P. T. M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, nonché la sentenza del tribunale di Monza in data 22.03.1996 nei confronti IT LT.
Dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Monza. Rigetta il ricorso di AR ER che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese in favore della p.c. IN CA, liquidate in complessive L. 2.500.000.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999