Sentenza 17 maggio 2002
Massime • 1
Il piano regolatore di un comune costituisce norma di carattere secondario (soggetta a pubblicazione presso il comune stesso) sicché il giudice non è tenuto a conoscerne ne' a ricercarne d'ufficio il contenuto, incombendo, per converso, sulla parte interessata un'onere di allegazione anche in sede di giudizio per Cassazione, non ostandovi il divieto stabilito dall'art. 372, prima parte, cod. proc. civ., norma che si pone, viceversa, come assolutamente ostativa alla produzione di qualsivoglia ulteriore certificazione o documentazione relativa al piano stesso (nella specie, certificazione attinente alla circostanza che la zona in cui sorgevano i manufatti oggetto della controversia ricadeva in zona di tipologia urbanistica E, e cioè in zona agricola).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2002, n. 7257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7257 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE JULIO - Presidente -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. ROBERTO CH TRIOLA - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO CH, elettivamente domiciliato in ROMA VLE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato D'AJELLO M, difeso dall'avvocato D'AJELLO GIAN PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MP LI;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 12663/99 proposto da:
MP LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MARANELLA, che la difende unitamente all'avvocato ANTONIO ZARONE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
RO CH;
- intimato -
nonché contro
RO US;
- intimato con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 2598/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 28/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato Stefano MARANELLA, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che espunti i documenti inammissibili ex art. 372 cpc, ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Con citazione del 24 luglio 1986, EL OP, proprietaria di un appezzamento di terreno con annesso Fabbricato in Vairano Patenora, conveniva dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere i propri vicini LE e PP SO e, assumendo che il primo aveva edificato un fabbricato in cemento armato al confine con il fondo di sua proprietà e alcune stalle da cui esalavano cattivi odori e che aveva inquinato un pozzo appartenente ad essa istante, mentre il secondo aveva anch'egli realizzato un fabbricato a distanza non legale dal confine e teneva le stalle al confine con il fondo di proprietà di essa istante, chiedeva che i convenuti venissero condannati ad abbattere quanto ciascuno di essi aveva illegittimamente costruito, oltre al risarcimento del danno, nonché, nei confronti del solo LE SO, che venisse anche condannato al risarcimento del danno conseguente all'inquinamento del pozzo. Si costituivano con atti distinti entrambi i convenuti eccependo che le costruzioni erano state erette tutte negli anni 1962/63 e, in particolare LE SO, che l'edificio in cemento armato posto al confine era stato soltanto ristrutturato, mentre l'inquinamento del pozzo non era a lui addebitabile e che, comunque, esso non era collocato a distanza legale dal confine e, pertanto, in via riconvenzionale, ne chiedeva l'eliminazione. Dal suo canto PP SO deduceva che l'attrice aveva occupato una striscia di terreno di sua proprietà e che convogliava le acque verso il suo fondo e spiegava, pertanto, riconvenzionale in tali sensi. L'adito Tribunale. con sentenza del 16.5.1995, condannava entrambi i convenuti ad arretrare le loro fabbriche alla distanza di m. 15 dal confine secondo le previsioni dello strumento urbanistico vigente in riferimento alla zona in cui si trovavano le costruzioni denunciate;
rigettava la domanda della OP in ordine alle immissioni provocate dalla presenza delle stalle lungo il confine, tenuto conto della normale tollerabilità delle esalazioni che ne derivavano, trattandosi di zona agricola;
in parziale accoglimento della riconvenzionale, condannava la OP a pavimentare la parte del proprio fondo al confine con quella di PP SO al fine di evitare lo scolo delle acque verso di esso;
compensava, infine, per la metà le spese di lite, che poneva, per la restante metà, a carico dei convenuti.
Avverso questa sentenza hanno interposto appello gli SO. Ricostituitosi il contraddittorio, la OP aveva chiesto il rigetto dell'appello e proposto appello incidentale. Con sentenza in data 28.10/28.12.1998, la Corte di appello di Napoli condannava LE SO ad arretrare a m. 15 dal confine del fondo della OP la costruzione ricoperta da lastrico in cemento armato indicata in planimetria allegata alla relazione di consulenza tecnica in atti con la dicitura terrazza di copertura di altezza pari a m. 2.20, rigettava nel resto l'appello principale e dichiarava assorbito l'appello incidentale.
Per quanto qui ancora interessa, osservava la Corte adita come poiché nella citazione introduttiva si faceva specifico riferimento ad un fabbricato in cemento armato posto al confine, mentre per le stalle le distanze dal confine venivano in rilievo esclusivamente con riferimento alle immissioni moleste, si era in grado di individuare, anche attraverso le fotografie esibite ed altri documenti, che la fabbrica di cui la OP ebbe a dolersi perché costruita in dispregio delle norme urbanistiche, era soltanto quella il cui tetto in cemento armato risultava realizzata nel 1985. Per questa soltanto, dunque, si poneva la questione, sollevata dagli appellanti, circa la sua possibile preesistenza, avendo gli stessi (o meglio LE SO) ammesso di aver proceduto ad una sua ristrutturazione in epoca recente rispetto all'atto di citazione della OP. Si evinceva dalla documentazione hic et inde prodotta che LE SO venne condannato dal Pretore di Teano, con decreto penale notificatogli il 18.3.1986, per aver realizzato strutture in cemento armato senza aver previamente depositato presso l'ufficio del Genio Civile il progetto con i calcoli relativi, fatto accertato nel maggio dell'anno 1985.
Risultava, altresì, che il sindaco di Vairano ebbe ad autorizzare con provvedimento del 24.2.1985, LE SO a ristrutturare una tettoia in legno. Da tali documenti era lecito dedurre che quest'ultimo, in luogo di ripristinare la tettoia in legno, ebbe ad edificare un locale magazzino in cemento armato, che, benché non chiuso da muri perimetrali (come accertato dal CTU) doveva considerarsi costruzione del tutto diversa dall'area sottostante alla tettoia di legno preesistente e per la quale, dunque, doveva trovare applicazione la norma sulle distanze di cui allo strumento urbanistico allora vigente (distanza di m. 15 dal confine). Di altre costruzioni realizzate da LE SO al confine o a distanza inferiore a quella legale cui confusamente faceva cenno la OP attraverso una caotica produzione documentale che riguardava concessioni edilizie rilasciate negli anni 1975 (e, dunque, un decennio prima della proposizione della citazione introduttiva) e 1991 (per fatti, dunque, posteriori a quelli di causa) non doveva, perciò, tenersi alcun conto.
Per quanto riguardava le o la costruzione realizzata da PP SO non meglio individuate dal CTU se non nella planimetria, dove si apprezzavano ben quattro fabbriche destinate a stalle e a fienile, del tutto fondata era la doglianza degli appellanti stante non solo la mancata individuazione nella citazione introduttiva di quale delle fabbriche in questione si assumesse costruita in dispregio delle distanze, ma anche la mancanza di qualsiasi prova in ordine al tempo della loro edificazione il cui onere pur gravava sulla OP, a fronte della produzione di una licenza di costruzione, prodotta dagli stessi appellanti e risalente agli anni 60.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, basato su tre motivi, LE SO;
resiste con controricorso EL OP, che ha proposto ricorso incidentale articolato su due motivi, ed illustrato anche con memoria.
Con ordinanza collegiale in data 22.12.2000, questa Corte disponeva la notifica a PP SO del ricorso incidentale, indicando il termine.
Provvedutosi a tanto, si perviene all'odierna udienza. Motivi della decisione
I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la medesima sentenza vanno pertanto riuniti a norma dell'art. 335 cpc. Venendo all'esame del ricorso principale, con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 873 cc ed alla normativa urbanistica vigente nel Comune di Vairano Patenora.
Va preliminarmente osservato che la parte ha prodotto in questa sede documentazione contenente (in parte) il piano regolatore del suddetto Comune nonché la certificazione attinente al fatto che la zona in cui sorgono i manufatti per cui è causa ricade in zona di tipologia urbanistica E (agricola).
Ora tale produzione, mentre va considerata ammissibile per quanto attiene alla produzione del piano regolatore (v. Cass. 2087 del 1974 e 1388 del 1985) va al contrario considerata preclusa ex art. 372 cpc per quanto concerne le certificazioni, in quanto le ragioni esposte nella giurisprudenza richiamata si basano solo sulla peculiare natura regolamentare dei piani regolatori, ma non possono estendersi a documentazione volta a suffragare elementi di fatto. Ciò premesso, il motivo appare inammissibile, atteso che, per la prima volta in questa sede di legittimità parte ricorrente propone la questione della sopravvenienza (peraltro anteriore all'instaurazione del giudizio) di una disciplina urbanistica locale meno rigorosa di quella vigente all'epoca della realizzazione dei manufatti di cui si discute.
Va rilevato che tale questione potrebbe essere risolta sulla base di accertamenti di fatto che sono incompatibili con il giudizio per cassazione;
segnatamente, non risulta affatto ne' certo ne' comprovato che la zona de qua sia da qualificarsi agricola in senso urbanistico. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 31 lett D della legge n. 457 del 1978, nonché motivazione carente, omessa e contraddittoria.
Si sostiene che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il magazzino come realizzato e non chiuso da mura perimetrali e con la copertura in cemento sarebbe costruzione diversa da quella preesistente, da quella che doveva essere ristrutturata. La questione posta in relazione alla pretesa violazione di legge, non ha alcun pregio, per vero, spetta al giudice del merito, in base agli elementi acquisiti stabilire se quanto realizzato in concreto costituisca o meno nuova costruzione.
Ciò posto la censura di vizio della motivazione è attinente ad una questio facti e si risolve in una valutazione dei fatti divergente da quella adottata, motivatamente e con argomentazione immune da vizi logici o tecnici, dal giudice del merito, che ha evidenziato la differenza strutturale tra i due manufatti.
Il vizio denunciato infatti non può consistere nella difformità nell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quella pretesa dalla parte in quanto spetta solo al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento (v. Cass. 26.11.1988, n. 6380). Anche tale motivo appare pertanto privo di pregio.
Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente principale si duole di motivazione carente e contraddittoria, riesce arduo comprendere compiutamente il senso di tale censura, che si aggancia ad una pretesa carenza argomentativa sul punto relativo all'individuazione dell'oggetto della domanda attorea, che si sarebbe dovuto desumere dagli atti progettuali relativi alla ristrutturazione eseguita nel 1985.
In realtà, l'argomentazione seguita dalla Corte di appello di Napoli è puntuale al riguardo e non si fonda certamente sulla CTU, come pare voglia sostenere parte ricorrente.
La doglianza appare in definitiva del tutto generica e va pertanto disattesa.
Venendo al ricorso incidentale, si pone il problema dell'ammissibilità dello stesso in quanto non contiene l'esposizione dei fatti di causa.
Tale carenza si pone in aperto contrasto con il requisito previsto dall'art. 366 1^ comma, n. 3 cpc, applicabile al ricorso incidentale ai sensi dell'art. 371 2^ comma, stesso codice, atteso che la giurisprudenza di questa Corte è consolidamente orientata nel senso di richiedere comunque l'autonomia di tale atto, donde la irritualità di richiamo generico ad altre fonti.
Anche nel ricorso incidentale per cassazione è richiesta a pena d'inammissibilità a norma dell'art. 366, primo comma n. 3, cpc in relazione all'art. 371 terzo comma dello stesso codice, l'esposizione sia pure sommaria dei fatti di causa, non bastando il puro e semplice riferimento al contenuto della sentenza impugnata e alla narrativa del ricorso principale, che può considerarsi sufficiente solo ai fini dell'ammissibilità del controricorso (Cass. 6.4. 1995, n. 4013). Tale orientamento è stato confermato dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte che, con pronuncia del 13.2.1998, n. 1513, hanno ritenuto che le norme di cui agli artt. 366 n. 3 e 371 cpc vanno interpretate nel senso che il ricorso incidentale, al pari di quello principale, debba contenere l'esposizione sommaria dei fatti della causa, e sia, pertanto, inammissibile tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito di cui all'art. 366, comma primo, cpc ritenersi sussistente solo quando, nel contesto dell'atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti. Nello stesso senso si sono espresse Cass. 5.10.1998, n. 9862, e 16.9.2000, n. 12256, poiché peraltro emerge necessariamente la necessità dell'ulteriore indagine volta a stabilire se nell'esposizione dei motivi i ricorsi in esame offrano, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato (v. Cass. 21/6/2001, n. 8476). Preliminarmente va osservato che la presente controversia, come emerge dalla non breve esposizione degli elementi di fatto che precedono la motivazione, è estremamente articolata e complessa;
che le due sentenze di merito che la hanno contrassegnata non sono conformi.
Ciò premesso, la lettura del ricorso incidentale che contiene anche il controricorso, nel complesso, non consente la ricostruzione autonoma dei fatti di causa;
solo la cognizione della sentenza impugnata (o del ricorso principale) offre il necessario supporto per apprezzare senza incertezze i fatti che hanno originato la controversia, le vicende del processo e la specifica posizione dei soggetti che vi hanno preso parte.
Ora se una esposizione del genere descritto può essere sufficiente ai fini dell'ammissibilità del controricorso, e ciò in ragione del fatto che un atto volto solo a contrastare le doglianze di controparte può essere considerato ammissibile perché il richiamo contenuto nell'art. 370 cpc ai precedenti artt. 365 e 366, pur operante, deve intendersi logicamente correlato agli atti cui si riferisce e non nella astratta sua valenza, sicché in una ipotesi in cui l'autonomia dell'atto (controricorso) non è compiutamente operante, diversa è la portata del ricorso incidentale che va perciò considerato inammissibile, ove dal contesto globale dello stesso non sia possibile, come nella specie, ricavarne una completa e sufficientemente chiara ricostruzione dei fatti di causa nelle articolazioni in cui si sono presentati (v. anche Cass. 7.6,2000, n. 7707).
Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale;
pur in presenza di una recente pronuncia in senso contrario (v. Cass. 21.11.2001, n. 14627) si ritiene di poter aderire, per le ragioni già esposte, alle conclusioni raggiunte dalla prevalente giurisprudenza (cfr. Cass. 7.6.2000, n. 7707, già ricordata a diversi fini, 15.12.1999, n. 14070, 1.7.1998, n. 6418, 9.9.1997, n. 8746), cosa questa che consente di ritenere ammissibili il controricorso.
In definitiva, il ricorso principale deve essere respinto, quello incidentale va dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale, dichiara inammissibile l'incidentale e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2002