Sentenza 12 giugno 2001
Massime • 3
La parte rimasta vittoriosa che, nell'ipotesi di gravame proposto dal soccombente, chieda la conferma della decisione impugnata, eventualmente anche in base ad una diversa soluzione delle questioni da essa avanzate nel precedente grado del giudizio, non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande, eccezioni o questioni respinte o ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata, essendo sufficiente che le riproponga in una delle sue difese nel giudizio di secondo grado.
In tema di patto di prelazione per il caso di vendita delle azioni, l'impegno pattizio di preferire i soci nella conclusione dell'affare implica, in applicazione dei criteri evincibili dalle ipotesi di prelazione legale ed in difetto di diversa regolamentazione negoziale, l'obbligo di comunicare a tutti i soci titolari dello stesso diritto di prelazione tutti gli elementi della offerta pervenuta al terzo; ne consegue che la "denuntiatio" deve contenere anche l'indicazione del nome del terzo offerente, trattandosi di tutelare, in relazione al riscontro di una volontà delle parti che assegni rilevanza all'"intuitus personae", non soltanto uno specifico interesse a conservare una particolare omogeneità (anche familiare) della compagine sociale, ma anche l'esigenza di permettere una completa valutazione circa l'opportunità di esercitare o meno la prelazione, atteso che la serietà e congruità dell'offerta possono dipendere anche dalla persona dell'offerente, e dovendosi d'altra parte consentire ai soci titolari del diritto di prelazione la valutazione circa l'ingresso nella società di nuovi soci. (Fattispecie in tema di vendita coattiva di azioni date in pegno realizzata nelle forme dell'esecuzione espropriativa privata "ex" artt. 2797 ss. cod. civ.).
Il giudicato implicito sulla proponibilità della domanda non può ritenersi formato quando la sentenza che ha provveduto sul fondamento nel merito della domanda sia stata impugnata per ragioni di merito, in quanto tale impugnazione impedisce la formazione del giudicato esplicito che costituisce il presupposto del giudicato implicito.
Commentario • 1
- 1. Condominio, abuso del diritto, varco nel muro divisorio, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/2001, n. 7879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7879 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOCIETÀ AUTOLINEE ROMA S.A.R. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso l'avvocato CARLO MARIA BARONE, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA INTESA SpA nella qualità di successore a titolo universale della CARIPUGLIA SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI CROCIFERI 44, presso l'avvocato ROBERTO ALLEGRUCCI, che La rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE MACCARONE, giusta procura speciale per Notaio Stefano Zanardi di Milano rep. 39149 del 3.10.1999;
- controricorrente -
contro
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIO VENETO 7, presso l'avvocato PAOLO TARTAGLIA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1387/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 04/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Barone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, NC IN, l'Avvocato Allegrucci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il resistente, NC MA, l'Avvocato Tartaglia, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti per astensione del dr. che ha concluso in via principale il rigetto del ricorso;
in subordine: l'accoglimento parziale sul punto in cui la sentenza impugnata ha ritenuto assorbite, le altre questioni di illegittimità della prelazione clausola accettata dalla IP. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 4 - 5 agosto 1995, la s.r.l. Autolinee Roma - S.A.R. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Cassa di Risparmio di Puglia s.p.a. (IP) e la NC CO MA s.r.l., esponendo di essere titolare di n.
4.669 azioni della s.p.a. NC della Ciociaria e che quest'ultima era strutturata su base prevalentemente familiare, in quanto quasi l'intero capitale sociale era detenuto dalla famiglia IE, direttamente o attraverso partecipazioni in altre società. La società attrice esponeva, altresì, che l'art. 6 dello statuto sociale prevedeva la prelazione dei soci in caso di vendita delle azioni: tuttavia, con lettera del 27 aprile '95 la IP - titolare del credito garantito da pegno su 310.500 azioni della stessa NC della Ciociaria nei confronti del socio di minoranza CA IE - aveva comunicato di voler procedere alla vendita di tali azioni mediante asta pubblica presso la Borsa Valori di Roma;
con successiva nota del 9 maggio, aveva comunicato di aver ricevuto offerta di acquisto per il prezzo di lire 4.100.000.000, invitando i destinatari della comunicazione ad esercitare la prelazione, ma senza indicare il nominativo del terzo offerente, precludendo ad essa S.A.R. la valutazione della serieta' e concretezza della proposta e pregiudicando il suo diritto di prelazione. Assumendo che l'intero procedimento era invalido ed improduttivo di effetti e che tale invalidità si rifletteva sulla vendita del pacchetto azionario alla NC CO MA ("a posteriori" risultata acquirente), la S.A.R. chiedeva che fossero dichiarati nulli il procedimento e la vendita delle azioni e che le società convenute fossero condannate in solido al risarcimento dei danni.
Costituitesi, le società convenute resistevano alla domanda: la B.A.M. chiedeva, in subordine, che la IP fosse condannata alla restituzione del prezzo, ove fosse stata accolta la domanda della S.A.R., nonché, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni arrecati alla sua immagine imprenditoriale.
Nel corso del giudizio, la S.A.R. prospettava l'invalidità del procedimento di vendita delle azioni anche sotto il profilo della mancata specificazione delle modalità di pagamento del prezzo. Il Tribunale adito, con sentenza del 24 dicembre 1997, rigettava sia la domanda della S.A.R. che quella riconvenzionale della B.A.M., compensando le spese del giudizio.
L'impugnazione della S.A.R., resistita dalla IP e dalla B.A.M. (che proponeva anche appello incidentale), veniva respinta dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza del 4 maggio 1999. La Corte osservava che le argomentazioni dell'appellante principale erano infondate per ragioni che, attenendo a condizione dell'azione esercitata, erano rilevabili d'ufficio: poiché la IP non è socia della NC della Ciociaria, ma creditrice pignoratizia del socio CA ZE, si deve far riferimento all'art. 2352 c.c., che disciplina alcuni effetti del pegno su titoli azionari, mentre per gli altri effetti occorre applicare le regole generali in tema di pegno su beni mobili e, in particolare, gli artt. 2796 e 2797 c.c.. Secondo la Corte territoriale, l'ordinamento disciplina specificamente la procedura per il soddisfacimento del credito garantito da pegno su azioni, diversa da quella per l'esercizio del diritto convenzionale di prelazione nell'ipotesi di libera vendita delle azioni sociali: tale diversità riguarda sia la natura che l'oggetto dei rispettivi diritti;
ne deriva che non veniva in considerazione l'allegata struttura prevalentemente familiare della NC della Ciociaria, comunque emergendo che la famiglia IE detiene, anche per il tramite di partecipazioni societarie, solo 1.939.385 azioni del capitale sociale, costituito da sei milioni di azioni, ne' sussisteva un giudicato in senso diverso, atteso che nella sentenza di primo grado non v'era alcun accertamento al riguardo.
La Corte romana precisava che, diversamente da quanto previsto in tema di prelazione agraria, nel sistema non si rinviene il principio dell'onere di indicazione del nominativo dell'offerente, in sede di comunicazione agli altri soci della vendita di azioni: tuttavia, la clausola statutaria dell'art. 6 si sostanzia nell'attribuire ai soci di un diritto di opzione ex art. 1331 c.c. e, con riferimento a tale diritto in capo al socio CA IE, la IP, tenuta ex art. 2352 c.c. al rispetto dell'opzione spettante al socio debitore e datore di pegno, gli aveva consentito l'esercizio di tale diritto con le varie comunicazioni inviate, con assegnazione del termine di 30 giorni per il pagamento del prezzo, senza che a ciò fosse provveduto.
La Corte aggiungeva che, non essendo in contestazione la ritualità dell'intimazione di pagamento al socio debitore, ne' la sua mancata opposizione ex art. 2797, commi 2 e 3, cod. civ., l'alienazione delle azioni era stata legittimamente condotta nell'ambito del procedimento di espropriazione, così restando assorbita ogni altra questione, compresa la mancata comunicazione alla S.A.R. delle modalità di pagamento del prezzo ed il mancato addebito alla B.A.M. degli interessi sul prezzo per la dilazione di pagamento, questione peraltro nuova ed inammissibile ex art. 345 c.p.c.. Parimenti inammissibile, perché generico, era l'appello incidentale proposto dalla B.A.M. avverso la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento dei danni.
Infine, la Corte territoriale confermava la compensazione delle spese del primo grado e, in ordine a quelle del gravame, osservava che la parziale soccombenza della B.A.M. legittimava la compensazione per la metà, ponendo l'altra metà a carico della S.A.R., che andava condannata anche al rimborso di tutte le spese sostenute dalla IP.
Per la cassazione di tale sentenza la S.A.R. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati anche con memoria. Resistono, con distinti controricorsi, la NC CO MA e la NC IN s.p.a., quest'ultima nella qualità di successore della IP, a seguito di fusione per incorporazione. Anche la NC CO MA ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 1325, 1331, 2352, 2355, 2796, 27 97 c.c., 99, 100, 112, 345 c.p.c., nonché vizio di motivazione, la S.A.R. censura la sentenza impugnata sotto vari profili, che possono così riassumersi:
- La genericità e cripticità dell'affermazione della Corte territoriale, secondo cui le ragioni del rigetto attengono a condizione dell'azione e sono rilevabili d'ufficio, costituiscono autonomo vizio, sufficiente a determinare l'annullamento della sentenza;
- ove tale affermazione fosse idonea a prospettare l'esistenza di una condizione dell'azione, si configurerebbe comunque un vizio di ultrapetizione, perché il principio della rilevabilità d'ufficio di detta condizione va coordinato con il sistema delle impugnazioni, con la conseguenza che il principio medesimo non opera quando sulla questione sia intervenuta ma sia pur implicita statuizione, nel caso di specie ravvisabile nel fatto che il primo giudice - cui la IP e la B.A.M. avevano prospettato l'inoperatività della prelazione statutaria nell'ipotesi di vendita coattiva delle azioni - era passato a esaminare il merito della domanda, così implicitamente disattenendo l'indicata prospettazione;
ne deriva che, in tanto il giudice del gravame si sarebbe potuto occupare della questione, in quanto ne fosse stato investito mediante specifico motivo di appello incidentale, che non è stato proposto;
- in ogni caso, l'inoperatività della prelazione non è concretamente configurabile, IP avendo autonomamente deciso di attenersi a quanto previsto dalla clausola statutaria n. 6 della NC della Ciociaria, sostenendo più volte di aver perfettamente adempiuto agli obblighi relativi alla "denuntiatio";
- non è vero, sul piano giuridico, che la prelazione statutaria non si applichi nell'ipotesi di vendita coattiva delle azioni, perché al silenzio sul punto dell'art. 2352 c.c. non può attribuirsi il significato di un rinvio alla disciplina generale del pegno su beni mobili, ove si consideri che l'art. 2355, comma 3, cod. civ. non riduce l'operatività e l'efficacia di clausole limitative della circolazione delle azioni, diversamente da quanto accade in virtù dell'art. 2480 c.c.;
- la Corte capitolina si è contraddittoriamente occupata di talune questioni riguardanti la regolarità della "denuntiatio", in particolare della sussistenza o meno dell'onere di indicare il nominativo dell'acquirente, effettuando anche una valutazione errata circa l'articolazione familiare dell'azionariato della NC della Ciociaria, accertata dal primo giudice con statuizione non impugnata;
- non ha tenuto in alcun conto, in ordine alla questione dell'indicazione del nominativo dell'acquirente, dell'unico precedente di legittimità, costituito da Cass. 1407/81, secondo cui l'individuazione del terzo offerente assume rilievo fondamentale quando la prelazione sia ispirata all'esigenza di impedire l'ingresso nella società, articolata su base familiare, a terzi non graditi:
principio, questo, che deve trovare applicazione nel caso di specie, stante l'evidente interesse della famiglia IE a conoscere l'identità del terzo aspirante ad acquistare le azioni;
- contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte romana, il diritto di prelazione non spettava al solo socio CA IE, ma a tutti i soci, compresa la S.A.R., tanto più che lo stesso IE, quale debitore pignorato, non poteva e non può essere ritenuto prelazionario ne' in forza della clausola statutaria, ne' ai sensi dell'art. 2352 c.c. o delle norme in tema di pegno su beni mobili, che nulla hanno a che vedere con detta prelazione.
La censura è fondata, nei limiti di seguito precisati. Sebbene alquanto laconica, l'affermazione della Corte capitolina - secondo cui le ragioni dell'infondatezza dell'appello erano rilevabili d'ufficio, perché attinenti a condizione dell'azione - vuol evidentemente significare che la S.A.R. non aveva interesse ad agire, dal momento che la prelazione statutaria non si applicava nell'ipotesi di vendita coattiva di azioni: ciò risulta chiaro dal contesto della motivazione, incentrata sulla diversità di finalità e disciplina tra la procedura per il soddisfacimento del diritto di credito garantito da pegno su azioni e quella per l'esercizio del diritto convenzionale di prelazione per il caso di libera vendita delle azioni medesime.
Ne deriva che, per un verso, non sussiste l'autonomo vizio della sentenza impugnata per asserita incompatibilità della statuizione e, per altro verso, non era (e non è) configurabile, al riguardo, un giudicato implicito nella sentenza di primo grado, essendo noto che detto giudicato sulla proponibilità dell'azione non può ritenersi formato quando la sentenza che ha provveduto sul fondamento della domanda sia stata impugnata per ragioni di merito, in quanto tale impugnazione impedisce la formazione del giudicato esplicito, che costituisce il presupposto di quello implicito (Cass. 1981/ 99, in fattispecie interessata, come quella oggetto del presente ricorso, della questione dell'interesse ad agire).
In ogni caso, non può condividersi la tesi che la IP (oggi, NC IN) e/o la NC CO MA avrebbero dovuto - proporre appello incidentale, al fine di consentire al giudice del gravame di esaminare la questione - da loto già prospettata in prime cure - dell'operatività o meno della prelazione statutaria. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., invero, la parte rimasta vittoriosa che, nell'ipotesi di gravame proposto dal soccombente, chieda la conferma della decisione impugnata, eventualmente anche in base ad una diversa soluzione delle questioni da lei avanzate nel precedente grado del giudizio, non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande, eccezioni o questioni respinte o ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata, essendo sufficiente che le riproponga in una delle sue difese nel giudizio di secondo grado ("ex plurimis", Cass. 602/2000, 11929/98, 8294/94 e SS.UU. 1005/93). Ciò ha fatto puntualmente la IP con la comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 9 aprile 1998, al cui esame questa Corte può procedere in relazione alla natura del vizio denunciato: dopo aver affermato di richiamare "in questa sede integralmente e letteralmente quanto sostenuto e comprovato negli scritti difensivi del giudizio di primo grado detta società ha specificato di aver dedotto" l'inoperatività della clausola di prelazione, contenuta nello statuto sociale, nell'ipotesi di vendita coattiva del pacchetto azionario ......... con l'indicazione di precedenti giurisprudenziali (di merito) e di posizioni dottrinarie in tal senso. Non si è trattato, quindi, di un mero rinvio recettizio alle difese svolte in prime cure, ma di una precisa riproposizione della questione.
Tuttavia, il giudice del gravame non ha tenuto conto, nell'esaminare il problema dell'applicabilità o meno della prelazione statutaria in caso di vendita coattiva delle azioni, di una circostanza di tal rilievo, da eliminare radicalmente l'incidenza dello stesso problema nel caso di specie.
Ed invero, dall'esposizione dei fatti contenuta nel controricorso della NC IN risulta che l'allora IP aveva provveduto a comunicare agli azionisti della NC della Ciociaria, in data 21 marzo 1995, l'intenzione di alienare le azioni costituibile in pegno da CA IE: poiché la S.A.R., con lettera del 5 aprile 1995, aveva chiesto ulteriori chiarimenti in ordine alla decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, la IP le aveva comunicato le modalità ed il luogo della futura vendita, "precisando che l'assegnazione dei titoli all'asta sarebbe stata vincolata all'esercizio del diritto di prelazione, a norma dell'art. 6 dello statuto della banca" (pagg. 2 - 3 controricorso NC IN, con richiamo agli all.ti nn. 4 e 5 del fascicolo di primo grado). Ne deriva che la IP, quale creditore pignorattizio, aveva autonomamente deciso di dar attuazione alla prelazione statutaria, tenendo un comportamento negoziale volto alla realizzazione degli effetti della clausola statutaria ed instaurando un preciso rapporto in tal senso con la S.A.R., a seguito del ricordato scambio di note:
tale condotta, quindi, rendeva poi impossibile contestare unilateralmente l'operatività della clausola medesima, una volta che, sul piano negoziale, ne aveva accettato gli effetti. Non può ragionevolmente sostenersi che si trattava di comportamento ultroneo, giuridicamente non dovuto, sia perché comunque la IP aveva attivato la prelazione, sia perché - come ha esattamente osservato l'odierna ricorrente - nel caso di specie (ed anche prescidendo dalla pacifica efficacia reale della clausola statutaria di prelazione: cfr. Cass. 8645/98) non venivano in alcun modo in rilievo due profili che, secondo un orientamento dottrinario minoritario e giurisprudenziale di merito, costituirebbero impedimento all'applicazione della prelazione nell'ipotesi di vendita coattiva delle azioni: la tutela, cioè dell'interesse del creditore di ottenere il maggior vantaggio possibile dalla vendita e quella delle esigenze di carattere pubblicitario inerenti ad una procedura esecutiva.
Sotto il primo profilo, va osservato che nella fattispecie era escluso il rischio di un danno per il creditore pignoratizio, dal momento che l'osservanza della prelazione comportava l'offerta in vendita delle azioni al medesimo prezzo ottenuto all'esito dell'incanto: sotto il secondo profilo, è agevole rilevare che non si poneva - e non si pone - una questione di tutela delle esigenze connesse ad una vendita forzata attuata dal giudice dell'esecuzione, atteso che IP si era avvalsa delle forme di vendita regolato dagli artt. 2797 e segg. cod. civ., integranti un'esecuzione espropriativa privata.
Tutto l'"iter" logico - giuridico dell'impugnata sentenza risulta inficiato da tale errore, indipendentemente dalla soluzione data alla questione, aderendo ad un'impostazione dottrinaria (ma senza alcun esame degli argomenti posti a base di essa), peraltro minoritaria. A ciò si aggiunga che la Corte romana, pur negando l'operatività della prelazione, si è contraddittoriamente occupata di taluni aspetti concernenti la regolarità o meno della "denuntiatio":
tuttavia, si tratta di questioni che non possono ritenersi assorbite, sussistendo un preciso interesse, da un lato, della ricorrente ad evitare che sulle relative statuizioni possa formarsi il giudicato e, dall'altro lato, delle resistenti a non veder rimessi in discussione profili definitivamente accertati.
In ordine all'asserita articolazione familiare della NC della Ciociaria, la censura della S.A.R. riguarda valutazioni fattuali del giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità. In particolare, non v'era stato un riconoscimento di detta composizione familiare da parte del primo giudice, che potesse ritenersi definitivo per mancata impugnazione: dall'esame della sentenza del Tribunale (anch'esso , consentito al Collegio dalla natura della doglianza) non risulta un accertamento in tal senso, ma soltanto la considerazione dell'eventuale interesse che la S.A.R. poteva avere alla "tutela dell'articolazione prevalentemente familiare della società", sicché avrebbe dovuto comunque esercitare il diritto di prelazione, non potendo ignorare che il promissario acquirente era "estraneo all'arribito familiare". In altri termini, il primo giudice non ha proceduto, sulla base della documentazione acquisita, ad un accertamento sulla somposizione familiare della NC della Ciociaria ossia, del pacchetto azionario), ma si è limitato a svolgere un'argomentazione circa l'interesse che la S.A.R. poteva avere ad esercitare la prelazione, volendo salvaguardare un'asserita articolazione familiare della società.
Il giudice del gravame, pertanto, ha correttamente ritenuto che sul punto non si fosse formato alcun giudicato: negando, poi, che la famiglia IE detenga complessivamente - anche attraverso partecipazioni societarie - la maggioranza o quasi totalità del capitale sociale, ha compiuto una valutazione che non è sindacabile in questa sede, non risultando che a tale conclusione la stessa Corte romana sia pervenuta in modo illogico e sulla base di un'incompleta od erronea valutazione delle risultanze documentali. Tuttavia, la questione non è decisiva ai fini dell'ulteriore requisito della "denuntiatio" di cui il giudice di merito si è occupato: quello, cioè, dell'indicazione del nominativo del terzo offerente. A tal riguardo, infatti, la censura della ricorrente è fondata, indipendentemente dalla funzione che detta indicazione dovrebbe svolgere a tutela dell'asserita composizione familiare della NC della Ciociaria.
L'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui nel sistema non si rinviene il principio dell'onere di indicazione del terzo offerente - diversamente da quanto previsto dall'art. 8 L. 814/71 in tema di prelazione agraria - non può essere condivisa, se non altro per la sua apoditticità, dovendosi verificare se ed in qual misura detta indicazione sia necessaria al fine di dare concretezza e serietà alla "denuntiatio", sicché "la comunicazione del promittente integri una completa proposta contrattuale e l'esercizio della prelazione si sostanzi nell'accettazione di tale proposta (così Cass. 1407/81, unico precedente di legittimità risultante in materia).
Non vale sostenere, inoltre, che il legislatore ha previsto tale onere soltanto nel caso di prelazione agraria, si dà far ritenere che lo abbia escluso in tutti gli altri casi, anche di prelazione pattizia: la citata sentenza n. 1407 del 1981, infatti, ha esattamente osservato che l'esigenza, normativamente stabilita in materia di prelazione agraria, non è giustificata in altri casi per la previsione di rimedi diversi (ad esempio, diritto di riscatto e di seguito presso gli aventi causa dell'acquirente ex artt. 732 c.c. e 39 L. 392/78), tali da realizzare un'ulteriore garanzia a favore del titolare della prelazione medesima.
L'onere dell'indicazione del nome del terzo offerente deriva dall'esigenza di consentire ai soci, titolari del diritto di prelazione, una piena e corretta valutazione dell'opportunità di esercitare o meno tale diritto. Secondo un'autorevole dottrina (che assegna alla clausola di prelazione una duplice portata, organizzativa e di tutela di interessi individuali), l'indicazione può anche ritenersi superflua in un'ottica di considerazione dell'interesse degli altri soci all'acquisto delle azioni, ma assume certamente una funzione decisiva sotto il profilo dell'interesse sociale se consentire o meno l'ingresso nella società di un nuovo socio.
In questo senso va inteso e completato il principio enunciato da questa Corte con la menzionata sentenza n. 1407/81, con la precisazione che si tratta di tutelare un "intuitus personae" non soltanto e non tanto collegato ad uno specifico interesse a conservare una particolare omogeneità (anche familiare) della compagine sociale, quanto, e soprattutto, finalizzato a permettere una completa valutazione circa l'opportunità di esercitare o meno la prelazione, sia perché la serietà e congruità dell'offerta possono dipendere anche dalla persona dell'offerente, sia perché non può disconoscersi l'esigenza di una valutazione dell'opportunità di nuovi ingressi.
Così intesa la prelazione e configurata la "denuntiatio" (ovviamente, insieme ad altri elementi, oltre a quello dell'indicazione del terzo offerente), non v'è alcun rischio di confonderla con la clausola di godimento, la cui antologica diversità è data dal potere di subordinare la circolazione delle azioni ( o delle quote) al "placet" di un organo sociale. Il motivo in esame è fondato anche sotto un diverso profilo. Nel ritenere che la IP avesse consentito a CA IE, ai sensi dell'art. 2352 c.c. di esercitare il diritto di opzione attraverso le comunicazioni dategli nel marzo, aprile e maggio 1995, la Corte capitolina, per un verso, ha qualificato come opzione la clausola statutaria, finendo per confondere l'opzione prevista dall'art. 2352 e regolata dall'art. 2441 c.c. con il diritto di prelazione: per altro verso, non ha tenuto conto del fatto che la prelazione non spettava al solo CA IE, ma a tutti i soci, compresa la S.A.R., onde non sarebbe stato certamente sufficiente che un solo socio fosse stato messo in condizione di esercitarla (ammesso che dette comunicazioni rispondessero ai necessari requisiti), tanto più che il debitore pignorato non poteva "riacquistare" le azioni costituite in pegno.
Trattandosi di affermazione viziata da errore di diritto, con riferimento a dispositivo anch'esso non conforme a legge, non può porvisi rimedio con la mera correzione della motivazione, come auspicato dalla resistente NC IN.
Nei sensi precisati, quindi, il primo motivo del ricorso merita accoglimento e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, designato in diversa sezione della Corte d'Appello di Roma, che procederà a nuovo esame della controversia, attenendosi a quanto enunciato in tema di applicazione - nel caso di specie - della clausola statutaria di prelazione, di indicazione nella "denuntiatio" del nominativo del terzo offerente e del l'appartenenza a tutti i soci dello stesso diritto di prelazione.
Restano, logicamente, assorbiti il secondo e quarto motivo, cono i quali la S.A.R. censura la sentenza impugnata, rispettivamente, per aver ritenuto assorbita ogni altra questione (compresa l'allegazione della mancata comunicazione delle modalità di pagamento del prezzo delle azioni e del mancato addebito alla B.A.M. degli interessi sul prezzo per l'asserita dilazione del pagamento), affermandone anche l'inammissibilità per novità ex art. 345 c.p.c., e per la regolamentazione delle spese processuali. Con particolare riferimento al secondo motivo, va precisato che il giudice di rinvio è investito - oltre che dagli altri aspetti e requisiti della "denuntiatio" - anche della questione relativa alla novità o meno del (o dei) profili dedotti dalla S.A.R..
Con il terzo mezzo, infine, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 166, 167, 343 e 345 c. p. e., nonché vizio di motivazione, rilevando che la Corte di merito ha dichiarato inammissibile per genericità l'appello incidentale proposto dalla banca CO MA avverso la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento danni: seppur corretta nel dispositivo, tale statuizione è errata sotto il profilo motivazionale, perché l'impugnazione incidentale era proponibile soltanto con la comparsa di risposta depositata ai sensi dell'art. 166 c.p.c. (nuovo testo) e non all'udienza di comparizione del 5 maggio 1998, come la stessa B.A.M. aveva fatto.
Poiché l'interesse ad impugnare va desunto ed apprezzato in relazione all'utilità giuridica che l'eventuale accoglimento del gravame può arrecare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici, (onde una sentenza non può essere impugnata al solo fine di ottenere la correzione ad integrazione della motivazionne), la censura in questione va dichiarata inammissibile per difetto di interesse, tanto più che, con riferimento alla dichiarata inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla B.A.M., la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione, suscettibile di passare in giudicato, che possa arrecare pregiudizio alla S.A.R..
Al giudice di rinvio, come sopra designato, è demandato anche di provvedere sulle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso;
dichiara assorbiti il secondo e quarto motivo ed inammissibile il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2001