Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
12.03.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 20568/2024, avente ad oggetto: pagamento del TFR.
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Caserta alla via Forgione n. 12, presso lo studio degli avv.ti Dario Guida, Sabino Tomei e
Francesco Di Maio, che lo rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato in Napoli via A. De Gasperi n.55
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : dichiararsi cessata materia del contendere, con Parte_1 condanna delle spese di lite con attribuzione.
CP_
PER L' dichiararsi cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
1
1. Con ricorso depositato in data 30.09.2024, premetteva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze della ditta formalmente dal 1.1.2012 al 31.12.2014, Parte_2 restando creditore del TFR determinato in € 3.552,28 con sentenza 222/2024 della Corte di
Appello di Napoli.
Evidenziava che le procedure esecutive azionate il 26.02.2024 e 12.03.2024 erano risultate infruttuose.
Esponeva, pertanto, di aver presentato domanda, in data 11.04.2024, all' quale gestore CP_1 del fondo di garanzia per il pagamento del predetto TFR, in virtù della cancellazione della ditta debitrice avvenuta in data 30.12.2022.
Lamentava il mancato pagamento della prestazione, nonostante l'accoglimento della domanda amministrativa presentata ex art. 2 della l. n. 279/1982 in data 29.04.2024.
Tanto premesso, il ricorrente adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice CP_ del lavoro, l' per così provvedere: “condannare nella qualità di gestore del Fondo CP_1 di Garanzia a pagare al ricorrente la somma lorda di € 3.552,28 oltre interessi e rivalutazione dal 31/12/2014. “
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, deducendo di aver provveduto, in data 16.01.2025, al pagamento del TFR così come richiesto in domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 12.03.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in cui le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con statuizione sulle sole spese di lite.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla
2 pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004,
n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass. 8.11.2007
n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
CP_ Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella specie, è pacifico tra le parti che l' abbia provveduto a liquidare la prestazione dedotta in giudizio a gennaio 2025 (cfr. allegato 5 memoria di costituzione).
Pertanto, il riconoscimento del diritto azionato solo successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame, come detto, è pacifica la sussistenza del diritto azionato;
è, tuttavia, documentato che il pagamento veniva corrisposto successivamente alla proposizione del ricorso, depositato in data 30.09.2024 e notificato il 14.10.2024.
CP_ Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l' va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014,
3 aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto dell'effettiva attività difensiva svolta, con attribuzione in favore degli avv.ti Dario Guida,
Sabino Tomei e Francesco Di Maio.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 950,00. oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, l'11.4.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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