CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
OI NA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1491/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - AR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Tirreno Catanzarese In Liquidazione - 03258450794
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230006448077000 QUOTA CONSORZIO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente istanza ex art. 17 bis d.l.gs. n. 546/1992, datato 10-1-2024 (doc. 1), notificato al
Consorzio di Bonifica in pari data a mezzo p.e.c., il sopra indicato ricorrente si è rivolta alla CGT di I
Grado di AR chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 03020230006448077000, emessa dall'ADER, ente impositore il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese, in relazione a contributi di bonifica per l'anno 2020. Il sig. Ricorrente_1 ha dedotto a sostegno del ricorso cinque motivi di diritto: - con il primo motivo ('' Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. 241/90 e succ. mod. ed integr. e degli artt. 2, 6 e 7 L. 212/00 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.. Violazione del principio
Onus probandi incumbit qui'') deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato sotto il profilo della mancata indicazione del beneficio di cui hanno usufruito i terreni oggetto di contribuzione e in ordine alla mancata indicazione dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione del dovuto;
- con il secondo motivo (“Nullità della cartella per mancata notifica dell'avviso di pagamento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 n. 5 L. 212/00 e agli artt. 3, 24 e 111 Cost.” lamenta la nullità della cartella di pagamento per il mancato invio di un precedente avviso di pagamento;
- con il terzo motivo (“Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 24 L.R. 11/03, in relazione all'art. 21 octies 1. 41/90, art. 7 L. 212/00 e artt. 3,24,97 e 111 Cost.”) il ricorrente deduce che condizione essenziale ai fini della pretesa contributiva è
l'approvazione del piano di classifica di cui invece, ne caso di specie, non vi sarebbe menzione;
- con il quarto motivo (“Violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 857, 860, 769, 2699 e 2700 c.c. in relazione agli artt. 3, 24, 42 e 111 Cost..”) deduce di essere comproprietario dei beni oggetto di pretesa contributiva e che non si comprende se i contributi siano richiesti pro-quota a o per l'intero e, in quest'ultimo caso, la richiesta sarebbe illegittima perché richiesta chi non è proprietario per intero degli immobili;
- con il quinto motivo (“Illegittimità della pretesa”), attraverso deduzioni generiche e di non facile comprensione, deduce l'illegittimità della pretesa in quanto, a suo dire, i contributi di bonifica sono volontari e non obbligatori e i consorziati non sarebbero tenuti a pagare contributi perché le opere sono state finanziate con denaro pubblico. Inoltre, essendo i contributi un onere reale ed essendo dovuti i contributi di bonifica solo in caso di beneficio diretto e specifico. Infine, deduce testualmente che “L'elenco dei casi di illegittimità contributiva annovera, fra gli altri, l'imposizione motivata per opere che non sono comprese nell'elenco della “legge Serpieri”, ma vengono realizzate sulla base di compiti nuovi, che i consorzi si sono assunti da sé (in nome di “nuove fasi” della bonifica) o che sono stati ad essi affidati dalle regioni. In realtà la riserva di legge in tema di prestazioni patrimoniali (Art. 23 Costituzione) non consente di pretendere contributi senza che vi sia una legge a prevedere l'imposizione. Ne consegue che opere escluse dall'elencazione della “legge Serpieri”, anche ammettendo che rechino un beneficio, debbono essere finanziate o con la fiscalità generale o in altra maniera, individuata però da una norma legislativa”.
Si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – IS contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono.
Il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione della cartella impugnata deve essere rigettato.
Invero, il modello di cartella attualmente utilizzato, è predisposto dal Ministero delle Finanze, in attuazione del 2 comma dell'art. 25 DPR 602/73, con decreti ministeriali del 28.6.99 e 3.9.99 per cui è ad esso conforme. La cartella di pagamento essendo redatta sullo schema predisposto dal Ministero, non necessita di specifica motivazione, e, pertanto, essendo l'interessato messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria, il generale requisito della motivazione si intende rispettato. (cfr. sentenze Cassazione nn. 21333 e 6209 del 2022, 39058 e 28772 del 2021). Al riguardo è sufficiente il mero esame della cartella di pagamento impugnata per rendersi conto della temerarietà degli assunti del ricorrente, atteso che a differenza di quanto assume la ricorrente nella cartella di pagamento (vedi la cartella di pagamento prodotta dallo stesso ricorrente e dall'ADER, in particolare le pagine da 5 a 9 della cartella) contiente tutte le indicazioni relative alla pretesa contributiva: - a pagina 5 della cartella (dettaglio degli addebiti) sono indicati l'ente creditore che ha messo il ruolo, gli anni a cui si riferiscono. Sempre a pagina 5 è contenuto l'avviso che nella sezione
“comunicazione per il contribuente” troverà il dettaglio degli elementi necessari per il controllo sulla correttezza dell'imposizione. - ed infatti, da pagina 6 a pagina 9 della cartella di pagamento, nella sezione
“comunicazione al contribuente”, non solo è espressamente richiamato il piano di classifica e i relativi provvedimenti amministrativi di approvazione dello stesso, ma sono riportate, analiticamente tutte le indicazioni utili alla individuazione della pretesa contributiva, compresa, tra l'latro, l'indicazione che i contributi sono stati calcolati applicando gli indici di beneficio tecnici ed economici individuati nel piano di classifica e l'aliquota di riparto determinata in base agli importi derivanti dai bilanci del consorzio. Inoltre sono indicati, uno per uno, tutti i terreni del ricorrente soggetti a contribuzione con indicazione dei dati catastali della superfice sottoposta a contribuzione, dell'importo dovuto per ciascun immobile, ecc.
Giova premettere che l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica - ovvero l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo - postula, ai sensi dell'art. 860 c.c. e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, che si sia titolari di un diritto di proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile che tragga vantaggio da quelle opere.
Detto vantaggio deve essere diretto e specifico, nel senso di conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale da tradursi in qualità del fondo.
Il fondamento della disciplina del sistema consortile è, infatti, ancor oggi rintracciabile nell'art. 860 c.c., secondo cui "i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica" o dalle opere cui attende il consorzio.
Rimane, pertanto, confermato che il beneficio fondiario ex art. 23 Cost. - è l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva, oltre che criterio per una corretta ripartizione dell'onere probatorio (Cass. n.
7691/2013).
Ciò premesso, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, giova ricordare che “in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul Consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto” (Cass. Sez. V, 23 luglio
2012, n. 12860). La delimitazione del c.d. perimetro di contribuenza è dunque attività ulteriore rispetto a quella di classificazione dei comprensori di bonifica e la presunzione del beneficio derivante dalle opere di bonifica
- con conseguente inversione dell'onere della prova - non investe tutti gli immobili ricadenti nel comprensorio ma unicamente quelli inclusi nel detto perimetro, ciò che spiega la ragione per cui l'obbligo della trascrizione riguarda soltanto i fondi compresi nello stesso e la necessità che la delimitazione avvenga con procedure di legge, le quali impongono la trascrizione del vincolo volta a pubblicizzare la localizzazione della concreta ed effettiva attività di bonifica.
In questo senso la Cassazione è costante nel ribadire che qualora l'ente impositore dimostri la ricomprensione dell'immobile nel "perimetro di contribuenza", e la relativa valutazione nell'ambito di un
"piano di classifica", grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto;
in assenza, invece, di "perimetro di contribuenza" o in caso di mancata valutazione dell'immobile nel "piano di classifica", grava sul Consorzio l'onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici (Cass. Sez. V, 18 gennaio 2012, n. 654).
Orbene, nel caso di specie, il Consorzio resistente ha sostenuto la debenza della contribuzione pretesa con la cartella opposta argomentando sulla sua natura giuridica di ente economico di diritto pubblico e sul carattere obbligatorio del contributo;
deduce, inoltre, che il piano di classifica non solo è adottato dal
Consorzio ed è stato approvato dall'autorità amministrativa competente , ma della stessa presenza del pdc e della sua approvazione vi è espressa menzione nella cartella di pagamento impugnata (v. pag. 6 della cartella di pagamento).
Il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese, conformemente alla disciplina sopra richiamata e segnatamente ai sensi degli artt. 23 e 24 della l.r. n. 11/2003, ha predisposto e approvato il proprio piano di classifica, di cui si produce copia con relative tavole cartografie in scala (docc. 6-7-8-9-10-11-12-13-14) riproducenti anche il perimetro consortile e il perimetro di contribuenza con le aree del beneficio. In particolare: con verbale del consiglio dei delegati dell'1-7-2014 (doc. 15) il Consorzio approvava il “piano di classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione” di cui all'art. 24 della legge regionale n. 11/ 2003; il piano, redatto secondo le linee guida approvate dalla giunta regionale, successivamente alla pubblicazione sul Burc n. 36 del 11/08/2014 (doc. 16), proseguiva l'iter di esame e approvazione regionale;
con deliberazione n. 267 del 4-8-2015 (doc. 17) la giunta Regionale della
Calabria attestava la conformità dell'iter procedurale alle previsioni di cui all'art. 24 l.r. n. 11/2003, approvava, ai sensi del predetto art. 24, comma 6, la proposta di piano di classifica adottato dal
Consorzio e trasmetteva la deliberazione al Consiglio Regionale per l'approvazione definitiva che avveniva, da parte del medesimo Consiglio Regionale, con deliberazione n. 200 del 4/5/2017, pubblicata sul burc n. 58 del 19-6-2017 (docc. 18-19). Nel caso specifico, i terreni di cui è proprietario il ricorrente, soggetti a contribuzione, sono individuati nel catasto terreni del Comune di Lamezia Terme e sono quelli analiticamente indicati nella cartella di pagamento impugnata (cfr. la cartella di pagamento impugnata, da pag. 7 a pag. 9 dove sono indicati tutti i dati identificativi degli immobili) ricadono nel comprensorio del
Consorzio di Bonifica (circostanza questa risultante anche dallo statuto dell'ente, doc. 20) e sono considerati all'interno del piano di classifica adottato dal Consorzio, all'interno del perimetro di contribuenza in parte in zona di conservazione presidio idrogeologico, in parte in zona con beneficio idraulico 2/A e 3/A [dove ''2'' e ''3'' indica la classe del bacino idraulico con riferimento alla densità - alta, media, bassa - della rete scolante e ''A'' la fascia altimetrica all'interno del bacino, come da PDC e, in parte (fogli di mappa particella 42) e in parte sono sottesi agli impianti irrigui consortili ''Distretto Bagni” e
“Distretto Angitola'', per come indicato sempre nel dettaglio degli immobili riportato alle pagine 7-8-9- della cartella di pagamento. La presenza del piano di classifica e la sua mancata impugnazione e/o contestazione da parte della ricorrente, implicano, per quanto sopra dedotto, una presunzione di sussistenza del beneficio per i terreni in questione, inseriti nel perimetro di contribuenza e considerati all'interno del piano di classifica, e comportano che la presunzione in questione debba essere superata con onere della prova a carico della contribuente, essendo esonerato l'ente impositore dalla prova del predetto beneficio. Il ricorrente, impugnando la pretesa di pagamento, si è limitato ad asserire l'insussistenza di benefici per i sui terreni, ma non ha fornito alcuna specifica prova della mancanza, in concreto, dei predetti benefici
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 497,00 con distrazione in favore del difensore costituito.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
OI NA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1491/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - AR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Tirreno Catanzarese In Liquidazione - 03258450794
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230006448077000 QUOTA CONSORZIO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente istanza ex art. 17 bis d.l.gs. n. 546/1992, datato 10-1-2024 (doc. 1), notificato al
Consorzio di Bonifica in pari data a mezzo p.e.c., il sopra indicato ricorrente si è rivolta alla CGT di I
Grado di AR chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 03020230006448077000, emessa dall'ADER, ente impositore il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese, in relazione a contributi di bonifica per l'anno 2020. Il sig. Ricorrente_1 ha dedotto a sostegno del ricorso cinque motivi di diritto: - con il primo motivo ('' Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. 241/90 e succ. mod. ed integr. e degli artt. 2, 6 e 7 L. 212/00 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.. Violazione del principio
Onus probandi incumbit qui'') deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato sotto il profilo della mancata indicazione del beneficio di cui hanno usufruito i terreni oggetto di contribuzione e in ordine alla mancata indicazione dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione del dovuto;
- con il secondo motivo (“Nullità della cartella per mancata notifica dell'avviso di pagamento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 n. 5 L. 212/00 e agli artt. 3, 24 e 111 Cost.” lamenta la nullità della cartella di pagamento per il mancato invio di un precedente avviso di pagamento;
- con il terzo motivo (“Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 24 L.R. 11/03, in relazione all'art. 21 octies 1. 41/90, art. 7 L. 212/00 e artt. 3,24,97 e 111 Cost.”) il ricorrente deduce che condizione essenziale ai fini della pretesa contributiva è
l'approvazione del piano di classifica di cui invece, ne caso di specie, non vi sarebbe menzione;
- con il quarto motivo (“Violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 857, 860, 769, 2699 e 2700 c.c. in relazione agli artt. 3, 24, 42 e 111 Cost..”) deduce di essere comproprietario dei beni oggetto di pretesa contributiva e che non si comprende se i contributi siano richiesti pro-quota a o per l'intero e, in quest'ultimo caso, la richiesta sarebbe illegittima perché richiesta chi non è proprietario per intero degli immobili;
- con il quinto motivo (“Illegittimità della pretesa”), attraverso deduzioni generiche e di non facile comprensione, deduce l'illegittimità della pretesa in quanto, a suo dire, i contributi di bonifica sono volontari e non obbligatori e i consorziati non sarebbero tenuti a pagare contributi perché le opere sono state finanziate con denaro pubblico. Inoltre, essendo i contributi un onere reale ed essendo dovuti i contributi di bonifica solo in caso di beneficio diretto e specifico. Infine, deduce testualmente che “L'elenco dei casi di illegittimità contributiva annovera, fra gli altri, l'imposizione motivata per opere che non sono comprese nell'elenco della “legge Serpieri”, ma vengono realizzate sulla base di compiti nuovi, che i consorzi si sono assunti da sé (in nome di “nuove fasi” della bonifica) o che sono stati ad essi affidati dalle regioni. In realtà la riserva di legge in tema di prestazioni patrimoniali (Art. 23 Costituzione) non consente di pretendere contributi senza che vi sia una legge a prevedere l'imposizione. Ne consegue che opere escluse dall'elencazione della “legge Serpieri”, anche ammettendo che rechino un beneficio, debbono essere finanziate o con la fiscalità generale o in altra maniera, individuata però da una norma legislativa”.
Si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – IS contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono.
Il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione della cartella impugnata deve essere rigettato.
Invero, il modello di cartella attualmente utilizzato, è predisposto dal Ministero delle Finanze, in attuazione del 2 comma dell'art. 25 DPR 602/73, con decreti ministeriali del 28.6.99 e 3.9.99 per cui è ad esso conforme. La cartella di pagamento essendo redatta sullo schema predisposto dal Ministero, non necessita di specifica motivazione, e, pertanto, essendo l'interessato messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria, il generale requisito della motivazione si intende rispettato. (cfr. sentenze Cassazione nn. 21333 e 6209 del 2022, 39058 e 28772 del 2021). Al riguardo è sufficiente il mero esame della cartella di pagamento impugnata per rendersi conto della temerarietà degli assunti del ricorrente, atteso che a differenza di quanto assume la ricorrente nella cartella di pagamento (vedi la cartella di pagamento prodotta dallo stesso ricorrente e dall'ADER, in particolare le pagine da 5 a 9 della cartella) contiente tutte le indicazioni relative alla pretesa contributiva: - a pagina 5 della cartella (dettaglio degli addebiti) sono indicati l'ente creditore che ha messo il ruolo, gli anni a cui si riferiscono. Sempre a pagina 5 è contenuto l'avviso che nella sezione
“comunicazione per il contribuente” troverà il dettaglio degli elementi necessari per il controllo sulla correttezza dell'imposizione. - ed infatti, da pagina 6 a pagina 9 della cartella di pagamento, nella sezione
“comunicazione al contribuente”, non solo è espressamente richiamato il piano di classifica e i relativi provvedimenti amministrativi di approvazione dello stesso, ma sono riportate, analiticamente tutte le indicazioni utili alla individuazione della pretesa contributiva, compresa, tra l'latro, l'indicazione che i contributi sono stati calcolati applicando gli indici di beneficio tecnici ed economici individuati nel piano di classifica e l'aliquota di riparto determinata in base agli importi derivanti dai bilanci del consorzio. Inoltre sono indicati, uno per uno, tutti i terreni del ricorrente soggetti a contribuzione con indicazione dei dati catastali della superfice sottoposta a contribuzione, dell'importo dovuto per ciascun immobile, ecc.
Giova premettere che l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica - ovvero l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo - postula, ai sensi dell'art. 860 c.c. e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, che si sia titolari di un diritto di proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile che tragga vantaggio da quelle opere.
Detto vantaggio deve essere diretto e specifico, nel senso di conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale da tradursi in qualità del fondo.
Il fondamento della disciplina del sistema consortile è, infatti, ancor oggi rintracciabile nell'art. 860 c.c., secondo cui "i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica" o dalle opere cui attende il consorzio.
Rimane, pertanto, confermato che il beneficio fondiario ex art. 23 Cost. - è l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva, oltre che criterio per una corretta ripartizione dell'onere probatorio (Cass. n.
7691/2013).
Ciò premesso, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, giova ricordare che “in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul Consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto” (Cass. Sez. V, 23 luglio
2012, n. 12860). La delimitazione del c.d. perimetro di contribuenza è dunque attività ulteriore rispetto a quella di classificazione dei comprensori di bonifica e la presunzione del beneficio derivante dalle opere di bonifica
- con conseguente inversione dell'onere della prova - non investe tutti gli immobili ricadenti nel comprensorio ma unicamente quelli inclusi nel detto perimetro, ciò che spiega la ragione per cui l'obbligo della trascrizione riguarda soltanto i fondi compresi nello stesso e la necessità che la delimitazione avvenga con procedure di legge, le quali impongono la trascrizione del vincolo volta a pubblicizzare la localizzazione della concreta ed effettiva attività di bonifica.
In questo senso la Cassazione è costante nel ribadire che qualora l'ente impositore dimostri la ricomprensione dell'immobile nel "perimetro di contribuenza", e la relativa valutazione nell'ambito di un
"piano di classifica", grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto;
in assenza, invece, di "perimetro di contribuenza" o in caso di mancata valutazione dell'immobile nel "piano di classifica", grava sul Consorzio l'onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici (Cass. Sez. V, 18 gennaio 2012, n. 654).
Orbene, nel caso di specie, il Consorzio resistente ha sostenuto la debenza della contribuzione pretesa con la cartella opposta argomentando sulla sua natura giuridica di ente economico di diritto pubblico e sul carattere obbligatorio del contributo;
deduce, inoltre, che il piano di classifica non solo è adottato dal
Consorzio ed è stato approvato dall'autorità amministrativa competente , ma della stessa presenza del pdc e della sua approvazione vi è espressa menzione nella cartella di pagamento impugnata (v. pag. 6 della cartella di pagamento).
Il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese, conformemente alla disciplina sopra richiamata e segnatamente ai sensi degli artt. 23 e 24 della l.r. n. 11/2003, ha predisposto e approvato il proprio piano di classifica, di cui si produce copia con relative tavole cartografie in scala (docc. 6-7-8-9-10-11-12-13-14) riproducenti anche il perimetro consortile e il perimetro di contribuenza con le aree del beneficio. In particolare: con verbale del consiglio dei delegati dell'1-7-2014 (doc. 15) il Consorzio approvava il “piano di classifica per il riparto degli oneri consortili di bonifica e di irrigazione” di cui all'art. 24 della legge regionale n. 11/ 2003; il piano, redatto secondo le linee guida approvate dalla giunta regionale, successivamente alla pubblicazione sul Burc n. 36 del 11/08/2014 (doc. 16), proseguiva l'iter di esame e approvazione regionale;
con deliberazione n. 267 del 4-8-2015 (doc. 17) la giunta Regionale della
Calabria attestava la conformità dell'iter procedurale alle previsioni di cui all'art. 24 l.r. n. 11/2003, approvava, ai sensi del predetto art. 24, comma 6, la proposta di piano di classifica adottato dal
Consorzio e trasmetteva la deliberazione al Consiglio Regionale per l'approvazione definitiva che avveniva, da parte del medesimo Consiglio Regionale, con deliberazione n. 200 del 4/5/2017, pubblicata sul burc n. 58 del 19-6-2017 (docc. 18-19). Nel caso specifico, i terreni di cui è proprietario il ricorrente, soggetti a contribuzione, sono individuati nel catasto terreni del Comune di Lamezia Terme e sono quelli analiticamente indicati nella cartella di pagamento impugnata (cfr. la cartella di pagamento impugnata, da pag. 7 a pag. 9 dove sono indicati tutti i dati identificativi degli immobili) ricadono nel comprensorio del
Consorzio di Bonifica (circostanza questa risultante anche dallo statuto dell'ente, doc. 20) e sono considerati all'interno del piano di classifica adottato dal Consorzio, all'interno del perimetro di contribuenza in parte in zona di conservazione presidio idrogeologico, in parte in zona con beneficio idraulico 2/A e 3/A [dove ''2'' e ''3'' indica la classe del bacino idraulico con riferimento alla densità - alta, media, bassa - della rete scolante e ''A'' la fascia altimetrica all'interno del bacino, come da PDC e, in parte (fogli di mappa particella 42) e in parte sono sottesi agli impianti irrigui consortili ''Distretto Bagni” e
“Distretto Angitola'', per come indicato sempre nel dettaglio degli immobili riportato alle pagine 7-8-9- della cartella di pagamento. La presenza del piano di classifica e la sua mancata impugnazione e/o contestazione da parte della ricorrente, implicano, per quanto sopra dedotto, una presunzione di sussistenza del beneficio per i terreni in questione, inseriti nel perimetro di contribuenza e considerati all'interno del piano di classifica, e comportano che la presunzione in questione debba essere superata con onere della prova a carico della contribuente, essendo esonerato l'ente impositore dalla prova del predetto beneficio. Il ricorrente, impugnando la pretesa di pagamento, si è limitato ad asserire l'insussistenza di benefici per i sui terreni, ma non ha fornito alcuna specifica prova della mancanza, in concreto, dei predetti benefici
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 497,00 con distrazione in favore del difensore costituito.