Versione
6 marzo 1992
6 marzo 1992
Art. 15. (Iscrizioni tardive). 1. Chi, avendone l'obbligo, non ha presentato tempestiva domanda di iscrizione alla Cassa ai sensi dell' articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , come modificato dall'articolo 11 della presente legge, e' ammesso a presentare domanda di iscrizione tardiva. Gli effetti dell'iscrizione, che non potra' comunque essere anteriore al 1980, decorrono dall'anno in cui e' stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati della Cassa ai sensi dell' articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 319 , e successive modificazioni. 2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , come modificato dall'articolo 10 della presente legge, ed entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni arretrati e dei relativi interessi nella misura di cui al quarto comma del medesimo articolo 18 e con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno. Su richiesta dell'interessato la giunta esecutiva puo' concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualita', con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18. 4. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, potranno essere sanate le inottemperanze all'obbligo di comunicazione di cui all' articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , come modificato dall'articolo 9 della presente legge, mediante l'invio della prescritta comunicazione. Il pagamento dei relativi contributi sara' effettuato con gli stessi criteri e modalita' di cui al comma 3.
Nota all'art. 15:
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 319/1975 , cosi' come sostituito dall' art. 22 della legge n. 576/1980 , e' il seguente:
"Art. 3. - La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, puo' provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianita' di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuita' non risulti dimostrata.
Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci".
- Per il testo dell' art. 17 della legge n. 576/1980 si veda la precedente nota all'art. 9.
Nota all'art. 15:
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 319/1975 , cosi' come sostituito dall' art. 22 della legge n. 576/1980 , e' il seguente:
"Art. 3. - La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, puo' provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianita' di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuita' non risulti dimostrata.
Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci".
- Per il testo dell' art. 17 della legge n. 576/1980 si veda la precedente nota all'art. 9.
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 8
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