Sentenza 22 gennaio 2004
Massime • 7
In materia di procedimento civile, la morte di una parte contumace non è causa d'interruzione del processo d'appello se non è notificata o certificata dall'ufficiale giudiziario al momento della notificazione di un atto alla medesima indirizzato, non trovando nel caso applicazione la norma di cui all'art. 299 cod. proc. civ., dettata con riguardo al giudizio di primo grado. Peraltro, l'impugnazione avverso la sentenza emessa al termine del detto giudizio va impugnata nei confronti di tutti gli eredi.
In materia di contratti agrari, in caso di esercizio, da parte del coltivatore diretto di un fondo compravenduto, del diritto di riscatto di cui all'art. 8 legge 26 marzo 1965 n. 590, contraddittore necessario nel relativo giudizio è unicamente l'acquirente del fondo. Ne deriva che, ove il giudizio si svolga anche in contraddittorio dell'alienante il fondo, perché contro quest'ultimo il retrattato ha proposto domanda di danni, si verifica un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, nella quale i due giudizi (quello tra retraente e retrattato da una parte e quello tra retrattato e venditore dall'altra) nonostante la simultaneità del processo permangono autonomi, con la conseguenza che le difese spiegate dall'alienante per resistere alla domanda del retrattato non possono avere rilievo ai fini dell'esito del giudizio di riscatto tra retraente e retrattato.
In materia di contratti agrari, il coltivatore diretto di una porzione di un più ampio fondo può esercitare il diritto di prelazione ( ed il succedaneo diritto di riscatto ), ai sensi dell' art. 8 L. n. 590 del 1965, qualora l'intero predio sia stato diviso in più porzioni distinte ed autonome sia sotto il profilo giuridico -in quanto concesse separatamente a coltivatori diversi in forza di contratti di affitto separati- sia sotto l'aspetto economico, in quanto indipendenti per caratteristiche ed esigenze colturali e produttive, sempre che lo scorporo della porzione oggetto della prelazione ( e del riscatto ) non pregiudichi notevolmente la possibilità di coltivazione del fondo unitariamente considerato ovvero -per identità di "ratio"- non comporti l'imposizione, sulle restanti parti, di servitù ed oneri reali tali da comprometterne l'esclusività del godimento e menomarne il valore di scambio.
In materia di procedimento civile, in caso di litisconsorzio facoltativo, pur nell'identità delle questioni, permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole "causae petendi", con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori; e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce -sebbene formalmente unica- consta in realtà di tante pronunzie quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche ai fini delle successive impugnazioni, che ben possono svolgersi separatamente le une dalle altre, senza che ne derivino interferenze reciproche fra i diversi giudizi susseguenti, e senza che venga compromesso l'interesse all'unitaria trattazione di questioni di identico oggetto, che ben può trovare soddisfazione nell'esame delle separate impugnazioni nella medesima udienza.
In materia di prelazione agraria, le condizioni soggettive ed oggettive per il valido esercizio del diritto di riscatto ai sensi dell'art. 8 L. n. 590 del 1965 debbono sussistere sia al momento in cui nasce "ex lege" il diritto di retratto (che coincide con l'alienazione -e non con la stipulazione del contratto preliminare tra proprietario e terzo retrattato- conclusa senza che l'avente diritto alla prelazione sia stato posto nelle condizioni di esercitarla ), che al momento dell'esercizio del riscatto ( e cioè al momento della ricezione da parte di quest'ultimo della dichiarazione di riscatto ), con la conseguenza che, se esse vengono meno prima o nell'intervallo di tempo tra questi due momenti ( ovvero vengono ad esistenza solo successivamente al perfezionarsi dell'atto di vendita, prima dell'esercizio del riscatto ), la vicenda traslativa non si perfeziona, stante la carenza dei requisiti del diritto potestativo di riscatto, e la relativa domanda giudiziale deve essere pertanto rigettata.
In tema di prelazione agraria, è irrituale e priva di effetti la "denuntiatio" effettuata mediante trasmissione di contratto preliminare indicante un prezzo unitario per il fondo agricolo nel suo complesso ( irrilevante in tal caso essendo che oggetto del detto preliminare sia un fondo condotto in affitto, per porzioni separate, da una pluralità di affittuari ovvero un fondo solo parzialmente oggetto di affitto, per essere la residua parte nella piena disponibilità della parte alienante ), giacché l'avente diritto, che nel caso può esercitare la prelazione attribuitagli dalla legge solo relativamente ad una porzione del più ampio appezzamento di terreno, non risulta a tale stregua posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto. Ne consegue, per un verso, che i termini per il valido esercizio della prelazione ( nei confronti del promittente venditore ) rimangono in tale ipotesi sospesi fino a quando non intervenga l'atto definitivo di vendita, perfezionatosi il quale ( con la parte indicata nel contratto preliminare o con altro soggetto ) il titolare del diritto di prelazione ha titolo per agire in retratto ( contro l'acquirente ), dovendosi la "denuntiatio" invalida (in quanto, nel caso, priva del prezzo della quota di spettanza del conduttore ) equiparare alla fattispecie della "denuntiatio" totalmente omessa di cui all'art. 8, quinto comma, L. n. 590 del 1965; e, per altro verso, che l'eventuale dichiarazione dell'oblato di volere acquistare tutto il ( più ampio ) fondo oggetto del contratto di compravendita non configura l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi del suindicato art. 8 L. n. 590 del 1965, ma integra una mera proposta contrattuale di acquisto che, come tale, può essere accettata o meno dal promittente venditore.
In materia di contratti agrari, una volta esercitato, con l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, questo non è più suscettibile, in prosieguo, di variazioni di sorta, ne' con riguardo all'estensione del terreno, ne' con riferimento al prezzo offerto, essendo preclusa alla parte non soltanto una vera e propria "mutatio libelli", ma anche la mera "emendatio", poiché le nozioni di "mutatio" ed "emendatio libelli", proprie del processo, non sono trasferibili alle dichiarazioni negoziali. Siffatta possibilità è a" a fortiori" preclusa, stante il principio posto dall'art. 112 cod. proc. civ., al giudice, a meno che dall'interpretazione della domanda non emerga che questa ha non solo ad oggetto il riscatto di una determinata e puntualmente descritta porzione di terreno ma contiene anche una pretesa subordinata, relativa ai ( soli ) fondi che in sede di giudizio dovessero essere accertati e ritenuti come effettivamente condotti in affitto dal retraente.
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 12/06/2012 n. 64 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale NormativaAgenzia delle Entrate · 12 giugno 2012
Con l\'interpello in esame, concernente l\'interpretazione dell\'articolo 8 della legge n. 590 del 1965, \è stato esposto il seguente: Quesito L\'istante, in qualit\à di rappresentante legale della societ\à ALFA S.r.l., fa presente di aver acquistato, in data 30 gennaio 2007, un terreno a destinazione agricola, corrispondendo, per la registrazione dell\'atto, l\'imposta di registro proporzionale nella misura del 15%. L\'istante fa presente che la societ\à ALFA S.r.l. \è stata citata in giudizio dall\'affittuaria del terreno agricolo oggetto del trasferimento, coltivatrice diretta, che intende far valere il proprio diritto di prelazione sul fondo medesimo. L\'istante chiede, …
Leggi di più… - 2. Comproprietà di immobile locato e prelazione: a chi spetta la ''denuntiatio''?Accesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 30 novembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2004, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (24612/01 R.G.) proposto da:
CA OR, elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34, presso l'avv. Nicolo Paoletti, che lo difende unitamente all'avv. Rosario Medici, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CE EP;
TA ER;
IO LD, IO AR;
RD DO;
IO IA;
- intimati -
e contro
SC RI;
- chiamato in causa -
nonché sul ricorso ( 27927/01) R.G. proposto da:
IO AR, IO IA;
IO LD, rappresentato dal tutore provvisorio NI IO;
LU RA, in qualità di erede unica di RD DO, elettivamente domiciliati in Roma, via Palestro n. 41, presso l'avv. Umberto Mancuso, che li difende unitamente all'avv. Mario Garofalo, giusta delega in atti;
- controricorrenti ricorrenti incidentali -
contro
CA OR;
CE EP;
TA ER;
SC RI;
- intimati -
nonché sul ricorso ( 28099/01) R.G. proposto da:
CE EP;
TA ER, elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia n. 441, presso l'avv. Flaviano De Mari, difesi dall'avv. Stefano Lo Surdo, giusta delega in atti;
- controricorrenti ricorrenti incidentali -
contro
CE OR;
IO LD, IO AR, IO IA, in proprio e quali eredi di IO ON LO;
EL RA, in qualità di erede di IO DO;
SC RI, in qualità di erede di RD ON LO;
- intimati -
avverso la sentenza non definitiva della Corte d'appello di Catanzaro, n. 110/01 del 3 ottobre 2000 - 30 marzo 2001 (R.G. 348/91).
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 2 luglio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Marco Paoletti per il ricorrente principale;
l'avv. Umberto Mancuso per i ricorrenti RD e l'avv. Fulviano De Mari, per delega dell'avv. Lo Surdo, per i ricorrenti OC e OS;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO EP, che ha concluso chiedendo, in via principale l'accoglimento del primo motivo incidentale, assorbito il principale, in via subordinata, il rigetto del ricorso principale, accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale RD e del terzo motivo del ricorso CE, rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 21 luglio 1980 CA OR conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Catanzaro, CE EP, TA ER, IO ON LO, IO AR, IO DO, IO LD e IO IO, dichiarando di voler riscattare, in via principale, l'intero fondo Ferrazzo, in località Sellia Marina già di proprietà dei IO e da costoro alienato al CE e alla TA in violazione del diritto di prelazione spettante a esso concludente, in via subordinata la porzione di tale fondo da lui condotto in affitto estesa circa ettari 8. Esponeva, in particolare l'attore che i proprietari del fondo in questione avevano stipulato un preliminare di vendita, relativamente al compendio de quo con il CE e la TA per il corrispettivo di 50 milioni ma che solo IO ON aveva provveduto a notificargli tale preliminare ed esso concludente, ciononostante, aveva esercitato la prelazione, manifestando, peraltro, la propria volontà di avvalersi per l'acquisto di un mutuo ex art. 1, legge n. 590 del 1965. Ricevuta notizia dell'impossibilità di ottenere il mutuo, proseguiva l'attore, esso CA aveva comunicato al IO l'intenzione di acquistare, comunque, il fondo, utilizzando proprio danaro ma che, nonostante la esibizione, da parte sua, del certificato;
dell'ispettorato dell'agricoltura e la avvenuta messa in mora, il IO aveva venduto il compendio agli originari promittenti acquirenti.
Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla avversa domanda deducendone la infondatezza e chiedendone il rigetto. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 2 maggio 1991 rigettava la domanda, atteso che il CA non aveva la qualifica di coltivatore diretto, dopo avere accertato che la proposta di alienazione comunicata all'attore era nulla perché proveniente da uno solo dei proprietari.
Gravata tale pronunzia in via principale dal soccombente CA e, in via incidentale, da CE EP e TA ER, la corte di appello di CATANZARO, con sentenza 3 ottobre 2000 - 30 marzo 2001, non definitivamente provvedendo, in parziale riforma della sentenza dei primi giudici dichiarava "la fondatezza della domanda del diritto di riscatto, relativamente alla porzione di terreno di cui in motivazione, proposta da CA OR"; rimettendo la controversia in istruttoria come da separata ordinanza ai fini della delimitazione dell'area oggetto di riscatto.
Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a 3 motivi, e illustrato da memoria, CA OR, con atto 29 settembre 2001 24612/01 R.G..
Resistono con distinti controricorso e ricorsi incidentali, affidati, il primo a cinque motivi, il secondo a sei motivi, sia IO AR, IA e LD, quest'ultimo rappresentato dal tutore provvisorio NI Servio e LU RA, quale unica erede di IO DO, con atto notificato (a mezzo del servizio postale) il 9 novembre 2001 27937/01 R.G., sia CE EP e TA ER, con atto pur esso notificato (a mezzo del servizio postale) il 9 novembre 2001 28099/01 R.G..
Con ordinanza 19 dicembre 2002 la Corte, riuniti i vari ricorsi, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di SC RI, che era stato parte del giudizio di appello e cui non era stato notificato il ricorso CA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Confermando quanto già disposto con ordinanza 19 dicembre 20002, i vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. Giusta la puntuale previsione di cui all'art. 366, n. 1, c.p.c., il ricorso per Cassazione è inammissibile allorquando ricorra un'incertezza assoluta sull'identificazione della parte ricorrente o di quella contro cui l'impugnazione è diretta (Cass. 2 agosto 2001, n. 10590). In particolare, nell'ipotesi in cui ne' sulla base delle indicazioni contenute nel ricorso per Cassazione, ne' alla stregua della relativa notificazione sia possibile individuare il soggetto contro il quale l'impugnazione è proposta in difetto di ogni costituzione dell'intimato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assoluta indeterminatezza del destinatario (Cass. 22 maggio 2000, n. 6675, nonché arg. ex Cass. 16 aprile 1996, n. 3565; Cass. 15 marzo 1996, n. 2160; Cass. 11 febbraio 1994, n. 1389). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie il ricorso principale CA R.G. 24612/01, non solo nella intestazione non menziona tra gli intimati, IO ON LO, che è stato parte del giudizio di secondo grado, ma neppure SC RI, erede, con altri del ricordato IO ON LO, cui l'atto di appello è stato notificato al fine della integrazione del contraddittorio, ma non indica IO ON LO (o i suoi eredi) ne' nella parte espositiva o in quella motiva del ricorso stesso, ne' tra i soggetti destinatari della notificazione del ricorso stesso.
Certo quanto sopra è evidente la non conformità al modello di cui all'art. 366, n. l. c.p.c. del ricorso principale, quanto alla "indicazione delle parti", senza che rilevi, in senso contrario, che il CA, successivamente al deposito del ricorso, abbia - come si assume nella memoria ex art. 378 c.p.c., depositata nella imminenza dell'udienza del 19 dicembre 2002 - provveduto, di propria iniziativa, alla notifica di copia del ricorso anche al SC "per l'integrazione del contraddittorio".
È di palmare evidenza, infatti, che i requisiti del ricorso, prescritti a pena di inammissibilità del ricorso stesso dall'art. 366 c.p.c., devono sussistere al momento in cui lo stesso è proposto
(mediante notifica alle parti indicate nel ricorso stesso e deposito nella cancelleria di questa Corte ai sensi dell'art. 369 c.p.c.) senza che sia ipotizzabile una "sanatoria" dello stesso o una sua "integrazione" mediante atti successivi.
3. A questo punto dell'esposizione, peraltro, non può tacersi che è assolutamente pacifico, in dottrina come presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che la sentenza che provvede sulla domanda di retratto agrario ha carattere di accertamento in ordine alla sostituzione del retraente all'acquirente del fondo, e poiché l'alienante non ha interesse giuridico a tale modifica soggettiva, esso;
non è litisconsorte necessario nel relativo giudizio, mentre si verifica un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo ove il giudizio si svolga anche in contraddittorio dell'alienante del fondo perché contro quest'ultimo il retrattato ha proposto domanda di danni, rimanendo i due giudizi (quello tra retraente e retrattato da una parte e quello tra retrattato e venditore dall'altro) del tutto autonomi (Cass. 19 gennaio 2000, n. 534). In altri termini in caso di esercizio da parte del coltivatore diretto di un fondo compravenduto del diritto di riscatto di cui all'art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590 contraddittore necessario nel relativo giudizio è unicamente l'acquirente del fondo. Ne deriva che ove il giudizio si svolga anche in contraddittorio dell'alienante il fondo, perché evocato erroneamente in giudizio dal retraente, o perché contro lo stesso il retrattato ha proposto domanda di danni, si verifica un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, nella quale i vari giudizi (quello tra retraente e retrattato da una parte e quello tra retraente e venditore e tra retrattato e venditore dall'altra) nonostante la simultaneità del processo permangono autonomi, con la conseguenza che le difese spiegate dall'alienante per resistere alla domanda del retrattato non possono avere rilievo ai fini dell'esito del giudizio di riscatto tra retraente e retrattato (cfr. Cass. 28 marzo 1997, n. 2770. Sempre nello stesso senso, tra le altre, cfr. Cass. 16 marzo 1981 n. 1464). Pacifico quanto precede, è palese che la sentenza in questa sede impugnata, pur se formalmente unica, è stata resa nell'ambito di una ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c.. In caso di litisconsorzio facoltativo, peraltro, pur nell'identità delle questioni, permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce - sebbene formalmente unica - consta in realtà di tante pronunzie quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche ai fini delle successive impugnazioni, che ben possono svolgersi separatamente le une dalle altre, senza che ne derivino interferenze reciproche fra i diversi giudizi susseguenti e senza che venga compromesso l'interesse all'unitaria trattazione di questioni di identico oggetto, atteso che lo stesso ben può trovare soddisfazione nell'esame delle separate impugnazioni nella medesima udienza (Cass. 13 giugno 2000, n. 8069). Certo quanto sopra, non controverso - alla luce delle considerazioni fatte sopra - che nella specie la domanda di riscatto proposta dal CA ha quale contraddittori necessari unicamente i retrattati CE EP e TA ER e che rispetto a tale giudizio sono autonome le diverse controversie promosse, nei confronti degli alienanti IO, sia dai retrattati, sia dal retraente, è evidente che la rilevata inammissibilità del ricorso CA (per non avere indicato tutte le parti nei cui confronti il ricorso stesso è stato proposto) riguarda il ricorso proposto da costui in relazione alle domande proposte contro i IO in ordine alle quali, peraltro, non vi è stata alcuna pronunzia, a quel che risulti, ne' da parte del giudice di primo grado, ne' di quello di appello con statuizioni che non risultano comunque in alcun modo censurate dal CA e non anche nella diversa, e autonoma, causa di retratto nei confronti dei predetti CE e TA.
4. Sempre in limine, con riguardo al ricorso incidentale proposto da IO AR, IO IA e IO LD, rappresentato dal tutore provvisorio NI IO, nonché da LU RA, in qualità di unica erede di IO DO R.G. 27937/01, la Corte rileva che lo stesso è inammissibile per violazione della regola di cui all'art. 366, n. 3 c.p.c. secondo cui "il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità ... l'esposizione sommaria dei fatti di causa".
Alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che trovare ulteriore conferma, ai fini della sussistenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto a pena d'inammissibilità per il ricorso per Cassazione dall'art. 366 c.p.c. è necessario che nel contesto dell'atto d'impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (Cass. 17 aprile 2000, n. 4937). È indispensabile, in altri termini, che dal contesto del ricorso - ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata - sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (Cass. 4 giugno 1999, n. 5492). Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, al fine del soddisfacimento della prescrizione di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c., che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere riconosciuti soltanto dal contenuto del ricorso medesimo senza necessità di attingere ad altre fonti (Cass. 22 maggio 1999, n. 4998; Cass. 21 maggio 1999, n. 4916; Cass. 25
marzo 1999, n. 2826, tra le tantissime). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie il detto requisito è assolutamente carente, nel ricorso in esame. Della sua lettura, infatti, non è dato comprendere ne' quali siano i fatti che hanno dato luogo alla presente controversia, ne' quali le difese svolte dalle parti a sostegno delle rispettive, contrapposte, posizioni, ne' quale il decisum dei giudici di merito censurato in sede di legittimità con la sentenza in questa sede impugnata. I ricorrenti incidentali IO, infatti, "premesso che" "il ... CA ... ha adito la Cassazione, per sentire, in accoglimento dello stesso, cassare, con ogni conseguenza di legge, la sentenza non definitiva con la quale in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata è stata dichiarata la fondatezza del diritto di riscatto del .. CA OR rispetto ad una limitata porzione del terreno oggetto di controversia", esauriscono il "fatto" processuale, cioè l'iter del giudizio nei suoi due gradi trascrivendo i "titoli" dei vari motivi del ricorso principale e, quindi, sotto il titolo "diritto" espongono le ragioni della inammissibilità o della infondatezza del ricorso avversario, mentre sotto l'ulteriore "titolo", "motivi del ricorso incidentale", espongono i motivi per i quali chiedono la cassazione della sentenza impugnata, senza che neppure dal complesso di tali ragioni sia consentito comprendere lo svolgimento del processo e le ragioni hinc inde prospettate (nè, comunque, l'interesse degli stessi al ricorso, non risultando, dalla sentenza gravata, accolta alcuna domanda proposta contro i IO da alcuna delle parti e, in particolare, dai retrattati CE e TA). Irrilevante, al fine del decidere, e di ritenere la ritualità del ricorso in esame è la circostanza che l'esposizione sommaria dei fatti della causa - totalmente assente nel ricorso incidentale dei IO - sia, invece, presente nel ricorso principale del CA (nonché nel ricorso incidentale del CE e della TA ), atteso che quando il controricorso contiene anche un ricorso incidentale, per la ammissibilità di quest'ultimo, data la sua autonomia rispetto al ricorso principale, deve sussistere l'esposizione sommaria dei fatti di causa, ed è, pertanto, inammissibile tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito di cui all'art. 366, comma 1^, c.p.c. ritenersi sussistente solo quando, nel contesto dell'atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (Cass. 3 giugno 2002, n. 7998. Sempre nel senso che la carenza, nel ricorso incidentale per Cassazione, dell'esposizione sommaria dei fatti di causa lo rende inammissibile, malgrado il richiamo generico ad altre fonti, Cass. 28 agosto 2002, n. 12599; Cass. 17 maggio 2002, n. 7257; Cass. 16 settembre 2000, n. 12256, tra le tantissime).
5. Premesso quanto precede, motivi d'ordine logico impongono di esaminare con precedenza, rispetto agli altri, il primo motivo del ricorso incidentale CE - TA R.G. 28099/01. Con lo stesso, in particolare, i ricorrenti incidentali, denunziando "nullità della sentenza e vizio del procedimento, violazione degli artt. 299, 300, 101 e 102 e 106 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.
4. Omessa integrazione del contraddittorio ed omessa indicazione delle parti in sentenza" evidenziano che la sentenza gravata è nulla sotto due concorrenti profili.
5. 1. Si osserva, infatti, che nel corso dell'udienza del 23 marzo 1992 era stato dichiarata, dal procuratore cui era stato notificato l'atto di appello, la morte di DA ON LO e indicati quali eredi dello stesso SC RI nonché gli appellati IO AR, IA, LD e DO.
Il consigliere istruttore - proseguono, in sintesi, i ricorrenti - dato atto della non costituzione di IO ON LO, ordinava alla cancelleria di acquisire il certificato di morte dello stesso e all'udienza del 18 maggio 1992, acquisito detto certificato, anziché disporre l'interruzione del processo ... ha rinviato la causa ad altra udienza, disponendo, a carico dell'appellante CA, la citazione degli eredi del defunto entro il termine del 30 settembre 1992.
Poiché, proseguono i ricorrenti, il CA disattendendo il disposto dell'ordinanza del giudice - ha provveduto ad integrare il contraddittorio esclusivamente nei confronti di SC RI, omettendo totalmente la citazione degli altri eredi, lasciando decorrere il termine perentorio assegnato per l'integrazione del contraddittorio, se ne deve i concludere che nel processo di appello non è stata applicata la disciplina di cui all'art. 299 e 300 c.p.c. e il giudizio si è svolto a contraddittorio non integro, con conseguente nullità della sentenza stessa, rilevabile anche in questa sede di legittimità (primo profilo di censura). 5. 2. La sentenza emessa dalla corte di appello di Catanzaro, comunque - sostengono ancora i ricorrenti incidentali CE e TA - è in sè viziata poiché in essa è omessa la indicazione di una delle parti e, in particolare, di IO ON LO e dei suoi eredi secondo profilo di censura.
6. Il motivo è infondato, sotto entrambi i profili in cui si articola.
6. 1. Quanto al primo, si osserva essere assolutamente pacifico in causa, da un lato, che IO ON LO era ritualmente costituito nel giudizio svoltosi innanzi al tribunale e conclusosi con la sentenza 2 maggio 1991, dall'altro, che l'atto di appello è stato, dal soccombente CA, ritualmente notificato al predetto IO ON LO presso il suo difensore nel giudizio di prime cure certo essendo che a prescindere dalla data dell'evento morte, mai di questo aveva dato notizia il suo difensore nel corso del giudizio di primo grado, da ultimo, che il nominato IO ON LO senza ombra di dubbio non era costituito nel procedimento di appello.
Pacifico quanto precede è di palmare evidenza che attesa la ritualità della notifica dell'atto di appello a IO ON LO (presso il suo procuratore ad litem nel giudizio di primo grado), e la mancata costituzione dello stesso (o dei suoi eredi nella detta qualità) nel giudizio di appello il predetto doveva essere considerato, ad ogni effetto, contumace in quel giudizio. La dichiarazione resa dal difensore degli altri consorti di lite di IO ON LO e, cioè dal difensore di IO LD, AR, DO e IA, nel corso dell'udienza del 23 marzo 1992, circa l'avvenuto decesso di IO ON LO, infatti, - contrariamente a quanto, del tutto apoditticamente si assume in ricorso - era del tutto irrilevante al fine della corretta prosecuzione del giudizio tra le parti costituite (tra le tantissime,nel senso che la dichiarazione di morte della parte contumace è priva di qualsiasi effetto, ove resa dal procuratore ad litem di altra parte, tra le tantissime, Cass. 17 aprile 1981, n. 2326). Deve ribadirsi, in particolare, in una con una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, e da cui prescinde totalmente la difesa dei ricorrenti incidentali CE e TA, che in caso di perdita della capacità di stare in giudizio della parte rimasta contumace, l'evento interruttivo del processo deve essere portato a conoscenza delle altre parti nei modi stabiliti dall'art. 300, comma 4^, c.p.c., che non consentono equipollenti, in quanto assicurano alle parti una probabilità di effettiva conoscenza dell'evento, superiore ad altre modalità e ad opera di coloro che possono proseguire il giudizio, anche perché l'indicata disposizione è dettata nell'interesse di chi può e deve difendersi in sostituzione della parte contumace (Cass. 23 novembre 2001, n. 14856; Cass. 21 luglio 1995, n. 7976; Cass. 5 maggio 1995, n. 4910; Cass. 18 marzo 1987, tra le tantissime, n. 2725. Sempre al riguardo nel senso, altresì, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 c.p.c., in riferimento all'art. 24 cost., per la parte in cui non prevede l'interruzione del processo come effetto della conoscenza comunque acquisita (e quindi non risultante in modo processualmente valido) della morte della parte contumace, non essendo applicabili al caso i principi affermati dalla sentenza della Corte cost. n. 220 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale degli art. 75 e 300 c.p.c. in riferimento alla diversa fattispecie della scomparsa nel corso del processo del convenuto Cass. 4 febbraio 2000, n. 1250). Ancorché, peraltro, in alcune occasioni questa Corte abbia espresso il principio secondo cui la regola di cui all'art. 299 c.p.c. "se prima della costituzione sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza il processo è interrotto ..." trova applicazione anche in grado di appello (in termini, Cass. 14 marzo 2001, n. 3661, nonché Cass. 28 gennaio 1998, n. 842) questo Collegio ritiene di dovere prestare adesione e dare, pertanto, continuità, all'indirizzo, decisamente maggioritario, che esclude la possibilità di fare applicazione della regola, chiaramente dettata con riguardo al giudizio di primo grado, contenuta nell'art. 299 c.p.c., al procedimento di appello (cfr., ad esempio, Cass. 21 luglio 1998, n. 7121; Cass. 17 febbraio 1998, n. 1696; Cass. 5 giugno 1997, n. 5002; Cass. 2 dicembre 1994, n. 10350;
Cass. 9 marzo 1987, n. 2435; Cass. 28 febbraio 1987, n. 2155; Cass. 21 giugno 1984, n. 3671). La morte di una parte contumace, peraltro, pur se non è causa d'interruzione del processo se non è notificata o certificata dall'ufficiale giudiziario al momento della notificazione di un atto alla parte stessa, impone comunque che la sentenza - resa al termine di quel giudizio - sia impugnata nei confronti di tutti gli eredi (cfr., Cass. 8 giugno 1980, n. 3664), per cui correttamente il ricorso incidentale di parte CE e TA è stato notificato anche agli eredi di IO ON LO. 6. 2. Quanto al secondo profilo di censura nullità della sentenza per omessa indicazione di alcuna delle parti in causa e, in particolare, di IO ON LO (nonché del suo erede SC RI, del quale, ancorché irritualmente, in forza delle considerazioni svolte sopra, era stata disposta la chiamata in causa) lo stesso è manifestamente infondato trattandosi di mero errore materiale, emendabile, ove del caso, in sede di correzione ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.. 7. Può procedersi, a questo punto della esposizione, all'esame del primo motivo del ricorso principale del CA con il quale si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 333 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.".
Assume il ricorrente principale, in particolare, che la sentenza di primo grado - conclusasi, come riferito in parte espositiva, con il rigetto di ogni domanda proposta da esso CA - ha accertato che esso concludente conduceva in affitto parte del fondo estesa ettari 8, dei 13 che componevano complessivamente il fondo Ferrazzo, e che tale capo della sentenza non è stato gravato ne' da esso concludente, ne' dal CE e tale accertamento, pertanto, deve ritenersi coperto da giudicato, con conseguente necessità di cassare la sentenza impugnata, emessa in violazione degli artt. 324 e 333 c.p.c., nonché dell'art. 2909 c.c..
8. La deduzione è manifestamente infondata.
Giusta quanto assolutamente pacifico in dottrina come presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice e da cui del tutto immotivatamente prescinde il ricorrente principale, si osserva che la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado (Cass. 19 aprile 2002, n. 5721, nonché, tra le tantissime, per il rilievo che anche nel caso in cui il giudice di primo grado non abbia esaminato una domanda riconvenzionale condizionata all'accoglimento della domanda principale, ritenendola assorbita dal rigetto di quest'ultima, non è richiesto l'appello incidentale ai fini della devoluzione nel giudizio di secondo grado della medesima domanda condizionata, essendo necessaria e sufficiente la sua mera riproposizione a norma dell'art. 346 c.p.c., Cass. 25 marzo 2002, n. 4212 e, ancora, Cass. 12 giugno 2001, n. 7879). In particolare, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., la parte vittoriosa in primo grado ha l'onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato implicito, le domande e le eccezioni respinte o ritenute assorbite, manifestando in modo chiaro e preciso la propria volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse in qualsiasi momento del giudizio di secondo grado, fino alla precisazione delle conclusioni (Cass. 20 marzo 2001, n. 4009 ove il rilievo che a tale onere la parte non è soggetta per le contestazioni che investono l'esistenza del fatto costitutivo della domanda o di elementi di esso - come, nel caso di specie, la circostanza che non tutto il fondo per il quale il CA in via principale e in via subordinata aveva esercitato il retratto era da costui condotto in affitto - da ritenere implicitamente comprese nella richiesta di rigetto dell'appello). La riproposizione dalla parte vittoriosa di domanda o di eccezione rigettata in primo grado o non esaminata in primo grado perché ritenuta assorbita, in conclusione, può operarsi durante tutto il corso del giudizio d'appello, in qualunque forma idonea ad esprimere la relativa volontà fino alla precisazione delle conclusioni (Cass. 10 aprile 1998, n. 3730; Cass. 27 febbraio 1998, n. 2174/ Cass. 8
luglio 1997, n. 6147; Cass. 6 aprile 1995, n. 4024; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1141). Certo quanto precede, pacifico che la questione relativa alla estensione del fondo in concreto condotto in affitto dal retraente, per stessa ammissione del ricorrente principale, è stata puntualmente sollevata nel corso del giudizio di appello, dalla difesa degli appellati CE e TA, è palese che l'invocato giudicato non sussiste.
Deve, escludersi, poi, contrariamente a quanto del tutto apoditticamente si afferma in ricorso che la questione non poteva essere sollevata per la prima volta dai convenuti CE e TA i quali nulla avrebbero dedotto, al riguardo, in primo grado.
Si evidenzia, infatti, che la circostanza che il CA fosse, al momento in cui ha esercitato il retratto, nella conduzione dei terreni oggetto di controversia integrava uno degli elementi costitutivi della domanda da provarsi a istanza dello stesso retraente CA.
È evidente, pertanto, che la inesistenza di qualsiasi prova al riguardo - o l'esistenza di elementi probatori che escludevano che il CA conducesse un fondo esteso 8 ettari - costituendo una eccezione in senso improprio poteva, senza ombra di dubbio, essere sollevata anche in appello a norma dell'art. 345 c.p.c. nel testo applicabile alla presente controversia ratione temporis, specie tenuto presente, altresì, che nella specie la domanda del CA era stata rigettata per l'assenza di altro requisito soggettivo in capo allo stesso (e, pertanto, impregiudicata ogni altra questione).
9. Come accennato in parte espositiva i giudici di secondo grado, investiti, in via principale, della domanda di riscatto dell'intero fondo FERRAZZO, acquistato da CE EP e TA ER e, in via subordinata della domanda di riscatto della sola porzione condotta in affitto dal retraente estesa 8 ettari, e costituito dall'intero fondo Ferrazzo con esclusione della zona ed. Macchia, non hanno accolto ne' una domanda, ne' l'altra, ma hanno "dichiarata la fondatezza della domanda del diritto di riscatto, relativamente alla porzione di terreno di cui in motivazione, proposta da CA OR".
Si precisa, al riguardo, in motivazione, "di ritenere fondata la domanda di riscatto proposta dal CA con riferimento alla porzione rilevata a pagina 14 della consulenza specificamente una porzione della particella 79 sulla quale insistono un oliveto e le casette coloniche, una parte (circa 1/2) della particella n. 4 sulla quale insistono piante di olivo, ed una porzione della particella 53 (quella di giacitura declive posta alla estremità ovest". "Ai fini della delimitazione dell'area" quei giudici hanno ritenuto "necessarie integrazioni istruttorie, da effettuarsi mediante consulenza tecnica, attraverso la quale delimitare in mappa anche ai fini della eventuale trascrizione ed annotazione in catasto, e al fine della determinazione del valore".
La sentenza in questa sede impugnata è pervenuta alla trascritta conclusione, dopo avere accertato, da un lato, la qualità di coltivatore diretto in capo al retraente e la sua capacità lavorativa, dall'altro, la tempestività della domanda di riscatto, da ultimo, la reale estensione dei terreni condotti in affitto dal CA.
10. Esaminando, dapprima, per motivi di ordine logico, il problema della "tempestività" della esercitata azione, si osserva che i giudici del merito hanno affermato che la denuntiatio a suo tempo trasmessa al CA, pur se rituale nonostante fosse stata comunicata da uno solo dei contraenti (la stessa consisteva, infatti, nella notifica del preliminare di vendita, sottoscritto da tutti i comproprietari venditori è nulla sotto altro profilo e, in particolare, perché indicava un prezzo unico, per tutto il compendio, compresa anche la porzione certamente non condotta in affitto dal CA, con l'ulteriore conseguenza da non porre il destinatario della stessa di esercitare la prelazione. Conseguentemente, hanno concluso quei giudici, il CA - in assenza di valida denuntiatio - bene poteva esercitare il riscatto entro un anno dalla data della trascrizione del contratto definitivo di vendita.
11. Tale statuizione è censurata dai ricorrenti incidentali con il quarto motivo del loro ricorso con il quale si lamenta, in particolare, "violazione e falsa applicazione dell'art. 8 l. n. 590 del 1965 e dell'art. 7 l. n. 817 del 1971, in relazione all'art. 360
n. 3 e 5 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla dichiarazione nullità della comunicazione di vendita".
Si osserva, in buona sostanza, che la regula iuris in molteplici occasioni enunciata da questa Corte regolatrice e fatta propria dai giudici del merito e secondo cui, in particolare, in materia di prelazione agraria, perché l'avente diritto sia assoggettato ai termini, agli adempimenti ed alle correlative decadenze, che la legge ricollega in serie successiva alla notificazione della proposta di alienazione ed alla trasmissione del preliminare, è necessario che tale proposta contenga tutti i dati essenziali della fattispecie, senza alcuna incertezza, in modo da offrire all'avente diritto tutti gli elementi per esercitare il suo diritto con una semplice dichiarazione di adesione, per cui quando un solo preliminare contenga pattuizioni relative a due o più poderi concessi a diversi coltivatori, la comunicazione di questo atto può rappresentare verso ciascun coltivatore una valida denuntiatio solo in quanto il prezzo di ciascun fondo sia specificato in modo non equivoco o, che siano venduti per un prezzo globale, sia anche indicato che per il prezzo va rapportato alla estensione dei diversi fondi (cfr., ad esempio, Cass. 26 marzo 1990, n. 2424), non è applicabile alla presente fattispecie.
Ciò, si assume, sia considerato che nel caso concreto il CA era l'unico conduttore del fondo, sia perché quest'ultimo aveva dichiarato di essere disposto a rendersi acquirente di tutto il fondo oggetto della progettata vendita, per cui, non avendo provveduto al versamento del prezzo complessivo indicato nel preliminare nei termini di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965, era decaduto dal diritto di prelazione e non poteva, di conseguenza, esercitare il riscatto.
12. La deduzione è manifestamente infondata, sotto tutti i profili in cui si articola.
12. 1. A prescindere dal considerare almeno giusta quanto accertato dalla sentenza in questa sede gravata che il fondo oggetto di controversia era oggetto di altri contratti di affitto (con certi LI e RI, come si vedrà in sede di esame degli altri motivi di ricorso), si osserva che ove l'avente diritto alla prelazione può, per legge, esercitare questa solo relativamente a una porzione di un fondo di maggiore estensione e il preliminare trasmesso a costui indichi un prezzo unitario per tutto il complesso è palesemente irrilevante che oggetto del preliminare sia un fondo condotto in affitto, per porzioni separate, da una pluralità di affittuari, o piuttosto - come nel caso di specie - un fondo solo parzialmente oggetto di affitto, per essere la residua parte nella piena disponibilità della parte alienante.
In un caso come nell'altro, infatti, l'avente diritto alla prelazione non è posto nelle condizioni di esercitare il diritto lui riservato ex lege con la conseguenza, pertanto, che la denuntiatio deve ritenersi irrituale e priva di effetti.
Assenza di effetti che importa, da un lato, che finché non interviene l'atto definitivo di vendita, rimangono sospesi i termini per il valido esercizio della prelazione (nei confronti del promittente venditore), come correttamente evidenzia la difesa dei ricorrenti incidentali, dall'altro, che perfezionatosi il contratto definitivo (con la parte indicata nel preliminare, o, eventualmente, con un terzo) - contrariamente a quanto del tutto apoditticamente si invoca in ricorso - l'avente diritto alla prelazione ha titolo per agire in retratto (contro l'acquirente) dovendosi equiparare una denuntiatio invalida, perché priva dell'indicazione del prezzo della quota di spettanza del conduttore, a una denuntiatio totalmente omessa a norma dell'art. 8, comma 5^, l. n. 590 del 1965. 12. 2. Non pertinente, al fine del decidere, e di pervenire a una diversa soluzione del quesito posto dal motivo in esame, infine, è la circostanza che il CA, ricevuta la irrituale (come dimostrato sopra) denuntiatio, abbia dichiarato di volere esercitare la prelazione su tutto il fondo, rendendo - così - in pratica, irrilevante la puntuale e precisa indicazione del valore della porzione di fondo condotto in affitto dal CA.
Pacifico, in particolare, che il CA a norma dell'art. 8, comma 1^, della legge n. 590 del 1965 poteva esercitare la prelazione esclusivamente del fondo da lui condotto in affitto, è palese che allorché lo stesso ha dichiarato di volere acquistare tutto il fondo oggetto del preliminare (cioè anche le porzioni da lui non condotte in affitto) una siffatta dichiarazione non può qualificarsi, a norma del più volte ricordato art. 8 legge n. 590 del 1965, esercizio della prelazione, ma integra una mera "proposta contrattuale di acquisto di tutto il fondo" (che, come tale, può, o meno, essere accettata dai promittenti alienanti).
Esattamente, pertanto, concludendo sul punto, essendo mancati nella specie sia una rituale denuntiatio, sia l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'avente diritto, il CA ha esercitato, entro un anno dalla trascrizione del contratto definitivo di acquisto posto in essere da CE EP e TA ER l'azione di riscatto.
13. I giudici del merito, ancora, accertata, in capo al CA della qualità di coltivatore diretto e rilevato, altresì che lo stesso non aveva venduto, negli anni precedenti, fondi rustici, quanto all'eccezione di controparte, secondo cui il CA "sarebbe gravemente invalido e, pertanto, inidoneo alla coltivazione dei fondi", la hanno disattesa perché la situazione deve essere cristallizzata al momento della vendita del fondo e non al momento attuale e "la documentazione acquisita, e segnatamente la comunicazione dell'INPS di Catanzaro, indica che il CA aveva percepito la indennità per malattia tubercolare dal 18 febbraio 1980 e, perciò dopo la vendita per cui è causa, inoltre risulta titolare di pensione invalidità INPS con decorrenza 1^ maggio 1980, successivamente alla cessione del bene" ma anteriormente all'esercizio del diritto di retratto: citazione notificata il 21 luglio 1980.
14. Tale capo della sentenza impugnata è censurato dai ricorrenti incidentali con il quinto motivo di ricorso, con il quale denunziano "violazione e falsa applicazione dell'art. 8 l. n. 590 del 1965 in relazione all'art. 360 n. 3 - 5 c.p.c. e omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia costituito dal momento di esercizio del riscatto tempo a cui vanno valutati la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto di riscatto". 15. Intimamente connesso al riferito motivo di ricorso è quello formulato con il terzo motivo del ricorso principale, con il quale, si denunzia - da parte del CA - "violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. (e) omessa ed insufficiente motivazione si di un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. costituito dal momento cronologico cui fare riferimento al fine di accertare l'ambito del diritto di riscatto". Si osserva, infatti, che erroneamente i giudici del merito, quanto ai terreni condotti in affitto da esso concludente e, quindi, suscettibili di riscatto, hanno fatto riferimento alla situazione accertata dal consulente tecnico nel corso dei sopralluoghi (eseguiti nel gennaio 1998) anziché allo stato di fatto al momento in cui si è perfezionata la compravendita o esso concludente ha esercitato il diritto di riscatto con l'offerta reale del 15 gennaio 1980 o con l'atto di citazione notificato il 21 luglio 1980.
16. Entrambi i motivi sono fondati.
Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, e dalla quale totalmente e senza alcuna motivazione prescinde la sentenza in questa sede gravata, costituisce diritto vivente, presso questa Corte regolatrice, l'affermazione che a norma dell'art. 8, l. n. 590 del 1965, il valido esercizio del diritto di riscatto è condizionato alla permanente sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge, con riferimento sia al momento della compravendita del fondo tra proprietario e terzo, sia al momento in cui avviene la ricezione, da parte del retrattato, della dichiarazione del retraente.
È con riferimento a tali momenti, quindi, che il giudice, in caso di controversia sull'esercizio del diritto di riscatto, è tenuto ad accertare la sussistenza dei suddetti requisiti - i quali, pertanto, non sono configurabili quali condizioni dell'azione - senza che possano influire sulla validità del già avvenuto trasferimento del bene in capo al coltivatore riscattante, eventi successivi sopravvenuti nel corso del giudizio (Cass., sez. un., 21 giugno 1984, n. 3654). In altri termini il riscatto agrario - che integra un diritto potestativo del soggetto pretermesso e presuppone l'avvenuta alienazione del fondo in violazione del diritto di prelazione - si esercita mediante la dichiarazione negoziale unilaterale recettizia comunicata all'acquirente del fondo e produce l'effetto di sostituire - in tal momento - il titolare del diritto di riscatto all'acquirente nel rapporto giuridico generato dal contratto di compravendita con effetto ex tunc, dal momento cioè della conclusione di tale contratto.
Deriva, da quanto precede, pertanto, che l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al retraente deve essere riferita a quel momento in relazione al quale, perciò, va accertata dal giudice, non rilevando che essi sussistano anche alla data della decisione - di natura dichiarativa - della controversia insorta sulla esistenza o meno del diritto di riscatto, essendosi l'acquisto già verificato (Cass. 18 novembre 1986, n. 6775. Sempre nel senso che la controversia successivamente insorta sulla spettanza del diritto di prelazione e riscatto si traduce nell'accertamento del verificarsi del subingresso nella proprietà del bene del retraente, con l'ulteriore conseguenza che la relativa indagine deve prescindere da circostanze intervenute dopo tale subingresso, quale la morte del retraente, la quale non può interferire sull'acquisto del diritto dominicale già verificatosi per l'accertata sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive, previste dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, in capo al retraente stesso, con riferimento sia al momento in cui nasce ex lege il diritto di riscatto, sia a quello in cui esso viene in concreto esercitato, essendo irrilevanti le condizioni personali degli eredi succeduti nella posizione processuale del de cuius, Cass. 17 aprile 1987, n. 3787). In conclusione, sia le condizioni soggettive che quelle soggettive per un valido esercizio del diritto di riscatto di cui all'art. 8 l. n. 590 del 1965, devono sussistere sia al momento in cui sorge il diritto di prelazione, cioè in cui il bene è alienato a terzi, senza porre l'avente diritto alla prelazione nelle condizioni di esercitarla, sia al momento in cui detto esercizio, di riscatto, viene esercitato.
Deriva, da quanto precede, pertanto, che nell'ipotesi in cui si accerti che una o più di dette condizioni, ancorché presenti in un momento non sussistono più nell'altro (o viceversa, sono venute ad esistenza solo successivamente al perfezionarsi dell'atto di vendita, prima dell'esercizio del diritto di riscatto), la domanda deve essere rigettata.
Reciprocamente, peraltro, sono irrilevanti i fatti sopravvenuti e, in particolare, il venire meno delle riferite condizioni successivamente all'esercizio del riscatto (cfr., tra le tantissime, Cass. 27 luglio 2002, n. 11134; Cass. 23 giugno 1999, n. 6401; Cass. 22 maggio 1996, n. 4739; Cass. 23 luglio 1991, n. 8260; Cass. 3 aprile 1990, n. 2757;
Cass. 5 settembre 1985 n. 4618). Quanto al terzo motivo del ricorso principale i ricorrenti incidentali oppongono che, in realtà, contrariamente a quanto dedotto dal CA il consulente tecnico d'ufficio si è limitato alla descrizione dello stato delle superfici in ordine alla loro destinazione colturale e nulla dice o accerta in ordine alla effettiva coltivazione da parte del CA.
Il rilievo non coglie nel segno.
Come evidenziato sopra in tanto i giudici del merito potevano accogliere la domanda del CA in quanto avessero accertato, sia con riferimento alla data in cui è sorto il diritto di prelazione (7 gennaio 1980, data in cui è stato stipulato il contratto definitivo di vendita sia con riguardo alla data in cui il diritto di riscatto è stato esercitato con la domanda giudiziale, cioè allorché la pretesa è stata limitata alle porzioni condotte in affitto e non anche a quelle escluse dalla prelazione) che lo stesso conduceva direttamente, in affitto, le porzioni riscattate.
Dalla motivazione della sentenza un tale accertamento, riferito espressamente alle dette date non risulta in alcun modo compiuto (in motivazione si valorizza, ad esempio, l'assunto di parte CE e TA secondo il quale il CA aveva solo la disponibilità di ha 2.48.00 per avere essi concludenti riottenuto, in data 6 novembre 1992 (cioè a oltre dodici anni di distanza, rispetto all'inizio del giudizio), la disponibilità di alcune porzioni di terreno, detenute da terzi e si afferma,
contemporaneamente, che "oggetto del contratto di affitto con il CA erano originariamente ha 8 circa", senza in alcun modo precisare a quale epoca faccia riferimento l'espressione "originario") ed è palese, pertanto, che la sentenza, nella parte de qua debba essere cassata per nuovo esame.
17. Con il sesto motivo i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 99 e 112 c.p.c. e dell'art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. in merito al riconoscimento del diritto di riscatto limitato alle sole porzioni del fondo detenuto". Osservano i ricorrenti incidentali, in particolare che il CA con l'atto introduttivo in primo grado del presente giudizio aveva chiesto oltre che il riscatto dell'intero fondo oggetto di acquisto da parte del CE e della TA il retratto de "la parte del fondo Ferrazzo da (esso CA ) condotta in affitto, di ha. 8 circa la cui esatta estensione con relativi confini risulterà in sede istruttoria ..." per cui, avendo la corte di appello di Catanzaro "ritenuto fondato il riscatto ... solo su una piccola parte del fondo retrattato, con esclusione delle parti dallo stesso concesse in subaffitto ai ... RI e LI " è incorsa nella violazione dei richiamati principi di diritto (artt. 99 e 112 c.p.c.). 18. Anche tale motivo è fondato, e meritevole di accoglimento. Questa Corte, in particolare, in molteplici occasioni ha affermato che in rapporto alla tipicità della fattispecie regolata dall'art. 8, della l. 26 maggio 1965, n. 590 non è applicabile, in materia, la norma di cui all'art. 184 c.p.c., nel senso che una volta proposto l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto non può essere più soggetto a variazione in sorta, cosi come del pari esso è insuscettibile di emendatio, in rapporto alla stessa natura del diritto esercitato, nel senso cioè che la richiesta di riscatto, una volta effettuata, non è suscettibile di mutamenti.
Ne segue che poiché l'offerta di riscatto è immutabile, da questa non può non derivare quale sua conseguenza la non applicabilità dell'art. 184 c.p.c., implicante una mutatio libelli, non essendo la domanda spiegata con l'atto introduttivo suscettibile di variazioni e di emendatici (così, appunto, Cass. 18 giugno 1987, n. 5361, specie in motivazione) e, pertanto - a maggior ragione - è precluso, in corso di causa "modificare" l'oggetto ed i termini della richiesta (Cass. 21 dicembre 1995, n. 13026). Non può tacersi - infatti, come già si è osservato nella pronunzia ultimo richiamata (Cass. 21 dicembre 1995, n. 13026, specie in motivazione) - che il retratto agrario previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 costituisce esercizio del diritto potestativo di subentrare nella qualità di acquirente del fondo con effetti ex tunc, mediante una dichiarazione unilaterale ricettizia rivolta al retrattato (Cass. 26 febbraio 1993, n. 2455, tra le tantissime) ed è palese che la nozione di emendatio libelli, propria del processo, non è trasferibile alle dichiarazioni negoziali. In altri termini la dichiarazione di riscatto, in quanto esercizio di un diritto potestativo con effetti immediati, produce la sostituzione del riscattante nella medesima posizione dell'acquirente originario con effetti ex tunc.
Al momento in cui la volontà del riscattante viene portata a conoscenza del riscattato il negozio si perfeziona, operandosi una modificazione soggettiva del negozio con perdita del dominio da parte del riscattato e coerente acquisto in capo al riscattante. È evidente, pertanto, che il riscattato non può - in un secondo momento - modificare il contenuto dell'originaria dichiarazione, atteso che tale immutazione integra, in pratica, nuova dichiarazione di riscatto, inammissibile se resa oltre i termini tassativi indicati dall'art. 8, comma 5^, legge 24 maggio 1965, n. 590. Certo quanto sopra, se è precluso alla parte, in corso di causa, proporre una domanda di riscatto "diversa" da quella di cui all'atto introduttivo, a maggior ragione la circostanza è preclusa al giudice del merito, stante l'inderogabile precetto di cui all'art. 112 c.p.c.. Può derogarsi a una tale conclusione solo nell'eventualità si accerti, in sede di interpretazione della domanda giudiziale, che questa è volta non solo al riscatto di una determinata porzione di terreno, puntualmente descritta nello stesso atto introduttivo, ma contiene anche una pretesa subordinata, limitata ai soli fondi che dovessero essere ritenuti effettivamente condotti in affitto dal retraente.
19. Sempre con riguardo alla porzione di fondo relativamente alla quale la domanda di riscatto è stata ritenuta fondata dai giudici del merito, i ricorrenti incidentali, con il terzo motivo, denunziano ®omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dall'accertamento dell'autonomia della parte detenuta dal CA, in relazione alla restante parte del fondo Ferrazzo. Violazione dell'art. 8 l. n. 590 del 1965, e dell'art. 7 l. n. 817 del 1971, in relazione all'art. 360
n. 3 - 5 c.p.c".. Si osserva, infatti, che i giudici del merito in tanto potevano - nell'ambito della porzione di fondo coltivata - disporre un retratto parziale, limitato alle particene in concreto coltivate dal CA alla data in cui ha esercitato il diritto di riscatto, di quelle particene (e, quindi, al 21 luglio 1980, data della notifica della citazione introduttiva) in quanto avessero, previamente, accertato l'autonomia delle stesse dal resto del fondo.
20. Anche tale motivo è fondato, e meritevole di accoglimento. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice da cui - senza alcuna motivazione prescinde la sentenza in questa sede gravata, l'affittuario coltivatore diretto di una porzione di un più ampio fondo può esercitare il diritto di prelazione (ed il succedaneo diritto di riscatto) con riguardo esclusivamente alla parte del fondo da lui coltivata qualora l'intero predio sia diviso in più porzioni distinte ed autonome, sia sotto il profilo giuridico - poiché concesse separatamente a coltivatori diversi in forza di contratti di affitto separati - sia sotto l'aspetto economico - in quanto indipendenti per caratteristiche ed esigenze colturali e produttive - , sempre che lo scorporo della porzione oggetto della prelazione (e del riscatto) non pregiudichi notevolmente la possibilità di coltivazione del fondo unitariamente considerato ovvero - per identità di ratio - non comporti l'imposizione, sulle restanti parti, di servitù ed oneri reali, tali da comprometterne l'esclusività del godimento e menomarne il valore di scambio (Cass. 15 luglio 1988, n. 4659. Sempre nella stessa ottica, altresì, Cass.
Cass. 2 febbraio 1995, n. 1244, nonché Cass. 17 luglio 1991, n. 7948). Certo quanto sopra, è evidente, come anticipato, che anche tale motivo di ricorso merita accoglimento.
I giudici del merito, infatti, nel dichiarare fondato il diritto di prelazione limitatamente ad alcune delle porzioni del fondo adibito alla coltivazione, hanno, "diviso" detta parte del fondo omettendo qualsiasi pur doverosa indagine sia sulla autonomia colturale e produttiva delle due porzioni così risultanti sia sull'assenza di un notevole pregiudizio quanto alla coltivazione del fondo unitariamente considerato, sia infine sulla circostanza che la divisione del fondo non comporti l'imposizione, sulle restanti parti, di servitù ed oneri reali, tali da comprometterne l'esclusività del godimento e menomarne il valore di scambio.
21. Il capo della sentenza gravata che ha accertato la porzione di fondo in concreto condotta in affitto dal CA, infine, è censurata sia dal ricorrente principale con il secondo motivo, con il quale si deduce, in particolare "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., costituito dall'esistenza di un presunto contratto di subaffitto sul fondo oggetto della controversia. Violazione dell'art. 2724 e ss. c.c. e dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", sia dai ricorrenti incidentali i quali, con il secondo motivo denunziano "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia costituito dalla determinazione dell'estensione del fondo oggetto del contratto di affitto, nonché omessa valutazione di rilevanti e decisive risultanze probatorie. Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.". 22. Al pari dei precedenti, anche i riassunti motivi sono fondati, e meritevoli di accoglimento.
22. 1. Premesso che sussiste contraddittorietà della motivazione, rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., allorché si riscontri l'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte,; tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (cfr., ad esempio, Cass. 20 novembre 2002, n. 16334, specie in motivazione, nonché Cass. 20 febbraio 2002, n. 2442), si osserva che nella stessa pagina 13 della sentenza, pur dando atto essere incontroverso, in causa, che oggetto del contratto di affitto con il CA era
"originariamente" la intera estensione del fondo, dedotta la c.d. "Macchia" (punto sul quale entrambe le parti concordano, ancorché - contrariamente a quanto del tutto apoditticamente affermato in sentenza - è oggetto di controversia la verifica di quale fosse l'estensione della "macchia" e, quindi, della porzione in concreto oggetto di affitto) si afferma (omettendo, altresì, di precisare a quale momento si riferisca il suddetto accertamento, costituente punto decisivo della controversia, al fine dell'accoglimento (o del rigetto) della domanda attrice, come osservato in sede di esame del terzo motivo del ricorso principale e del quinto del ricorso incidentale), nella prima parte, che i RI e il LI (nel godimento di parte del fondo destinato alla coltivazione in un'epoca mai meglio precisata) detenevano tale porzione in forza di un contratto di affitto (concluso evidentemente con i proprietari del fondo stesso), nella seconda parte (della stessa pagina) che costoro (in realtà) erano nel godimento di porzione del fondo in forza di subaffitto concluso con il CA.
Anche a prescindere da quanto precede, si osserva che i giudici del merito hanno fondato il proprio convincimento quanto all'esistenza - non è precisato in quale epoca - di un rapporto di subaffitto tra il CA e i predetti RI e LI (contraddicendo l'accertamento compiuto poche righe sopra, ove è menzione - come evidenziato - di un contratto di affitto stipulato da costoro, evidentemente con la proprietà in un'epoca imprecisata) sulla base del comportamento processuale del CA che non avrebbe contestato detta asserzione, totalmente prescindendo dall'evidenziare che, in realtà, tutta la tesi difensiva del CA, che ha sempre assunto di essere conduttore di tutto il fondo oggetto di controversia, ad esclusione della porzione non coltivata, cioè della "macchia", contraddice l'esistenza di una tale, pur implicita, ammissione. 22. 2. Quanto al secondo motivo del ricorso incidentale si osserva che senza alcuna motivazione i giudici del merito hanno totalmente trascurato di considerare, senza indicare le ragioni della propria decisione, tutti gli argomenti svolti dalla difesa del CE e della TA, ivi compresi alcuni accertamenti giudiziari intervenuti tra le parti in altri giudizi tra le stesse, volti a dimostrare che esclusa la porzione "macchia" il fondo oggetto di affitto da parte del CA era esteso non ettari 8 (come ritenuto dai giudici a quibus) ma unicamente ettari 5.50.00.
È palese, pertanto, che è stata totalmente omessa, da parte dei giudici del merito, la motivazione del caso su un punto decisivo della controversia (relativo all'accertamento della porzione di terreno in tesi suscettibile di prelazione e, quindi, di riscatto). 23. In conclusione mentre deve essere dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto dal CA nei confronti dei IO, nonché il ricorso dei IO, devono accogliersi il 2^ e 3^ motivo del ricorso CA, nonché il 2^, il 3^, il 5^ e il 6^ motivo del ricorso CE - TA, con rigetto degli altri, cassazione, in relazione ai motivi accolti, della sentenza impugnata e rinvio della causa, per nuovo esame, alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati, ad altra sezione della stessa corte di appello di Catanzaro, che provvedere, altresì, sulle spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte,
riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale proposto dal CA nei confronti dei IO, nonché il ricorso dei IO;
accoglie il 2^ e 3^ motivo del ricorso CA, nonché il 2^, il 3^, il 5^ e il 6^ motivo del ricorso CE - TA, con rigetto degli altri;
cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati, ad altra sezione della stessa corte di appello di Catanzaro, che provvedere, altresì, sulle spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 2 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004