Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 1
Per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. è necessario che almeno dal contesto dell'atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi, "id est" dalla sola lettura di esso ed escluso l'esame di ogni altro documento e della stessa sentenza impugnata, deve necessariamente essere desumibile una precisa cognizione così dell'origine e dell'oggetto della controversia come dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, in guisa da consentire al giudice di legittimità un'adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronuncia del giudice "a quo".
Commentario • 1
- 1. Determinazione dell'assegno divorzile: sulla rilevanza dell'accordo fra i coniugiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 luglio 2001
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/03/1999, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
TELECAPRI IN PERSONA del LEG. RAPPR. LA DE e FEDERICO CLAUDIO, in proprio elettivamente domiciliati in ROMA Largo Fontanella Borghese 19, presso lo studio dell'avvocato L.Anastasio, difesi dagli avvocati LUIGI ANASTASIO, GABRIELE ZAMOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UNIFIM SPA in liquidazione in persona del Commissario liquidatore avv. Roberto Pincione elettivamente domiciliata in ROMA PLE FLAMINIO 19, presso lo studio dell'avvocato Paolo VITALI, difesa dall'avvocato FERDINANDO JACOPINI, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso il provvedimento del Tribunale di MILANO, depositato il 28/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/11/98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso :che la Suprema CORTE DI CASSAZIONEin Camera di Consiglio,voglia dichiarare inammissibile il ricorso,con le pronunce seguenti per legge.
Oggetto: Regolamento di competenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per regolamento di competenza notificato il 18.07.97, la TE:
PREMESSO " che con atto di citazione notificato il 28.08.90 che qui abbiasi per integralmente ripetuto e trascritto, la istante convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la UNIFIM Unione Finanziaria S.p.A. in l.c.a. (doc. l); che iscritta al ruolo la causa al n. R.G. 18032/90 il G.I. dott. Ferro della IV sez. Civile del Tribunale di Napoli rinviava la causa per le conclusioni;
di poi la cancellava all'udienza del 09.11.95 ex art. 309 c.p.c., successivamente la causa, nell'anno ex art. 307 c.p.c., veniva riassunta per l'udienza del 07.03.97; si costituiva di poi la convenuta UNIFIM con comparsa di riassunzione che qui abbiasi per integralmente ripetuta e trascritta (doc. 2); che con due distinti atti di citazione (doc. 3 ), TE S.p.A. e LA DE in proprio quale fideiussore di TE, che qui abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti, si opponevano al decreto ingiuntivo n. 48217/94 del Presidente del Tribunale di Napoli con il quale era stato loro ingiunto di pagare alla UNIFIM la somma di L. 1.234.588.166; iscritte le cause al ruolo e costituitosi regolarmente il contraddittorio davanti al G.I. Dott.ssa Macchi le cause suddette venivano riunite con il n. di R.G. 42753/95; che successiva-mente, con ordinanza fuori udienza del 27-28.06.97 comunicata il 03.07.97 il G.I. Macchi rinviava le cause cosi riunite all'udienza del 02.01.98 fissando termini fino al 15.11.97 e fino al 10.01.98 per deduzioni istruttorie e reciproche controdeduzioni e repliche;
che la causa di cui sopra al n.1 davanti al G.I. Dott. Ferro della IV sez. del Tribunale di Napoli R.G. 18032/90 e quelle riunite al n. 42753/95 davanti al C.I. Macchi della XII Sez. Civile del Tribunale di Milano, come evincesi dalla lettura delle domande,- hanno identità di petitum e di causa petendi (il LA DE è parte in quanto fideiussore di UNIFIM nell'interesse di TE S.p.A); che il provvedimento del G.I. Macchi della XII Sez. Civ. del 27-28.06.97 comunicato il 03.07.97 ha natura e contenuto sostanziale di sentenza (Giurisprudenza Costante), affermante implicitamente la propria competenza in potenziale conflitto con i provvedimenti del tribunale di Napoli IV sez. Civile G.I. Ferri davanti al quale è pendente tra le parti la stessa causa per gli stessi motivi, quest'ultima causa pende, davanti al Giudice preventivamente adito, come già detto, ex art. 39 c.p.c. al n. R.G. 18032/9 ";
CHIEDE " che la Corte di Cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Napoli IV sez. civile G.I. Ferro preventivamente adito a decidere sulle questioni riunite al n. R.G. 42753/95 pendenti davanti al Tribunale di Milano XII sez. civile G.I. Macchi successivamente adito, rilevando altresì che la UNIFIN è rimasta contumace davnti al Tribunale di Napoli e costituitasi solamente dopo la riassunzione, nessuna eccezione di incompetenza del tribunale di Napoli fu da essa UNIFIN tempestivamente sollevata, ordinando la riassunzione innanzi al Tribunale di Napoli competente ".
Si costituiva la UNIFIN S.p.A. contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Si è trascritto per esteso l'atto introduttivo della presente fase del giudizio onde meglio evidenziare l'assoluta carenza d'una effettiva esposizione dei presupposti di fatto dai quali la controversia ha tratto origine e dello sviluppo della stessa in sede contenziosa, presupposti cui l'atto stesso fà riferimento solo per relationem facendo rinvio ad altri, di parte e d'ufficio, delle precedenti fasi.
Ora, è ben vero che, per giurisprudenza da tempo consolidata, non è necessario che l'esposizione dei fatti di causa - richiesta, a pena d'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio di cassazione, dal disposto dell'art. 366 primo comma n. 3 CPC - costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi del ricorso, ne' che si sviluppi in una narrativa analitica e particolareggiata;
tuttavia, non è men vero che, stante il principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, quanto meno dal contesto dell'atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi, id est dalla sola lettura di esso ed escluso l'esame di ogni altro documento e della stessa sentenza impugnata, deve necessariamente essere desumibile una precisa cognizione così dell'origine e dell'oggetto della controversia come dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, in guisa da consentire al giudice di legittimità un'adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronunzia del giudice a quo (da ultimo: Cass. 29.12.97 n. 13071, 3.10.97 n. . 9656, 8.9.97 n. 8711, 19.3.97 n. 2434). Di tale consolidato orientamento costituisce particolare ulteriore applicazione la ritenuta inidoneità ad integrare i requisiti della sufficiente esposizione del fatto e della specificità dei motivi il semplice richiamo per relationem alle circostanze esposte ed alle questioni trattate nei precedenti gradi del giudizio (da ultimo: Cass. 20.4.98 n. 4013, 13.1.96 n. 252, 20.1.95 n. 629). Nella specie, pur data per non determinante l'assoluta carenza della "premessa", resta, comunque, che dall'esposizione dei motivi non sarebbe stato egualmente possibile avere una chiara e completa visione ne' dell'oggetto del giudizio e del suo volgimento, ne', conseguentemente, delle precise ragioni delle censure mosse con l'impugnazione.
L'istanza va, pertanto, considerata inammissibile. È, poi, appena il caso di rilevare come alla medesima conclusione si sarebbe pervenuti anche ove si fosse deciso sul merito dell'istanza stessa.
Con l'impugnata ordinanza, infatti, il giudice -decidendo sulle contrapposte richieste delle parti che, all'udienza nella quale venne riservata la decisione, nessun riferimento ebbero a fare alla precedentemente sollevata questione della litispendenza e, tanto meno, ebbero a prospettare l'esigenza d'una decisione su tale questione come pregiudiziale rispetto a quella, specifica, sulla quale il giudice avrebbe dovuto pronunziarsi - si è limitato a respingere l'istanza intesa ad ottenere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, senza prendere in considerazione alcuna la gestione della competenza.
In tale pronunzia, di carattere meramente ordinatorio, non è ravvisabile alcuna decisione implicita sulla competenza come, contrariamente a quanto assumono gli istanti, ha costantemente evidenziato la giurisprudenza di legittimità (da ultimo: Cass.16.10.98 n. 10254, 17.3.98 n. 2862; ma già Cass. 14.10.95 n. 10757,
24.2.92 n. 2261, 9.4.88 n. 2805); se mai, può, al più, ravvisarsi un'implicito rinvio della decisione su tale questione ad un successivo momento od al definitivo.
Dunque, l'ordinanza de qua non era suscettibile d'impugnazione con istanza per regolamento di competenza.
P. Q. M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti TE e DE LA, in solido, alle spese che liquida in complessive L.
8.114.400 delle quali L.
8.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, Camera di Consiglio il 13.11.1998 Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1999