Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/06/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 670/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/05/1983, ed ivi residente in [...]/2, ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Ippolito D'Aste n. 1/6, presso lo studio dell'Avv. Chiara Arcangeli, che la rappresenta e la difende anche disgiuntamente con l'Avv. Davide De Bartolo come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in
Genova (GE), Via Ceccardi n. 1/6, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Pattay, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza del 06/05/2025.
Con ricorso depositato in data 24/01/2025, la Sig.ra ha chiesto che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a ZI
RM (CZ) in data 08/09/2012, con il Sig. il quale nel costituirsi in giudizio Controparte_1
con comparsa di costituzione e risposta del 05/05/2025, non si è opposto ma anzi ha espressamente aderito alla pronuncia in punto stato civile.
All'udienza del 06/05/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
i coniugi si sono sposati in data 08/09/2012 a ZI RM (CZ) e il matrimonio è stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N.106 Parte
II Serie A Anno 2012, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato in atti;
dall'unione coniugale sono nati a Genova (GE) i figli e , rispettivamente in Per_1 Per_2
data 22/10/2007 e in data 10/08/2015;
i medesimi coniugi sono separati consensualmente come da verbale del 21/10/2019 omologato dal Tribunale di Genova in data 24/10/2019 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione.
Rilevato che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale e che i coniugi non hanno mai ripreso la coabitazione, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi nei propri atti;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge
n. 898/1970, come modificati dalla Legge n. 55/2015;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, le stesse possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico oltre che corrispondenti al superiore interesse della prole;
Rilevato, infine, che alla luce della conciliazione delle parti le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
08/09/2012 a ZI RM (CZ) e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo
Comune al N. 106 Parte II Serie A Anno 2012 dai conchiudenti e Parte_1 Parte_2
e prende atto delle seguenti concordate condizioni:
[...]
1) e (di seguito anche i “Figli”) rimangono affidati a entrambi i Per_1 Persona_3
Genitori in modo condiviso, ancorché con collocazione abitativa principale presso e con la madre.
2) Onde attribuire un contenuto sostanziale al principio di bi-genitorialità nell'interesse dei
Figli minori, i Genitori assumono come loro precisa responsabilità giuridica e morale il comportarsi secondo i seguenti canoni:
a) faranno sì che le decisioni di maggiore interesse per i Figli (quali, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti la salute e le cure, l'istruzione e le altre scelte educative/formative, e ogni altra questione destinata a incidere sulla vita degli stessi) siano sempre assunte di comune intesa fra essi Genitori, in attuazione di un progetto condiviso: tali decisioni dovranno tenere nella giusta considerazione le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei Figli;
b) si riconosceranno reciprocamente uno spazio affettivo adeguato nel rapporto con i Figli, al fine di dare concretezza al diritto di quest'ultimi di mantenere una relazione equilibrata e continuativa con entrambi i Genitori, così che ciascuno di essi possa costituire per i minori un punto di riferimento stabile e responsabilizzante per la loro crescita;
c) ciascun Genitore prenderà decisioni di emergenza quando possa essere compromessa la salute o la sicurezza dei Figli, e informerà al più presto possibile l'altro Genitore;
anche a tal fine, ciascun Genitore si assicurerà che l'altro abbia il suo indirizzo di domicilio e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui, ed entrambi i
Genitori risulteranno nell'elenco dei contatti di emergenza per i Figli;
d) ciascun Genitore avrà la precisa responsabilità (anche tenuto conto della distanza che attualmente li separa, e della specifica professionalità della madre) di tenere l'altro informato -nel modo più tempestivo e collaborativo ed esaustivo possibile - circa le condizioni di salute dei Figli e ogni altro aspetto SInificativo riguardante gli stessi (sia esso problematico sia positivo, incluso - ma senza limitazione - all'apprendimento e all'andamento scolastico), e comunque incidente sul loro benessere psicofisico, evitando per contro atteggiamenti eccessivamente rigidi, pervasivi o d'indebita ingerenza nella vita dell'altro per quanto riguarda le decisioni relative alla cura quotidiana dei Figli quando si trovano con l'altro Genitore;
e) ciascun genitore avrà in ogni caso autonomo accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza dei Figli, e avrà la facoltà di conferire autonomamente con gli insegnanti e con gli eventuali operatori socio-sanitari che si occupino dei Figli;
f) impronteranno i loro rapporti (come disciplinati dalle presenti condizioni di divorzio e anche al di là di esse) al dialogo civile, costruttivo e propositivo, onde ricercare un equo contemperamento delle rispettive eSIenze e punti di vista, nel superiore interesse -morale e materiale -dei Figli;
in particolare, i Genitori si asterranno dal coinvolgere i Figli nelle loro discussioni, dal riversare sui Figli i propri reciproci dissapori, dall'utilizzare i Figli come
“messaggeri”, e ciascuno di essi eserciterà il massimo autocontrollo onde evitare di innescare dinamiche volte all'alienazione dell'altro Genitore, anche attraverso la denigrazione dello stesso e/o del suo ramo familiare;
g) quando i Figli sono con uno dei Genitori o con i nonni, questi consentiranno sempre che l'altro Genitore possa contattarli almeno una volta al giorno telefonicamente e, se possibile, anche attraverso internet;
i contatti tra Genitore e Figli non saranno interrotti o controllati dall'altro Genitore;
h) eviteranno, onde non indurre turbamento nella sfera psicoaffettiva dei Figli, di far frequentare agli stessi persone con cui dovessero intrattenere relazioni affettive non stabili e/o consolidate.
3) I Genitori convengono che il padre, fino a quando permarrà a vivere in un luogo diverso dalla città di residenza dei Figli, avrà facoltà di tenere con sé i Figli, di norma insieme, previo accordo con i Figli stessi e con la madre, per un fine settimana al mese (compreso il pernottamento) dalle ore 20:00 del venerdì fino alle ore 21:00 della domenica. 3.1) L'indicazione dei fine settimana sub § 3) avverrà - a scelta del padre, secondo le proprie eSIenze lavorative -con un preavviso di almeno quindici giorni.
4) Vacanze:
4.1) Durante le vacanze estive concesse dal calendario scolastico dei Figli, ciascun Genitore li terrà con sé, di norma insieme, per cinque settimane anche consecutive (dandosi atto che una tanto lunga consecutività di pernottamento viene espressamente prevista solo in ragione del fatto che il padre non risiede attualmente a Genova, bensì assai distante), nell'ultima settimana di luglio e nel mese di agosto, ma comunque non oltre il 5 settembre (tenuto conto dell'inizio della scuola).
4.2) Durante le vacanze natalizie concesse dal calendario scolastico dei Figli, ciascun
Genitore terrà con sé i Figli, di norma insieme:
- un anno, dal giorno successivo a quello in cui termina la scuola fino al 29 dicembre, e
- l'anno successivo, dal 30 dicembre fino al giorno precedente a quello in cui ricomincia la scuola.
4.2.1) Si dà atto che per le prossime vacanze natalizie il periodo di spettanza del padre inizierà il 30 dicembre 2025.
4.3) Durante le vacanze pasquali concesse dal calendario scolastico dei Figli, ciascun
Genitore terrà con sé i Figli, di norma insieme, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
4.3.1) Per le prossime vacanze pasquali i Figli staranno con il padre.
5) Ciascuna delle previsioni contenute sub§ 4):
a) non precluderà eventuali diversi accordi fra i Genitori, che dovranno, tuttavia, intervenire con ragionevole anticipo,
b) non limiterà la facoltà del padre di vedere liberamente i Figli (compatibilmente con le eSIenze e gradimento degli stessi e, comunque, previo tempestivo accordo con la madre), quando ne abbia la disponibilità, ad esempio in occasione di qualche “ponte”;
c) non impedirà la conservazione di rapporti SInificativi fra i Figli e gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale,
d) dovrà, comunque, conciliarsi con le eSIenze e impegni e gradimento dei Figli e con le necessità di salute, lavorative e personali di ambedue i Genitori.
5.1) Quando alla madre spetti di trascorre con i Figli un periodo di vacanza secondo quanto previsto al § 4), la facoltà del padre di tenerli con sé -secondo quanto previsto al§ 3) - durante i giorni concordati che cadano nell'ambito di detto periodo di vacanza, rimarrà sospesa, e riprenderà la prima settimana immediatamente successiva.
5.2) Ferme e impregiudicate le previsioni sub §§ 3) e 4), e comunque nel rispetto delle rispettive eSIenze lavorative e nei limiti delle loro disponibilità economiche, ciascun
Genitore cercherà di garantire la propria presenza (e favorire quella dell'altro) in occasione del compleanno dei Figli e di altre eventuali ricorrenze od occasioni SInificative per i Figli, ulteriori rispetto a quelle di cui sub § 4.2).
5.3) Un Genitore che chieda un cambiamento di programma sarà responsabile per qualsiasi cura in più relativa ai Figli, compresi i costi aggiuntivi derivanti da tale cambio di programma.
6) Al mantenimento dei Figli e alle relative spese ciascuno dei Genitori provvederà direttamente per il tempo nel quale essi permarranno presso l'uno o l'altro di essi Genitori.
6.1) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di ulteriore contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento dei Figli, fin tanto che ciascuno di essi non raggiunga l'indipendenza economica, un assegno mensile di EUR 150,00 per ciascun Figlio.
6.1.1) Tale assegno sarà corrisposto alla SI.ra entro il giorno quindici di ciascun Pt_1
mese, mediante ordine di bonifico permanente sul conto corrente intestato alla SI.ra
. Pt_1
6.1.2) Detto importo sarà soggetto ad automatica rivalutazione ISTAT con decorrenza dal mese di giugno 2026.
6.1.3) Si dà atto che la suddetta misura dell'assegno di mantenimento è stata così determinata tenuto conto delle attuali condizioni economiche del SI. , per come sono state da costui CP_1
rappresentate, in considerazione cioè del fatto che egli espone di attualmente prestare attività lavorativa solo di tipo saltuario. Pertanto, allorquando egli acquisisca una stabile occupazione (per tale intendendosi l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero l'esercizio di un'attività di impresa, anche in forma artigiana) che gli consenta di portare l'assegno mensile di mantenimento almeno a EUR 200,00
(automaticamente rivalutabili) per ciascun Figlio, lo comunicherà tempestivamente alla SI.ra , versando sin da subito tale maggior importo. Pt_1
6.1.4) Si dà ulteriormente atto che la SI.ra percepisce l'assegno unico per i Figli, Pt_1
attualmente nell'ordine di EUR 120,00 complessivi.
6.2) Ciascuno dei Genitori rimborserà all'altro (a semplice richiesta, eventualmente anche mediante compensazioni), purché dietro esibizione dei documenti giustificativi dei pagamenti effettuati, il 50% delle spese straordinarie, sostenute a favore dei Figli, secondo l'elencazione e la disciplina indicate nel «Documento della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova in materia di spese straordinarie» di cui al verbale della riunione del 15/9/2016
(http://www.ordineavvocatigenova.it/node/1191).
6.2.1) Le spese di viaggio (andata e ritorno) dei Figli per recarsi dal padre saranno interamente a carico del padre, senza che la madre debba condurre i Figli presso aeroporti diversi da quello di Genova.
7) Ai entrambi economicamente indipendenti, non spettano corresponsioni di Per_4
mantenimento personale.
8) I Genitori si prestano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto o di equipollente documento valido per l'espatrio, nonché per il rilascio del passaporto dei Figli, con l'indicazione, sui medesimi, dei nomi di entrambi i Genitori stessi, e di essi soli, quali accompagnatori, impegnandosi, ove occorra, a confermare/rinnovare senza ritardo tali consensi nanti all'Autorità che ne facesse richiesta.
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di ZI RM (CZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 09/05/2025 Il Giudice Relatore
Dott. Danilo Corvacchiola
Il Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni