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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/05/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4227/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4227/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DI Parte_1 C.F._1
GREGORIO GABRIELE FRANCO ed elettivamente domiciliata in Piazza Umberto I°, 11 di Nocciano presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ); contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da reato
Conclusioni: come precisate dalla sola parte attrice all'udienza del 21.5.25.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute della domanda di risarcimento danni proposta nell'interesse di , la Parte_1
quale ha esposto che in data 18.08.2017, mentre si trovava in Catignano alla Piazza S.
Francesco, in occasione di una festa popolare, si accorgeva che un uomo, in seguito identificato nella persona di , stava percuotendo violentemente un cane Controparte_1 pagina 1 di 5 randagio che era solito girare per le vie del paese;
che pertanto, la , scossa Pt_1 dall'episodio, decideva d'intervenire per placare l'uomo, ma quest'ultimo, anziché calmarsi, si scagliava contro la stessa colpendola in volto e in testa con violenti pugni.
A causa dell'ingiustificata e violenta condotta del la donna subiva lesioni CP_1 personali, perdeva il senso dell'orientamento e aveva una forte cefalea;
pertanto, veniva prontamente trasportata presso il pronto Soccorso di Chieti ove veniva dimessa con prognosi di giorni cinque per trauma cranico. Tuttavia, persistendo i dolori e lo stato di disorientamento, il giorno successivo la era costretta a recarsi nuovamente presso Pt_1 il Pronto Soccorso. Per tali motivi, l'attrice sporgeva querela contro il Sig. per il CP_1 reato previsto e punito dall'art. 582 c.p., ed il conseguente procedimento penale, pendente dinanzi al Tribunale di Pescara (N. 1625/2019 R.G.), nel quale l'attrice si costituiva parte civile, si concludeva con sentenza del 14.03.2022, con la quale il Giudice, pur riconoscendo provate le circostanze costituenti il reato contestato, riteneva l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p.
Ha rimarcato in punto di diritto l'attrice che per quanto la sentenza che dichiari la non punibilità del implichi che l'imputato non meriti una sanzione in sede penale, CP_1
comunque rimane dimostrata la fondatezza delle pretese della persona offesa, sicché le acquisizioni probatorie possono essere utilizzate in altri procedimenti per ottenere la riparazione e il risarcimento del danno.
L'attrice ha formulato le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per le lesioni subite da Parte_1
a causa dell'aggressione di cui alle premesse;
- per l'effetto, condannare lo stesso CP_1
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, in favore
[...] dell'attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali da disporsi anticipatamente a carico dell'Erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio di parte attrice.
pagina 2 di 5 All'esito di alcuni rinvii disposti per esigenze di rinnovo della notifica dell'atto introduttivo del giudizio al convenuto, all'udienza del 12/1/24 veniva dichiarata la contumacia del stante la verifica di regolare notifica nei termini di legge della citazione e dei CP_1
successivi verbali di rinvio.
Concessi i termini ex art 183 co 6 cpc, l'attore non provvedeva al deposito delle memorie per cui la causa veniva rassegnata in decisione allo stato degli atti all'udienza del 13/11/25 con concessione di termine di sessanta giorni per le sole comparse conclusionali a decorrere dal 10 gennaio 2025.
La causa era tuttavia rimessa sul ruolo al fine di acquisire l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Il Giudice, in punto di diritto rileva come l'istituto disciplinato ai sensi dell'art. 131 bis c.p. si fonda sull'irrilevanza del fatto a causa della sua particolare tenuità, ma tale concetto di irrilevanza va ben distinto da quello di inoffensività.
L'istituto della speciale tenuità del fatto si applica al fatto offensivo che costituisce reato, dunque ad un fatto tipico, antigiuridico e colpevole la cui punizione si ritiene inopportuna sia in ossequio al principio di extrema ratio del diritto penale, funzionalmente collegato al profilo rieducativo, sia per perseguire uno scopo deflattivo del carico di contenzioso (Cass., sez. un., 27 gennaio 2022, n. 18891; Corte cost., ord. 279 del 2017; Cass., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681)
Sul piano attuativo, il legislatore ha introdotto non solo il menzionato art. 131 bis c.p. che disciplina la causa di non punibilità, ma anche l'art. 651 bis c.p.p., che, in considerazione della sua peculiare natura, attribuisce all'assoluzione ex art. 131 bis c.p. l'efficacia di giudicato «quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile […] per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale», sulla scorta di un modello tipicamente riconducibile alle sentenze di condanna (così, infatti, anche l'art. 651 c.p.p.).
pagina 3 di 5 Dunque, la sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto contiene gli elementi necessari e sufficienti per statuire sulla pretesa risarcitoria.
Venendo al caso di specie, si deve rilevare come il Giudice penale all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 651-bis c.p.p., dichiarava con sentenza la non punibilità del esplicando le ragioni per cui riteneva che l'imputato non fosse meritevole di CP_1
sanzione in sede penale.
In ogni caso con la pronuncia penale comunque rimane dimostrata la fondatezza della condotta corrispondente all'ipotesi di reato di cui all'art 582 cp , sicché deve farsi congrua applicazione del principio per il quale le acquisizioni probatorie possono essere utilizzate nel procedimento civile per ottenere la riparazione e il risarcimento del danno.
Nella specie è stato ricostruito che indubbiamente la veniva colpita al volto Pt_1 dall'attuale convenuto.
A fronte della diversa versione dei fatti data, da una parte, dalla parte offesa e da un teste, secondo cui il colpiva la donna con forti pugni al volto, e quella dell'imputato a CP_1
sua volta confermata da un teste, secondo cui l'uomo si sarebbe limitato a dare uno schiaffo alla donna, dopo essere stata da tergo bloccata dalla medesima, è stato ritenuto plausibile che l'uomo abbia colpito la donna con uno schiaffo ovvero con colpi da ritenere non molto violenti;
ciò in ragione delle evidenze delle certificazioni mediche ( certificato del pronto soccorso che il giorno dei fatti emetteva una prognosi di cinque giorni senza evidenziare lesioni oggettivamente apprezzabili, nonché certificazione del giorno successivo alla stregua della quale non si evidenziavano segni di lesioni all'esame obiettivo del volto e l'esito negativo della tac, mentre solo il medico curante avrebbe poi riconosciuto ulteriori trenta giorni di malattia ).
Pertanto il risarcimento dei danni richiesti non può correlarsi se non agli effetti di una condotta di lesioni personali dolose guarite in cinque giorni.
Sul punto l'attrice, per la quantificazione degli stessi, si è rimessa alla prudente valutazione del giudicante.
pagina 4 di 5 Sebbene la richiesta non sia del tutto dettagliata, si reputa- alla stregua anche del completo disinteresse mostrato nelle vicenda dal convenuto rimasto contumace- che debba quanto meno riconoscersi a titolo di danno biologico per la temporanea di cinque giorni una diaria di euro 100,00 pervenendosi alla somma di euro 500,00: detta somma, viene congruamente portata ad euro 1.000,00 tenuto conto della particolare sofferenza soggettiva presumibilmente correlata alla odiosa condotta tenuta dal convenuto costituente reato, anche considerato il contesto in cui si verificava l'episodio.
La liquidazione si intende all'attualità.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la responsabilità del convenuto per l'aggressione a per la Parte_1 quale il veniva sottoposto a procedimento penale e per l'effetto, lo condanna al CP_1
risarcimento dei danni cagionati all'attrice che liquida in euro 1.000,00 oltre interessi dalla domanda ed al pagamento delle spese di giudizio, da pagare in favore dell'erario essendo la ammessa al Gratuito patrocinio, che si liquidano in euro 650,00 per compensi Pt_1
oltre accessori.
Pescara, 24 maggio 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4227/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DI Parte_1 C.F._1
GREGORIO GABRIELE FRANCO ed elettivamente domiciliata in Piazza Umberto I°, 11 di Nocciano presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ); contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da reato
Conclusioni: come precisate dalla sola parte attrice all'udienza del 21.5.25.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute della domanda di risarcimento danni proposta nell'interesse di , la Parte_1
quale ha esposto che in data 18.08.2017, mentre si trovava in Catignano alla Piazza S.
Francesco, in occasione di una festa popolare, si accorgeva che un uomo, in seguito identificato nella persona di , stava percuotendo violentemente un cane Controparte_1 pagina 1 di 5 randagio che era solito girare per le vie del paese;
che pertanto, la , scossa Pt_1 dall'episodio, decideva d'intervenire per placare l'uomo, ma quest'ultimo, anziché calmarsi, si scagliava contro la stessa colpendola in volto e in testa con violenti pugni.
A causa dell'ingiustificata e violenta condotta del la donna subiva lesioni CP_1 personali, perdeva il senso dell'orientamento e aveva una forte cefalea;
pertanto, veniva prontamente trasportata presso il pronto Soccorso di Chieti ove veniva dimessa con prognosi di giorni cinque per trauma cranico. Tuttavia, persistendo i dolori e lo stato di disorientamento, il giorno successivo la era costretta a recarsi nuovamente presso Pt_1 il Pronto Soccorso. Per tali motivi, l'attrice sporgeva querela contro il Sig. per il CP_1 reato previsto e punito dall'art. 582 c.p., ed il conseguente procedimento penale, pendente dinanzi al Tribunale di Pescara (N. 1625/2019 R.G.), nel quale l'attrice si costituiva parte civile, si concludeva con sentenza del 14.03.2022, con la quale il Giudice, pur riconoscendo provate le circostanze costituenti il reato contestato, riteneva l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p.
Ha rimarcato in punto di diritto l'attrice che per quanto la sentenza che dichiari la non punibilità del implichi che l'imputato non meriti una sanzione in sede penale, CP_1
comunque rimane dimostrata la fondatezza delle pretese della persona offesa, sicché le acquisizioni probatorie possono essere utilizzate in altri procedimenti per ottenere la riparazione e il risarcimento del danno.
L'attrice ha formulato le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per le lesioni subite da Parte_1
a causa dell'aggressione di cui alle premesse;
- per l'effetto, condannare lo stesso CP_1
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, in favore
[...] dell'attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali da disporsi anticipatamente a carico dell'Erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio di parte attrice.
pagina 2 di 5 All'esito di alcuni rinvii disposti per esigenze di rinnovo della notifica dell'atto introduttivo del giudizio al convenuto, all'udienza del 12/1/24 veniva dichiarata la contumacia del stante la verifica di regolare notifica nei termini di legge della citazione e dei CP_1
successivi verbali di rinvio.
Concessi i termini ex art 183 co 6 cpc, l'attore non provvedeva al deposito delle memorie per cui la causa veniva rassegnata in decisione allo stato degli atti all'udienza del 13/11/25 con concessione di termine di sessanta giorni per le sole comparse conclusionali a decorrere dal 10 gennaio 2025.
La causa era tuttavia rimessa sul ruolo al fine di acquisire l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Il Giudice, in punto di diritto rileva come l'istituto disciplinato ai sensi dell'art. 131 bis c.p. si fonda sull'irrilevanza del fatto a causa della sua particolare tenuità, ma tale concetto di irrilevanza va ben distinto da quello di inoffensività.
L'istituto della speciale tenuità del fatto si applica al fatto offensivo che costituisce reato, dunque ad un fatto tipico, antigiuridico e colpevole la cui punizione si ritiene inopportuna sia in ossequio al principio di extrema ratio del diritto penale, funzionalmente collegato al profilo rieducativo, sia per perseguire uno scopo deflattivo del carico di contenzioso (Cass., sez. un., 27 gennaio 2022, n. 18891; Corte cost., ord. 279 del 2017; Cass., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681)
Sul piano attuativo, il legislatore ha introdotto non solo il menzionato art. 131 bis c.p. che disciplina la causa di non punibilità, ma anche l'art. 651 bis c.p.p., che, in considerazione della sua peculiare natura, attribuisce all'assoluzione ex art. 131 bis c.p. l'efficacia di giudicato «quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile […] per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale», sulla scorta di un modello tipicamente riconducibile alle sentenze di condanna (così, infatti, anche l'art. 651 c.p.p.).
pagina 3 di 5 Dunque, la sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto contiene gli elementi necessari e sufficienti per statuire sulla pretesa risarcitoria.
Venendo al caso di specie, si deve rilevare come il Giudice penale all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 651-bis c.p.p., dichiarava con sentenza la non punibilità del esplicando le ragioni per cui riteneva che l'imputato non fosse meritevole di CP_1
sanzione in sede penale.
In ogni caso con la pronuncia penale comunque rimane dimostrata la fondatezza della condotta corrispondente all'ipotesi di reato di cui all'art 582 cp , sicché deve farsi congrua applicazione del principio per il quale le acquisizioni probatorie possono essere utilizzate nel procedimento civile per ottenere la riparazione e il risarcimento del danno.
Nella specie è stato ricostruito che indubbiamente la veniva colpita al volto Pt_1 dall'attuale convenuto.
A fronte della diversa versione dei fatti data, da una parte, dalla parte offesa e da un teste, secondo cui il colpiva la donna con forti pugni al volto, e quella dell'imputato a CP_1
sua volta confermata da un teste, secondo cui l'uomo si sarebbe limitato a dare uno schiaffo alla donna, dopo essere stata da tergo bloccata dalla medesima, è stato ritenuto plausibile che l'uomo abbia colpito la donna con uno schiaffo ovvero con colpi da ritenere non molto violenti;
ciò in ragione delle evidenze delle certificazioni mediche ( certificato del pronto soccorso che il giorno dei fatti emetteva una prognosi di cinque giorni senza evidenziare lesioni oggettivamente apprezzabili, nonché certificazione del giorno successivo alla stregua della quale non si evidenziavano segni di lesioni all'esame obiettivo del volto e l'esito negativo della tac, mentre solo il medico curante avrebbe poi riconosciuto ulteriori trenta giorni di malattia ).
Pertanto il risarcimento dei danni richiesti non può correlarsi se non agli effetti di una condotta di lesioni personali dolose guarite in cinque giorni.
Sul punto l'attrice, per la quantificazione degli stessi, si è rimessa alla prudente valutazione del giudicante.
pagina 4 di 5 Sebbene la richiesta non sia del tutto dettagliata, si reputa- alla stregua anche del completo disinteresse mostrato nelle vicenda dal convenuto rimasto contumace- che debba quanto meno riconoscersi a titolo di danno biologico per la temporanea di cinque giorni una diaria di euro 100,00 pervenendosi alla somma di euro 500,00: detta somma, viene congruamente portata ad euro 1.000,00 tenuto conto della particolare sofferenza soggettiva presumibilmente correlata alla odiosa condotta tenuta dal convenuto costituente reato, anche considerato il contesto in cui si verificava l'episodio.
La liquidazione si intende all'attualità.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la responsabilità del convenuto per l'aggressione a per la Parte_1 quale il veniva sottoposto a procedimento penale e per l'effetto, lo condanna al CP_1
risarcimento dei danni cagionati all'attrice che liquida in euro 1.000,00 oltre interessi dalla domanda ed al pagamento delle spese di giudizio, da pagare in favore dell'erario essendo la ammessa al Gratuito patrocinio, che si liquidano in euro 650,00 per compensi Pt_1
oltre accessori.
Pescara, 24 maggio 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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