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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1494/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1494/2024
Tra
ATTORE/I Parte_1
E
CONVENUTO/I Controparte_1
Oggi 5 marzo 2025 ad ore 9.30 innanzi al Giudice Onorario Laura Carrucciu all'udienza fissata ex art
127 bis cpc sono comparsi per l'attore l'avv. Carlo Canal, per il convenuto l'avv. Daniele Papa.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti collegati da remoto che dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Entrambi i procuratori si riportano ai rispettivi atti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate, contestando le difese avversarie.
All'esito della discussione della causa, dichiarano di aver partecipato regolarmente all'udienza mediante l'applicativo.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni precisate in atti dalle parti, si ritira in Camera di Consiglio.
Ad ore 15.30 viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti in ragione del rito.
Il Giudice Onorario
Laura Carrucciu
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. Laura Carrucciu all'udienza del 5.3.2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1494/2024 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Canal (c.f. Parte_1 C.F._1
C.F._2
ATTORE/I contro c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Papa (c.f.[...])
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno formulato le proprie conclusioni come in atti e s'intendono qui riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15.3.2024 propone opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 343/2024 Ing. – n.784/2024RG. emesso dal Tribunale di Padova e contenente ingiunzione di pagamento a carico di e in solido di euro 32.038,28 Parte_1 Parte_2
oltre ad interessi e spese a titolo di insoluti per rette di ricovero e degenza della sig. a fronte di Pt_2
contratto sottoscritto dal coniuge Parte_1
L'opponente contesta la debenza delle somme richieste per la degenza della moglie inabile al 100% deducendo l'avvenuto pagamento delle stesse da parte di altro ente che riporta essersi accollato la retta in ragione dello stato di indigenza dello stesso opponente. Nega quindi di dovere alcunchè.
Conclude chiedendo dichiararsi inefficacia e revoca del decreto opposto nonché l'accertamento e declaratoria dell'insussistenza di debiti a proprio carico nei confronti del Controparte_1
in relazione al rapporto dedotto con vittoria di spese.
[...]
Si costituisce il contestando gli assunti attorei e Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione. Precisa che in quanto Ente Pubblico (IPAB) eroga servizi di pagina 2 di 4 assistenza agli anziani e di aver ospitato la sig. , coniuge dell'opponente fino al decesso Pt_2
avvenuto il 29.5.2024 in virtù di contratto stipulato in data 15.5.2019 col coniuge, odierno attore, che con lo stesso s'impegnava a pagare la retta della moglie. Parte_1
Precisa che nonostante anche l'intervento del nei pagamenti, delle somme maturate per la CP_2
degenza per l'anno 2019 residua un insoluto di euro 1.803,13, per l'anno 2020 un insoluto di euro
1.364,00, per l'anno 2022 un residuo insoluto di euro 3.405,65, per l'anno 2023 un residuo insoluto di euro 23.464,00 non essendo intervenuto nessun pagamento, né dagli obbligati né dal per CP_2
mancata esibizione dell'ISEE mentre per l'anno 2024 è stata chiesta e non pagata la sola mensilità di gennaio per euro 2001,50, per un totale complessivo dovuto di euro 32.038,28 in linea capitale.
Precisa che i ripetuti solleciti non hanno sortito esito ed il decreto emesso anche nei confronti della sig.
è divenuto definitivo nei confronti della stessa per mancata opposizione senza che sia Pt_2
intervenuto pagamento alcuno.
Deduce l'infondatezza dell'opposizione e la carenza di prova degli assunti attorei, non avendo l'opponente provato alcun pagamento benchè fino quasi al decesso fosse l'unico amministratore di redditi e beni della moglie sino alla nomina di Amministratore di Sostegno avvenuta un mese prima della morte della stessa, successivamente ne sia divenuto l'unico erede e non versi in condizioni di indigenza.
Conclude quindi chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il rigetto dell'opposizione perché infondata con integrale conferma del decreto opposto e condanna dell'opponente ex art. 96 co. 3 cpc.
Esperito tentativo di conciliazione con esito negativo, viene concessa la provvisoria esecutorietà al decreto opposto e previa istruttoria testimoniale, la causa passa in decisione.
Va richiamato il generale canone ribadito anche dalla giurisprudenza a tenore del quale in tema di adempimento dell'obbligazione chi agisce per il pagamento di servizi che afferma prestati, è tenuto a fornire prova del titolo da cui sorge la relativa obbligazione e della loro esatta esecuzione (cfr. Cass.
23957/2013; Cass. 1741/2010; Cass. S.U. 13533/2001). Al convenuto compete la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento a suo carico o di eventuali fatti o atti estintivi o impeditivi, prova che nel giudizio risulta omessa. Tale principio va calato nelle peculiari dinamiche processuali che si delineano nell'opposizione a decreto ingiuntivo dove tale onere probatorio ricade sull'attore formale (l'opponente) che è in realtà convenuto sostanziale mentre all'opposto, convenuto formale ma attore sostanziale, compete dare prova del titolo da cui origina l'obbligazione, dell'esatta esecuzione delle prestazioni e del quantum dovuto.
pagina 3 di 4 Nel caso di specie non risulta contestata né la conclusione del contratto di ricovero tra le parti (doc. 2 convenuto), né la corretta esecuzione della prestazione di ricovero di cui la sig. ha goduto Pt_2
ininterrottamente, nonostante gli insoluti, sino al suo decesso.
L'ente ha ampiamente documentato anche tutti i profili contabili del rapporto con la produzione di fatture emesse e documenti in generale, anche concernenti le somme erogate dal Comune di a sostegno della degente e che non risultano contestati quanto a prestazione e costi dei Parte_3
servizi resi.
Il dato documentale trova conferma nelle dichiarazioni rese dai testi e che oltre a Tes_1 Tes_2
riferire dei ripetuti solleciti al pagamento, della non contestazione del debito da parte dell'opponente sig. e del suo dichiarato impegno al saldo quando non appena gli fosse stato possibile, Pt_1
confermano l'entità delle somme dovute e azionate in via monitoria.
Sotto altro profilo l'opponente non ha fornito prova, ma neppure chiesto di fornirla, né dei pagamenti asseritamente effettuati in proprio, né del titolo e dell'ammontare che afferma essere stato dovuto e versato dal e che secondo le rappresentazioni attoree avrebbe portato all'estinzione di ogni CP_2
obbligazione dedotta.
In ragione di quanto complessivamente precede, l'opposizione deve quindi essere respinta con integrale conferma del decreto opposto.
Non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per l'emissione dei provvedimenti ex art. 96 cpc.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'opposizione promossa da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
n. 343/2024 Ing. – n.784/2024RG. emesso dal Tribunale di Padova.
Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che liquida in euro 5000,00 oltre ad accessori di legge.
Rigetta ogni altra domanda per quanto in motivazione.
Sentenza a verbale resa ex art. 281 sexies c.p.c. pubblicata con lettura in assenza delle parti.
Così deciso in Padova, 5 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Laura Carrucciu
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1494/2024
Tra
ATTORE/I Parte_1
E
CONVENUTO/I Controparte_1
Oggi 5 marzo 2025 ad ore 9.30 innanzi al Giudice Onorario Laura Carrucciu all'udienza fissata ex art
127 bis cpc sono comparsi per l'attore l'avv. Carlo Canal, per il convenuto l'avv. Daniele Papa.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti collegati da remoto che dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Entrambi i procuratori si riportano ai rispettivi atti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate, contestando le difese avversarie.
All'esito della discussione della causa, dichiarano di aver partecipato regolarmente all'udienza mediante l'applicativo.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni precisate in atti dalle parti, si ritira in Camera di Consiglio.
Ad ore 15.30 viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti in ragione del rito.
Il Giudice Onorario
Laura Carrucciu
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. Laura Carrucciu all'udienza del 5.3.2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1494/2024 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Canal (c.f. Parte_1 C.F._1
C.F._2
ATTORE/I contro c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Papa (c.f.[...])
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno formulato le proprie conclusioni come in atti e s'intendono qui riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15.3.2024 propone opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 343/2024 Ing. – n.784/2024RG. emesso dal Tribunale di Padova e contenente ingiunzione di pagamento a carico di e in solido di euro 32.038,28 Parte_1 Parte_2
oltre ad interessi e spese a titolo di insoluti per rette di ricovero e degenza della sig. a fronte di Pt_2
contratto sottoscritto dal coniuge Parte_1
L'opponente contesta la debenza delle somme richieste per la degenza della moglie inabile al 100% deducendo l'avvenuto pagamento delle stesse da parte di altro ente che riporta essersi accollato la retta in ragione dello stato di indigenza dello stesso opponente. Nega quindi di dovere alcunchè.
Conclude chiedendo dichiararsi inefficacia e revoca del decreto opposto nonché l'accertamento e declaratoria dell'insussistenza di debiti a proprio carico nei confronti del Controparte_1
in relazione al rapporto dedotto con vittoria di spese.
[...]
Si costituisce il contestando gli assunti attorei e Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione. Precisa che in quanto Ente Pubblico (IPAB) eroga servizi di pagina 2 di 4 assistenza agli anziani e di aver ospitato la sig. , coniuge dell'opponente fino al decesso Pt_2
avvenuto il 29.5.2024 in virtù di contratto stipulato in data 15.5.2019 col coniuge, odierno attore, che con lo stesso s'impegnava a pagare la retta della moglie. Parte_1
Precisa che nonostante anche l'intervento del nei pagamenti, delle somme maturate per la CP_2
degenza per l'anno 2019 residua un insoluto di euro 1.803,13, per l'anno 2020 un insoluto di euro
1.364,00, per l'anno 2022 un residuo insoluto di euro 3.405,65, per l'anno 2023 un residuo insoluto di euro 23.464,00 non essendo intervenuto nessun pagamento, né dagli obbligati né dal per CP_2
mancata esibizione dell'ISEE mentre per l'anno 2024 è stata chiesta e non pagata la sola mensilità di gennaio per euro 2001,50, per un totale complessivo dovuto di euro 32.038,28 in linea capitale.
Precisa che i ripetuti solleciti non hanno sortito esito ed il decreto emesso anche nei confronti della sig.
è divenuto definitivo nei confronti della stessa per mancata opposizione senza che sia Pt_2
intervenuto pagamento alcuno.
Deduce l'infondatezza dell'opposizione e la carenza di prova degli assunti attorei, non avendo l'opponente provato alcun pagamento benchè fino quasi al decesso fosse l'unico amministratore di redditi e beni della moglie sino alla nomina di Amministratore di Sostegno avvenuta un mese prima della morte della stessa, successivamente ne sia divenuto l'unico erede e non versi in condizioni di indigenza.
Conclude quindi chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il rigetto dell'opposizione perché infondata con integrale conferma del decreto opposto e condanna dell'opponente ex art. 96 co. 3 cpc.
Esperito tentativo di conciliazione con esito negativo, viene concessa la provvisoria esecutorietà al decreto opposto e previa istruttoria testimoniale, la causa passa in decisione.
Va richiamato il generale canone ribadito anche dalla giurisprudenza a tenore del quale in tema di adempimento dell'obbligazione chi agisce per il pagamento di servizi che afferma prestati, è tenuto a fornire prova del titolo da cui sorge la relativa obbligazione e della loro esatta esecuzione (cfr. Cass.
23957/2013; Cass. 1741/2010; Cass. S.U. 13533/2001). Al convenuto compete la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento a suo carico o di eventuali fatti o atti estintivi o impeditivi, prova che nel giudizio risulta omessa. Tale principio va calato nelle peculiari dinamiche processuali che si delineano nell'opposizione a decreto ingiuntivo dove tale onere probatorio ricade sull'attore formale (l'opponente) che è in realtà convenuto sostanziale mentre all'opposto, convenuto formale ma attore sostanziale, compete dare prova del titolo da cui origina l'obbligazione, dell'esatta esecuzione delle prestazioni e del quantum dovuto.
pagina 3 di 4 Nel caso di specie non risulta contestata né la conclusione del contratto di ricovero tra le parti (doc. 2 convenuto), né la corretta esecuzione della prestazione di ricovero di cui la sig. ha goduto Pt_2
ininterrottamente, nonostante gli insoluti, sino al suo decesso.
L'ente ha ampiamente documentato anche tutti i profili contabili del rapporto con la produzione di fatture emesse e documenti in generale, anche concernenti le somme erogate dal Comune di a sostegno della degente e che non risultano contestati quanto a prestazione e costi dei Parte_3
servizi resi.
Il dato documentale trova conferma nelle dichiarazioni rese dai testi e che oltre a Tes_1 Tes_2
riferire dei ripetuti solleciti al pagamento, della non contestazione del debito da parte dell'opponente sig. e del suo dichiarato impegno al saldo quando non appena gli fosse stato possibile, Pt_1
confermano l'entità delle somme dovute e azionate in via monitoria.
Sotto altro profilo l'opponente non ha fornito prova, ma neppure chiesto di fornirla, né dei pagamenti asseritamente effettuati in proprio, né del titolo e dell'ammontare che afferma essere stato dovuto e versato dal e che secondo le rappresentazioni attoree avrebbe portato all'estinzione di ogni CP_2
obbligazione dedotta.
In ragione di quanto complessivamente precede, l'opposizione deve quindi essere respinta con integrale conferma del decreto opposto.
Non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per l'emissione dei provvedimenti ex art. 96 cpc.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'opposizione promossa da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
n. 343/2024 Ing. – n.784/2024RG. emesso dal Tribunale di Padova.
Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che liquida in euro 5000,00 oltre ad accessori di legge.
Rigetta ogni altra domanda per quanto in motivazione.
Sentenza a verbale resa ex art. 281 sexies c.p.c. pubblicata con lettura in assenza delle parti.
Così deciso in Padova, 5 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Laura Carrucciu
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