Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1999, n. 6401
CASS
Sentenza 23 giugno 1999

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In materia di prelazione agraria, le condizioni per l'esercizio della facoltà di riscatto, compresa la destinazione agricola del fondo, vanno riscontrate nel momento in cui sorge detta facoltà, col compimento dell'atto di alienazione al terzo in violazione del diritto di prelazione, oppure viene esercitata, con la dichiarazione relativa al retratto agrario comunicata dal retraente al retrattato. (Fattispecie relativa a diritto di prelazione fatto valere da mezzadri di un maso chiuso).

In base al principio "iura novit curia", in sede di verifica della sussistenza della condizione della destinazione agricola del fondo per l'esercizio del riscatto da parte del soggetto non messo in condizione di esercitare la prelazione agraria, il giudice deve anche d'ufficio ricercare, coordinare ed interpretare tutte le parti degli strumenti urbanistici rilevanti, comprese le planimetrie contenenti le zonizzazioni, aventi anch'esse il valore precettivo delle norme del diritto obiettivo, ricorrendo eventualmente ad una consulenza tecnica al fine di una migliore esplicazione di detti allegati grafici. (Nella specie, in riferimento alla zona turistico ricreativa di Castel Firmiano, prevista dal piano urbanistico comunale di Bolzano del 1980, si trattava di stabilire se l'indicazione dell'art. 20 delle disposizioni di attuazione circa la possibile realizzazione nella zona di impianti ricreativi e sportivi o servizi connessi dovesse essere integrata con prescrizioni più specifiche relative all'identificazione, all'interno della zona, di aree con destinazione agricola o boschiva esclusiva).

Commentario1

  • 1Prelazione agraria e terreni edificabili
    Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 13 aprile 2023

    Il presente articolo vuole approfondire il tema dell'applicabilità della prelazione agraria ai dei terreni edificabili e non. I TERRENI AGRICOLI Iniziando l'analisi dall'art.8 della L. 590/1965, questo prevede la prelazione agraria per l'acquisto di un “fondo rustico”, senza fornire ulteriori specificazioni. Per “fondo agricolo”, o “fondo rustico”, si intende il terreno destinato all'attività agricola, con anche le sue eventuali pertinenze, cioè i manufatti o fabbricati posti al servizio dell'attività agricola. La destinazione agricola del fondo deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune, nel quale i terreni agricoli sono normalmente indicati come …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1999, n. 6401
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6401
Data del deposito : 23 giugno 1999

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