Sentenza 25 marzo 2002
Massime • 1
Nel caso in cui il giudice di primo grado non abbia esaminato una domanda riconvenzionale condizionata all'accoglimento della domanda principale, ritenendola assorbita dal rigetto di quest'ultima, non è richiesto l'appello incidentale ai fini della devoluzione nel giudizio di secondo grado della medesima domanda condizionata, essendo necessaria e sufficiente la sua mera riproposizione a norma dell'art. 346 cod. proc. civ.; viceversa, qualora in primo grado la domanda riconvenzionale, avanzata condizionatamente all'accoglimento della domanda principale, non sia stata dichiarata assorbita dalla pronuncia di rigetto della principale, ma, a seguito di espresso esame, il giudice ne abbia dichiarato l'inammissibilità in rito ovvero l'infondatezza nel merito, l'appellato vincitore in primo grado, che intenda reiterare in secondo grado la domanda riconvenzionale subordinatamente all'accoglimento dell'appello principale, ha l'onere di proporre appello incidentale condizionato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2002, n. 4212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4212 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN VA o GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato RINALDO CC, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato PIETRO DINO CARRACINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO CC MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato EMILIO ROMAGNOLI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 453/98 della Corte d'Appello di SALERNO, SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA, emessa il 19/11/98 e depositata il 22/12/98 (R.G. 58/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Pietro CARRACINO;
udito l'Avvocato Emilio ROMAGNOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18.10.1991 RI TT IC, proprietaria in Ascea del fondo rustico detto "Calapietro" condotto a mezzadria da IO (o IO) NO e RI ON, conveniva le stesse in giudizio innanzi alla Sezione specializzata agraria del tribunale di Vallo della Lucania per la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 25 e 34 della legge n. 203 del 1982. Le convenute contrastavano la domanda e, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna della ricorrente al pagamento dei miglioramenti, delle addizioni e delle trasformazioni, che assumevano avere apportato al fondo, e reclamavano i danni per omesso versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 22 luglio 1994, dichiarava la improcedibilità sia della domanda principale che di quella riconvenzionale, rilevando che per entrambe era stato omesso il preventivo ed obbligatorio tentativo di conciliazione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982.
La sentenza veniva impugnata in appello da RI TT IC, con ricorso presentato il 24.8.1994, che, assumendo che il tentativo di conciliazione era stato ritualmente esperito, chiedeva l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di mezzadria.
Le appellate NO e ON si costituivano e, nel contrastare la impugnazione dell'appellante, in via subordinata chiedevano che fosse accolta la domanda riconvenzionale riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. La Corte di appello di Salerno, con sentenza depositata il 9.12.1994, accoglieva la domanda di RI TT IC e dichiarava risolto il contratto di mezzadria con condanna delle appellate al rilascio;
dichiarava inammissibile ed improponibile la domanda riconvenzionale delle appellate, che condannava anche a pagare all'appellante la metà delle spese del doppio grado, compensate le altre.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi, IO NO e questa Corte, con sentenza n. 9576 del 1^ ottobre 1997, in accoglimento dei primi due motivi e dichiarati gli altri assorbiti, cassava la decisione per violazione delle norme di cui agli artt. 24, comma 2, Cost. e 82 e 437 c.p.c., in quanto l'udienza di discussione, alla quale il collegio aveva deliberato sull'appello, si era svolta nonostante la richiesta di rinvio del difensore della NO stessa, il quale aveva dichiarato di aderire all'astensione proclamata dal Consiglio dell'Ordine Forense territoriale.
Il giudizio di rinvio alla medesima sezione specializzata agraria della Corte di appello era riassunto da RI TT IC, con ricorso del 6.5.1997, e in esso si costituiva la NO, che, reiterate le sue difese avverso l'appello principale, in subordine riproponeva la domanda riconvenzionale, che in primo grado era stata dichiarata inammissibile ed improponibile. La Corte di appello di Salerno, con sentenza depositata il 22 dicembre 198, dichiarava risolto il rapporto di mezzadria con condanna della NO al rilascio del fondo;
dichiarava inammissibile ed improponibile la domanda riconvenzionale della stessa NO;
condannava costei e la ON, in solido, alle spese del giudizio di primo grado e del giudizio di rinvio, compensate interamente le altre del primo giudizio di appello e del giudizio di legittimità.
Ai fini che in questa sede ancora interessano, quanto alla domanda riconvenzionale la Corte di merito - sulla premessa che nel giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di prendere conclusioni diverse da quelle formulate nel giudizio in cui venne pronunciata la sentenza cassata - considerava che la medesima riconvenzionale era inammissibile ed improponibile, giacché, nei modi e nei termini di cui all'art. 436 c.p.c., non era stato avanzato appello incidentale in ordine alla pronuncia di primo grado relativa alla improcedibilità della stessa azione riconvenzionale per la omissione dell'obbligatorio tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982. Quanto all'adottato regolamento delle spese processuali, i giudici di appello giustificavano la relativa statuizione in virtù del principio della soccombenza della parte appellata in rapporto all'esito globale della lite.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso IO NO, che affida la impugnazione a due motivi, che RI TT IC contrasta con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di doglianza - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 346 e 436 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice - la ricorrente assume che la Corte territoriale, in sede di rinvio, non avrebbe dovuto giudicare la sua domanda riconvenzionale inammissibile ed improponibile, per il fatto che non era stato avanzato appello incidentale sul punto della dichiarata improcedibilità della stessa riconvenzionale, e sostiene che, non avendo il giudice di primo grado provveduto nel merito riguardo a domanda riconvenzionale condizionata all'accoglimento della domanda principale, essendo stata quest'ultima rigettata, non si richiedeva da parte sua la impugnazione incidentale, ai fini della devoluzione nel giudizio di secondo grado della medesima domanda condizionata, ma allo scopo era sufficiente la sua mera riproposizione a norma dell'art. 346 c.p.c., disposizione sicuramente applicabile anche al rito del lavoro.
A sostegno del prospettato motivo di impugnazione la ricorrente richiama due decisioni di questo giudice di legittimità (Cass. n. 4666/84 e Cass. n. 6426/96), in virtù delle quali la domanda riconvenzionale, che sia stata dichiarata assorbita o che, comunque, non sia stata esaminata nel merito dal giudice di primo grado, può essere riproposta, non nella forma e nei termini dell'appello incidentale, bensì soltanto ai sensi dell'art. 346 c.p.c., norma sicuramente applicabile anche al rito del lavoro, e quindi senza la necessità che sia notificata alla controparte ai sensi dell'art. 418 C.P.C. La censura - che, nel rapporto tra la norma di cui all'art. 343 c.p.c. e quella di cui all'art. 346 stesso codice, ripropone a questa
Corte la questione circa la distinzione tra il caso in cui deve essere proposto l'appello incidentale e quello in cui la parte può limitarsi a richiamare le eccezioni e le domande non accolte in primo grado - non risulta fondata.
Premesso, infatti, che il discrimine tra la riproposizione di domande ed eccezioni in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., ed il gravame incidentale, previsto dall'art. 343, è costituito dalla sussistenza o meno di una situazione di soccombenza cd. pratica e non meramente teorica, nel senso che detta situazione deve concernere specificamente una domanda proposta in primo grado e disattesa, il cui eventuale accoglimento in appello comporti modifiche della decisione appellata, osserva questa Corte - sul tema specifico della domanda riconvenzionale subordinata, in primo grado, all'accoglimento della domanda principale - che un interesse giuridicamente rilevante alla impugnazione incidentale non sussiste per l'attore in riconvenzione quando, a seguito del rigetto della domanda principale in detta pronuncia l'esame della riconvenzionale sia rimasto assorbito o, comunque, non sia stato effettuato. È evidente, invero, in tal caso che l'ipotetico gravame incidentale verrebbe proposto in carenza di una situazione di soccombenza anche parziale e, perciò, in difetto di un interesse, giacché la "causa petendi" riconvenzionale pretermessa ben può essere reintrodotta in appello mediante semplice riproposizione ex art. 346 c.p.c., non mirando detta riproposizione ad ottenere alcuna modificazione della sentenza impugnata.
Viceversa, qualora in primo grado la domanda riconvenzionale, avanzata condizionatamente all'accoglimento della domanda principale, non sia stata dichiarata assorbita dalla pronuncia di rigetto della principale, ma, a seguito di espresso esame, il giudice ne abbia dichiarato la inammissibilità in rito ovvero la infondatezza nel merito in difetto dei presupposti o delle condizioni richiesti per legge, l'appellato vincitore in primo grado, che intenda reiterare in secondo grado la domanda riconvenzionale subordinatamente all'accoglimento dell'appello principale, non può che proporre appello incidentale condizionato. In tal caso, infatti, la semplice riproposizione della domanda riconvenzionale a norma dell'art. 346 c.p.c. non è sufficiente, in quanto della sentenza di primo grado non si chiede la semplice conferma, ma si reclama la riforma "in parte qua"; per cui, ad evitare il giudicato sul punto della decisa inammissibilità o infondatezza della stessa riconvenzionale, l'unico mezzo idoneo è rappresentato dall'apposito gravame incidentale della parte, che vi ha indubbio interesse.
Nel caso in esame il giudice di primo grado aveva dichiarato la improcedibilità, per omesso preventivo tentativo di conciliazione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982, sia della domanda principale che della domanda riconvenzionale condizionata, per cui, essendo stata quest'ultima presa in esame dal tribunale e ritenuta in rito carente del suddetto presupposto, la sua riproposizione in appello correttamente è stata giudicata preclusa in difetto di impugnazione incidentale, non potendo venire, inoltre, in rilievo la successiva impugnazione, formulata nel giudizio di rinvio, poiché nel giudizio rescissorio le parti debbono continuare a trovarsi nella medesima posizione processuale in cui versavano al momento della pronunzia della sentenza cassata.
Con il secondo motivo di impugnazione - denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 345 e 92 c.p.c. nonché dei principi generali che regolano la condanna alle spese - la ricorrente assume che il giudice di primo grado era stato condizionato dalla condotta omissiva della parte attrice, quanto alla mancata produzione della documentazione relativa all'esperito tentativo di conciliazione per cui le spese di tale giudizio non potevano essere poste a suo carico;
aggiunge, altresì, che le spese del primo grado e quelle dell'appello erano state liquidate in misura più che doppia rispetto a quella della sentenza cassata.
La censura non ha pregio.
La condanna della ricorrente alle spese del giudizio di primo grado e di quelle del giudizio di rinvio si basa sul criterio della soccombenza, riferito unitariamente all'esito finale della lite, onde non sussiste la denunciata violazione di legge.
Quanto alla entità delle spese liquidate, di cui sostanzialmente si assume la eccessività nel raffronto con quelle indicate nella sentenza cassata, rileva questa Corte che la censura è del tutto generica, in quanto non indica quali siano le voci della tariffa che sarebbero state violate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la totale compensazione tra le parti costituite delle spese del presente giudizio di legittimità, ricorrendone i giusti motivi.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2002