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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/10/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8589/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 8589/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 25/08/2025 da
nato in [...] il [...] con l'avv. Michele Carotta Parte_1
e
nata in [...] il [...] con l'avv. Michele Carotta Parte_2 ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio per i ricorrenti: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, alle seguenti CONDIZIONI
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 comandando di voler annotare la sentenza nei Registri dello Stato civile della competente Autorità rumena (Tecuci (Galati – Romania) 26 novembre 1994, atto n. 305.
2. Autorizzarsi i coniugi a continuare a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con la libertà per entrambi di fissare la propria residenza.
3. Il padre corrisponderà alla madre per la figlia minore – maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente - la somma mensile di €350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie e contribuirà nella misura del 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche sostenute per la figlia.
4. Il sig. si impegna ad aiutare la moglie corrispondendo alla stessa la somma mensile di Pt_1
€200,00 (duecento/00), fino a quando la stessa sarà riuscita a reperire una stabile ed adeguata occupazione.
5. La casa familiare sita in Santa Giustina in Colle (PD), resterà nelle disponibilità della sig.ra Pt_1
6. Spese e competenze professionali integralmente compensate tra le parti”. FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Romania in Parte_1 Parte_2 data 26.11.1994 e dall'unione sono nati i figli (nato in [...] il Persona_2
22.05.1995), maggiorenne ed economicamente indipendente, e (nata in Persona_3
Camposampiero il 01.05.2005) maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Padova all'udienza del 24.11.2022 e la separazione è stata omologata con decreto n. cron 8134/22 del
01.12.2022.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti hanno cittadinanza romena), appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 25.08.2025.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie i coniugi risiedono in
Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Quanto alla domanda di mantenimento della figlia della coppia maggiorenne non Persona_3 economicamente indipendente, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è la figlia, che risiede stabilmente in Italia.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del
23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare è la figlia che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli della figlia (nata in Persona_3
Camposampiero il 01.05.2005), minore e non economicamente indipendente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania in data 26.11.1994 da Pt_1
e ;
[...] Parte_2
2. ordina all'ufficiale di Stato civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità alle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 09.10.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 8589/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 25/08/2025 da
nato in [...] il [...] con l'avv. Michele Carotta Parte_1
e
nata in [...] il [...] con l'avv. Michele Carotta Parte_2 ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio per i ricorrenti: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, alle seguenti CONDIZIONI
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 comandando di voler annotare la sentenza nei Registri dello Stato civile della competente Autorità rumena (Tecuci (Galati – Romania) 26 novembre 1994, atto n. 305.
2. Autorizzarsi i coniugi a continuare a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con la libertà per entrambi di fissare la propria residenza.
3. Il padre corrisponderà alla madre per la figlia minore – maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente - la somma mensile di €350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie e contribuirà nella misura del 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche sostenute per la figlia.
4. Il sig. si impegna ad aiutare la moglie corrispondendo alla stessa la somma mensile di Pt_1
€200,00 (duecento/00), fino a quando la stessa sarà riuscita a reperire una stabile ed adeguata occupazione.
5. La casa familiare sita in Santa Giustina in Colle (PD), resterà nelle disponibilità della sig.ra Pt_1
6. Spese e competenze professionali integralmente compensate tra le parti”. FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Romania in Parte_1 Parte_2 data 26.11.1994 e dall'unione sono nati i figli (nato in [...] il Persona_2
22.05.1995), maggiorenne ed economicamente indipendente, e (nata in Persona_3
Camposampiero il 01.05.2005) maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Padova all'udienza del 24.11.2022 e la separazione è stata omologata con decreto n. cron 8134/22 del
01.12.2022.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti hanno cittadinanza romena), appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 25.08.2025.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie i coniugi risiedono in
Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Quanto alla domanda di mantenimento della figlia della coppia maggiorenne non Persona_3 economicamente indipendente, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è la figlia, che risiede stabilmente in Italia.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del
23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare è la figlia che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli della figlia (nata in Persona_3
Camposampiero il 01.05.2005), minore e non economicamente indipendente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania in data 26.11.1994 da Pt_1
e ;
[...] Parte_2
2. ordina all'ufficiale di Stato civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità alle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 09.10.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari