Versione
24 giugno 1965
24 giugno 1965
Art. 1.
Ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, nonche' agli altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperativa, possono essere concessi mutui della durata di anni 40 al tasso annuo di interesse dell'uno per cento, per l'acquisto - effettuato in epoca posteriore all'entrata in vigore della presente legge di fondi rustici che, a giudizio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, avuto riguardo alla concreta situazione ambientale ed alla composizione del nucleo familiare del coltivatore acquirente, la, cui forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione del fondo, siano riconosciuti idonei alla costituzione di aziende che abbiano caratteristiche o suscettivita' per realizzare imprese familiari efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico.
I mutui di cui al primo comma possono essere altresi' concessi ai proprietari coltivatori diretti, singoli od associati in cooperative, il cui nucleo familiare abbia una capacita' lavorativa superiore ad un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione del loro fondo.
Ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, nonche' agli altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperativa, possono essere concessi mutui della durata di anni 40 al tasso annuo di interesse dell'uno per cento, per l'acquisto - effettuato in epoca posteriore all'entrata in vigore della presente legge di fondi rustici che, a giudizio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, avuto riguardo alla concreta situazione ambientale ed alla composizione del nucleo familiare del coltivatore acquirente, la, cui forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione del fondo, siano riconosciuti idonei alla costituzione di aziende che abbiano caratteristiche o suscettivita' per realizzare imprese familiari efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico.
I mutui di cui al primo comma possono essere altresi' concessi ai proprietari coltivatori diretti, singoli od associati in cooperative, il cui nucleo familiare abbia una capacita' lavorativa superiore ad un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione del loro fondo.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 30/11/1987 n. 220128 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 30 novembre 1987 · 0.49186134
Si prende atto di quanto comunicato con la nota sopradistinta, della quale si condividono le conclusioni, salva la necessita\' di effettuare le seguenti puntualizzazioni. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi dei destinatari della normativa di favore di cui all\'art. 9, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, si precisa che il Consiglio di Stato, con parere della Sezione II, n. 253/84, in data 15 febbraio 1984, a proposito della nozione di "proprieta diretto coltivatrice", ha precisato che le agevolazioni previste dallo stesso art. 9, comma 2, non si estendono anche ai soggetti che conducono un\'azienda in forma diretta su base imprenditoriale, a parte l\'espressa …
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Giurisprudenza • 31
- 1. Trib. Taranto, sentenza 03/12/2025, n. 2572Provvedimento: […] (esteso oltre un ettaro) e nell'attività agricola dell'impresa, che non risulta redditizia. Il deficit probatorio si estende non solo al possesso di adeguata forza lavorativa ma anche all'altro requisito (“negativo”) previsto dall'art.8/1 legge n.590/1965, ossia il non aver effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto. La mancata alienazione di fondi rustici nel biennio antecedente costituisce, al pari degli altri requisiti ex lege, elemento costitutivo del diritto di prelazione e condizione dell'azione di riscatto, (Cass.19/30741;Leggi di più...
- art.8 legge n.590/1965·
- diritto di prelazione·
- coltivatore diretto·
- condanna risarcitoria art.96 c.p.c.·
- inefficacia denuntiatio·
- retratto agrario·
- requisiti soggettivi·
- diritto di riscatto·
- onere della prova·
- art.7 legge n.817/1971