TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 27/05/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5446/2023 TRA
nato a San Felice a [...] il [...], rappr. e dif. Parte_1 dall'Avv. F. D'Addio, con cui elett. dom. in Maddaloni (CE) alla via Colle Puoti n. 35, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del p.t., rappr. e dif. dall'Avv. M. Ferrante, CP_1 Controparte_2 ura generale in om. in Caserta alla via Ferrarecce, P.le Maiorana n. 6 RESISTENTE NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. Controparte_3 rno alla via Paolo De Granita n. 14, giusta procura in atti RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/09/2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 02820199011109560000, limitatamente alla cartella n. 02820110057585959000, avente ad oggetto contributi previdenziali per il periodo 2009-2011. Deduceva, in particolare, l'omessa notifica della predetta cartella, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall'ente impositore. Concludeva chiedendo all'adito Tribunale, previa sospensione dei titoli opposti, di
“accertare l'inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento (atti presupposti) prodromiche alle intimazioni di pagamento, ovvero in subordine accertare l'intervenuta prescrizione dei rispettivi diritti e per l'effetto dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia totale e/o parziale dell'intimazione di pagamento n. 02820199011109560000 per la parte relativa ai crediti previdenziali adottando, altresì, ogni altro provvedimento consequenziale”. Spese vinte, con attribuzione.
1 Si costituiva l' , che, dedotto l'avvenuto stralcio delle somme dovute ex L. 197/2022, CP_1 concludeva per la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Si costituiva anche che, dedotto l'avvenuto stralcio Controparte_4 nonché la regolarit amento e degli atti interruttivi, concludeva chiedendo una declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. La causa, previo rinvio d'ufficio, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire. Va preliminarmente rilevato, sul piano normativo, che, ai sensi dell'art. 50 co. 2 e 3 d.p.r. 602/1973, “2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26. di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”. Ciò posto, nel caso in esame parte ricorrente ha impugnato, con ricorso depositato in data 06/09/2023, l'intimazione di pagamento n. 02820199011109560000, notificata, come dedotto dall'Agente per la Riscossione e non contestato da parte ricorrente (che in sede di ricorso introduttivo non ha indicato alcuna data di notifica), in data 14/04/2022 (cfr. pp. 1 e 2 memoria ). Controparte_4
Alla luce di tutto quanto esposto, in assenza di qualsivoglia deduzione in merito all'eventuale pendenza di una procedura esecutiva al momento del deposito del ricorso introduttivo, deve ritenersi che a tale data l'intimazione di pagamento impugnata avesse perso efficacia ai sensi del co. 3 del richiamato art. 50, con conseguente carenza di interesse ad agire all'atto del deposito del ricorso introduttivo. Com'è noto, il giudice deve dichiarare anche d'ufficio l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire qualora tale interesse sia carente sin dall'inizio della vicenda;
va dichiarata, invece, la cessazione della materia del contendere per sopravvenienza del difetto di interesse ad agire quando, nel corso del giudizio, intervenga un elemento che faccia venir meno l'interesse ad ottenere una pronuncia nel merito. L'interesse ad agire, invero, è condizione dell'azione (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 26283 del 06/09/2022 - Rv. 665660 – 01), la cui carenza originaria determina l'inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17815 del 07/09/2005 - Rv. 583499 - 01). Per mera completezza, si osserva che, sebbene le parti resistenti abbiano dedotto che le poste creditorie oggetto degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta siano stati oggetto di stralcio ai sensi della L. 197/2022, non può accogliersi la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, atteso che “il giudice prima di pronunciarsi sulla domanda o sull'oggetto del giudizio e di emettere una qualsiasi decisione, anche come, nella specie, di una declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve verificare l'esistenza delle condizioni per la legittimità della pronuncia e cioè l'esistenza dei presupposti processuali. Conseguentemente la pronuncia di inammissibilità 2 o la tacita pronuncia di ammissibilità dell'azione deve precedere qualunque altra decisione, in ottemperanza del principio mai contestato di questa Corte secondo il quale 'la pronuncia sulla inammissibilità o improcedibilità del ricorso ha carattere pregiudiziale e prevalente rispetto a quella sulla rinuncia stessa, la quale postula la ritualità dell'impugnazione, poiché non è dato rinunciare ad un diritto processuale quando non esistono le condizioni necessarie per il suo esercizio'. Nella specie, pertanto, al giudice, una volta verificata l'intempestività dell'opposizione al provvedimento di irrogazione della sanzione, non rimaneva altra soluzione che dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione rimanendo preclusa da tale declaratoria ogni valutazione sul merito” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5468 del 29/02/2008, Rv. 602123 - 01). Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura in rito della pronuncia e della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il ricorso inammissibile;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 27/05/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
3
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 27/05/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5446/2023 TRA
nato a San Felice a [...] il [...], rappr. e dif. Parte_1 dall'Avv. F. D'Addio, con cui elett. dom. in Maddaloni (CE) alla via Colle Puoti n. 35, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del p.t., rappr. e dif. dall'Avv. M. Ferrante, CP_1 Controparte_2 ura generale in om. in Caserta alla via Ferrarecce, P.le Maiorana n. 6 RESISTENTE NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. Controparte_3 rno alla via Paolo De Granita n. 14, giusta procura in atti RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/09/2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 02820199011109560000, limitatamente alla cartella n. 02820110057585959000, avente ad oggetto contributi previdenziali per il periodo 2009-2011. Deduceva, in particolare, l'omessa notifica della predetta cartella, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall'ente impositore. Concludeva chiedendo all'adito Tribunale, previa sospensione dei titoli opposti, di
“accertare l'inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento (atti presupposti) prodromiche alle intimazioni di pagamento, ovvero in subordine accertare l'intervenuta prescrizione dei rispettivi diritti e per l'effetto dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia totale e/o parziale dell'intimazione di pagamento n. 02820199011109560000 per la parte relativa ai crediti previdenziali adottando, altresì, ogni altro provvedimento consequenziale”. Spese vinte, con attribuzione.
1 Si costituiva l' , che, dedotto l'avvenuto stralcio delle somme dovute ex L. 197/2022, CP_1 concludeva per la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Si costituiva anche che, dedotto l'avvenuto stralcio Controparte_4 nonché la regolarit amento e degli atti interruttivi, concludeva chiedendo una declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. La causa, previo rinvio d'ufficio, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire. Va preliminarmente rilevato, sul piano normativo, che, ai sensi dell'art. 50 co. 2 e 3 d.p.r. 602/1973, “2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26. di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”. Ciò posto, nel caso in esame parte ricorrente ha impugnato, con ricorso depositato in data 06/09/2023, l'intimazione di pagamento n. 02820199011109560000, notificata, come dedotto dall'Agente per la Riscossione e non contestato da parte ricorrente (che in sede di ricorso introduttivo non ha indicato alcuna data di notifica), in data 14/04/2022 (cfr. pp. 1 e 2 memoria ). Controparte_4
Alla luce di tutto quanto esposto, in assenza di qualsivoglia deduzione in merito all'eventuale pendenza di una procedura esecutiva al momento del deposito del ricorso introduttivo, deve ritenersi che a tale data l'intimazione di pagamento impugnata avesse perso efficacia ai sensi del co. 3 del richiamato art. 50, con conseguente carenza di interesse ad agire all'atto del deposito del ricorso introduttivo. Com'è noto, il giudice deve dichiarare anche d'ufficio l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire qualora tale interesse sia carente sin dall'inizio della vicenda;
va dichiarata, invece, la cessazione della materia del contendere per sopravvenienza del difetto di interesse ad agire quando, nel corso del giudizio, intervenga un elemento che faccia venir meno l'interesse ad ottenere una pronuncia nel merito. L'interesse ad agire, invero, è condizione dell'azione (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 26283 del 06/09/2022 - Rv. 665660 – 01), la cui carenza originaria determina l'inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17815 del 07/09/2005 - Rv. 583499 - 01). Per mera completezza, si osserva che, sebbene le parti resistenti abbiano dedotto che le poste creditorie oggetto degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta siano stati oggetto di stralcio ai sensi della L. 197/2022, non può accogliersi la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, atteso che “il giudice prima di pronunciarsi sulla domanda o sull'oggetto del giudizio e di emettere una qualsiasi decisione, anche come, nella specie, di una declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve verificare l'esistenza delle condizioni per la legittimità della pronuncia e cioè l'esistenza dei presupposti processuali. Conseguentemente la pronuncia di inammissibilità 2 o la tacita pronuncia di ammissibilità dell'azione deve precedere qualunque altra decisione, in ottemperanza del principio mai contestato di questa Corte secondo il quale 'la pronuncia sulla inammissibilità o improcedibilità del ricorso ha carattere pregiudiziale e prevalente rispetto a quella sulla rinuncia stessa, la quale postula la ritualità dell'impugnazione, poiché non è dato rinunciare ad un diritto processuale quando non esistono le condizioni necessarie per il suo esercizio'. Nella specie, pertanto, al giudice, una volta verificata l'intempestività dell'opposizione al provvedimento di irrogazione della sanzione, non rimaneva altra soluzione che dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione rimanendo preclusa da tale declaratoria ogni valutazione sul merito” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5468 del 29/02/2008, Rv. 602123 - 01). Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura in rito della pronuncia e della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il ricorso inammissibile;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 27/05/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
3