Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
Per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell'art. 366 cod. proc. civ., non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, ne' occorre una narrativa analitica o particolareggiata, ma è sufficiente ed, insieme, indispensabile che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice "a quo", non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (la S.C. ha così dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di rigetto dell'opposizione all'ordinanza - ingiunzione, nel quale il ricorrente s'era limitato ad affermare che l'ordinanza stessa era stata emessa senza la sua preventiva audizione, senza specificare il contenuto ne' dell'ordinanza, ne' della sentenza resa a seguito del giudizio di opposizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/1999, n. 5492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5492 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR UI DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALDAGNO 1, presso l'avvocato LUCA DE LUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO SANTAGATA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UFFICIO PROVINCIALE PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO - U.P.I.C.A. DI FOGGIA, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4/97 della Pretura di FOGGIA, Sezione distaccata di SAN SEVERO, depositata l'08/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 020299 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza depositata in data 8 gennaio 1997, il pretore di San Severo respinse l'opposizione proposta dal sig. RR avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dall'U.P.I.C.A. di Foggia per violazione della legge n. 287 del 1991 (esercizio di bar per somministrazione di bevande ed alimenti senza la prescritta autorizzazione amministrativa).
Il RR propone ora ricorso per cassazione avverso la menzionata sentenza pretorile, svolgendo un unico motivo di ricorso. Resiste con controricorso l'U.P.I.C.A. di Foggia.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 366, n. 3, c.p.c. prescrive che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa. Per soddisfare tale requisito (che viene detto della "autosufficienza" del ricorso per cassazione) non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, ne' occorre una narrativa analitica o particolareggiata, ma è sufficiente ed, insieme, indispensabile che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (tra le varie, cfr. Cass. 3 ottobre 1997, n. 9656). Nella specie, dalla sola lettura del ricorso e senza esaminare la sentenza impugnata, è impossibile desumere una compiuta conoscenza del fatto, in quanto il RR si limita ad esporre che, benché egli avesse richiesto di essere sentito, fu emessa nei suoi confronti un'indefinita ordinanza-ingiunzione non preceduta dalla sua audizione, nei confronti della quale egli propose opposizione;
opposizione respinta dal pretore con una sentenza del quale non è esposto il contenuto e che, comunque, omise di motivare in merito alla mancata audizione.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive £. 1.018.600, di cui £1.000.000 per onorari difensivi. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 GIUGNO 1999.