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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/12/2024, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
1386 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1386 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENA in data 18/09/2005 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. TORDI LARA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 24/06/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 09.03.2018;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENA in data
18/09/2005 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENA – atto nr. 126 di parte II/anno 2005; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
24/06/2024, che integralmente si riportano:
1. la casa coniugale resterà nella definitiva disponibilità della proprietaria
[...]
che ivi risiede insieme alle figlie e che ne sostiene il relativo mutuo;
CP_1
2
2. il Sig. verserà alla Sig.ra un assegno di mantenimento in Pt_1 CP_1
favore di , ancora convivente con la madre, di € 250,00 mensili nonché di € Per_1
3. a favore di la quale per parte della settimana permane presso la sede Per_2
Universitaria in un alloggio condotto in locazione per il quale viene corrisposto un canone mensile di € 225,00 che viene sostenuto per il 50% ciascuno dai genitori;
4. il contributo al mantenimento di ciascuna figlia, soggetto ad adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, verrà versato a mezzo bonifico sul conto corrente della Sig.ra all'IBAN CP_1
[...] presso Intesa San Paolo entro il giorno 15 di ogni mese mentre la quota del canone di locazione dell'alloggio di a Bologna verrà Per_2
versato, come di fatto già avviene, pro quota da ciascun genitore direttamente al locatore;
5. l'assegno unico INPS di € 184,00 mensili (o la somma maggiore o minore che verrà eventualmente in futuro riconosciuta da INPS) continuerà ad essere percepito integralmente dalla Sig.ra con rinuncia del Sig. a richiedere la CP_1 Pt_1
propria quota del 50%;
6. le spese straordinarie, così come previste ed indicate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì che i coniugi intendono richiamare, vengono suddivise al
50% ciascuno fra i due genitori;
7. I coniugi danno infine atto di aver già, tra loro concordemente, provveduto a regolare tutti i loro rapporti patrimoniali, e dichiarano di non aver null'altro da pretendere, reciprocamente, per tale o altro titolo, non sussistendo neppure obblighi di contributo al mantenimento in capo ad alcuno di essi, entrambi esercitando una propria attività lavorativa.
8. le spese legali del procedimento verranno interamente sostenute dalla Sig.ra la quale rinuncia a qualsiasi pretesa a tale titolo nei confronti del Sig. CP_1
Pt_1
3
9. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENA per quanto di competenza.
Forlì, 07/12/2024 Il Presidente
Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1386 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENA in data 18/09/2005 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. TORDI LARA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 24/06/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 09.03.2018;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENA in data
18/09/2005 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENA – atto nr. 126 di parte II/anno 2005; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
24/06/2024, che integralmente si riportano:
1. la casa coniugale resterà nella definitiva disponibilità della proprietaria
[...]
che ivi risiede insieme alle figlie e che ne sostiene il relativo mutuo;
CP_1
2
2. il Sig. verserà alla Sig.ra un assegno di mantenimento in Pt_1 CP_1
favore di , ancora convivente con la madre, di € 250,00 mensili nonché di € Per_1
3. a favore di la quale per parte della settimana permane presso la sede Per_2
Universitaria in un alloggio condotto in locazione per il quale viene corrisposto un canone mensile di € 225,00 che viene sostenuto per il 50% ciascuno dai genitori;
4. il contributo al mantenimento di ciascuna figlia, soggetto ad adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, verrà versato a mezzo bonifico sul conto corrente della Sig.ra all'IBAN CP_1
[...] presso Intesa San Paolo entro il giorno 15 di ogni mese mentre la quota del canone di locazione dell'alloggio di a Bologna verrà Per_2
versato, come di fatto già avviene, pro quota da ciascun genitore direttamente al locatore;
5. l'assegno unico INPS di € 184,00 mensili (o la somma maggiore o minore che verrà eventualmente in futuro riconosciuta da INPS) continuerà ad essere percepito integralmente dalla Sig.ra con rinuncia del Sig. a richiedere la CP_1 Pt_1
propria quota del 50%;
6. le spese straordinarie, così come previste ed indicate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì che i coniugi intendono richiamare, vengono suddivise al
50% ciascuno fra i due genitori;
7. I coniugi danno infine atto di aver già, tra loro concordemente, provveduto a regolare tutti i loro rapporti patrimoniali, e dichiarano di non aver null'altro da pretendere, reciprocamente, per tale o altro titolo, non sussistendo neppure obblighi di contributo al mantenimento in capo ad alcuno di essi, entrambi esercitando una propria attività lavorativa.
8. le spese legali del procedimento verranno interamente sostenute dalla Sig.ra la quale rinuncia a qualsiasi pretesa a tale titolo nei confronti del Sig. CP_1
Pt_1
3
9. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENA per quanto di competenza.
Forlì, 07/12/2024 Il Presidente
Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)