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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7804/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 26/11/2024
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7804/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...];
E
(C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Vimercate, Via Lualdi 10, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mariasole Mascia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, Via san Barnaba 30, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1 Il padre contribuirà al mantenimento del figlio, divenuto maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, con il versamento alla madre, entro il 5 di ogni mese, della somma di € 300,00 mensili e con il rimborso del 50% delle spese scolastiche e sanitarie straordinarie, nei termini previsti nelle Linee guida adottate dal Tribunale di Monza
2 I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di aver compiutamente regolato ogni loro rapporto economico e di provvedere ciascuno autonomamente al proprio sostentamento
3 I coniugi dichiarano di essere stati resi edotti della facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza in presenza fisica con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi degli artt. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 15/11/2020.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno e che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (oggi maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese di lite vanno compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 26/11/2024, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Vimercate in data 09/05/1998 (atto n. 6, parte I del registro degli atti Parte_2 di matrimonio del Comune di Vimercate), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimercate, affinché sia annotata ai sensi degli artt.
5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Caterina Caniato
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 26/11/2024
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7804/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...];
E
(C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Vimercate, Via Lualdi 10, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mariasole Mascia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, Via san Barnaba 30, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1 Il padre contribuirà al mantenimento del figlio, divenuto maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, con il versamento alla madre, entro il 5 di ogni mese, della somma di € 300,00 mensili e con il rimborso del 50% delle spese scolastiche e sanitarie straordinarie, nei termini previsti nelle Linee guida adottate dal Tribunale di Monza
2 I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di aver compiutamente regolato ogni loro rapporto economico e di provvedere ciascuno autonomamente al proprio sostentamento
3 I coniugi dichiarano di essere stati resi edotti della facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza in presenza fisica con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi degli artt. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 15/11/2020.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno e che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (oggi maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese di lite vanno compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 26/11/2024, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Vimercate in data 09/05/1998 (atto n. 6, parte I del registro degli atti Parte_2 di matrimonio del Comune di Vimercate), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimercate, affinché sia annotata ai sensi degli artt.
5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Caterina Caniato