Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/2003, n. 10314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10314 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
RE BB ACA ITALIANA1 0 314/ 03 IN NON DEL .13655/2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI 23067 Cron. SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 26.2.2003 Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Dott. Michele DE LUCA Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. RE Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OR ID, elettivamente domiciliata in Roma alla via Lima n.31, presso l'avv. Giuseppe Maccarone, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
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contro
MINISTRO DELL'INTERNO, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso lo stessa domiciliato -1- alla Via dei Portoghesi, 12 in Roma;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n.253 del, 10000reg. gen. n.61/2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.2.2003 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi ,che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 27.10.2000 la Corte di Appello di Roma accoglieva l'appello del Ministero dell'Interno nei confronti di NT EL rigettando la domanda diretta ad ottenere l'assegno di invalidità per mancanza del requisito dell'incollocazione, ritenendo che detto requisito poteva essere provato soltanto con l'iscrizione nelle speciali liste del collocamento obbligatorio. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la NT, ed illustrato poi con memoria;
resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.3 DPR n.698 del 1994 e 13 legge n. 118 del 1971, la NT lamenta che si sia ritenuta l'incollocazione requisito per il riconoscimento del diritto e non soltanto per -2- la sua erogazione. La censura è infondata. Essa è contraria alla costante giurisprudenza di legittimità che, alla stregua della interpretazione letterale del primo comma dell'art. 13 della legge n.118 del 1971 e del secondo comma, che prevede la revoca dell'assegno in caso di occupazione, ritiene l'incollocazione requisito del diritto, e non condizione per l'erogazione della prestazione assistenziale, cfr. Cass., tra le tante, nn. 10708 del 1998, 8055 del 2000 e 2628 del 2001. Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 13 della legge n.118 del 1971 e 1 e 19 della legge n.482 del 1968 e 115 e 116 c.p.c.,contesta con un primo profilo che per provare l'incollocazione sia necessario provare l'iscrizione nelle speciali liste, bastando l'autocertificazione della mancanza di reddito. Con un secondo profilo,rappresenta che la NT si era iscritta in dette liste il 28.1.1999, come da certificato esibito e che di ciò non aveva tenuto conto la Corte territoriale. La censura è fondata per quanto di ragione. La giurisprudenza della Corte ritiene che solo l'infruttuosa iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, certificata dal compente ufficio, documenti l'incollocamento. Cfr. Cass. nn.4555 del 2002, 8055 del 2000, 10708 del 1998. Tuttavia, nella specie, la Corte Territoriale non ha tenuto conto del certificato esibito con il ricorso in appello (foll), che documenta detta iscrizione. In conclusione,va rigettato il primo motivo, accolto per quanto di ragione il secondo. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad -3- altro giudice che si designa nel dispositivo;
allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie per quanto di ragione il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma il 26.2.2003 Il Consigliere est. Il Presidente Femantofuf IL CANCELLIERE. auco Depositato in Cancelleria oggi, ANL UG 2003 3 3 0 1 5 A I IL CANCELLIERE . S : T S D , N R A T O A ' , 3 L L L 7 A L - S O E 8 E B - P D I 1 S I I 1 D S N N A E G E T S G O S I O G A P E A D L M E O I , T A T A O I L R D R L T I E S E I D T D G N O E E R S E -4-