Sentenza 20 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/02/2002, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
0 2442/0 2 IN NON EL POPOLOT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 16958/99 - Cron.5847 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere - Rep. 660 Dott. NN SETTIMJ Rel. Consigliere Consigliere Ud. 09/11/01 Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere - Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. -ISOLE 24 OR E NI E 3.60 BEVILACQUA COSTR. IMPIANTI SPA, in persona dell'Amm.re per diritti 20 FEB 02 ex lese Sig.BEVILACQUA EZIO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di MARIO CONDOLEO, CASSAZIONE, difeso dall'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrente 3000
contro
ERIA elettivamente domiciliato in ROMA SALVINO GIOVANNI, CANCELLERIA della CORTE di P.ZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MARTINO CROLLE, 2001 giusta delega in atti;
1494 controricorrente 0672004 -1- nonchè
contro
AI RE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE 4 DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell'avvocato ALDO PROIETTI, che lo difende unitamente all'avvocato SANDRO MILLONI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 543/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 16/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. NN SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. 소 -2- SpA VI c/ AL + 1 RG 16958/99 -1- Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 13.6.88 il presidente del tribunale di Milano, su ricorso della SpA VI Costruzioni Im- pianti che se n'era dichiarata creditrice a titolo di saldo del prezzo dovutole per la vendita d'un'autocister- na, ingiungeva a RE AL il pagamento della somma di £ 18.892.300. Avverso il provvedimento monitorio proponeva oppo- sizione l'ingiunto deducendo d'aver acquistato l'automez- zo de quo non dalla SpA VI ma da NN Salvi- no, titolare dell'omonima ditta d'autotrasporti, cui ave- va regolarmente corrisposto l'intero prezzo pattuito;
de- duceva, inoltre, inadempimento della parte venditrice per per vizi e mancanza di qualità dell'automezzo acquistato;
chiedeva, pertanto, revocarsi l'opposto decreto e, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, in via riconvenzionale dichiararsi risolto il contratto e con- dannarsi la controparte od il terzo al risarcimento dei danni. Nel costituirsi, la SpA VI contestava le ragioni esposte dall'opponente e chiedeva respingersi le avverse domande, richiesta che, costituendosi a sua vol- ta, formulava anche il chiamato in causa AL. Con sentenza 12.1.95, l'adito tribunale - ritenuto provato che il contratto fosse intervenuto tra il AL SpA VI c/ AL + 1 RG 16958/99 -2- revocava il decreto opposto ma respingeva ed il AL le domande di risoluzione e danni compensando le spese. Avverso tale decisione la SpA VI proponeva gravame cui resistevano tanto il AL quanto il Sal- vino. Con sentenza 16.3.99, la corte d'appello di Milano ritenuto che la tesi dell'appellante, per la quale nel- la specie si sarebbe avuta non una compravendita tra il AL ed il AL ma una compravendita di cosa altrui tra essa deducente ed il AL, fosse da disattendere sulla base della documentazione esistente agli atti;
che il primo giudice si fosse mantenuto nell'ambito dell'ec- cezione proposta dal AL nell'accertare essersi il rapporto instaurato tra quegli ed il AL;
che la com- pensazione delle spese disposta dallo stesso primo giudi- ce fosse conforme al disposto dell'art. 92 CPC respin- - E geva l'appello e condannava la SpA VI alle spese in favore tanto del AL quanto del AL. Avveso tale decisione la SpA VI proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. Resistevano il AL ed il AL con distinti controricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente - denunziando violazione degli artt. 1478 e ss. e 2697 CC nonché vizi di motivazione - si duole che la corte ambrosiana abbia SpA VI c/ AL + 1 RG 16958/99 -3- qualificato il rapporto come vendita diretta tra il Sal- vino ed il AL anziché come compravendita di cosa al- trui tra essa deducente ed il AL senza adeguatamente considerare una serie d'emergenze istruttorie idonee, a suo avviso, a suffragare il proprio assunto. Il motivo, ammesso che siasi inteso denunziare vizi dell'impugnata sentenza ex art. 360 nn. 3 e 5 CPC, non risultando dette norme né espressamente richiamate né idoneamente applicate, non merita accoglimento sotto al- cuno dei prospettati profili. Anzi tutto, va rilevato come il vizio della sen- tenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC debba essere dedot- to, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la dispo- sizione dell'art. 366 n. 4 CPC, mediante l'indicazione non solo e non tanto delle norme assuntivamente violate, quanto essenzialmente delle affermazioni in diritto con- tenute nella sentenza gravata che motivatamente si assu- mano in contrasto con quelle od altre norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituziona- le compito di verificare il fondamento della lamentata violazione;
ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la censura delle solu- SpA VI c/ AL + 1 RG 16958/99 A zioni adottate dal giudice del merito, nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle N soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparati- va con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, bensì contrapposizione di queste ultime a mediante la mera quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impu- gnata. Orbene, nel motivo in esame non risulta sviluppata alcuna argomentazione in diritto inerente alla denunziata violazione degli artt. 1478 e SS e 2697 CC, onde non vi si ravvisano questioni suscettibili di valutazione sotto tale profilo e ciò, peraltro, non stupisce, quando si va- da a considerare come l'intera trattazione non riguardi affatto un'erronea applicazione al caso in esame della disciplina dettata dall'invocata normativa, risultando, piuttosto, incentrata su di un'assunta erronea interpre- tazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice a quo, ma anche sotto tale profilo il motivo risulta ini- doneamente formulato e, comunque, infondato. Questa Corte ha ripetutamente evidenziato come il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 CPC, debba contenere, in ottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, la precisa indicazio- ne di carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero la SpA VI c/ AL + 1 RG 16958/99 -5- specificazione di illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razio- nale degli argomenti usati e l'insanabile contrasto degli stessi;
come non possa, invece, farsi valere la non ri- spondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giu- dice del merito al convincimento della parte ed, in par- ticolare, non possa proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell' iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma de qua, diversamente risolvendosi il motivo di ricorso per cassazione com'è, appunto, per quello in esame in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est d'un nuovo giudizio sul fatto estraneo alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Né, com'è pure da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'e- splicita confutazione delle tesi non accolte e/o la par- ticolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli SpA VI c/ AL + 1 RG 16958/99 -6- sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie da un esa- me logico e coerente di quelle tra le prospettazioni del- le parti e le emergenze istruttorie che siano state rite- nute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificar- lo;
in altri termini, perché sia rispettata la prescri- zione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prospettategli o comunque acquisite, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e suffi- cienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. In particolare, va ulteriormente considerato come, allorché sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 CPC, un vizio di motivazione della sentenza impugnata per pretese incongruità e/o insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove in ragione d'asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giu- dice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od er- roneamente valutati, che il ricorrente specifichi il con- tenuto di ciascuna delle dette risultanze mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed all'occorrenza SpA VI c/ AL + 1 RG 16958/99 -7- come appunto sarebbe stato necessario nella specie in- - tegrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all' uopo il semplice richiamo di mezzi istruttori acquisiti nella fase di merito e la prospettazione del valore pro- batorio di essi quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giu- dice di quella fase con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell'adottata decisio- ne e, tanto meno, inammissibili richiami per relationem agli atti della detta precedente fase del giudizio. Non senza tenere, comunque, nel debito conto che, nella specie, la motivazione fornita dal giudice del me- rito all'assunta decisione risulta ampia e tutt'altro che illogica, basata com' è su di una dettagliata disamina d'una pluralità di elementi di giudizio, univoci e con- cordanti nel senso dell'assunta decisione, risultanti da- gli atti;
un giudizio, dunque, operato nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell'art. 360 n. 5 CPC, la diversa opinione soggettiva della ricorrente è inidonea a deter- minare le conseguenze previste dalla norma stessa. Con il secondo motivo la ricorrente denunziando omesso esame dei motivi d'impugnazione - si duole che la corte ambrosiana, confermando la qualificazione già data SpA VI c/ AL + 1 RG 16958/99 -8- dal primo giudice al rapporto dedotto in giudizio, non abbia preso in considerazione le censure a tale qualifi- cazione mosse nell'atto d'appello. Il motivo non merita accoglimento. Esso risulta, infatti, anzi tutto inammissibile per inottemperanza al principio d'autosufficienza del ricor- SO, non essendovi riportate le cesure la cui omessa valu- tazione è denunziata ed, in secondo luogo, infondato, in quanto, come si è già evidenziato trattando del primo mo- tivo, il giudice del merito non è tenuto a delibare tutte le questioni sottopostegli, essendo sufficiente ch'egli abbia esposto ragioni idonee e sufficienti a giustificare l'adottata decisione, ciò cui la corte ambrosiana ha provveduto, come pure già evidenziato, con motivazione ampia e coerente. Con il terzo motivo la ricorrente denunziando violazione degli artt. 91,92,100,106,112 CPC -- si duole che la corte ambrosiana l'abbia condannata alla refusione delle spese in favore del terzo chiamato. Il motivo non merita accoglimento. Non solo per essere inammissibile, in quanto non vi vengono svolte le argomentazioni in diritto che avrebbero dovuto suffragare la denunziata violazione delle plurime norme invocate, ma anche per essere infondato, in quanto, ove il convenuto (attore formale nell'opposizione a d.i.) abbia chiamato in causa un terzo ai fini di garanzia e SpA VI c/ AL + 1 RG 16958/99 -9- tale iniziativa non siasi rivelata palesemente arbitra- ria, legittimamente il giudice d'appello, in caso di soc- combenza dell'attore (convenuto formale nel detto giudi- zio), pone a carico di quest'ultimo le spese sopportate dal terzo, ancorché in secondo grado le domande nei con- fronti del terzo medesimo non siano state riproposte;
in vero, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio d'appello si giustifica sotto il profilo del litisconsor- zio processuale, dall'altro l'onere della rivalsa discen- de non dalla soccombenza, mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra attore e terzo, ma dalla responsabilità dell'uno per aver dato luogo, con una pre- tesa infondata, al giudizio nel quale legittimamente rimasto coinvolto l'altro. Con il quarto motivo la ricorrente بود denunziando 91 e 92 CPC e del DM 5.10.94 e violazione degli artt. precedenti - si duole della liquidazione delle spese ef- fettuata dalla corte ambrosiana. Il motivo non merita accoglimento. La ricorrente si limita, infatti, ad indicare somme complessive da un lato, quelle liquidate dal giudice del merito a titolo di diritti ed onorari, dall'altro, quelle ritenute liquidabili da essa esponente - laddove, onde consentirne il richiesto controllo di legittimità, avrebbe dovuto indicare le singole voci di tariffa la cui SpA VI c/ AL + 1 RG 16958/99 -10 liquidazione avesse avuto luogo in difformità dalle misu- re consentite. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- ✓ mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti, spese che liquida in complessive £ 3.180.900, pari ad E 1642/80, per Salvi- no, e £ 3.081.800, pari ad E 1591/62, per AL, delle quali £ 3.000.000 ciascuno, pari ad E 1549/37, per onora- ri. Così deciso in Camera di Consiglio il 9.11.2001. Il Presidente Il est. Wetting У 109T 122.11 455T 30,PP IL CANCELLIERE C1 [TOT. 160,10 Valeria NeriValeria Neri 806 18,0 10 20 FEB. 2002 78, 1 AGENZIA DELLE ENTRATE 2 PR. 2003 Serie 4Registro 22.3. vers. te € data' 19820 al n. (OUTO EN DOSEITEN p. Dirigente Area Servia) (Delts Maria Grazia DI FILIP) Responsale Servizio Arth Sizler (Dr. M. RACCICHAUS