Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2010, n. 17232
CASS
Sentenza 22 luglio 2010

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In tema di contribuzione dovuta alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense da parte dei professionisti iscritti all'albo delle professioni forensi, la previsione contenuta nell'art. 21 della legge n. 576 del 1980 che, con disposizione eccezionale rispetto al generale principio solidaristico che domina il settore della contribuzione previdenziale, attribuisce all'iscritto che cessa dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, il diritto al rimborso dei contributi versati, stabilendo che sulle somme da rimborsare "è dovuto l'interesse legale dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti" non può che essere interpretata nel senso che gli interessi, aventi natura esclusivamente compensativa, sono dovuti solo a partire dal primo gennaio successivo all'effettivo versamento. Pertanto, nel caso in cui il professionista abbia tardivamente provveduto all'iscrizione tardiva in sanatoria ai sensi dell'art. 15 della legge n. 141 del 1992, la restituzione dei contributi dovuti a causa della sopravvenuta cancellazione non può essere maggiorata degli interessi legali determinati con riferimento al primo gennaio successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, atteso che gli effetti della sanatoria non possono spingersi fino al punto di una integrale equiparazione tra l'iscritto che ha effettuato tempestivamente i pagamenti e quello che, dopo aver omesso di adempiere provveda "ex lege" tardivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2010, n. 17232
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17232
    Data del deposito : 22 luglio 2010

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