Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2004, n. 1103
CASS
Sentenza 22 gennaio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime7

In materia di procedimento civile, la morte di una parte contumace non è causa d'interruzione del processo d'appello se non è notificata o certificata dall'ufficiale giudiziario al momento della notificazione di un atto alla medesima indirizzato, non trovando nel caso applicazione la norma di cui all'art. 299 cod. proc. civ., dettata con riguardo al giudizio di primo grado. Peraltro, l'impugnazione avverso la sentenza emessa al termine del detto giudizio va impugnata nei confronti di tutti gli eredi.

In materia di contratti agrari, in caso di esercizio, da parte del coltivatore diretto di un fondo compravenduto, del diritto di riscatto di cui all'art. 8 legge 26 marzo 1965 n. 590, contraddittore necessario nel relativo giudizio è unicamente l'acquirente del fondo. Ne deriva che, ove il giudizio si svolga anche in contraddittorio dell'alienante il fondo, perché contro quest'ultimo il retrattato ha proposto domanda di danni, si verifica un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, nella quale i due giudizi (quello tra retraente e retrattato da una parte e quello tra retrattato e venditore dall'altra) nonostante la simultaneità del processo permangono autonomi, con la conseguenza che le difese spiegate dall'alienante per resistere alla domanda del retrattato non possono avere rilievo ai fini dell'esito del giudizio di riscatto tra retraente e retrattato.

In materia di contratti agrari, il coltivatore diretto di una porzione di un più ampio fondo può esercitare il diritto di prelazione ( ed il succedaneo diritto di riscatto ), ai sensi dell' art. 8 L. n. 590 del 1965, qualora l'intero predio sia stato diviso in più porzioni distinte ed autonome sia sotto il profilo giuridico -in quanto concesse separatamente a coltivatori diversi in forza di contratti di affitto separati- sia sotto l'aspetto economico, in quanto indipendenti per caratteristiche ed esigenze colturali e produttive, sempre che lo scorporo della porzione oggetto della prelazione ( e del riscatto ) non pregiudichi notevolmente la possibilità di coltivazione del fondo unitariamente considerato ovvero -per identità di "ratio"- non comporti l'imposizione, sulle restanti parti, di servitù ed oneri reali tali da comprometterne l'esclusività del godimento e menomarne il valore di scambio.

In materia di procedimento civile, in caso di litisconsorzio facoltativo, pur nell'identità delle questioni, permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole "causae petendi", con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori; e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce -sebbene formalmente unica- consta in realtà di tante pronunzie quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche ai fini delle successive impugnazioni, che ben possono svolgersi separatamente le une dalle altre, senza che ne derivino interferenze reciproche fra i diversi giudizi susseguenti, e senza che venga compromesso l'interesse all'unitaria trattazione di questioni di identico oggetto, che ben può trovare soddisfazione nell'esame delle separate impugnazioni nella medesima udienza.

In materia di prelazione agraria, le condizioni soggettive ed oggettive per il valido esercizio del diritto di riscatto ai sensi dell'art. 8 L. n. 590 del 1965 debbono sussistere sia al momento in cui nasce "ex lege" il diritto di retratto (che coincide con l'alienazione -e non con la stipulazione del contratto preliminare tra proprietario e terzo retrattato- conclusa senza che l'avente diritto alla prelazione sia stato posto nelle condizioni di esercitarla ), che al momento dell'esercizio del riscatto ( e cioè al momento della ricezione da parte di quest'ultimo della dichiarazione di riscatto ), con la conseguenza che, se esse vengono meno prima o nell'intervallo di tempo tra questi due momenti ( ovvero vengono ad esistenza solo successivamente al perfezionarsi dell'atto di vendita, prima dell'esercizio del riscatto ), la vicenda traslativa non si perfeziona, stante la carenza dei requisiti del diritto potestativo di riscatto, e la relativa domanda giudiziale deve essere pertanto rigettata.

In tema di prelazione agraria, è irrituale e priva di effetti la "denuntiatio" effettuata mediante trasmissione di contratto preliminare indicante un prezzo unitario per il fondo agricolo nel suo complesso ( irrilevante in tal caso essendo che oggetto del detto preliminare sia un fondo condotto in affitto, per porzioni separate, da una pluralità di affittuari ovvero un fondo solo parzialmente oggetto di affitto, per essere la residua parte nella piena disponibilità della parte alienante ), giacché l'avente diritto, che nel caso può esercitare la prelazione attribuitagli dalla legge solo relativamente ad una porzione del più ampio appezzamento di terreno, non risulta a tale stregua posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto. Ne consegue, per un verso, che i termini per il valido esercizio della prelazione ( nei confronti del promittente venditore ) rimangono in tale ipotesi sospesi fino a quando non intervenga l'atto definitivo di vendita, perfezionatosi il quale ( con la parte indicata nel contratto preliminare o con altro soggetto ) il titolare del diritto di prelazione ha titolo per agire in retratto ( contro l'acquirente ), dovendosi la "denuntiatio" invalida (in quanto, nel caso, priva del prezzo della quota di spettanza del conduttore ) equiparare alla fattispecie della "denuntiatio" totalmente omessa di cui all'art. 8, quinto comma, L. n. 590 del 1965; e, per altro verso, che l'eventuale dichiarazione dell'oblato di volere acquistare tutto il ( più ampio ) fondo oggetto del contratto di compravendita non configura l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi del suindicato art. 8 L. n. 590 del 1965, ma integra una mera proposta contrattuale di acquisto che, come tale, può essere accettata o meno dal promittente venditore.

In materia di contratti agrari, una volta esercitato, con l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, questo non è più suscettibile, in prosieguo, di variazioni di sorta, ne' con riguardo all'estensione del terreno, ne' con riferimento al prezzo offerto, essendo preclusa alla parte non soltanto una vera e propria "mutatio libelli", ma anche la mera "emendatio", poiché le nozioni di "mutatio" ed "emendatio libelli", proprie del processo, non sono trasferibili alle dichiarazioni negoziali. Siffatta possibilità è a" a fortiori" preclusa, stante il principio posto dall'art. 112 cod. proc. civ., al giudice, a meno che dall'interpretazione della domanda non emerga che questa ha non solo ad oggetto il riscatto di una determinata e puntualmente descritta porzione di terreno ma contiene anche una pretesa subordinata, relativa ai ( soli ) fondi che in sede di giudizio dovessero essere accertati e ritenuti come effettivamente condotti in affitto dal retraente.

Commentari2

  • 1Risoluzione del 12/06/2012 n. 64 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
    Agenzia delle Entrate · 12 giugno 2012

    Con l\'interpello in esame, concernente l\'interpretazione dell\'articolo 8 della legge n. 590 del 1965, \è stato esposto il seguente: Quesito L\'istante, in qualit\à di rappresentante legale della societ\à ALFA S.r.l., fa presente di aver acquistato, in data 30 gennaio 2007, un terreno a destinazione agricola, corrispondendo, per la registrazione dell\'atto, l\'imposta di registro proporzionale nella misura del 15%. L\'istante fa presente che la societ\à ALFA S.r.l. \è stata citata in giudizio dall\'affittuaria del terreno agricolo oggetto del trasferimento, coltivatrice diretta, che intende far valere il proprio diritto di prelazione sul fondo medesimo. L\'istante chiede, …

     Leggi di più…

  • 2Comproprietà di immobile locato e prelazione: a chi spetta la ''denuntiatio''?Accesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 30 novembre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2004, n. 1103
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1103
Data del deposito : 22 gennaio 2004

Testo completo