Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/1999, n. 5492
CASS
Sentenza 4 giugno 1999

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Per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell'art. 366 cod. proc. civ., non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, ne' occorre una narrativa analitica o particolareggiata, ma è sufficiente ed, insieme, indispensabile che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice "a quo", non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (la S.C. ha così dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di rigetto dell'opposizione all'ordinanza - ingiunzione, nel quale il ricorrente s'era limitato ad affermare che l'ordinanza stessa era stata emessa senza la sua preventiva audizione, senza specificare il contenuto ne' dell'ordinanza, ne' della sentenza resa a seguito del giudizio di opposizione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/1999, n. 5492
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5492
Data del deposito : 4 giugno 1999

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