Cass. civ., sez. III, sentenza 03/06/2002, n. 7998
CASS
Sentenza 3 giugno 2002

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La Corte di Cassazione, riuniti due ricorsi, ha esaminato la controversia originata da un'azione di risarcimento danni promossa da un conduttore (UD IA) nei confronti della locatrice (PO DI EL DI AG & C SAS), a seguito di un'ordinanza sindacale di sgombero per pericolosità dei locali. Il conduttore lamentava danni derivanti dalla cessazione dell'attività, mentre la locatrice, resistendo, aveva proposto domanda riconvenzionale per il mancato rilascio dei locali, necessario per la ristrutturazione e la realizzazione di un nuovo fabbricato, per cui aveva ottenuto licenza edilizia. Il Tribunale aveva accolto la domanda del conduttore e rigettato quella della locatrice, ma la Corte d'Appello di Bologna aveva riformato la decisione, rigettando la domanda del conduttore e accogliendo la riconvenzionale, condannando quest'ultimo al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni. Il conduttore, UD IA, ricorreva in Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 della L. n. 392/1978 e dell'art. 15-bis della L. n. 94/1982, sostenendo che il termine di scadenza del contratto fosse stato prorogato, rendendo infondato il rigetto della sua domanda risarcitoria. Contestava altresì la violazione degli artt. 1575 e 1576 c.c. in merito agli obblighi di manutenzione della locatrice e la violazione degli artt. 73 e 59 della L. n. 392/1978 riguardo alla fondatezza della domanda riconvenzionale, poiché la concessione edilizia era scaduta prima della richiesta di recesso e del rilascio dei locali. Infine, lamentava l'omessa motivazione sull'eccezione relativa alla mancata corresponsione dell'indennità di avviamento commerciale. La locatrice, PO DI EL DI AG & C SAS, resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato.

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiarando fondata la censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell'art. 67 della L. n. 392/1978 e dell'art. 15-bis della L. n. 94/1982, ritenendo che la scadenza del contratto fosse stata erroneamente valutata dalla Corte d'Appello, con conseguente assorbimento del secondo motivo relativo agli obblighi di manutenzione. Ha altresì accolto il terzo motivo, ritenendo fondata la doglianza sulla violazione degli artt. 73 e 59 della L. n. 392/1978, poiché la locatrice non poteva vantare danni per il mancato rilascio dei locali se la concessione edilizia era già scaduta al momento della richiesta di recesso e del rilascio, evidenziando una carenza motivazionale della sentenza impugnata su questo punto. Il quarto motivo, relativo all'indennità di avviamento, è stato rigettato in quanto la Corte d'Appello aveva motivato sul punto. Il quinto motivo, sulla nullità della consulenza tecnica d'ufficio, è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per duplice ragione: la procura alle liti rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione e la mancata esposizione dei fatti di causa. Pertanto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna, anche per le spese del giudizio di Cassazione, affinché si uniformi ai principi di diritto enunciati.

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Massime2

Quando il controricorso contiene anche un ricorso incidentale, per l' ammissibilità di quest'ultimo, data la sua autonomia rispetto al ricorso principale, deve sussistere l'esposizione sommaria dei fatti di causa, ed è, pertanto, inammissibile tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito di cui all'art. 366, comma primo, cod. proc. civ. ritenersi sussistente solo quando, nel contesto dell'atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti.

La procura alle liti rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione, anziché in calce o a margine del controricorso, rende quest'ultimo inammissibile, mancando la certezza dell'effettivo rilascio del mandato in data anteriore o coeva alla notificazione dell'atto; ne' può ritenersi sufficiente, all'uopo, il mero richiamo alla procura conferita in tal guisa, contenuto nel controricorso, potendo, invece, tale modalità di conferimento restare valida ai soli fini della costituzione del resistente e della partecipazione del difensore alla discussione.

Commentario1

  • 1Danno non patrimoniale per illegittima destituzione dall'incarico del primarioAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/06/2002, n. 7998
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7998
Data del deposito : 3 giugno 2002

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