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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2024, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 583/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Alberto Vigorelli Presidente dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dr. Francesco Distefano Consigliere rel ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.583/2023 R.G. promossa
DA corrente in Milano P.za Castello n. 9, P. IVA , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante (C.F. ), rappresentata e difesa, , dagli avv.ti Parte_2 CodiceFiscale_1
Deborah Demichele e Nicoletta Cavallo del foro di Novara, presso il cui studio in viale Dante n. 43E ha eletto domicilio giusta procura in atti.
- appellante-
CONTRO
con sede in Sondrio, via Vanoni n. 79 (c.f.: , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del curatore fallimentare dott. (c.f.: ), con studio in Persona_1 C.F._2
Morbegno, via Ninguarda n. 30, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'avv. Alba Codazzi
( ) del foro di Sondrio, e presso il suo studio in Ardenno, via F.lli Cairoli n. 18, C.F._3 elettivamente domiciliato. pagina 1 di 8 - appellato-
-
All'esito dell'udienza del 30.11.2023 la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni come di seguito precisate.
Per l'appellante Parte_1 in via preliminare e pregiudiziale:
- respingere le domande attoree relative al pagamento in favore del della somma portata dalla fattura n. 275 del 30.11.2009, CP_1 pari ad € 157.619,00, per intervenuta prescrizione del diritto ex art. 2949 c.c.; nel merito - accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea in fatto ed in diritto per tutte le ragioni meglio esplicate in atti e, in particola- re, per mancanza dei presupposti contrattuali, mancato avveramento delle condizioni contrattuali, infondatezza delle voci di costo richieste ed erroneità dei conteggi e, per l'effetto, rigettare ogni domanda;
nel merito, in via riconvenzionale - accertare e conseguentemente dichiarare dovuto il rimborso dei costi sostenuti a favore della per l'importo complessivo di € 20.356,03, portato dalle fatture n. 55/2010, 48/2011 e 70/2011 e, CP_1 per l'effetto, condannare il al pagamento di tale cifra a il tutto oltre interessi dal dovuto alla CP_1 Controparte_2 dichiarazione di fallimento;
in subordine e in via riconvenzionale - nella non creduta ipotesi in cui venissero superate sia l'eccezione di prescrizione che quella di infondatezza in fatto ed in diritto della domanda, accertare il dovuto nella minor somma che verrà provata come dovuta a titolo di rimborso dei costi realmente sostenuti dalla e comunque nella misura massima del 93% Controparte_1 dell'importo di cui alle fatture n. 275/2009 e 232/2010 e, accertato e dichiarato dovuto il rimborso dei costi di cui alle fatture n. 55/2010, 48/2011 e 70/2011 per l'importo complessivo di € 20.356,03, oltre interessi dal dovuto alla dichiarazione di fallimento, porre la predetta cifra in compensazione con quanto eventualmente accertato in favore dell'attore.Con vittoria di spese e competenza di causa del primo e secondo grado”.
Per l'appellata Controparte_1 dichiarare inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 24/2023 del Tribunale di Sondrio ovvero, Parte_1 rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello - anche per quanto riguarda l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado - proposto da , confermando la citata sentenza n. 24/2023 del Tribunale di Parte_1
Sondrio e, in ogni caso, accertare e dichiarare che è debitrice nei confronti del della somma di Parte_1 Parte_3 euro 260.158,17 (due-centosessantamilacentocinquantotto/17) per i lavori di cui ai SAL n. 1 e n . 2 di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta, e, per l'effetto, condannare al pagamento a favore del Parte_1 Parte_3 della somma di euro 260.158,17 (due-centosessantamilacentocinquantotto/17) oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, o della diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio maggiorati di rimborso forfetario, Iva e Cpa.
*********
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Sondrio, quale capogruppo ATI (con riparto delle Parte_1 opere nella misura di 51% a e 49% a dell'appalto relativo alla “Costruzione Parte_1 CP_3 di un'aula giudiziaria e archivi giudiziari presso la casa di reclusione di Milano Opera” commissionato dal Ministero delle Infrastrutture.
pagina 2 di 8 Esponeva che tra PR e (non parte in causa e poi fallita) era stato pattuito che le opere CP_3 sarebbero state eseguite in maniera unitaria e, all'uopo, avevano costituito una società consortile a.r.l. con denominazione “ , nel cui statuto veniva fatta salva la possibilità per la Controparte_1
di affidarle ai soci, come di fatto avvenuto, poiché tutti i lavori erano stati affidati alla socia CP_1
subentrata a PR nell'esecuzione della quota parte di lavori alla medesima spettanti;
come Org_1 da accordi contenuti nel Regolamento, infatti, PR sarebbe stata sollevata da ogni onere e provvista finanziaria, risorse umane e beni strumentali prodromici al conseguimento dell'oggetto sociale della costituenda società consortile, al fine di poter meglio concentrarsi in altre commesse nel frattempo acquisite;
che i lavori relativi all'appalto in discorso sarebbero stati messi a disposizione da senza CP_3 alcuna partecipazione patrimoniale ed organizzativa di in particolare, avrebbe Parte_1 Org_1 conferito alla costituenda i beni le risorse e i mezzi finanziari occorrenti, ivi comprese le CP_1 CP_1 fideiussioni, le garanzie e tutto quanto altro necessario all'esecuzione delle opere;
avrebbe inoltre tenuto indenne da eventuali risarcimenti nei confronti dalla committente o terzi, rinunciando Parte_1 all'azione di regresso nei suoi confronti;
di contro alla mandataria era garantito un risultato Parte_1 economico, e dunque un utile netto prima delle imposte, del 7% conteggiato sull'importo che l'ATI avrebbe ricevuto a titolo di acconto dalla committente;
che al riguardo l'art. 3 del Regolamento ATI prevedeva che “l'importo rinveniente dall'incasso delle fatture che PR emetterà direttamente alla Committente sarà conferito alla costituenda “ a sostegno dei costi, in ragione della concorrenza massima del Controparte_1
93% dell'importo delle predette fatture”; che tuttavia controparte aveva disatteso quanto sopra e quanto espressamente stabilito all'art. 21 dello Statuto della società consortile, ossia che “le somme a qualunque titolo incassate dal Committente affluiranno alla consortile”; infatti le fatture relative al SAL n. 1 e. 2, furono pagate dalla committente a ma mai da questa riversate alla . Parte_1 CP_1
Chiedeva quindi la condanna di al pagamento della somma di € 260.158,17 oltre a interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo,
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva preliminarmente la prescrizione Parte_1 quinquennale ex art.2949 c.c. dei diritti ex adverso vantati con riferimento alla somma portata dalla fattura n. 275 del 30.11.2009 di € 157.619,00 essendo decorsi più di 5 anni dalla prima richiesta risalente al 14 agosto 2015 in seguito alla dichiarazione di;
nel merito chiedeva il rigetto della Organizzazione_2 domanda, considerato che il Regolamento dell'ATI PR/Com.er non era valido titolo per la società Opera consortile al fine di agire contro uno dei propri soci, essendo quest'ultima titolata a chiedere il versamento di somme nelle proprie casse esclusivamente in base ai patti sociali e secondo le norme che regolano il funzionamento delle società consortili, e non certo in base ad un contratto a cui essa era pagina 3 di 8 estranea;
in via riconvenzionale chiedeva comunque “accertare e conseguentemente dichiarare dovuto il rimborso dei costi sostenuti a favore della per l'importo complessivo di € 20.356,03, portato CP_1 dalle fatture n. 55/2010, 48/2011 e 70/2011 e, per l'effetto, condannare il al pagamento di tale CP_1 cifra a il tutto oltre interessi dal dovuto alla dichiarazione di fallimento;
in subordine e Parte_1 in via riconvenzionale, accertare il dovuto nella minor somma eventualmente provata come dovuta a titolo di rimborso dei costi realmente sostenuti dalla e comunque nella misura massima Controparte_1 del 93% dell'importo di cui alle fatture n. 275/2009 e 232/2010 e, accertato e dichiarato dovuto il rimborso dei costi di cui alle fatture n. 55/2010, 48/2011 e 70/2011 per l'importo complessivo di € 20.356,03, oltre interessi dal dovuto alla dichiarazione di fallimento, porre la predetta cifra in compensazione con quanto eventualmente accertato in favore dell'attore.
Istruita la causa anche mediante prova per testi, il Tribunale, con sentenza n. 24/2023 pubblicata il
19.01.2023, in accoglimento della domanda, condannava al pagamento, in favore del Parte_1
della somma di € 260.158,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del Parte_3 dovuto al saldo, nonché alla rifusione delle spese liquidate in € 11.299,00, oltre spese generali, accessori di legge e successive.
In specie il Tribunale, preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione - non trovando applicazione l'art. 2949 c.c. (poiché l'azione si basa su di un accordo preso tra le parti in lite, ossia il Regolamento ATI)- ha ritenuto provato, in base all'istruttoria svolta, che i lavori di cui ai SAL nn. 1 e 2 vennero svolti da ma che le fatture relative vennero pagate dal committente alla capogruppo Org_1 CP_4
la quale tuttavia mai provvide a riversarle alla in ottemperanza all'art. 3 punto 3 Parte_1 CP_1 del Regolamento di Associazione Temporanea di Imprese, secondo cui “l'importo rinveniente dall'incasso delle fatture che emetterà direttamente alla Committente sarà conferito alla costituenda Parte_1 Controparte_1
[...
a sostegno dei costi, in ragione della concorrenza massima del 93% dell'importo delle predette fatture, essendosi stabilito che costi che importino pregiudizio del risultato economico minimo del 7% saranno sostenuti a cura e spese di ; e in CP_3 base all'art. 21 dello Statuto della (“le somme a qualunque titolo incassate dal Committente affluiranno alla Pt_3 consortile”).
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma per i motivi in Parte_1 seguito esposti.
Si è costituito il insistendo per il rigetto del gravame. Parte_3
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 30.11.2023 è stata posta in decisione con l'assegnazione termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
pagina 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante critica la sentenza impugnata, sostenendo che ha errato il Tribunale a non Parte_1 considerare:
- che fondata è l'eccezione di prescrizione ex art.2949 c.c. in quanto il Regolamento ATI a cui si riferisce il
Tribunale non è un accordo tra le parti in lite, bensì una scrittura privata precedente alla costituzione della tra e a cui è totalmente estranea la e che il Controparte_1 Parte_1 CP_3 CP_1 consortile non ha titolo per agire sulla base del predetto Regolamento ATI ma Controparte_1 esclusivamente sulla base del proprio Statuto sociale, trovando la propria ragione nel contratto sociale e nello svolgimento della vita sociale;
- che in ogni caso il Regolamento ATI, peraltro estraneo al presente procedimento perché stipulato tra le due società socie della Consortile Opera, all'art. 3, dopo aver affermato che “l'importo rinveniente dall'incasso delle fatture che PR emetterà direttamente alla Committente sarà conferito alla costituenda continua dicendo “a sostegno dei costi, in ragione della Controparte_1 concorrenza massima del 93% dell'importo delle predette fatture”: dunque il versamento non doveva essere un atto automatico ma sarebbe dovuto avvenire solo a seguito della prova, da parte della - CP_1 qui inesistente- di avere sostenuto dei costi in relazione ai due SAL di cui si discute;
- che i SAL 1 e 2 certificano solo che i lavori sono stati tutti regolarmente effettuati, non che lo siano stati da tanto che in realtà ad averli eseguiti è stata essa appellante, in proprio o a mezzo di altre ditte, CP_3 come la;
CP_5
- che tanto è vero che anche il nulla ha detto sia in relazione al pagamento di per i lavori CP_1 CP_5 eseguiti per l'importo fatturato alla di € 50.456,00 (previo il raggiungimento di un accordo a CP_1 saldo e stralcio con versamento di € 35.000,00 con annullamento della fattura alla e riemissione CP_1 di fattura a - doc. 12), sia per quanto attiene i costi anticipati per la sottoscrizione del Parte_1 contratto (pari ad € 20.356,03), limitandosi ad affermare che gli stessi siano generici;
-che mai ebbe a rispettare quanto pattuito con Regolamento ATI, perché fin da subito non ha CP_3 provveduto a versare la quota sociale per sé stessa e per PR, né ha pagato le spese contrattuali, i bolli e il notaio per la sottoscrizione del contratto, né retribuito l'impresa per quanto da essa fatto;
CP_5
-che, quindi in subordine, dalla somma dei SAL 1 e 2 di € 260.158,17 va detratta quella di € 18.211,07 (pari al 7% che l'art. 3 del Regolamento ATI prevede come non richiedibile a e quella di € Parte_1
70.812,03 (€ 20.356,03+€ 50.456,00) per costi direttamente sostenuti da relativi ai SAL in Parte_1 discussione, avendo anche i testi confermato che parte dei lavori del SAL 1 non erano stati eseguiti da ma da , dando atto dell'avvenuto pagamento degli stessi da parte di CP_3 CP_5 Parte_1
pagina 5 di 8 -che inattendibili e non utilizzabili sono le testimonianze dei sig.ri (ex legale rappresentante di CP_6 ed amministratore unico della e colui che materialmente aveva redatto il bilancio) CP_3 Controparte_1
e (ex amministratore della nel periodo in contestazione). Parte_4 CP_3
Insisteva quindi nelle conclusioni sopra riportate.
****
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello (ammissibile in rito ex art.342 c.p.c. essendo stati sufficientemente enucleati i rilievi critici) è parzialmente fondato.
Non può essere accolto il motivo con cui ribadisce l'eccezione di prescrizione quinquennale Parte_1 ai sensi dell'art. 2949 c.c. riguardante “i diritti che derivano dai rapporti sociali” delle società iscritte al registro delle imprese.
E ciò per la seguente ragione.
L'art. 3 del Regolamento ATI, in base al quale era previsto che “l'importo rinveniente dall'incasso delle fatture che
PR emetterà direttamente alla Committente sarà conferito alla costituenda dà Controparte_1 luogo a contratto a favore di terzo: ed è in base a questo - e non ai diritti derivanti rapporti interni alla società consortile - che il (terzo) pretende di aver riversate quelle somme. Parte_3
Dunque, correttamente il primo giudice ha statuito l'estraneità dell'art. 2949 c.c. che si riferisce solo ai rapporti interni alla società (ossia le azioni per ottenere l'adempimento degli obblighi assunti dai soci o nascenti dalla legge in conseguenza del vincolo sociale, le azioni reciproche tra i soci e le azioni per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dall'atto costitutivo a carico del socio inadempiente)
Peraltro, lo statuto della consortile rimandava all'accordo raggiunto tra le società raggruppate nell'ATI e consacrato nel Regolamento dell'Associazione Temporanea, restando evidente che lo scopo della società consortile era solo quello, strumentale, di consentire una gestione unitaria e perciò semplificata ed efficiente.
Nel merito, contraddittoriamente, sembra dapprima affermare di aver operato ella stessa nel Parte_1 cantiere di Opera in maniera pressoché esclusiva (in proprio o per mezzo di altre ditte), per poi, in subordine, riconoscere che in realtà i lavori sono stati, almeno in gran parte, eseguiti da - si veda CP_3 pag 15 atto d'appello laddove afferma che è'” infatti agli atti, e non contestato, che, a parte i primi due SAL oggi in contestazione, abbia eseguito tutte le lavorazioni inerenti al cantiere di Opera, portando a Parte_1 compimento l'intera commessa” (evidenziazione aggiunta).
Del resto, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi ad opera di (in possesso all'epoca della CP_3 qualificazione SOA) è attestata proprio dai due SAL depositati, oltre che dalle risultanze della prova per pagina 6 di 8 testi (concordi quelli di parte attrice, mentre, come rilevato già dal primo decidente, il testimone di parte convenuta, , non ricordava gli anni in cui si trovava in cantiere, non ricordava stranamente quali Tes_1 lavori avesse svolto e riferiva che al suo arrivo erano già stati fatti lavori;
l'altro testimone di Parte_1 parte convenuta , è incorso in contraddizione allorché ha riferito di ignorare se i lavori li Testimone_2 aveva svolti effettivamente Com.er).
A tal ultimo riguardo va precisato che “l'amministratore di una società è incapace a testimoniare soltanto nel processo in cui rappresenti la società medesima, non potendo assumere contemporaneamente la posizione di parte e di teste, ovvero se nella causa abbia un interesse attuale e concreto, che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio, e non già meramente ipotetico, quale quello relativo ad una sua eventuale responsabilità verso la società” (Cass 10/06/2020 , n. 11011), e dunque ammissibili, oltre che attendibili, perché puntuali, conformi alla documentazione e tra loro coerenti e non contraddittorie, sono le testimonianze rese dai testi di parte attrice in primo grado. CP_6 Pt_4
Di contro la stessa appellante non ha mai smentito di avere provveduto ad incassare i relativi importi senza riversarli alla consortile, rifiutandosi poi di approvare il bilancio (necessario per il ribaltamento costi/ricavi).
Resta anche il fatto, però, che dalla documentazione allegata in atti emerge, effettivamente, che ha provveduto personalmente ad estinguere il credito di una ditta terza ( ) per i lavori Parte_1 CP_5 specialistici (rinforzo di una struttura) eseguiti nel cantiere in oggetto, per un importo, fatturato alla
, di € 50.456,00, previo il raggiungimento con quest'ultima di un accordo a saldo e stralcio con CP_1 versamento di € 35.000,00 e conseguente annullamento della fattura alla e riemissione di fattura CP_1
a - doc. 12). Parte_1
Sul punto l'appellato si è limitato a ritenere generica la circostanza, senza fornire tuttavia una CP_1 plausibile spiegazione alternativa in termini di eventuale non coincidenza dei lavori o di totale estraneità della predetta , la cui attività peraltro è stata riconosciuta dai testi - in specie il teste CP_5 Testimone_3 ha riferito che “si trattava di interventi specialistici eseguiti da altra impresa a cui noi abbiamo prestato assistenza” ed il teste di parte attrice ha riconosciuto che parte dei lavori erano stati eseguiti da e da un'altra CP_6 CP_5 ditta ed ha confermato che avesse diritto al prezzo scaturente dal documento prodotto da CP_5
e che l'accordo per il suo pagamento fosse stato fatto direttamente da Parte_1 Parte_1
E lo stesso vale per i costi di sottoscrizione del contratto (pari ad € 20.356,03), anticipati da Parte_1 di cui sono allegate le fatture e sui quali il non ha offerto una plausibile spiegazione alternativa CP_1 giustificativa di tale esborso.
Male ha fatto quindi il Tribunale a non scorporare tali importi da quelli da riversare al Parte_5
pagina 7 di 8 Parimenti fondato è anche il motivo col quale, in applicazione del citato art. 3 del regolamento non l'intero delle somme riscosse dalla Committente andavano riversate al , ma solo il 93%, restando il CP_7 residuo 7%, pari ad € 18.211,07, di pertinenza di cui era stato garantito appunto un utile Parte_1 netto del 7% conteggiato sull'importo della commessa.
In parziale riforma, va quindi ridotto l'importo per cui è condanna a carico di ad € Parte_1
171.135,07 (260.158,17- € 50.456,00 -€ 20.356,03 - 18.211,07).
Le spese del doppio grado avuto riguardo all'esito complessivo vanno compensate per 1/3 e per i residui
2/3 poste a carico dell'odierna appellante (che pretendeva di nulla dovere), e liquidate come in dispositivo
(con esclusione della fase istruttoria del presente grado, non espletatasi).
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 24/2023 del Tribunale di Sondrio, in parziale riforma della stessa, riduce la condanna per sorte capitale a carico dell'appellante, in favore del ad € 171.135,07, confermando Parte_3 nel resto.
Condanna l'appellante al pagamento di 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio che, in Parte_1 tal misura, liquida, ai sensi del D.M. 147/22, per il primo grado, nella misura di 2/3 di quella già ivi liquidata;
per il presente grado in complessivi € 7.000,000; per entrambi, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in Milano il 28.2.2024
Il Consigliere estensore dr. Francesco Distefano
Il Presidente dott. Alberto Vigorelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Alberto Vigorelli Presidente dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dr. Francesco Distefano Consigliere rel ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.583/2023 R.G. promossa
DA corrente in Milano P.za Castello n. 9, P. IVA , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante (C.F. ), rappresentata e difesa, , dagli avv.ti Parte_2 CodiceFiscale_1
Deborah Demichele e Nicoletta Cavallo del foro di Novara, presso il cui studio in viale Dante n. 43E ha eletto domicilio giusta procura in atti.
- appellante-
CONTRO
con sede in Sondrio, via Vanoni n. 79 (c.f.: , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del curatore fallimentare dott. (c.f.: ), con studio in Persona_1 C.F._2
Morbegno, via Ninguarda n. 30, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'avv. Alba Codazzi
( ) del foro di Sondrio, e presso il suo studio in Ardenno, via F.lli Cairoli n. 18, C.F._3 elettivamente domiciliato. pagina 1 di 8 - appellato-
-
All'esito dell'udienza del 30.11.2023 la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni come di seguito precisate.
Per l'appellante Parte_1 in via preliminare e pregiudiziale:
- respingere le domande attoree relative al pagamento in favore del della somma portata dalla fattura n. 275 del 30.11.2009, CP_1 pari ad € 157.619,00, per intervenuta prescrizione del diritto ex art. 2949 c.c.; nel merito - accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea in fatto ed in diritto per tutte le ragioni meglio esplicate in atti e, in particola- re, per mancanza dei presupposti contrattuali, mancato avveramento delle condizioni contrattuali, infondatezza delle voci di costo richieste ed erroneità dei conteggi e, per l'effetto, rigettare ogni domanda;
nel merito, in via riconvenzionale - accertare e conseguentemente dichiarare dovuto il rimborso dei costi sostenuti a favore della per l'importo complessivo di € 20.356,03, portato dalle fatture n. 55/2010, 48/2011 e 70/2011 e, CP_1 per l'effetto, condannare il al pagamento di tale cifra a il tutto oltre interessi dal dovuto alla CP_1 Controparte_2 dichiarazione di fallimento;
in subordine e in via riconvenzionale - nella non creduta ipotesi in cui venissero superate sia l'eccezione di prescrizione che quella di infondatezza in fatto ed in diritto della domanda, accertare il dovuto nella minor somma che verrà provata come dovuta a titolo di rimborso dei costi realmente sostenuti dalla e comunque nella misura massima del 93% Controparte_1 dell'importo di cui alle fatture n. 275/2009 e 232/2010 e, accertato e dichiarato dovuto il rimborso dei costi di cui alle fatture n. 55/2010, 48/2011 e 70/2011 per l'importo complessivo di € 20.356,03, oltre interessi dal dovuto alla dichiarazione di fallimento, porre la predetta cifra in compensazione con quanto eventualmente accertato in favore dell'attore.Con vittoria di spese e competenza di causa del primo e secondo grado”.
Per l'appellata Controparte_1 dichiarare inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 24/2023 del Tribunale di Sondrio ovvero, Parte_1 rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello - anche per quanto riguarda l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado - proposto da , confermando la citata sentenza n. 24/2023 del Tribunale di Parte_1
Sondrio e, in ogni caso, accertare e dichiarare che è debitrice nei confronti del della somma di Parte_1 Parte_3 euro 260.158,17 (due-centosessantamilacentocinquantotto/17) per i lavori di cui ai SAL n. 1 e n . 2 di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta, e, per l'effetto, condannare al pagamento a favore del Parte_1 Parte_3 della somma di euro 260.158,17 (due-centosessantamilacentocinquantotto/17) oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, o della diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio maggiorati di rimborso forfetario, Iva e Cpa.
*********
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Sondrio, quale capogruppo ATI (con riparto delle Parte_1 opere nella misura di 51% a e 49% a dell'appalto relativo alla “Costruzione Parte_1 CP_3 di un'aula giudiziaria e archivi giudiziari presso la casa di reclusione di Milano Opera” commissionato dal Ministero delle Infrastrutture.
pagina 2 di 8 Esponeva che tra PR e (non parte in causa e poi fallita) era stato pattuito che le opere CP_3 sarebbero state eseguite in maniera unitaria e, all'uopo, avevano costituito una società consortile a.r.l. con denominazione “ , nel cui statuto veniva fatta salva la possibilità per la Controparte_1
di affidarle ai soci, come di fatto avvenuto, poiché tutti i lavori erano stati affidati alla socia CP_1
subentrata a PR nell'esecuzione della quota parte di lavori alla medesima spettanti;
come Org_1 da accordi contenuti nel Regolamento, infatti, PR sarebbe stata sollevata da ogni onere e provvista finanziaria, risorse umane e beni strumentali prodromici al conseguimento dell'oggetto sociale della costituenda società consortile, al fine di poter meglio concentrarsi in altre commesse nel frattempo acquisite;
che i lavori relativi all'appalto in discorso sarebbero stati messi a disposizione da senza CP_3 alcuna partecipazione patrimoniale ed organizzativa di in particolare, avrebbe Parte_1 Org_1 conferito alla costituenda i beni le risorse e i mezzi finanziari occorrenti, ivi comprese le CP_1 CP_1 fideiussioni, le garanzie e tutto quanto altro necessario all'esecuzione delle opere;
avrebbe inoltre tenuto indenne da eventuali risarcimenti nei confronti dalla committente o terzi, rinunciando Parte_1 all'azione di regresso nei suoi confronti;
di contro alla mandataria era garantito un risultato Parte_1 economico, e dunque un utile netto prima delle imposte, del 7% conteggiato sull'importo che l'ATI avrebbe ricevuto a titolo di acconto dalla committente;
che al riguardo l'art. 3 del Regolamento ATI prevedeva che “l'importo rinveniente dall'incasso delle fatture che PR emetterà direttamente alla Committente sarà conferito alla costituenda “ a sostegno dei costi, in ragione della concorrenza massima del Controparte_1
93% dell'importo delle predette fatture”; che tuttavia controparte aveva disatteso quanto sopra e quanto espressamente stabilito all'art. 21 dello Statuto della società consortile, ossia che “le somme a qualunque titolo incassate dal Committente affluiranno alla consortile”; infatti le fatture relative al SAL n. 1 e. 2, furono pagate dalla committente a ma mai da questa riversate alla . Parte_1 CP_1
Chiedeva quindi la condanna di al pagamento della somma di € 260.158,17 oltre a interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo,
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva preliminarmente la prescrizione Parte_1 quinquennale ex art.2949 c.c. dei diritti ex adverso vantati con riferimento alla somma portata dalla fattura n. 275 del 30.11.2009 di € 157.619,00 essendo decorsi più di 5 anni dalla prima richiesta risalente al 14 agosto 2015 in seguito alla dichiarazione di;
nel merito chiedeva il rigetto della Organizzazione_2 domanda, considerato che il Regolamento dell'ATI PR/Com.er non era valido titolo per la società Opera consortile al fine di agire contro uno dei propri soci, essendo quest'ultima titolata a chiedere il versamento di somme nelle proprie casse esclusivamente in base ai patti sociali e secondo le norme che regolano il funzionamento delle società consortili, e non certo in base ad un contratto a cui essa era pagina 3 di 8 estranea;
in via riconvenzionale chiedeva comunque “accertare e conseguentemente dichiarare dovuto il rimborso dei costi sostenuti a favore della per l'importo complessivo di € 20.356,03, portato CP_1 dalle fatture n. 55/2010, 48/2011 e 70/2011 e, per l'effetto, condannare il al pagamento di tale CP_1 cifra a il tutto oltre interessi dal dovuto alla dichiarazione di fallimento;
in subordine e Parte_1 in via riconvenzionale, accertare il dovuto nella minor somma eventualmente provata come dovuta a titolo di rimborso dei costi realmente sostenuti dalla e comunque nella misura massima Controparte_1 del 93% dell'importo di cui alle fatture n. 275/2009 e 232/2010 e, accertato e dichiarato dovuto il rimborso dei costi di cui alle fatture n. 55/2010, 48/2011 e 70/2011 per l'importo complessivo di € 20.356,03, oltre interessi dal dovuto alla dichiarazione di fallimento, porre la predetta cifra in compensazione con quanto eventualmente accertato in favore dell'attore.
Istruita la causa anche mediante prova per testi, il Tribunale, con sentenza n. 24/2023 pubblicata il
19.01.2023, in accoglimento della domanda, condannava al pagamento, in favore del Parte_1
della somma di € 260.158,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del Parte_3 dovuto al saldo, nonché alla rifusione delle spese liquidate in € 11.299,00, oltre spese generali, accessori di legge e successive.
In specie il Tribunale, preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione - non trovando applicazione l'art. 2949 c.c. (poiché l'azione si basa su di un accordo preso tra le parti in lite, ossia il Regolamento ATI)- ha ritenuto provato, in base all'istruttoria svolta, che i lavori di cui ai SAL nn. 1 e 2 vennero svolti da ma che le fatture relative vennero pagate dal committente alla capogruppo Org_1 CP_4
la quale tuttavia mai provvide a riversarle alla in ottemperanza all'art. 3 punto 3 Parte_1 CP_1 del Regolamento di Associazione Temporanea di Imprese, secondo cui “l'importo rinveniente dall'incasso delle fatture che emetterà direttamente alla Committente sarà conferito alla costituenda Parte_1 Controparte_1
[...
a sostegno dei costi, in ragione della concorrenza massima del 93% dell'importo delle predette fatture, essendosi stabilito che costi che importino pregiudizio del risultato economico minimo del 7% saranno sostenuti a cura e spese di ; e in CP_3 base all'art. 21 dello Statuto della (“le somme a qualunque titolo incassate dal Committente affluiranno alla Pt_3 consortile”).
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma per i motivi in Parte_1 seguito esposti.
Si è costituito il insistendo per il rigetto del gravame. Parte_3
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 30.11.2023 è stata posta in decisione con l'assegnazione termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
pagina 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante critica la sentenza impugnata, sostenendo che ha errato il Tribunale a non Parte_1 considerare:
- che fondata è l'eccezione di prescrizione ex art.2949 c.c. in quanto il Regolamento ATI a cui si riferisce il
Tribunale non è un accordo tra le parti in lite, bensì una scrittura privata precedente alla costituzione della tra e a cui è totalmente estranea la e che il Controparte_1 Parte_1 CP_3 CP_1 consortile non ha titolo per agire sulla base del predetto Regolamento ATI ma Controparte_1 esclusivamente sulla base del proprio Statuto sociale, trovando la propria ragione nel contratto sociale e nello svolgimento della vita sociale;
- che in ogni caso il Regolamento ATI, peraltro estraneo al presente procedimento perché stipulato tra le due società socie della Consortile Opera, all'art. 3, dopo aver affermato che “l'importo rinveniente dall'incasso delle fatture che PR emetterà direttamente alla Committente sarà conferito alla costituenda continua dicendo “a sostegno dei costi, in ragione della Controparte_1 concorrenza massima del 93% dell'importo delle predette fatture”: dunque il versamento non doveva essere un atto automatico ma sarebbe dovuto avvenire solo a seguito della prova, da parte della - CP_1 qui inesistente- di avere sostenuto dei costi in relazione ai due SAL di cui si discute;
- che i SAL 1 e 2 certificano solo che i lavori sono stati tutti regolarmente effettuati, non che lo siano stati da tanto che in realtà ad averli eseguiti è stata essa appellante, in proprio o a mezzo di altre ditte, CP_3 come la;
CP_5
- che tanto è vero che anche il nulla ha detto sia in relazione al pagamento di per i lavori CP_1 CP_5 eseguiti per l'importo fatturato alla di € 50.456,00 (previo il raggiungimento di un accordo a CP_1 saldo e stralcio con versamento di € 35.000,00 con annullamento della fattura alla e riemissione CP_1 di fattura a - doc. 12), sia per quanto attiene i costi anticipati per la sottoscrizione del Parte_1 contratto (pari ad € 20.356,03), limitandosi ad affermare che gli stessi siano generici;
-che mai ebbe a rispettare quanto pattuito con Regolamento ATI, perché fin da subito non ha CP_3 provveduto a versare la quota sociale per sé stessa e per PR, né ha pagato le spese contrattuali, i bolli e il notaio per la sottoscrizione del contratto, né retribuito l'impresa per quanto da essa fatto;
CP_5
-che, quindi in subordine, dalla somma dei SAL 1 e 2 di € 260.158,17 va detratta quella di € 18.211,07 (pari al 7% che l'art. 3 del Regolamento ATI prevede come non richiedibile a e quella di € Parte_1
70.812,03 (€ 20.356,03+€ 50.456,00) per costi direttamente sostenuti da relativi ai SAL in Parte_1 discussione, avendo anche i testi confermato che parte dei lavori del SAL 1 non erano stati eseguiti da ma da , dando atto dell'avvenuto pagamento degli stessi da parte di CP_3 CP_5 Parte_1
pagina 5 di 8 -che inattendibili e non utilizzabili sono le testimonianze dei sig.ri (ex legale rappresentante di CP_6 ed amministratore unico della e colui che materialmente aveva redatto il bilancio) CP_3 Controparte_1
e (ex amministratore della nel periodo in contestazione). Parte_4 CP_3
Insisteva quindi nelle conclusioni sopra riportate.
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OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello (ammissibile in rito ex art.342 c.p.c. essendo stati sufficientemente enucleati i rilievi critici) è parzialmente fondato.
Non può essere accolto il motivo con cui ribadisce l'eccezione di prescrizione quinquennale Parte_1 ai sensi dell'art. 2949 c.c. riguardante “i diritti che derivano dai rapporti sociali” delle società iscritte al registro delle imprese.
E ciò per la seguente ragione.
L'art. 3 del Regolamento ATI, in base al quale era previsto che “l'importo rinveniente dall'incasso delle fatture che
PR emetterà direttamente alla Committente sarà conferito alla costituenda dà Controparte_1 luogo a contratto a favore di terzo: ed è in base a questo - e non ai diritti derivanti rapporti interni alla società consortile - che il (terzo) pretende di aver riversate quelle somme. Parte_3
Dunque, correttamente il primo giudice ha statuito l'estraneità dell'art. 2949 c.c. che si riferisce solo ai rapporti interni alla società (ossia le azioni per ottenere l'adempimento degli obblighi assunti dai soci o nascenti dalla legge in conseguenza del vincolo sociale, le azioni reciproche tra i soci e le azioni per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dall'atto costitutivo a carico del socio inadempiente)
Peraltro, lo statuto della consortile rimandava all'accordo raggiunto tra le società raggruppate nell'ATI e consacrato nel Regolamento dell'Associazione Temporanea, restando evidente che lo scopo della società consortile era solo quello, strumentale, di consentire una gestione unitaria e perciò semplificata ed efficiente.
Nel merito, contraddittoriamente, sembra dapprima affermare di aver operato ella stessa nel Parte_1 cantiere di Opera in maniera pressoché esclusiva (in proprio o per mezzo di altre ditte), per poi, in subordine, riconoscere che in realtà i lavori sono stati, almeno in gran parte, eseguiti da - si veda CP_3 pag 15 atto d'appello laddove afferma che è'” infatti agli atti, e non contestato, che, a parte i primi due SAL oggi in contestazione, abbia eseguito tutte le lavorazioni inerenti al cantiere di Opera, portando a Parte_1 compimento l'intera commessa” (evidenziazione aggiunta).
Del resto, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi ad opera di (in possesso all'epoca della CP_3 qualificazione SOA) è attestata proprio dai due SAL depositati, oltre che dalle risultanze della prova per pagina 6 di 8 testi (concordi quelli di parte attrice, mentre, come rilevato già dal primo decidente, il testimone di parte convenuta, , non ricordava gli anni in cui si trovava in cantiere, non ricordava stranamente quali Tes_1 lavori avesse svolto e riferiva che al suo arrivo erano già stati fatti lavori;
l'altro testimone di Parte_1 parte convenuta , è incorso in contraddizione allorché ha riferito di ignorare se i lavori li Testimone_2 aveva svolti effettivamente Com.er).
A tal ultimo riguardo va precisato che “l'amministratore di una società è incapace a testimoniare soltanto nel processo in cui rappresenti la società medesima, non potendo assumere contemporaneamente la posizione di parte e di teste, ovvero se nella causa abbia un interesse attuale e concreto, che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio, e non già meramente ipotetico, quale quello relativo ad una sua eventuale responsabilità verso la società” (Cass 10/06/2020 , n. 11011), e dunque ammissibili, oltre che attendibili, perché puntuali, conformi alla documentazione e tra loro coerenti e non contraddittorie, sono le testimonianze rese dai testi di parte attrice in primo grado. CP_6 Pt_4
Di contro la stessa appellante non ha mai smentito di avere provveduto ad incassare i relativi importi senza riversarli alla consortile, rifiutandosi poi di approvare il bilancio (necessario per il ribaltamento costi/ricavi).
Resta anche il fatto, però, che dalla documentazione allegata in atti emerge, effettivamente, che ha provveduto personalmente ad estinguere il credito di una ditta terza ( ) per i lavori Parte_1 CP_5 specialistici (rinforzo di una struttura) eseguiti nel cantiere in oggetto, per un importo, fatturato alla
, di € 50.456,00, previo il raggiungimento con quest'ultima di un accordo a saldo e stralcio con CP_1 versamento di € 35.000,00 e conseguente annullamento della fattura alla e riemissione di fattura CP_1
a - doc. 12). Parte_1
Sul punto l'appellato si è limitato a ritenere generica la circostanza, senza fornire tuttavia una CP_1 plausibile spiegazione alternativa in termini di eventuale non coincidenza dei lavori o di totale estraneità della predetta , la cui attività peraltro è stata riconosciuta dai testi - in specie il teste CP_5 Testimone_3 ha riferito che “si trattava di interventi specialistici eseguiti da altra impresa a cui noi abbiamo prestato assistenza” ed il teste di parte attrice ha riconosciuto che parte dei lavori erano stati eseguiti da e da un'altra CP_6 CP_5 ditta ed ha confermato che avesse diritto al prezzo scaturente dal documento prodotto da CP_5
e che l'accordo per il suo pagamento fosse stato fatto direttamente da Parte_1 Parte_1
E lo stesso vale per i costi di sottoscrizione del contratto (pari ad € 20.356,03), anticipati da Parte_1 di cui sono allegate le fatture e sui quali il non ha offerto una plausibile spiegazione alternativa CP_1 giustificativa di tale esborso.
Male ha fatto quindi il Tribunale a non scorporare tali importi da quelli da riversare al Parte_5
pagina 7 di 8 Parimenti fondato è anche il motivo col quale, in applicazione del citato art. 3 del regolamento non l'intero delle somme riscosse dalla Committente andavano riversate al , ma solo il 93%, restando il CP_7 residuo 7%, pari ad € 18.211,07, di pertinenza di cui era stato garantito appunto un utile Parte_1 netto del 7% conteggiato sull'importo della commessa.
In parziale riforma, va quindi ridotto l'importo per cui è condanna a carico di ad € Parte_1
171.135,07 (260.158,17- € 50.456,00 -€ 20.356,03 - 18.211,07).
Le spese del doppio grado avuto riguardo all'esito complessivo vanno compensate per 1/3 e per i residui
2/3 poste a carico dell'odierna appellante (che pretendeva di nulla dovere), e liquidate come in dispositivo
(con esclusione della fase istruttoria del presente grado, non espletatasi).
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 24/2023 del Tribunale di Sondrio, in parziale riforma della stessa, riduce la condanna per sorte capitale a carico dell'appellante, in favore del ad € 171.135,07, confermando Parte_3 nel resto.
Condanna l'appellante al pagamento di 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio che, in Parte_1 tal misura, liquida, ai sensi del D.M. 147/22, per il primo grado, nella misura di 2/3 di quella già ivi liquidata;
per il presente grado in complessivi € 7.000,000; per entrambi, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in Milano il 28.2.2024
Il Consigliere estensore dr. Francesco Distefano
Il Presidente dott. Alberto Vigorelli
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