Sentenza 27 luglio 2002
Massime • 2
Il diritto di prelazione del proprietario coltivatore diretto di fondi rustici confinanti con fondi venduti , ed il conseguente diritto di riscatto, costituiscono facoltà strettamente personale del soggetto, condizionata alla sussistenza di specifici requisiti soggettivi e oggettivi che devono sussistere al momento dell'esercizio del diritto , non trasmissibile per atti in "ter vivos"; ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'acquirente del fondo confinante con quello oggetto di riscatto in quanto in suo favore non si è verificata una ipotesi di successione nel diritto controverso.
È condizione essenziale al fine dell'esercizio della prelazione agraria da parte del coltivatore diretto proprietario dei terreni confinanti con fondi offerti in vendita che i fondi confinanti con quello del quale si chiede il riscatto siano coltivati direttamente dal proprietario , in quanto solo in questo caso si attua, con l'accorpamento, lo scopo normativamente perseguito, ovvero la formazione di imprese dirette coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, laddove l'esercizio della prelazione non è previsto in favore di chi sul fondo eserciti l'allevamento del bestiame o di chi eserciti attività di coltivatore diretto su fondi diversi rispetto a quelli confinanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2002, n. 11134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11134 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto R.G.N. 1756/00--- 11 13 476 Contratt SEZIONE TERZA CIVILE agrazi Composta dagli Ill.mi Sin f Magistrati: Rel. Consigliere - 09 Dott. Vittorio DUVA res enté Dott. Renato PERCONTE LICATESE Crone 28741 - Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rep.2879 Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere Ud. 19/12/01 CALABRESE - Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DA RO, nella sua qualità di unica erede di GI AL, nonchè OG MO nella sua qualità di successore a titolo particolare nella proprietà dei terreni agricola della Sigra OS CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE AL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE COSTANTINO MAES 68, presso lo studio dell'avvocato per diritti € 310 il 29 LUG. 2002 PIETRO FARINA, difesi dall'avvocato GIUSEPPE ROBERTO IL CANCELLIERE GABRIELLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio :001 SA TI;
ギ dal Sig. per diritti € 3.10 2198 - intimato 29 LUG. 2002 IL CANCELLIERE 1 e sul 2° ricorso n° 06968/00 proposto da: SA TI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANT'ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PAOLETTI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO POMPEATI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
DA RO, OG MO;
intimati - la sentenza 231/99 della Corte d'Appello di n. avversO 1'08/06/99 e depositata il 16/06/99 TRENTO, emessa (R.G. 83/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Massimo LOTTI (per delega Avv. G. R. GABRIELLI); udito l'Avvocato Fabrizio PAOLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore t Generale Dott. Domenico IANNELLI hache concluso, " 1 previa riunione dei ricorsi, per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AL GI, premesso di essere coltivatore diretto proprietario, in Telve di Sopra, di fondi ru- 2 stici confinanti con fondi venduti, il 7 novembre 1990, da AL LU e AO A ND Christian per il conveniva in giudizio, in- prezzo di lire 18.000.000; nanzi al Tribunale di Trento, il ND, per sentir ac- certare il suo diritto di prelazione sui fondi oggetto della compravendita e ordinare in suo favore l'intavolazione del diritto di proprietà, con la condi- zione sospensiva del pagamento del prezzo nei termini di legge. Il convenuto si opponeva all'avversa domanda, con- testando la sussistenza, in capo all'attore, dei requi- siti e delle condizioni previste dalla legge per l'esercizio della prelazione e del riscatto, e, in par- ticolare, che lo stesso svolgesse attività di coltiva- zione del fondo di sua proprietà confinante con quello oggetto del riscatto e comunque avesse, anche per le sue precarie condizioni fisiche, la richiesta capacità lavorativa. Il convenuto eccepiva altresì che il ri- scatto esercitato dall'attore, in quanto esclusivamente mirante, per ammissione del medesimo, alla successiva rivendita del fondo a terzi, doveva considerarsi nullo. Infine deduceva di aver eseguito nel fondo acquistato carattere straordinario e numerosi e ingenti lavori di migliorativo prima della notifica dell'atto di citazio- ne, in relazione ai quali egli chiedeva pertanto, in 3 via riconvenzionale subordinata, i rimborsi e le inden- nità di cui all'art. 1150 C.c. sentenza 21 novembre 1996, Il Tribunale, con del rigettava la domanda. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 16 giugno 1999, la Corte d'Appello trentina ha rigettato il gra- vame proposto da AL OS, unica erede del figlio GI. Per la cassazione di detta sentenza ricorrono la predetta AL nonché OG EM, quest'ultimo subentrato conalla prima, rogito del 22 settembre 1998, nella proprietà dei terreni agricoli confinanti con quelli per è causa, formulando tre censure. auri con controricorso e contestuale Il ND resiste ricorso incidentale condizionato. una I ricorrenti principali hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va disposta, ai sensi dell'art. 335 C.p.c., la ri- unione dei ricorsi. E' preliminare il rilievo dell'inammissibilità del ricorso proposto dal OG, che si qualifica "successore a titolo particolare nella proprietà dei terreni agricoli della signora OS AL confinan- ti con quelli per cui è causa, giusta atto di compra- vendita del 22.9.98"; ossia proprietario, oggi, del 4 terreno confinante col fondo venduto al ND e ogget- to del presente retratto ad opera dell'allora proprie- OS tario AL GI e ora della sua erede Rea, ai sensi dell'art. 7 2° comma n. 2 della legge 14 agosto 13 1971 n. 817. Nella specie il "diritto controverso non è la pro- prietà del fondo confinante con quello venduto al terzo in spregio del diritto di prelazione, ma bensì il di- ritto stesso di prelazione e quello conseguente e suc- cedaneo di riscatto, il quale non è un diritto ambula- torio inerente al fondo, ma costituisce una facoltà strettamente personale e non trasmissibile per atto "inter vivos, condizionata a specifici requisiti ogget- tivi soggettivi,e che devono sussistere al momento dell'esercizio del diritto, e pertanto non trapassa, per effetto della vendita del fondo confinante con quello oggetto del riscatto, all'acquirente di tale fondo (cfr. Cass. 22 settembre 1979 n. 4887). Ne deriva che, non essendosi verificato, con la vendita dalla AL al OG, un caso di succes- sione a titolo particolare nel diritto controverso, il OG non rientra tra i soggetti cui l'art. 111 u.c. C.p.c. riconosce un autonomo diritto d'impugnazione. Va dunque esaminato nel merito il solo ricorso del- la AL. 5 Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 8 e 31 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e 7 del- n. 817, la ricorrente lamenta la legge 14 agosto 1971 che, in contrasto con la disciplina delineata dalle di- e con la "ratio dell'istituto sposizioni sopra citate della prelazione, sia stata ingiustamente disconosciuta la qualità di coltivatore diretto di AL Giacin- to, titolare dell'omonima azienda agricola, sebbene fosse emersa inequivocamente dalle risultanze dell'esperita istruttoria. I terreni di montagna veni- vano infatti regolarmente sfruttati, curati e falciati ed erano quindi ad ogni effetto agricoli, essendo de- stinati alla coltivazione a prato, l'unica praticabile ad alta quota e di per sé idonea e sufficiente a con- in capo a chi l'esercita, sentire il riconoscimento, della qualità di coltivatore diretto, avente, come tale, diritto alla prelazione. Ciò trova conferma, ad avviso della ricorrente, anche nei certificati di destinazione urbanistica dei terreni in questione, classificati in area a prato e pascolo in ambito naturale. Dal comples- constatazione che i So delle deposizioni discende la testimoni, nel riferire che il AL provvedeva semplicemente a curare i fondi di montagna, a tagliarvi senza coltivarli, l'erba e a pascolarvi gli animali, ma di intendere per sono caduti nell'equivoco 6 “coltivazione" quella tradizionale, incompatibile con la natura dei terreni di montagna siti a più di 1500 metri di altitudine. La qualità di coltivatore diretto va attribuita a chi svolga attività agricola in modo stabile e conti- nuativo, prevalentemente (e non esclusivamente) col la- voro proprio oppure dei componenti della propria fami- glia, e il requisito della "coltivazione abituale" ri- corre anche in chi svolga un'altra attività lavorativa principale, in quanto 1' "abitualità" significa solo normale e usuale svolgimento di lavori rurali, anche se non in maniera esclusiva e professionale. La citata normativa riconosce il diritto di prela- zione e riscatto al coltivatore del fondo, anche e a maggior ragione se sia altresì allevatore del bestiame, ancor più se l'allevamento sia svolto in alpeggio e si aggiunga in modo complementare all'attività di coltiva- zione della terra. Questi principi di diritto sono stati decisamente disattesi dalla Corte, che ha travisato la "ratio" disposizioni dell'istituto e male interpretato le descritte/normati- ve imperative. Col secondo mezzo, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 C.p.c.), la AL mani- 7 festa l'avviso che la senten za denunciata mostri, in più punti, insanabili contrastanti tra le argomentazio- ni addotte, tutte incomprensibilmente confluenti nella stessa "ratio decidendi", sì da rendere impossibile l'identificazione del procedimento logico giuridico che la sostiene. Difatti la Corte, per negare al AL la qualità di coltivatore diretto, si basa essenzial- mente sulla deposizione del teste ND, padre del e procuratore compratore speciale dei venditori, le cui d ichiarazio- ni, come riportate nella parte motiva, hanno t utt'altro oggetto;
né precisa quali sarebbero, nelle deposizioni di LI e AL, gli "ulteriori elementi con- trari alla tesi dell'appellante", così incorrendo in una obiettiva deficienza del criterio logico messo a sostegno del proprio convincimento. Non minore contraddizione è quella di rimproverare all'appellante di non aver assolto all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ignorando del tutto, e senza spiegarne le ragioni, le prove offerte, com e le deposizioni testimoniali che hanno confermato l'effettivo esercizio, da parte dell'impres a rurale del AL, di attività agricola stabile e continuativa, prevalentemente col lavoro proprio e della propria fa- miglia;
in tal modo contravvenendo alla regol a che im- pone al giudice di confutare adeguatamente la rilevanza 8 degli elementi che, contrastando con quelli posti a fondamento della decisione, potrebbero condurre a una decisione diversa. Ed ancora, ha omesso la Corte l'esame dei documen- ti, anch'essi idonei a indurre a una decisione diversa, attestanti i requisiti per il riconoscimento della qua- lifica di coltivatore diretto del AL, come l'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli e la scheda conoscitiva aziendale del 24.9.1991, concernentⓇ i fondi posti alle diverse quote e le loro caratteri- stiche colturali. Col terzo mezzo infine, denunciando la violazione degli artt. 8 e 31 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 nonché omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione su punti de- cisivi della controversia, critica la sentenza laddove, senza un'adeguata motivazione e per un'asserita assenza di riscontri oggettivi, ha escluso la sufficienza della capacità lavorativa della famiglia AL, la quale invece emerge con chiarezza dai menzionati documenti, oltre che dalle testimonianze, concordi nell'attestare una coltivazione in atto, tanto nei fondi in paese quanto in quelli di montagna. La Corte infine, attri- buendo rilievo alla riduzione della famiglia a due sola unità di sesso femminile, avvenuta, il 5 ottobre 1995, 9 wwwwwwwwww.m.com ............ con la morte del AL, ha dimenticato che i requi- siti soggettivi e oggettivi del riscatto agrario devono sussistere nel momento in cui sorge o viene esercitato il relativo diritto, senza che possano avere influenza, in un senso o nell'altro, le circostanze sopravvenute;
e altresì che, in punto di fatto, le due donne svolge- vano regolarmente tutte le attività necessarie alla coltivazione dei fondi e al governo del bestiame. A sua volta il resistente, con ricorso incidentale condizionato, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso avverso, sostiene che l'odier na presenza in causa del OG, quale acquirente dei fondi già di proprietà AL, avvalora l'ipotesi che il riscatto sia stato esercitato da AL GI al solo sco- po di rivendere il fondo a terzi, appunto al OG, e ripropone pertanto l'eccezione di nullità della rela- tiva dichiarazione, in quanto fatta contro la "ratio" e le finalità della legge. Ripropone altresì la domanda riconvenzionale subor- dinata svolta nelle fasi di merito e intesa ad ottenere i rimborsi e le indennità di cui all'art. 1150 C.c.. Le censure della ricorrente principale, da esamina- re, per le loro connessioni, in un unico contesto, sono destituite di fondamento. Ad avviso della sentenza impugnata, "di tutti i te- 10 stimoni escussi, l'unico in grado di affermare che il AL coltivava personalmente i fondi confinanti a quelli in contestazione è stato proprio il OG, che viene indicato come il diretto interessato all'acquisto, dovendo assumere il AL la funzione di intermediario". A sua volta il teste ND "ha reso una testimonianza completamente contraria a quella del OG"; l'altro teste EN "ha escluso che il AL si occupasse della coltivazione dei fondi di sua proprietà", e "deposizione analoga è stata resa dal teste TT EL, il quale ha escluso che il Dal- ceggio seguisse la coltivazione dei suoi fondi". Ed an- cora, "ulteriori elementi contrari alla tesi dell'appellante si deducono dalle deposizioni di Girar- delli LO e AL AV. Dall'insieme di queste prove orali la Corte desume che non sussistono quindi in capo al riscattante le condizioni di cui all'art. 8 1° comma della legge 26 maggio 1965 n. 590, né "potrebbe pervenirsi a un risul- tato diverso, ove volesse tenersi conto di un'ipotetica (peraltro non provata) attività del AL di alle- vamento del bestiame", giacchè "la prelazione e il ri- scatto assumono a condizione legittimamente non l'allevamento del bestiame ma la coltivazione dei fon- di, attesa la finalità della legge sopra menzionata". 11 Il gravame è comunque infondato, prosegue e conclu- de la sentenza impugnata, “anche in relazione al secon- do motivo, dove si sostiene la sussistenza della suffi- ciente capacità lavorativa della famiglia AL ad occuparsi della coltivazione dei fondi in contestazio- ne". Invero, dovendo tenersi conto "della capacità del nucleo familiare del riscattante ad occuparsi della coltivazione dei fondi anche per gli anni successivi al riscatto", va considerato che quel nucleo "si è ridotto a due soggetti di sesso femminile e per giunta non più in giovane età". Orbene, rileva preliminarmente il Collegio, la leg- ge, nell'accordare la prelazione agraria anche "al col- tivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita" (art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817), pone come condizione essenziale per della prelazione che tali terreni siano l'esercizio coltivati direttamente dal proprietario, senza che di- versamente possa rilevare la sua attività di coltivato- re diretto, ove esercitata con riguardo ad altri fondi, giacchè solo nel primo caso si attua, con l'accorpamento, lo scopo normativamente perseguito, cioè la formazione di imprese dirette coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficient✓ sotto il profilo tecnico ed economico (Cass. 27 dicembre 1991 n. 13927). 12 La Corte, dopo aver messo in luce che la sola depo- sizione favorevole alla tesi della AL è quella del OG, la cui attendibilità è stata motivatamen- te revocata in dubbio, sulla base di tutte le altre de- posizioni testimoniali raccolte, e principalmente e sufficientemente sulla parola del EN e del Frat- ton, ha accertato, in punto di fatto, che il AL non ha mai coltivato personalmente e direttamente i fondi di sua proprietà confinanti con quelli venduti al ND, ed era quindi privo del requisito soggettivo essenziale per l'esercizio del diritto di prelazione;
non senza rilevare, correttamente, che la prelazione non sarebbe spettata al AL neppure se fosse sta- per ipotesi, un semplice allevatore di bestiame to (come tale non ammesso alla tutela apprestata dalla legge: cfr. Cass. n. 13927/91 cit.). Una motivazione siffatta appare esente da vizi lo- gici o errori giuridici, avendo fatto applicazione del by principio secondo cui colui che, per ottenere il ri- scatto, invochi la qualità (anche) di coltivatore di- retto del fondo confinante con quello alienato, ha l'onere di dare, con ogni possibile mezzo, la relativa prova;
ed essendo quindi adeguatamente pervenuta alla conclusione che, nella fattispecie, l'istruttoria si è risolta in danno dell'attore. 13 La ricorrente, a sua volta, contrappone al convin- cimento incensurabilmente espresso dal giudice di meri- to un proprio apprezzamento delle risultanze probato- rie, prospettando l'omesso esame di deposizione o brani di deposizioni tutt'altro che decisivi, in quanto quel- li riprodotti nel ricorso non si riferiscono ai terreni confinanti con quelli venduti (posti alla quota di m. 1.600: pag. 5 e 15 del ricorso), i soli che interessi- no, ma bensì agli altri fondi dell'azienda, siti "in paese" o "a valle", o comunque non indicano una colti- vazione diretta e personale del AL, о infine provengono da chi non è stato creduto dalla Corte (il OG); oppure invocando documenti ai quali non può attribuirsi rilievo preponderante sulle altre prove, in five doll stante la loro natura dichiarativa e non certo costitu- (di coltivatore liveto, ma, al più, semplicemente intiziaria, o che addirittura, m pava di tale "status" tiva dello "status", non hanno rilievo alcuno, come le previsioni di piano. ہے Vanamente, infine, la ricorrente si sofferma su aspetti marginali della motivazione (come il disinte- resse all'acquisto manifestato, a detta del teste San- dri, dal AL, O come la non svelata sostanza de- gli ulteriori elementi contrari" ricavabili dalle de- posizioni del LI e del AL) che, proprio perché tali, non ne intaccano l'intima coerenza e la logica sufficienza;
oppure, col terzo motivo, introduce 14 argomenti decisamente inconferenti (come l'abitualità (Jenta non si occupa affatto, in sufficienze delle capacitor lavorativa, ° della coltivazione, di cui la Corte discorre, per' Mi cui la escluderla, soltanto "ad abundantiam”, atteso che l'indagine relativa presuppone proprio ciò che nella specie manca, vale a dire almeno la prova della diretta e personale coltivazione del fondo confinante). Al rigetto del ricorso principale consegue l'assorbimento del ricorso incidentale subordinato. Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
1097 129,11 La Corte riunisce i ricorsi: 456T 41,32 dichiara inammissibile il ricorso principale del TOT. 170,43 OG e rigetta il ricorso principale della Dalceg- gio;
AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 até LUG.2003 SerieRegitojo mg Vetto17.043 dichiara assorbito il ricorso incidentale;
alt (euro CENTOSEITONTA 143) compensa le spese del giudizio di Cassazione. p. Dig (Dulisse S CHIPPO #Respons if Così deciso a Roma, addì 19 dicembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Дин ков Viñoris tuval IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria 27.07.02 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 15