Articolo 17 della Legge 6 giugno 1974, n. 298
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 agosto 1974
Art. 17. Decisioni sulle domande di iscrizione e di abilitazione

I comitati provinciali decidono, entro e non oltre il termine di trenta giorni, sulle domande d'iscrizione all'albo e di abilitazione, con provvedimento motivato che e' comunicato al comitato centrale e notificato all'interessato.
Entrata in vigore il 1 agosto 1974
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