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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 5643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5643 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11278/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11278/2024
Oggi 18 dicembre 2025 innanzi al dott. RI SI, sono comparsi:
Per l'avv. DAU GIULIA Parte_1
Per , già dichiarata contumace, nessuno è comparso. CP_1
L'avv. Dau precisa le conclusioni come in atti Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
RI SI
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. RI SI ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11278/2024 promossa da:
(C.F. ) ATTORE Parte_1 C.F._1 con l'avv. Giulia Dau contro
(C.F. CONVENUTA contumace CP_1 C.F._2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
premesso che: Parte_1
- egli, in qualità di promissario acquirente, aveva stipulato contratto preliminare, il 12.7.22, con CP_1
avente ad oggetto la vendita dell'immobile sito in Lavenone fg. 1 app. 1260 sub 504 per il
[...] prezzo di € 12.000,00 di cui egli aveva versato la caparra di € 3.000,00 nonché, su richiesta della
, ulteriori € 3500,00, in data 11.10.22, € 2800,00 in data 22.11.22 a mezzo bonifico effettuato da CP_1
(società di famiglia dell'attore di cui è rappresentante legale il figlio Parte_2 CP_2
), quale terzo adempiente ex art. 1180 c.c., ed € 1000,00 a mezzo bonifico in data 3.5.23
[...] effettuato da amico e uomo di fiducia dell'attore, sempre quale terzo adempiente;
Controparte_3
- nonostante il versamento di tali importi (complessivamente € 10.300,00) la non si era resa CP_1 disponibile per la sottoscrizione del contratto preliminare, il cui termine era stato pattuito per il 30.9.22;
pagina 2 di 6 - a seguito di accertamenti svolti successivamente era emerso che l'immobile oggetto del preliminare non era di proprietà della bensì dello CP_1 Controparte_4
di cui era socia accomandataria la stessa CA, e che l'immobile era gravato da due
[...] pignoramenti, risalenti al 2009, nonché da due ipoteche, rispettivamente del 2006 e del 2007;
tutto ciò premesso, conveniva in giudizio la chiedendo, in via principale, pronunciarsi sentenza
CP_1 ex art. 2932 c.c.; in subordine, chiedeva dichiarare risolto ex art. 1479 c.c. il predetto contratto preliminare con condanna della convenuta a restituire ad esso attore la somma di € 10.300,00; in via ulteriormente subordinata, chiedeva dichiararsi la inadempiente rispetto al contratto preliminare
CP_1 concluso con conseguente legittimo recesso di esso attore e, per l'effetto, condannare la al
CP_1 pagamento, ex art. 1385 c.c., della somma di € 20.600,00; in via ulteriormente subordinata, dichiarare risolto per inadempimento della il contratto con conseguente condanna della stessa alla
CP_1 restituzione della somma di € 10.300,00; in estremo subordine, chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento di detta somma ex art. 2041 c.c. Oltre ad interessi e rivalutazione.
La convenuta rimaneva contumace.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Risulta dalla documentazione in atti:
1) la sottoscrizione di promessa di vendita da parte della dell'immobile di cui si discute per CP_1 un corrispettivo di € 12.000,00 (doc. 4 attrice) di cui € 3000,00 a titolo di acconto ed il restante importo da versare al momento del rogito;
nel documento, privo di sottoscrizione del , è Pt_1 espressamente indicato che il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro il
30.9.22;
2) il pagamento, a mezzo bonifici, di € 2800,00 con causale “Terzo acconto acquisto immobile sito in via nazionale 75 lavenone brescia” ed € 1000,00 con causale “Quarto acconto acquisto immobile via Nazionale 75 Lavenone sig. ”, rispettivamente da parte di Parte_1 [...]
e (doc. 7 e 8); Parte_2 Controparte_3
3) l'intestazione dell'immobile alla società Controparte_4 Controparte_4
(doc. 11).
[...]
pagina 3 di 6 Non risultano, invece, prodotti (pur se citati nell'atto introduttivo e richiamati nell'indice quali doc.
5 e 6) i documenti comprovanti i pagamenti a mezzo bonifico, asseritamente effettuati dall'attore, di €
3000,00 ed € 3500,00.
Come si è detto, il documento denominato “promessa di compravendita immobile” è privo della sottoscrizione del;
da qui l'impossibilità di qualificare il documento quale contratto preliminare Pt_1 difettando l'atto scritto richiesto dagli artt. 1350 e 1351 c.c.
Vanno, pertanto, rigettate le domande ex art. 2932 c.c. e di risoluzione del contratto.
In via subordinata, l'attrice ha svolto domanda di ingiustificato arricchimento.
La domanda va diversamente qualificata come domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c.
Quest'ultima, osserva la S.C., si distingue dall'azione generale di arricchimento senza causa in ragione del contenuto della prestazione e della possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 e ss. c.c. e, cioè, quando abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata (Sent. 6747/2014). Ove la prestazione sia invece irripetibile residua, ricorrendone i presupposti, l'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico (Cass. 10810/20).
Pacifica la possibilità per questo giudice di riqualificare in termini di ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.) l'azione originariamente qualificata come di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.), o viceversa, quando i fatti dedotti in giudizio dalle parti siano rimasti pacificamente acclarati e non modificati (Cass. 14077 del 01/06/2018), la domanda di restituzione va però esclusa con riferimento agli importi versati dai terzi posto che, in ipotesi di estinzione dell'obbligazione per adempimento di un terzo, secondo la previsione dell'art 1180 c.c., e, cioè, ad opera di un soggetto estraneo al rapporto, che intervenga spontaneamente ed unilateralmente in nome proprio e non in rappresentanza del debitore, il pagamento resta riferibile al terzo medesimo, al quale, pertanto, spetta l'azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi e nel concorso delle condizioni degli artt. 2033 ss. (Cass. 31572/19; Cass. 4340/80).
Nella specie, l'esistenza di un contratto di mandato tra l'attore e i due terzi non è stato provato dal
; conseguentemente, la legittimazione ai fini dell'azione di ripetizione spettava a Pt_1 Parte_2
e al
[...] CP_3
Passando agli importi asseritamente versati direttamente dal , la domanda va accolta Pt_1
pagina 4 di 6 limitatamente all'importo di € 3000,00.
Si è già detto che non risultano prodotte le copie dei due bonifici di € 3000,00 ed € 3500,00 (doc. 5
e 6 citati nel ricorso e nell'indice); sul punto, la S.C. ha affermato che nel deposito telematico l'accettazione da parte del cancelliere di un atto, che si conclude con un elenco di altri atti o documenti che si intende depositare, non costituisce certificazione dell'effettiva presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte, poiché il cancelliere non procede ad alcuna sottoscrizione dell'indice della parte, con la conseguenza che solo il buon fine dell'autonomo deposito telematico degli atti ccdd. secondari o di corredo complementare determina la loro appartenenza al fascicolo informatico (Cass.
Sez. U., 28403/23).
Considerato, però, che il pagamento dell'acconto di € 3000,00, risultava indicato nel capitolo di prova n.7) ammesso con riferimento all'interrogatorio formale della , la quale non si è CP_1 presentata, nonostante rituale notifica dell'ordinanza, tale circostanza può ritenersi ammessa ex art. 232
c.p.c.
La convenuta va, quindi, condannata al pagamento della somma di € 3000,00 in favore dell'attore, esclusa la rivalutazione trattandosi di debito di valuta, oltre agli interessi legali dalla notifica del ricorso introduttivo (non essendo stati prodotti neppure i documenti 17 e 19 indicati nell'indice) al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri previsti per lo scaglione di riferimento (medi per studio e introduttiva e minimi per le altre fasi stante la contumacia e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.) come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 3000,00 oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1702,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 5 di 6 Brescia, 18 dicembre 2025
Il giudice
RI SI
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11278/2024
Oggi 18 dicembre 2025 innanzi al dott. RI SI, sono comparsi:
Per l'avv. DAU GIULIA Parte_1
Per , già dichiarata contumace, nessuno è comparso. CP_1
L'avv. Dau precisa le conclusioni come in atti Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
RI SI
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. RI SI ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11278/2024 promossa da:
(C.F. ) ATTORE Parte_1 C.F._1 con l'avv. Giulia Dau contro
(C.F. CONVENUTA contumace CP_1 C.F._2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
premesso che: Parte_1
- egli, in qualità di promissario acquirente, aveva stipulato contratto preliminare, il 12.7.22, con CP_1
avente ad oggetto la vendita dell'immobile sito in Lavenone fg. 1 app. 1260 sub 504 per il
[...] prezzo di € 12.000,00 di cui egli aveva versato la caparra di € 3.000,00 nonché, su richiesta della
, ulteriori € 3500,00, in data 11.10.22, € 2800,00 in data 22.11.22 a mezzo bonifico effettuato da CP_1
(società di famiglia dell'attore di cui è rappresentante legale il figlio Parte_2 CP_2
), quale terzo adempiente ex art. 1180 c.c., ed € 1000,00 a mezzo bonifico in data 3.5.23
[...] effettuato da amico e uomo di fiducia dell'attore, sempre quale terzo adempiente;
Controparte_3
- nonostante il versamento di tali importi (complessivamente € 10.300,00) la non si era resa CP_1 disponibile per la sottoscrizione del contratto preliminare, il cui termine era stato pattuito per il 30.9.22;
pagina 2 di 6 - a seguito di accertamenti svolti successivamente era emerso che l'immobile oggetto del preliminare non era di proprietà della bensì dello CP_1 Controparte_4
di cui era socia accomandataria la stessa CA, e che l'immobile era gravato da due
[...] pignoramenti, risalenti al 2009, nonché da due ipoteche, rispettivamente del 2006 e del 2007;
tutto ciò premesso, conveniva in giudizio la chiedendo, in via principale, pronunciarsi sentenza
CP_1 ex art. 2932 c.c.; in subordine, chiedeva dichiarare risolto ex art. 1479 c.c. il predetto contratto preliminare con condanna della convenuta a restituire ad esso attore la somma di € 10.300,00; in via ulteriormente subordinata, chiedeva dichiararsi la inadempiente rispetto al contratto preliminare
CP_1 concluso con conseguente legittimo recesso di esso attore e, per l'effetto, condannare la al
CP_1 pagamento, ex art. 1385 c.c., della somma di € 20.600,00; in via ulteriormente subordinata, dichiarare risolto per inadempimento della il contratto con conseguente condanna della stessa alla
CP_1 restituzione della somma di € 10.300,00; in estremo subordine, chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento di detta somma ex art. 2041 c.c. Oltre ad interessi e rivalutazione.
La convenuta rimaneva contumace.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Risulta dalla documentazione in atti:
1) la sottoscrizione di promessa di vendita da parte della dell'immobile di cui si discute per CP_1 un corrispettivo di € 12.000,00 (doc. 4 attrice) di cui € 3000,00 a titolo di acconto ed il restante importo da versare al momento del rogito;
nel documento, privo di sottoscrizione del , è Pt_1 espressamente indicato che il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro il
30.9.22;
2) il pagamento, a mezzo bonifici, di € 2800,00 con causale “Terzo acconto acquisto immobile sito in via nazionale 75 lavenone brescia” ed € 1000,00 con causale “Quarto acconto acquisto immobile via Nazionale 75 Lavenone sig. ”, rispettivamente da parte di Parte_1 [...]
e (doc. 7 e 8); Parte_2 Controparte_3
3) l'intestazione dell'immobile alla società Controparte_4 Controparte_4
(doc. 11).
[...]
pagina 3 di 6 Non risultano, invece, prodotti (pur se citati nell'atto introduttivo e richiamati nell'indice quali doc.
5 e 6) i documenti comprovanti i pagamenti a mezzo bonifico, asseritamente effettuati dall'attore, di €
3000,00 ed € 3500,00.
Come si è detto, il documento denominato “promessa di compravendita immobile” è privo della sottoscrizione del;
da qui l'impossibilità di qualificare il documento quale contratto preliminare Pt_1 difettando l'atto scritto richiesto dagli artt. 1350 e 1351 c.c.
Vanno, pertanto, rigettate le domande ex art. 2932 c.c. e di risoluzione del contratto.
In via subordinata, l'attrice ha svolto domanda di ingiustificato arricchimento.
La domanda va diversamente qualificata come domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c.
Quest'ultima, osserva la S.C., si distingue dall'azione generale di arricchimento senza causa in ragione del contenuto della prestazione e della possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 e ss. c.c. e, cioè, quando abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata (Sent. 6747/2014). Ove la prestazione sia invece irripetibile residua, ricorrendone i presupposti, l'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico (Cass. 10810/20).
Pacifica la possibilità per questo giudice di riqualificare in termini di ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.) l'azione originariamente qualificata come di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.), o viceversa, quando i fatti dedotti in giudizio dalle parti siano rimasti pacificamente acclarati e non modificati (Cass. 14077 del 01/06/2018), la domanda di restituzione va però esclusa con riferimento agli importi versati dai terzi posto che, in ipotesi di estinzione dell'obbligazione per adempimento di un terzo, secondo la previsione dell'art 1180 c.c., e, cioè, ad opera di un soggetto estraneo al rapporto, che intervenga spontaneamente ed unilateralmente in nome proprio e non in rappresentanza del debitore, il pagamento resta riferibile al terzo medesimo, al quale, pertanto, spetta l'azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi e nel concorso delle condizioni degli artt. 2033 ss. (Cass. 31572/19; Cass. 4340/80).
Nella specie, l'esistenza di un contratto di mandato tra l'attore e i due terzi non è stato provato dal
; conseguentemente, la legittimazione ai fini dell'azione di ripetizione spettava a Pt_1 Parte_2
e al
[...] CP_3
Passando agli importi asseritamente versati direttamente dal , la domanda va accolta Pt_1
pagina 4 di 6 limitatamente all'importo di € 3000,00.
Si è già detto che non risultano prodotte le copie dei due bonifici di € 3000,00 ed € 3500,00 (doc. 5
e 6 citati nel ricorso e nell'indice); sul punto, la S.C. ha affermato che nel deposito telematico l'accettazione da parte del cancelliere di un atto, che si conclude con un elenco di altri atti o documenti che si intende depositare, non costituisce certificazione dell'effettiva presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte, poiché il cancelliere non procede ad alcuna sottoscrizione dell'indice della parte, con la conseguenza che solo il buon fine dell'autonomo deposito telematico degli atti ccdd. secondari o di corredo complementare determina la loro appartenenza al fascicolo informatico (Cass.
Sez. U., 28403/23).
Considerato, però, che il pagamento dell'acconto di € 3000,00, risultava indicato nel capitolo di prova n.7) ammesso con riferimento all'interrogatorio formale della , la quale non si è CP_1 presentata, nonostante rituale notifica dell'ordinanza, tale circostanza può ritenersi ammessa ex art. 232
c.p.c.
La convenuta va, quindi, condannata al pagamento della somma di € 3000,00 in favore dell'attore, esclusa la rivalutazione trattandosi di debito di valuta, oltre agli interessi legali dalla notifica del ricorso introduttivo (non essendo stati prodotti neppure i documenti 17 e 19 indicati nell'indice) al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri previsti per lo scaglione di riferimento (medi per studio e introduttiva e minimi per le altre fasi stante la contumacia e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.) come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 3000,00 oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1702,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 5 di 6 Brescia, 18 dicembre 2025
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