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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/07/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere est. e rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 334 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
con sede in Sulmona, Viale dell'Industria 30, codice fiscale , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante, , rappresentato e difeso nella presente Controparte_2 procedura dall'avv. Vincenzo Colaiacovo, cod. fisc. , indirizzo di posta C.F._1 elettronica certificata recapito telefonico fax 0864210017, elettivamente Email_1 domiciliato nel di lui studio in L'Aquila, Via Crispi, nello studio dell'avv. Antonella
Santacroce;
-Appellante-
Contro
corrente a Pescara in Via Aldo Moro n. 68/70 (C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona dell'amministratore in carica sig. (C.F. ), Controparte_4 C.F._2 con studio a Pescara in Via Lago di Scanno n. 16, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Mauro Maria Marzoli (C.F. ) ed elettivamente dom.to C.F._3 presso il domicilio digitale di cui all'indirizzo pec del detto difensore, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato;
-Appellato-
E - 2 -
Arch , (C.F. ), residente in [...] C.F._4
Volta n. 40 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Bottazzoli (cf - C.F._5 pec e dall'Avv. Mariachiara Brunetti (cf Email_2
- pec , del Foro di C.F._6 Email_3
Milano ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, viale Monza n. 156;
-Altro Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 339/2024 emessa dal Tribunale di Pescara e pubblicata in data 22.02.2024.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello dell'Aquila, in riforma della sentenza 339 del 21 febbraio 2024 del Tribunale di Pescara nella causa civile 669/2020 RG, nei confronti del CP_3
”, dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande spiegate con atto di
[...] citazione notificato il 19 febbraio 2020, volte alla condanna della “ al Controparte_1 pagamento di euro 156.448,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese e accessori;
nei confronti dell'arch. , dichiarare ed accertare che è tenuto in toto a tenere Persona_1 indenne la dalla suddetta condanna, in caso di suo accoglimento, anche Controparte_1 parziale;
con salvezza di spese, competenze ed onorari, nonché di oneri accessori, nei confronti di entrambi gli appellati e per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
CON RIFERIMENTO ALL'APPELLANTE Controparte_1
1) Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa per essere inammissibile e comunque infondata, dichiarare inammissibile l'appello o, in ogni caso, rigettarlo nel merito, confermando integralmente la sentenza impu-gnata e quindi conservare le condanne tutte ivi contenute pronunciate nei confronti di in solido con l'Arch. e Controparte_1 Persona_1 in favore di esso , tornando così a dare ingresso alle domande come Controparte_3 formulate da quest'ultimo nel giudizio di primo grado, nei limiti degli accoglimenti ottenuti dal Tribunale di Pescara;
2) Riconoscere all'appellato l'integrale vittoria degli oneri di lite del presente CP_3 grado.
CON RIFERIMENTO ALL'APPELLATO ARCH. Persona_1 - 3 -
3) Respingere le avverse eccezioni e conclusioni per essere inammissibili e comunque infondate, inammissibilità que-sta da riconoscere in ogni caso alle istanze istruttorie di prova orale sia perché non riproposte nella comparsa conclu-sionale di primo grado, ma soprattutto perché già ammesse e raccolte in prime cure, confermando la condanna dell'Arch. ER in favore del , come emanata in primo grado;
Controparte_3
4) Condannare l'appellato Arch. al ristoro degli oneri di lite anche dell'odierno ER grado in solido con l'appellante l'Ecc.ma Corte adita voglia: Controparte_1
1) Respinta la preliminare richiesta di sospensiva in quanto infondata e ogni altra contraria istanza ed eccezione disattesa per essere inammissibile e comunque infondata, dichiarare inammissibile l'appello o, in ogni caso, rigettarlo nel merito, confermando integralmente la sentenza impugnata e quindi conservare le condanne tutte ivi contenute pronunciate nei confronti di in solido con l'Arch. e in favore di esso Controparte_1 Persona_1
, tornando così a dare ingresso alle domande come formulate da Controparte_3 quest'ultimo nel giudizio di primo grado, nei limiti degli accoglimenti ottenuti dal Tribunale di Pescara;
2) Riconoscere all'appellato l'integrale vittoria degli oneri di lite del presente CP_3 grado. Si dichiara che il valore della presente controversia, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, artt.
9-14 e successive modificazioni, resta quello indicato dall'appellante.
Per l'appellato Arch : Persona_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: accogliere l'appello avversario relativamente ai punti 1, 2, 3 e 4 e per l'effetto riformare la sentenza resa dal Tribunale di Pescara n. 339/2024 oggetto dell'avverso gravame;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: qualora l'avverso gravame sia respinto sui punti sopra evidenziati, respingerlo anche relativamente al capo 5 in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare, sul punto, la sentenza resa in primo grado;
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 339/2024 pubblicata in data 22.02.2024 il Tribunale di Pescara, pronunciandosi sulla domanda proposta da , volta alla condanna di Controparte_3 quale società cui aveva commissionato, con contratto di appalto del Controparte_1
08.04.2011 lavori di straordinaria manutenzione dello stabile al pagamento dei CP_5 costi necessari alla eliminazione di sopravvenuti vizi e difetti afferenti alle ringhiere e ai - 4 -
frontalini dei balconi, oltre al risarcimento dei danni, accoglieva la domanda, accertava la responsabilità di e dell'Arch. (chiamato in causa dalla società Controparte_1 ER convenuta) per i difetti contestati e, per l'effetto, li condannava, in solido tra di loro, al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €
175.756,45, accoglieva la domanda di regresso proposta dalla società convenuta e condannava il terzo chiamato a rifondere a quest'ultima quanto questa avesse dovuto pagare al attore in eccesso rispetto alla sua quota di responsabilità pari al 50%, rigettando CP_3 ogni altra domanda.
1.1 A sostegno della domanda, parte attorea rappresentava di aver provveduto al pagamento integrale del corrispettivo pattuito per i lavori commissionati, di aver scoperto, pochi anni dopo la consegna di lavori, i vizi contestati, deducendo di aver conferito ad un proprio tecnico l'incarico di accertarne le cause e che la relazione di quest'ultimo aveva evidenziato una non corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori di verniciatura delle ringhiere e di ricostituzione degli intradossi dei balconi, stimando, altresì, i costi per la relativa eliminazione. Aggiungeva di aver proposto ricorso per a.t.p. e che la consulenza tecnica ivi espletata aveva essenzialmente confermato le risultanze dell'elaborato del proprio incaricato, accertando che i lavori in oggetto erano imputabili a colpa ed imperizia della e quantificando i Controparte_1 costi per la riparazione nella misura di € 156.448,37 oltre Iva e (per alcune tipologie di lavori)
Cassa di Previdenza;
allegava inoltre che i balconi erano rimasti inutilizzabili nel periodo necessario al loro rifacimento e, di conseguenza, avanzava anche domanda di risarcimento del relativo danno.
1.2 Si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa il direttore dei lavori Arch. Persona_1
ed eccependo, in via preliminare, la decadenza e la prescrizione dell'azione proposta dal
[...]
Condominio nonché l'integrale responsabilità o, quanto meno, il concorso di colpa dell'Arch.
ovvero, in subordine, il concorso di colpa dello stesso attore, rimarcando, altresì, ER
l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno per inutilizzabilità dei balconi.
1.3 Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio l'Arch. eccependo, in ER via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della società alla propria Controparte_1 chiamata in causa e deducendo, nel merito, di essere esente da responsabilità, chiedendo il rigetto di ogni domanda avanzata nei suoi confronti ovvero, in subordine, di tener conto, comunque, della quota di responsabilità imputabile agli altri soggetti convenuti in giudizio, anche ai sensi del disposto dell'art. 1227 c.c. - 5 -
1.4 Acquisite le prove documentali, espletata la prova orale e disposte due CTU contabili, la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.5 A fondamento della decisione il primo giudice, in via preliminare, osservava che la domanda proposta dall'attore poteva certamente essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., posto che i vizi denunciati rientravano senz'altro, almeno in termini di prospettazione, tra quelli riconducibili ai gravi difetti di cui alla norma in parola, in quanto dichiaratamente tali da comportare una diminuzione del valore dell'immobile, la riduzione del relativo godimento e necessitanti di opere di manutenzione nei termini sopra precisati e la richiesta di riduzione del prezzo di appalto e conseguente condanna della società appaltatrice al pagamento delle somme corrispondenti ai costi necessari alla eliminazione dei vizi lamentati, rientrava anch'essa nella fattispecie in esame.
Ancora in via preliminare, disattendeva le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione sollevate dalla società convenuta, evidenziando, quanto alla decadenza, che l'attore aveva avuto compiuta conoscenza dei vizi e difetti lamentati solo all'esito della perizia del proprio consulente del 29.06.2018, con la conseguenza che la denuncia dei vizi in questione poteva senz'altro ritenersi tempestiva, in quanto intervenuta entro l'anno dalla scoperta, mediante il deposito in data 20.07.2018 del ricorso per accertamento tecnico preventivo e, quanto alla prescrizione, che il termine annuale di prescrizione era rimasto interrotto dal 31.07.2018 (data di notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo) al 28.02.2019 (data di deposito della relazione del consulente) ed in data 19.02.2020 era stato notificato l'atto introduttivo del giudizio.
Nel merito, inquadrata la responsabilità della società appaltatrice nell'ambito di quella extracontrattuale, rilevava che la società non aveva ottemperato all'onere su di Controparte_1 essa gravante, avendo allegato del tutto genericamente l'esclusiva responsabilità del direttore dei lavori, senza la dimostrazione della mancanza di responsabilità attraverso l'allegazione di fatti positivi, specifici e concordanti, non valendo la presenza di un direttore dei lavori, di per sé, ad escludere automaticamente la responsabilità dell'appaltatore. Rappresentava che le risultanze della CTU espletata avevano effettivamente acclarato che i lavori eseguiti dalla non erano stati fatti nel rispetto delle regole dell'arte, con riferimento sia ai Controparte_1 vizi/difetti afferenti ai frontalini dei balconi che ai vizi/difetti concernenti le ringhiere.
Evidenziava che la avrebbe dovuto segnalare al condominio committente Controparte_1
l'attività che il rispetto delle regole dell'arte avrebbe imposto nel caso concreto e non risultava che la stessa avesse segnalato alcunché al Condominio, ed anzi le risultanze della prova testimoniale espletata avevano acclarato che la stessa, pur essendo stata resa edotta - 6 -
della necessità di sottoporre ad un trattamento “speciale” le ringhiere dei balconi, al fine di preservarle dalla ruggine, avesse invece preferito dare corso a quanto già concordato con il committente.
Quanto alla responsabilità del direttore dei lavori Arch. , il primo giudice ER disattendeva, in via preliminare, le eccezioni sollevate da quest'ultimo di difetto di legittimazione attiva della società alla propria chiamata in causa e di tardività Controparte_1
e, dunque, inammissibilità dell'estensione della domanda attorea nei propri confronti, deducendo che la società convenuta, nel dedurre il proprio difetto di legittimazione passiva, chiamando in causa il direttore dei lavori, aveva inteso far accertare, in via principale,
l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo per eventuali danni, facendo valere l'unicità del rapporto controverso, con conseguente estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato, evidenziando comunque che la responsabilità ex art. 1669 c.c. trovava applicazione anche nei confronti di coloro che hanno collaborato nella realizzazione dell'opera, sia nella fase di progettazione che in quella di direzione dell'esecuzione, qualora la rovina o i vizi/difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile. Nel merito, riteneva che anche l'Arch. avesse contribuito al manifestarsi dei vizi/difetti per cui è causa e dovesse ER reputarsi solidalmente responsabile con la società convenuta, rilevando che il professionista non aveva dimostrato in alcun modo, come era suo onere, di avere correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte, anche alla luce delle risultanze contabili e delle prove testimoniali, atteso che, quanto ai frontalini dei balconi, non risultava che avesse mai riscontrato la problematica in questione, né che avesse mosso, al riguardo, contestazioni all'impresa appaltatrice, pur trattandosi all'evidenza di mancanza agevolmente rilevabile e non richiedente una diligenza particolarmente qualificata, omettendo di esercitare un'adeguata vigilanza sulla lavorazione in questione, mentre quanto alle ringhiere e all'asserita natura occulta del vizio, doveva ritenersi che tra i compiti di supervisione del direttore dei lavori rientrasse anche quello di verificare l'idoneità dei materiali impiegati, con conseguente dovere di effettuare un controllo adeguato al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte dei lavori in questione.
Quanto all'eccezione relativa al concorso colposo dell'attore, rilevava che non era ravvisabile alcuna condotta colposa del , per cui rigettava la relativa eccezione. CP_3
Quanto ai rapporti interni tra i corresponsabili dei vizi delle opere, dopo aver rappresentato che l'appaltatrice, in via subordinata, aveva dedotto un concorso del terzo chiamato nella causazione del danno in misura non inferiore al 70%, rilevava che tale deduzione era stata del tutto genericamente formulata e non sorretta da alcuna allegazione specifica circa il maggior - 7 -
apporto causale del direttore dei lavori, per cui nell'impossibilità di provare la diversa entità dei rispettivi apporti causali, doveva trovare applicazione il criterio sussidiario di parità delle colpe di cui all'art. 2055, comma 3, c.c., con condanna del direttore dei lavori a rifondere la società convenuta di quanto la stessa avesse dovuto pagare al in eccesso rispetto CP_3 alla sua quota di responsabilità pari al 50%.
In ordine al quantum, premesso che il CTU aveva quantificato i costi di ripristino facendo applicazione del prezziario Regione Abruzzo anno 2022, osservava che risultavano dovute unicamente le somme stimate come necessarie per emendare i vizi, ovvero i ponteggi per €
56.064,99, la messa in sicurezza dei balconi per € 6.643,35, il ripristino ringhiere per €
84.903,04 e il ripristino frontalini e sottobalconi per € 28.145,07 (per un totale complessivo pari ad € 175.756,45, oltre iva e rivalutazione monetaria), mentre non dovevano essere riconosciute le somme individuate per il completamento e l'organizzazione dei relativi lavori, ossia quelle afferenti ai costi per la sicurezza, spese tecniche di sicurezza nelle varie fasi, direzione lavori e contabilità, né i costi stimati per l'eventuale attività di zincatura, trattandosi
(come da rilievi del Ctu) di lavorazione non prevista nel computo metrico e, dunque, costituente una miglioria. Non condivideva, invece, quanto prospettato dal Ctu in merito all'eventuale decremento da applicare per la vetustà delle parti da rinnovare.
Da ultimo, rigettava la domanda di risarcimento del danno per mancato godimento dei balconi per il periodo necessario al loro rifacimento nella misura di € 20.000,00, evidenziando che il non aveva né allegato né provato alcunché, sicché nulla poteva essergli CP_3 riconosciuto a titolo risarcitorio, nemmeno in via equitativa.
2. Nel proprio atto di impugnazione ha contestato la decisione chiedendone la Controparte_1 riforma sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Erronea riconduzione dei difetti denunciati tra quelli che determinano la rovina di edificio o assurgono a tale gravità da impedirne la fruizione.
Con il primo motivo, l'appellante ha contestato la decisione di primo grado eccependo l'erronea riconduzione dei vizi denunciati nell'ambito di applicazione dell'art. 1669 c.c., deducendo la contemplazione di tali vizi in altra norma del codice civile, ovvero in quella dell'art. 1667 c.c. di riduzione del prezzo.
Ha rappresentato che i vizi denunciati relativi alla ruggine sulle ringhiere e al cedimento di frontalini dei balconi non assurgono a cause di crollo di un palazzo, né tanto meno impediscono che gli occupanti vivano normalmente all'interno degli appartamenti e pratichino addirittura gli stessi balconi. Ha quindi eccepito che il primo giudice ha trasformato la richiesta di riduzione del prezzo e risarcimento del danno in una domanda ex art. 1669 c.c. - 8 -
2.2 Ultrapetizione.
Con il secondo motivo, ha contestato la decisione eccependo il vizio di ultrapetizione nella parte in cui ha disposto la condanna di essa società al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1669 c.c. quando invece il avrebbe limitato il petitum delle proprie Controparte_3 domande all'ipotesi di cui all'art. 1667 c.c., avendo richiesto nelle conclusioni la riduzione del prezzo dell'appalto.
2.3 Tardività della denuncia dei vizi o difetti – prescrizione dell'azione.
Al riguardo, ha contestato la statuizione in ordine al mancato riconoscimento della tardività della denuncia e della conseguente prescrizione, deducendo che il Condominio non forniva alcun riferimento temporale certo e che l'espressione “a distanza di pochi anni” era assolutamente inidonea a inquadrare temporalmente un fatto dal quale tragga origine una valida contestazione. Ha contestato, poi, la decisione per aver affermato che il ha CP_3 avuto contezza della gravità dei difetti solo con il deposito della relazione del CTU in sede di
ATP, rappresentando che per anni il non aveva effettuato manutenzione delle CP_3 componenti nelle quali ravvisava i vizi eccepiti né ha fornito la prova che, seppure avesse effettuato tale manutenzione, questa non avrebbe impedito gli effetti dannosi riscontrati in sede di ATP. Ha inoltre evidenziato che a pag. 2 della citazione introduttiva si afferma che il tramite pec del 21 giugno 2016 rimessa all' , segnalava “quel CP_3 Controparte_1 che stava accadendo”, mentre per espressa affermazione del giudice a pag. 20 della sentenza, la denuncia dei vizi è “avvenuta in data 20.7.2018”, cioè oltre due anni dopo “quel che stava accadendo”, per cui o la denuncia dei vizi è avvenuta in data 21 giugno 2016 e si è prescritta l'azione intrapresa il 20 luglio 1018, oppure la denuncia dei vizi è avvenuta in data 20 luglio
2018 ed è tardiva rispetto alla scoperta che ne ha fatto il in epoca anteriore al 21 CP_3 giugno 2016.
2.4 Eccessiva liquidazione del danno.
Con tale motivo, ha censurato la decisione nella parte in cui ha erroneamente liquidato in eccesso il danno, senza condividere l'assunto del CTU nella parte in cui proponeva come argomento la vetustà delle parti da rinnovare e senza tener conto della pregressa situazione di degrado che presentava quella parte del fabbricato che sarebbe stata oggetto delle attività riparative.
2.5 Responsabilità del direttore dei lavori in via esclusiva.
Con l'ultimo motivo di gravame, ha contestato la gravata decisione nella parte in cui non ha riconosciuto la responsabilità in via esclusiva del Direttore dei lavori Arch. Persona_1 evidenziando, in particolare, come il computo metrico, reputato inidoneo idoneo a garantire il - 9 -
risultato, non è atto dell'appaltatrice e che, sebbene sia previsto l'onere a carico dell'appaltatore di controllare la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente, tale controllo deve tuttavia essere contenuto nei limiti delle sue cognizioni e, proprio la lettura di quanto affermato nella relazione del CTU, induce a ritenere che le istruzioni in materia involgevano nozioni tecniche.
3. Si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il Controparte_3 contestando le avverse pretese e deduzioni ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto, con vittoria di spese e competenze di causa.
4. Si è costituito in giudizio l'Arch chiedendo, in via preliminare, Persona_1
l'accoglimento dell'appello relativamente ai punti 1, 2, 3 e 4 e, in via principale e nel merito, in caso di rigetto dell'appello sui predetti punti, il rigetto anche relativamente al capo 5 in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma, sul punto, della sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
5. La causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 13.05.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. e deposito telematico delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate telematicamente.
6. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
6.1 In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato per violazione dell'art. 342 c.p.c.; infatti secondo il consolidato Controparte_3 orientamento della giurisprudenza di legittimità gli artt. 342 e 434 c.p.c., vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex plurimis Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199). Nel caso di specie,
l'appellante ha chiarito le ragioni poste a presidio del gravame e, di conseguenza, la questione preliminare non può che essere rigettata. - 10 -
6.2 Passando alla fattispecie concreta, infondato è il primo motivo di gravame inerente all'asserita erronea riconduzione dei vizi contestati tra quelli riconducibili alla previsione di cui all'art. 1669 c.c.
Al riguardo, giova rilevare che il costruttore è responsabile dei “gravi difetti” dell'immobile che si presentano nel corso di dieci anni dal suo compimento (art. 1669 c.c.). Ai fini della responsabilità in questione, costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell'opera ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori (impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità dell'opera stessa, e che, senza richiedere lavori di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati con gli interventi di manutenzione ordinaria.
E invero, sul punto, la Suprema Corte, con l'ord. n. 24931/2021, ha statuito che “in tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669
c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazioni d'acqua e umidità nelle murature” (in tal senso anche Cass. n. 27315/2017). Pertanto, il vizio rileva anche se relativo ad elementi non strutturali della costruzione, come rivestimenti o pavimentazione.
La giurisprudenza della Suprema Corte è del tutto uniforme in questo senso, e, in particolare, secondo Cass. civ. n. 10048/2018 “compete al giudice del merito, con accertamento in fatto insuscettibile di riesame in sede di legittimità, qualificare in concreto una determinata anomalia costruttiva di edificio, va richiamato che al fine di distinguere dal punto di vista giuridico il concetto di vizi che incidano sulla conservazione e funzionalità dell'edificio ex art. 1669 cod. civ. dalla diversa nozione di vizi dell'opera ex art. 1667 cod. civ. (la Corte di
Cassazione) è intervenuta a sezioni unite (Cass. sez. U n. 7756 del 2017) chiarendo che sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (in tal senso ex plurimis Cass. civ. sez. II, 29 aprile 2008, n. 10857; Cass. civ. sez. II, 4 novembre 2005, n. 21351).
Ancora, si è affermato più specificatamente che i gravi difetti dell'edificio idonei a configurare una responsabilità del costruttore nei confronti del committente o dell'acquirente, ai sensi dell'art. 1669 c.c., sono, in effetti, configurabili, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di - 11 -
evidente pericolo di rovina, anche nei vizi che, senza influire sulla stabilità dell'opera, pregiudichino e menomino in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima: tra i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'articolo 1669 c.c. sono, quindi, compresi non solo le deficienze costruttive vere e proprie, quelle cioè che si risolvono nella realizzazione dell'opera con materiali inidonei e/o non a regola d'arte, ma anche i vizi che riguardano elementi secondari ed accessori che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (come l'impermeabilizzazione, i rivestimenti, gli infissi, la pavimentazione, gli impianti, le condutture di adduzione idrica, ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità dell'opera stessa e che, senza richiedere lavori di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria e cioè con opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici oppure con opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati (Cass. n. 8140 del 2004; Cass. n. 456 del 1999; Cass. n. 8811 del 2003; Cass. n.
1748 del 2005; più di recente, Cass. n. 2238 del 2012).
Ancor più di recente si è chiarito che “i gravi difetti che, a norma dell'art. 1669 c.c. legittimano il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore possono consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata incidono negativamente e in modo considerevole sul godimento” (cfr. Cass. Sez. II sent. n. 39599 del 13.12.2021;
Oltre alla giurisprudenza di legittimità sopra citata, bisogna rilevare che il CTU nominato dal tribunale, nel proprio elaborato depositato in data 29.04.2022, le cui risultanze peritali la
Corte ritiene di condividere in quanto immuni da vizi nonché affidabili e coerenti rispetto alla documentazione emersa e ai quesiti sottoposti, ha accertato che i lavori eseguiti dalla non sono stati effettuati a regola d'arte, rilevando gravi difetti dell'opera, Controparte_1 rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., i quali pur incidendo su elementi secondari ed accessori
(come balconi, ringhiere, rivestimenti, etc.), compromettono la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.
A tal proposito, occorre prendere atto che nei confronti dell'appaltatore sussiste una presunzione iuris tantum di responsabilità, la quale non può essere superata con la generica prova di diligenza, ma solo con l'allegazione di fatti positivi, precisi e concordanti idonei a superarla (Cass n. 12106/98; Cass. n. 2123/91). E invero, nel caso in esame tale onere della prova non risulta adempiuto dall'Impresa odierna appellante. - 12 -
In particolare, rispondendo al quesito sottoposto Il CTU Dott. ha accertato, in Persona_2 ordine ai frontalini dei balconi, “la presenza di lesioni su alcuni tratti dei sotto balconi oggetto di intervento, tali lesioni sono di lieve entità nella maggior parte dei casi e solamente in pochi tratti la lesione diventa una scollatura della rasatura del sotto balcone che mette a nudo il supporto in cemento armato”; ha poi evidenziato che “altro fattore emerso da verifica visiva in vicinanza delle lesioni, è la presenza della vecchia pittura color marrone che precedentemente caratterizzava l'aspetto estetico dei sotto balconi, ora coperta dalla nuova rasatura e pittura. Per verificare anche lo stato di protezione dei ferri dei sotto balconi, e per poter meglio indagare sulle cause che hanno portato al verificarsi delle lesioni, il C.T.U. ha fatto eseguire un saggio con il quale si è messo a nudo il ferro di armatura del frontalino. In blu vediamo il trattamento passivante della malta anticorrosiva bicomponente che non ha aderito al ferro d'armatura bloccandone il processo corrosivo. Il prodotto presente nella voce di computo riferita al rasante utilizzato per il sotto balcone e per
l'applicazione della rete è il Rashex W30 della Hex. Nella scheda tecnica del prodotto nella specifica sulle modalità d'uso viene indicato quanto segue: “Rimuovere dal supporto con mezzi meccanici (sabbiatura, idrolavaggio, ecc.) elementi distaccanti come olio e grasso, parti parzialmente distaccate e polveri.” Sempre nel computo, in riferimento alla voce
“rasatura”, non si parla della pulizia del supporto di applicazione, ossia della pittura esistente di color marrone, che rappresenta comunque un film pittorico che può distaccarsi se non trattato. Le fessurazioni lineari rilevate, dipendono quindi da una non perfetta aderenza tra la malta cementizia ed il supporto su cui è stato applicato, il lavoro di ripristino effettuato sulle superfici dove sono emerse le lesioni, non è stato effettuato a regola d'arte. Il C.T.U. esclude che le lesioni possano dipendere da fenomeni infiltrativi provenienti dai balconi sovrastanti, poiché dai sopralluoghi effettuati, non si è riscontrata compresenza tra il fenomeno infiltrativo (sporadicamente presente) e quello delle lesioni lineari visionate. La permanenza del vecchio strato di pittura non ha garantito la perfetta aderenza tra malta cementizia e supporto. La foto mostra la pittura marrone preesistente rimasta ancorata alla malta cementizia posata in opera durante i lavori.” Quanto alle ringhiere, ha acclarato la presenza di ruggine, precisando che “le zone più ammalorate sono i punti dove l'acqua si deposita durante le piogge, ossia tra i profilati ad U del fermavetro ed il vetro stesso. E quindi va ad intaccare il kN/m del ferro e di tutta la struttura. Perché la ruggine è un attacco al ferro da parte dell'acqua (2Fe + 3H2O -> Fe2O3 + 3H2) si formano principalmente ossidi di Fe(III), che – a differenza di quelli del Fe(II) – si sfaldano e non aderiscono alla superficie, lo strato di ruggine si sgretola scoprendo la parte sottostante composta da Fe(0), - 13 -
che è esposto continuamente al processo fino a quando non è consumato. Nella facciata esposta a nord/est le ringhiere presentano fenomeni corrosivi più estesi e profondi rispetto alla sua opposta, perché tale facciata risulta essere maggiormente esposta alle intemperie, meno soleggiata rispetto alla faccia posta a sud/est, motivo per cui le ringhiere hanno tempi di asciugatura più lunghi rimanendo bagnate per più tempo.” Ha inoltre rilevato che “come si evince dalle prove della TECNOLAB, l'uso di acciaio FE 00 UNI 7070-72 non è aggiornato, inquanto la norma che segue è stata cambiata nel 1992 nella norma UNI EN
10025 che ha visto cambiare fino al 2005 prima della data del contratto di appalto, 2011.
Almeno dal computo questa definizione di ferro 00. Né esaustivo, perché le prove chimiche hanno dato definizioni di almeno 3 acciai diversi contro “acciaio FE 00 uni 7070-72”.
Inoltre le ringhiere oggetto di contestazione non sono state zincate a caldo e non sono state trattate con mano di fondo protettivo per il ferro, ma sono state direttamente verniciate a polvere. Il trattamento del ferro su cui si è applicata la vernice AkzoNobel Interpon 610 sulla scheda tecnica scrive : ”… Le parti in ferro devono essere pretrattate con fosfati di ferro ed in particolare con fosfati di zinco che migliorano la resistenza alla corrosione.” Secondo tale indicazione, le ringhiere metalliche dovevano essere trattate, al fine di migliorare la resistenza a fenomeni corrosivi. Nella voce di computo in possesso dello scrivente, non si fa riferimento a nessuna tipologia di pretrattamento delle parti metalliche utilizzate per la realizzazione delle ringhiere. A seguito di quanto descritto emerge che la problematica che ha portato ai vizi riscontrati è la mancanza di una delle due soluzioni tra loro alternative: 1)
La zincatura delle ringhiere che avrebbe garantito una lunga durata delle stesse a fenomeni di corrosione. 2) Il pretrattamento degli elementi in ferro con fondo epossidico ai fosfati di zinco come indicato nella scheda tecnica della ditta produttrice, che avrebbe garantito maggior protezione a fenomeni corrosivi, ma una durata comunque inferiore al processo della zincatura.” Ha, pertanto, rimarcato che “IL CTU RACCOMANDA L'INTERVENTO
IMMEDIATO SU QUELLE RINGHIERE, IN CUI L'INDEBOLIMENTO DELLA
STRUTTURA METALLICA DOVUTA ALLA CORROSIONE, POTREBBE
COMPROMETTERNE LA PROPRIA FUNZIONE SIA DI PARAPETTO A PROTEZIONE
DEI BALCONI, SIA DI TELAIO PER LA TENUTA DEI VETRI”.
Anche nella relazione integrativa depositata in data 09.06.2022, il Ctu, in ordine alle controdeduzioni presentate dal CTP di parte ricorrente, ha specificato, quanto ai frontalini e sottobalconi, “se si è in presenza di un lavoro eseguito “senza (o con superficiale) pulizia o rasatura delle superfici” ne consegue come non possa essere qualificato come esecuzione che rispetti il principio della regola dell'arte (vd. pg. 37 della BOZZA DI RELAZIONE del - 14 -
30/04/2022) Infatti, le fessurazioni lineari rilevate, dipendono da una non perfetta aderenza tra la malta cementizia e il supporto su cui è stato applicato: quindi il lavoro di ripristino eseguito sulle superfici dove sono emerse tali lesioni, non è stato effettuato a regola d'arte
(vd. pg. 39 della BOZZA DI RELAZIONE del 30/04/2022) Le tracce di salnitro non sono riconducibili in massima parte ad infiltrazioni derivanti dalla vecchia pavimentazione, ma a non perfetta aderenza tra la malta cementizia e il supporto del frontalino.” Quanto alle ringhiere dei balconi, ha rilevato che “sulle ringhiere risultano indispensabili opere di intervento tecnico che rendano calcolabile la STATI LIMITE ULTIMI (SLU) e la STATI
LIMITE DI ESERCIZIO (SLE). Ed è per questo che risulta indispensabile, per avversare fenomeni di corrosione, la zincatura delle ringhiere a caldo.”
In ordine alle osservazioni dallo STUDIOCAMPANA per il terzo chiamato in causa Arch.
, ha specificato che “Il CTU nella propria relazione ha evidenziato una Persona_1 inesattezza tecnica rinvenibile del computo redatto… Ne discende che, oltre alla mancanza di acciaio (come emerso dai risultati forniti dalla TECNOLAB), non è risultato eseguito il pretrattamento del manufatto. A tal proposito il CTU ribadisce e puntualizza come la causa che ha generato la problematica oggetto di causa risiede nella mancata adozione di una due soluzioni tecniche, tra loro alternative: 1) la zincatura delle ringhiere che avrebbe garantito una lunga durata delle stesse a fenomeni di corrosione. 2) Il pretrattamento degli elementi in ferro con fondo epossidico ai fosfati di zinco come indicato nella scheda tecnica della ditta produttrice, che avrebbe garantito maggior protezione a fenomeni corrosivi, seppure una durata comunque inferiore al processo della zincatura. Tali inadempienze da attribuire anche al terzo chiamato in causa (in particolare il mancato pretrattamento termico) sono stati causa e hanno generato i danni lamentati nel presente giudizio…. Le fessurazioni lineari rilevate, dipendono quindi da una non perfetta aderenza tra la malta cementizia ed il supporto su cui è stato applicato: il lavoro di ripristino eseguito sulle superfici dove sono emerse le lesioni, non è stato effettuato a regola d'arte. Le tracce di salnitro non sono riconducibili in massima parte ad infiltrazioni derivanti dalla vecchia pavimentazione, ma a non perfetta aderenza tra la malta cementizia e il supporto del frontalino.
Alla luce di dette considerazioni, la CTU tecnica/descrittiva, risultando ben motivata, esente da errori logico-giuridici, fondata sugli opportuni accertamenti, è da condividere pienamente.
Ne deriva l'infondatezza della doglianza sollevata al riguardo.
6.3 Infondato risulta essere anche il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante assume il vizio di ultrapetizione nella parte in cui la gravata decisione ha disposto la condanna - 15 -
ai sensi dell'art. 1669 c.c. sebbene il avesse limitato il petitum delle Controparte_3 proprie domande all'ipotesi di cui all'art. 1667 c.c.
Al riguardo, giova rammentare che il “vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e non siano rilevabili d'ufficio attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta”. Ne consegue che tale vizio “deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime”. (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. II, ord. n. 14403/2023). Si rammenta, in ogni caso, che Giudice ha il potere di qualificare giuridicamente l'azione proposta e di procedere a un'autonoma ricerca delle norme su cui fondare la decisione indipendentemente dalla prospettazione delle parti. Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio (cfr. Cass. n. 7467/2020), potendo dunque fondare la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime (Cass. n. 2297/2011; Cass. n.
21745/2006).
Nel caso in esame, alla luce della normativa richiamata dagli stessi attori nei loro scritti difensivi di primo grado, oltre a dover escludere che vi sia stato un vizio di ultrapetizione, bensì una mera qualifica dell'azione proposta sulla base dei medesimi fatti prospettati dalle parti, deve ritenersi che correttamente il primo giudice ha ritenuto di dover vagliare la fattispecie in esame facendo riferimento alla disciplina prevista dalla disposizione di cui all'art. 1669 c.c., atteso che l'applicazione di tale normativa era stata espressamente dedotta e richiesta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Ed infatti, dall'atto di citazione di primo grado si evince chiaramente come parte attorea e odierna appellata abbia agito non solo ai sensi dell'art. 1667 c.c., ma anche ai sensi dell'art. 1669 c.c. laddove specifica espressamente che “la fattispecie in esame rientra anche nella previsione dell'art. 1669 c.c. - 16 -
atteso che, vista l'entità dei vizi, si verte in ipotesi di rovina e difetti particolari dell'immobile destinati per loro natura ad una lunga durata, mentre già da ora presentano pericolo di caduta e crolli. In proposito è appena il caso di ricordare che il difetto di costruzione previsto dall'art. 1669 c.c. che porta ad estendere la garanzia a dieci anni dal compimento dell'opera non deve necessariamente investire tutto l'immobile, ma ben può limitarsi a deficienze ed alterazioni che vadano a pregiudicare in modo significativo la funzionalità e la normale utilizzazione di quelle parti del fabbricato risultate affette da vizi, come in effetti è avvenuto nel caso che ci occupa ”(cfr. pag. 9 atto di citazione).
In ogni caso, giova precisare come di recente la S.C. ha specificato che “in tema di appalto non sussiste incompatibilità tra gli artt. 1667 e 1669 c.c., potendo il committente di un immobile che presenti gravi difetti invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno
(contemplato soltanto dall'art. 1669 c.c.), anche quelli previsti dall'art. 1668 c.c., con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 c.c., dovendosi ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme, le relative fattispecie si configurino l'una (l'art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra (art. 1667
c.c.). I gravi difetti dell'opera, invero, si traducono inevitabilmente in vizi della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c.” (cfr. da ultimo Cass. Sez. II ord. n. 20184 del 25.07.2019).
Ne deriva l'infondatezza della doglianza sollevata al riguardo, anche considerando che la stessa riduzione del prezzo mira a realizzare una forma risarcitoria per il fatto dannoso dedotto, che si aggiunge all'ulteriore risarcimento richiesto e non accolto.
6.4 Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame con il quale parte appellante assume l'erroneità della decisione per aver rigettato le eccezioni riproposte dall'appellante in tema di decadenza e di prescrizione dell'azione.
Al riguardo, occorre considerare che, pur contestando il , odierno appellato, CP_6 la presenza di vizi, con una perizia di parte del 29.06.2018, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “ (...) l'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde possa individuarsi la scoperta del vizio ai fini del computo dei termini di denuncia e di decadenza deve effettuarsi con riguardo tanto alla gravità dei vizi dell'opera quanto al collegamento causale di essi con l'attività progettuale e costruttiva espletata, sì che, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a - 17 -
carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di elementi convincenti contrari anteriori, solo all'atto della acquisizione di idonei accertamenti tecnici” (cfr. Cass. civ. sez II, 31.01.2008, n. 2313).
In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, con l'ordinanza n.
777/2020, che “il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'articolo 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. L'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto” (Cass. n. 4622/2002, n. 81/2000).
Pertanto, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, la pec del 21.06.2016, cui l'appellante cerca di ancorare la conoscibilità dei vizi, non è altro che una prima, concisa e generica indicazione, sulla base del quale il condominio ha potuto inizialmente CP_3 denunciare la presenza di vizi all'impresa costruttrice;
ma di certo non può costituire elemento da cui desumere quella piena conoscibilità richiesta dall'art. 1669 c.c., e ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, tale da costituire il dies a quo per il calcolo dei termini di decadenza e prescrizione.
Alla luce di quanto detto, è evidente che solo con la CTP il ha acquisito una CP_3 conoscenza precisa e analitica dell'esistenza dei vizi di costruzione, imputabili all'appaltatore, con indicazione puntuale dei modi per rimuoverli. È, pertanto, solo successivamente all'esito della perizia del proprio consulente del 29.06.2018, che possono correttamente decorrere i termini di prescrizione e decadenza, di tal che, come correttamente rilevato dal primo giudice, la denuncia dei vizi in questione può pacificamente reputarsi tempestiva, in quanto intervenuta entro l'anno dalla scoperta, mediante il deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo in data 20.07.2018.
Anche la doglianza relativa all'eccezione di prescrizione dell'azione deve essere disattesa atteso che, come di recente riaffermato dalla S.C., “l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'articolo 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente - 18 -
con il deposito della relazione del consulente nominato” (cfr. Cass. Sez. II ord. n. 26225 del
08.09.2023; negli stessi termini Cass. Sez. II ord. n. 8637 del 07.05.2020). Ciò posto, proprio in applicazione di detti principi, si osserva che nel caso in esame dalla effettiva scoperta dei vizi (29.06.2018) è stato depositato il 20.07.2018 ricorso per ATP che ha determinato l'instaurazione di un procedimento nel corso del quale il termine prescrizionale di un anno si
è interrotto, riprendendo a decorrere soltanto il 28.02.2019 (data di deposito della relazione del consulente), mentre in data 19.02.2020 veniva notificato l'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio.
Ne discende la tempestività della domanda e l'infondatezza della relativa eccezione sollevata al riguardo.
6.5 Anche il quarto motivo di appello, relativo all'asserita eccessiva liquidazione del danno, è infondato e deve essere rigettato.
Sul punto, giova premettere che il Ctu Arch. , nominato in data 26.10.2022 al Persona_3 fine di integrare la consulenza precedentemente espletata (che non aveva esteso l'accertamento al profilo del quantum) con la quantificazione delle opere occorrenti già individuate nell'ultima CTU, con il proprio elaborato peritale depositato in data 07.03.2023, facendo applicazione del prezziario Regione Abruzzo anno 2022 ha calcolato che il totale necessario al ripristino dei vizi riscontrati risultava essere pari ad € 175.756,45 oltre iva così suddivisi: 1) ponteggi per € 56.064,99; 2) messa in sicurezza dei balconi per € 6.643,35; 3) ripristino ringhiere per € 84.903,04; 4) ripristino frontalini e sottobalconi per € 28.145,07.
Ciò premesso, si osserva che immune da censure appare essere la gravata decisione nella parte in cui ha provveduto alla liquidazione del danno limitandolo ai costi necessari per i ripristini derivanti dai vizi e difetti riconducibili all'operato di e di Arch. , Controparte_1 ER senza condividere l'osservazione del Ctu in ordine all'eventuale applicazione di un decremento dovuto alla vetustà delle parti da rinnovare, atteso che le opere di rifacimento resesi necessarie sono evidentemente ricollegabili unicamente all'accertata condotta colposa di e del Direttore dei Lavori in quanto, come chiarito dalle Controparte_1 ER risultanze peritali, i ferri dei balconi non erano stati puliti e lavorati a regola d'arte, mentre il ferro delle ringhiere dei balconi era stato fornito già arrugginito, sebbene coperto dalla vernice.
Né la nota del 15.11.2011, richiamata dall'appellante, con la quale la Controparte_1 evidenziava, tanto all'amministratore che al , una “Offerta per la risoluzione del CP_3 problema dovuto alle infiltrazioni d'acqua dei pavimenti dei balconi”, risulta essere idonea ad avvalorare le deduzioni e gli assunti di parte appellante, atteso che entrambe le Ctu - 19 -
espletate nel corso del primo grado di giudizio hanno chiaramente evidenziato come la prematura ossidazione dei ferri era unicamente dovuta alla loro cattiva pulizia e impermeabilizzazione.
6.6 Infondato appare essere anche l'ultimo motivo di grave inerente all'asserita responsabilità esclusiva del Direttore dei lavori.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, riaffermato ancora di recente, “qualora il danno subito dal committente rientri nell'ambito dell'art. 1669
c.c., e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori … “entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente
a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (Cass. 18521/2016), trovando il vincolo di responsabilità solidale “fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c.” (Cass.
18289/2020), “a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità”, essendo sia l'appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, “entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato” (Cass. 8016/2012); infatti le attività dell'appaltatore come quella del direttore dei lavori “pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di diversa natura possono concorrere tutte alla produzione del danno, con la conseguenza che gli indicati soggetti (indipendentemente dalla graduazione delle rispettive colpe nei rapporti interni) sono tenuti a risarcire integralmente i danneggiati” (Cass.
4900/1993)” (cfr. Cass. Sez. II ord. n. 22575 del 19.07.2022).
Al fine di escludere ogni responsabilità dell'appaltatore sarebbe stato onere di questi dimostrare di aver agito come nudus minister, a fronte delle insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo e pur avendo manifestato il proprio dissenso. Come chiarito di recente dalla Suprema Corte con l'ord. n. 10231 del 18.04.2025, “l'appaltatore ha l'obbligo di realizzare l'opera oggetto del contratto a regola d'arte, poiché “ln tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione,
l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni - 20 -
ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero "nudus minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico” -così
Cass. n.1981/2016-. Ne consegue che “L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato
a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” -così Cass. n.23597/2017; cfr., in termini, Cass.
n.777/2020-. Ancora di recente questa Corte ha ribadito, con l'ordinanza n.27526/2024, che
“L'appaltatore è responsabile dei danni occorsi a terzi in conseguenza dell'esecuzione di opere poste in essere in conformità a un progetto o a direttive del committente palesemente errate, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo.
…”.
Non appare pertanto dirimente, al fine di escludere la responsabilità dell'appaltatrice e di un suo coinvolgimento nel controllo delle attività del direttore dei lavori, l'asserita estraneità alle sue specifiche competenze delle conoscenze necessarie e cognizioni tecniche a valutare la correttezza dell'operato di quest'ultimo. Ed invero, dagli atti di giudizio risulta incontestato come la società appaltatrice non abbia manifestato alcun dissenso rispetto ad alcuna soluzione progettuale od esecutiva, mentre si erano manifestati obiettivamente vari difetti durante l'esecuzione dei lavori relativi, come già evidenziato, ai frontalini dei balconi, alle ringhiere e all'uso dei materiali tali da evidenziare, come ampiamente accertato dal Ctu, la esecuzione di lavori non effettuati a regola d'arte. Né vale asserire che il computo metrico non è atto dell'appaltatrice (e quindi fuori dai limiti delle sue cognizioni tecniche) ma della committenza, atteso che la stessa appaltatrice nel contratto di appalto Controparte_1 dichiarava espressamente di avere “rimesso computo metrico estimativo” (confermando, - 21 -
quindi, di averlo esaminato e controllato per poi rimetterlo al committente) e “di possedere
l'attrezzatura necessaria e richiesta per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, … e di avere personale altamente specializzato nel campo delle ristrutturazioni”.
Ne consegue come correttamente la gravata decisione ha riconosciuto una responsabilità solidale tra l'appaltatore e il Direttore dei lavori per i danni discendenti dai vizi subiti dal ciò facendo in ossequio all'insegnamento a mente del quale “In tema di CP_3 contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art.
2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (Cass. civ. Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Cass. n. 14650 del
2012; conf. Cass. n. 29218 del 2017; Cass. n. 17874 del 2013).
6.7 Le considerazioni su esposte, unitamente alla documentazione in atti, inducono, inoltre, la
Corte a disattendere le richieste istruttorie formulate dall'appellato , con particolare ER riferimento all'invocata prova per testi.
In ogni caso, in ordine alla tardività della costituzione dell'appellato , sollevata ER dall'appellato , si rileva che, come è noto, la costituzione dell'appellato Controparte_3 avviene secondo le regole, le forme e i termini previsti per il giudizio di primo grado, dovendo dunque avvenire entro 20 giorni dalla prima udienza fissata nell'atto di appello;
nel caso in oggetto, l'appellato risulta essersi costituito in data 20.09.2024 per l'udienza del
24.09.2024, dunque senza il rispetto di detto termine. Tuttavia, non può non osservarsi come il suddetto termine di costituzione rivesta pacificamente natura ordinatoria, nel senso che in caso di mancata osservanza l'appellato potrà comunque costituirsi, ferme restando le preclusioni previste dalla legge in merito ai nuovi mezzi di prova reputati ammissibili e/o alla proposizione dell'appello incidentale e, nel caso di specie, l'istanza di ammissione di prova per interpello e testi deve essere disattesa (inammissibile).
7. Conclusivamente, assorbita ogni altra questione e/o eccezione, l'appello deve essere rigettato.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, nei rapporti tra l'appellante e l'appellato vanno Controparte_3 poste a carico dell'appellante alla luce della sua soccombenza, mentre vanno Controparte_1 parzialmente compensate nella misura di quattro quinti nei rapporti tra l'appellante e l'appellato Arch. , alla luce della quasi totale adesione di quest'ultimo alle Persona_1 - 22 -
doglianze e deduzioni dell'appellante, contestate unicamente in relazione all'asserita responsabilità esclusiva dedotta nei suoi confronti quale direttore dei lavori.
9. Trova, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle Controparte_1 appellate e nel presente grado di giudizio che liquida in Controparte_3 Persona_1 complessivi € 9.991,00 per onorari oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_1 dall'appellato nel presente grado di giudizio che liquida, già disposta la Persona_1 compensazione di 4/5, in complessivi € 1.998,2 per onorari, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 07.07.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono