Sentenza 23 giugno 1999
Massime • 2
In materia di prelazione agraria, le condizioni per l'esercizio della facoltà di riscatto, compresa la destinazione agricola del fondo, vanno riscontrate nel momento in cui sorge detta facoltà, col compimento dell'atto di alienazione al terzo in violazione del diritto di prelazione, oppure viene esercitata, con la dichiarazione relativa al retratto agrario comunicata dal retraente al retrattato. (Fattispecie relativa a diritto di prelazione fatto valere da mezzadri di un maso chiuso).
In base al principio "iura novit curia", in sede di verifica della sussistenza della condizione della destinazione agricola del fondo per l'esercizio del riscatto da parte del soggetto non messo in condizione di esercitare la prelazione agraria, il giudice deve anche d'ufficio ricercare, coordinare ed interpretare tutte le parti degli strumenti urbanistici rilevanti, comprese le planimetrie contenenti le zonizzazioni, aventi anch'esse il valore precettivo delle norme del diritto obiettivo, ricorrendo eventualmente ad una consulenza tecnica al fine di una migliore esplicazione di detti allegati grafici. (Nella specie, in riferimento alla zona turistico ricreativa di Castel Firmiano, prevista dal piano urbanistico comunale di Bolzano del 1980, si trattava di stabilire se l'indicazione dell'art. 20 delle disposizioni di attuazione circa la possibile realizzazione nella zona di impianti ricreativi e sportivi o servizi connessi dovesse essere integrata con prescrizioni più specifiche relative all'identificazione, all'interno della zona, di aree con destinazione agricola o boschiva esclusiva).
Commentario • 1
- 1. Prelazione agraria e terreni edificabiliAvv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 13 aprile 2023
Il presente articolo vuole approfondire il tema dell'applicabilità della prelazione agraria ai dei terreni edificabili e non. I TERRENI AGRICOLI Iniziando l'analisi dall'art.8 della L. 590/1965, questo prevede la prelazione agraria per l'acquisto di un “fondo rustico”, senza fornire ulteriori specificazioni. Per “fondo agricolo”, o “fondo rustico”, si intende il terreno destinato all'attività agricola, con anche le sue eventuali pertinenze, cioè i manufatti o fabbricati posti al servizio dell'attività agricola. La destinazione agricola del fondo deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune, nel quale i terreni agricoli sono normalmente indicati come …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1999, n. 6401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6401 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EI HE, EI KA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che li difende anche disgiuntamente agli avvocati MICHELE TAMPONI, OTTO TIEFENBRUNNER, quest'ultimo per Procura speciale Notar Mauro BOMBARDELLI di Bolzano del 23/03/98 n. 74954 di rep. e gli altri giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RO ER, CA MR LE RO, nonché SOCIETÀ WEINGUT SCHLOB SIGMUNDSKRON KG di RO ER in persona del legale rappresentante ER ER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F.CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li difende anche disgiuntamente agli avvocati CHRISTOPH BAUR, ALFRED MULSER, ER PLATTER, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
TO ULRICH IN PR NQ PROC SPEC: TO GRAFIN CAZILIA;
, TO GRAFIN JOSEFINE, TO GRAF FRANZ, TO GRAFIN AR ASSUNTA, TO GRAF JOHANNES, AS EN VED GRAFIN TO;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 03736/96 proposto da:
TO GRAF ULRICH IN PR NQ PROC DI TO GRAFIN JOSEFINE, TO GRAF FRANZ, TO GRAFIN AR ASSUNTA, TO GRAF JOHANNES, AS EN VED GRAFIN TO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PANISPERNA 104, presso lo studio dell'avvocato ETTORE PROSPERI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato HANSJORG POBITZER, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
EI HE, EI KA, TO IA, RO ER, CA AR LE RO, WEINGUT SCHLOB SIGMUNDSKRON KG DI RO ER;
- intimati -
avverso la sentenza n. 322/95 della Corte d'Appello di TRENTO, emessa il 18/07/95 e depositata il 21/09/95 (R.G. 269/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/98 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
uditi gli Avvocati Otto TIEFENBRUNNER;
udito l'Avvocato Ettore PROSPERI;
udito l'Avvocato Emanuele COGLITORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso principale e per l'inammissibilità dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EN IN, FR, MA SS, OH, LR e CI nonché LT EL ved. EN, proprietari del maso chiuso "Schloss Sigmundskron" in P.T. 139/I C.C. Gries, con atto del 27 novembre 1986, conferivano il predetto maso nella neocostituita società in accomandita semplice "Weingut Schloss Sigmundskron KG des LR RA EN -EL NO Vigneti s.a.s. di LR conte EN e successivamente, il 19 dicembre 1986, cedevano le loro quote sociali a ER ER e a RO ER MA M. La Società, nella stessa data, cambiava la denominazione in "Weingut Schloss Sigmundskron KG des ER ER - EL NO Vigneti s.a.s. di ER ER".
Con citazione del 16 novembre 1987 EI EN e RL, quali mezzadri del maso chiuso, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Bolzano, la predetta società e i due soci, nonché i precedenti soci EN e LT, asserendo la simulazione della duplice operazione di conferimento in società del maso e di cessione delle quote sociali ai coniugi ER, in quanto dissimulante un trasferimento oneroso del maso, attuato al fine di frodare i mezzadri del loro diritto di prelazione, ed esercitando il conseguente diritto di riscatto.
Si costituivano tutti i convenuti, ad eccezione di EN CI, impugnando la domanda e chiedendone il rigetto. L'adito Tribunale, con sentenza del 19 aprile 1991, dichiarata la simulazione dei due ricordati atti, accoglieva la domanda di riscatto.
Proponevano separati appelli da una parte i coniugi ER e la società "Weingut Schloss Sigmundskron", e dall'altra EN LR, in proprio e quale procuratore degli altri EN e della LT già costituiti in primo grado.
Resistevano gli appellati EI.
Restava contumace EN CI.
Con la sentenza ora impugnata, emessa il 21 settembre 1995, la Corte d'Appello di Trento, riunite le cause, in accoglimento dei gravami, ha respinto la domanda dei EI.
Ricorrono questi ultimi per la cassazione di tale sentenza, formulando quattro motivi.
Con separati controricorsi resistono i coniugi ER e la società "Weingut Schloss Sigmundskron"; nonché EN LR, in proprio e nella già indicata qualità, sollevando, in subordine, in via di ricorso incidentale, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 15/A 3° e 4° comma del T.U. delle leggi sul maso chiuso, per contrasto con gli artt. 23, 42 2° e 3° comma e 44 della Costituzione.
Non si è costituita l'intimata EN CI.
Nell'udienza del 22 aprile 1998 questa Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio con la notifica del ricorso incidentale a ER ER, RO ER MA AL, società "Weingut Schloss Sigmundskron" e EN CI, cui hanno provveduto tempestivamente i resistenti EN. Hanno depositato memorie i ricorrenti EI e i resistenti ER, RO e società "Weingut Schloss Sigmundskron". MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminare la riunione delle impugnazioni (art. 335 c.p.c.). Col primo motivo i EI, denunciando la violazione dell'art. 8 2° comma della legge 26 maggio 1965 n. 590 (art. 360 n. 3 c.p.c.),
osservano che la Corte d'Appello, esaminati i due certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal sindaco di Bolzano il 2 luglio 1993 e il 24 novembre 1986, ne ha ricavato che la part. 1753 è destinata a parcheggio, mentre tutte le altre, oltre che nella zona agricola, ricadono anche nella "zona ricreativa extraurbana" di EL NO. Constatato poi che l'art. 20 2° comma delle norme di attuazione del P.U.C. 80 del Comune di Bolzano, regolando le "zone ricreative extraurbane", prevede, nella zona di EL NO, attrezzature ed impianti da giuoco per giovani e adulti, passeggiate, spazi di riposo e divertimento e svago con servizi connessi e altresì l'utilizzazione agricola e forestale delle aree secondo le norme vigenti, la Corte esprime l'avviso che tale previsione urbanistica sia sufficiente ad escludere la prelazione ai sensi del 2° comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965. Questa conclusione contrasta con la tassatività delle cause di esclusione della prelazione e comunque non considera che una "zona ricreativa", per di più extraurbana, non è ne' edilizia ne' industriale ne' turistica.
Col secondo e terzo motivo, denunciando la violazione dell'art. 8 2° comma della legge 26 maggio 1965 n. 590, degli artt. 20, 25 e 26 del
P.R. di Bolzano, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano 12 giugno 1980 n. 2726, dell'art. 15 del Piano paesaggistico di EL NO, approvato con D.P.G.P. di Bolzano 24 aprile 1978 n. 34/V/L, e della modifica approvata con D.P.G.P. di Bolzano 6 novembre 1980 n. 81/V/LS, del nuovo P.R.G. di Bolzano, approvato con delibera della G.P. di Bolzano 5 aprile 1995 n. 1650, punto B n. 4 della deliberazione di approvazione e art. 31 delle norme di attuazione, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, affermano i ricorrenti principali che la Corte ha applicato il solo 2° comma dell'art. 20 delle norme di attuazione del P.U.C. 80 di Bolzano, intitolato "zone ricreative extraurbane", mentre avrebbe dovuto applicare, per evitare l'errata decisione sulla destinazione urbanistica della zona in esame, anche e soprattutto il 1° comma e le norme di legge ivi richiamate. Invero in tale 1° comma la zona di EL NO, ai sensi delle leggi provinciali sulla tutela del paesaggio, è individuata quale parco, destinato "anche alla ricreazione della popolazione", con la previsione che, fin quando non sarà operante il regime di tutela specifica, rimarrà ferma la destinazione agricola e forestale in atto.
La tutela specifica per la zona in questione era costituita dal piano paesaggistico di EL NO, Bosco di Monticolo e Piano di Caldaro, approvato con D.P.G.P. di Bolzano 24 aprile 1978 n. 34, mod. col D.P.G.P. 6 novembre 1980 n. 81, con allegata la tavola grafica n. 7, cioè il piano di zonizzazione, dal quale risultava che, anche se l'intera area era considerata zona ricreativa di EL NO, nell'ambito di tale perimetro erano comunque individuate con colori diversi le varie zone con l'indicazione delle destinazioni specifiche e delle relative attività permesse, e segnatamente (particolare sfuggito alla Corte d'Appello) nell'ambito dell'intera zona di ricreazione erano previste in modo specifico anche le zone agricole e risultava evidenziato addirittura il maso chiuso oggetto di causa.
Per conseguenza la Corte, se avesse correttamente interpretato e applicato l'art. 20 del P.U.C. e specie il 1° comma e le norme di legge ivi richiamate, avrebbe concluso che, per individuare la destinazione urbanistica ai fini dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, non avrebbe dovuto applicare il solo 2° comma, ma "avrebbe dovuto individuare, invece, nell'ambito di applicazione del predetto 1° comma, le varie zone al fine di poter capire se, nell'ambito di tale zonizzazione, per il maso chiuso in questione vi fosse o meno una previsione tale da escludere, in futuro, la coltivazione agricola del terreno".
Nel più volte cit. piano di zonizzazione, oltre al castello NO vero e proprio, era evidenziato anche il relativo maso, di cui è causa, non solo come zona rurale ma addirittura con la denominazione di "azienda agricola".
La sentenza è viziata quindi non solo per aver disatteso le leggi contenenti la previsione a zona rurale, ma anche per non aver motivato perché abbia omesso di applicare il 1° comma dell'art. 20 che recepisce le norme a tutela del paesaggio, e altresì perché non abbia dato peso alle destinazioni urbanistiche contenute nel piano di zonizzazione.
Dalle stesse certificazioni sindacali valutate dalla Corte, proseguono i ricorrenti, risultava che il terreno del maso, a parte la zona a parcheggio, rientrava sì nella zona ricreativa extraurbana ma anche nella zona di verde agricolo o nella zona boschiva. Quindi la Corte territoriale non avrebbe dovuto disattendere la destinazione a verde agricolo o zona boschiva indicata nei certificati, o comunque non avrebbe dovuto dare la preferenza assoluta a quanto disposto, sotto il profilo della tutela paesaggistica, dal 2° comma dell'art. 20 ed escludere in tale maniera la destinazione agricola della zona in questione, quando invece nel piano di zonizzazione recepito nel 1° comma e nelle tavole allegate al P.U.C. 80 la zona del maso era evidenziata, con la relativa colorazione, quale zona agricola e zona boschiva. La Corte ha anche omesso di motivare perché non abbia ritenuto di riconoscere la destinazione agricola e boschiva ma di dare la preferenza solo alla zona ricreativa;
omissione grave perché tutta la zona era tutelata come parco e la ricreazione della popolazione non era prevista per la zona del maso, che era ed è rimasta, anche nel nuovo P.R.G. del 1995, agricola.
Col quarto mezzo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 15/A del T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con D.P.G.P. di Bolzano 28 dicembre 1978 n. 32 e succ. mod., nonché di tutte le altre norme già indicate nell'epigrafe del 2° e 3° motivo, assumono i EI che la Corte, la quale ha pure elencato tutte le particelle, non ha considerato che si discute della prelazione di un maso chiuso, regolata dall'art. 15/A, inserito nel T.U. del 1978 con la L.P. 26 marzo 1982 n. 10, secondo cui la prelazione si applica anche se l'affitto non è esteso a tutto il maso ma è limitato solo ad alcuni fondi dello stesso ed è prevista la preferenza in favore dell'affittuario della sede masale a scapito degli affittuari delle altre parti del maso. La "ratio" di tale norma è che il legislatore provinciale, attesa l'infrazionabilità del maso, ha conservato la prelazione anche se in relazione a qualche fondo non ne esistano i presupposti o sussista un motivo di esclusione. Da ciò discende che, quando si esamina se esistono i presupposti della prelazione, in caso di trasferimento di un maso, non bisogna dar peso a un motivo di esclusione esistente in relazione a un'unica particella compresa nel maso, essendo sufficiente che non sussista una causa di esclusione per tutte le particelle fondiarie, e dovendosi riconoscere la prelazione, in osservanza del principio di infrazionabilità giuridica, anche in tale ipotesi.
Pertanto la Corte non doveva escludere la prelazione, almeno non per la part. 1743 sol perché vi era previsto un parcheggio, o per le part. 2518/2 e 2696 perché previste come strade. Sarebbe quindi bastato solo l'affitto della sede masale per riconoscere la prelazione a favore dei ricorrenti.
Gli intimati ER, RO e società "Weingut Schloss", a loro volta, ripropongono, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, le eccezioni già proposte nel giudizio di appello e ivi non trattate perché assorbite.
Infine gli intimati EN, come già ricordato in narrativa, nel caso che questa Corte Suprema dovesse ritenere applicabile, come auspicato dai ricorrenti EI, l'art. 15/A 3° comma del T.U. delle leggi masali, eccepiscono, con ricorso incidentale subordinato, l'illegittimità costituzionale della predetta norma, terzo e quarto comma, dovendosi considerare l'esercizio del diritto di prelazione di un maso chiuso -bene indivisibile-, nel caso in cui l'affittuario e riscattante detenga oltre a terreni agricoli anche terreni comprovatamente non agricoli, in aperto contrasto con gli artt. 23, 42 2° e 3° comma e 44 della Costituzione.
Osserva il Collegio che il ricorso principale è fondato, nei sensi che saranno appresso precisati.
La Corte d'Appello, tralasciando ogni altra questione, ricorda come i EI abbiano esercitato il diritto di prelazione nei confronti del maso chiuso riportato alla partita tavolare 139/1 c.c. Gries, nella quale rientrano la B.p. 478 (casa di abitazione) e le particelle fondiarie da 1736 a 1738, da 1741 a 1749, 2518/2 (strada) e 2696 (strada); e come il certificato di destinazione urbanistica 2 luglio 1993 e la dichiarazione del sindaco di Bolzano 24.11.1986 attestino che "la part. Fond. 1743 è destinata a parcheggio, mentre le p. ff. 1743, 1745, 2696, 1749, 1746, 1748, 1747, 1744/1, 1744/2, 1736, 1741, 1742, 1737, 1738, 2518/2 rientrano tutte nella zona ricreativa extraurbana di EL NO".
"Delineata nei termini sovraesposti la situazione oggettiva", la sentenza impugnata, nel chiedersi "se sia applicabile alla fattispecie l'art. 8 2° comma della l. 26.5.1965 n. 590", passa a confutare la tesi delle parti appellate, secondo cui "l'esclusione della prelazione nella zona turistico ricreativa di EL NO sussisterebbe solo se in essa non fosse consentita l'attività agricola", e, prevedendo "l'art. 20 delle norme di attuazione del P.U.C. (...) che nella zona ricreativa è consentita l'utilizzazione agricola, il divieto di cui alla menzionata norma nel caso in esame non sarebbe operante".
Dopo aver riprodotto il testo dell'art. 20 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Comunale disciplinante le "Zone ricreative extraurbane", nella parte che interessa la presente causa ("Le zone di EL NO e del Colle sono individuate...
In tali zone possono essere realizzate attrezzature ed impianti da gioco per giovani e adulti, passeggiate, spazi da riposo e di divertimento e svago con servizi connessi.
Per tali zone è consentita l'utilizzazione agricola forestale secondo le norme vigenti"), la Corte di merito manifesta l'avviso che non sia "certo l'ultimo inciso ("...per tali zone è consentita la utilizzazione agricola forestale") ad escludere l'applicabilità dell'art. 8 2° comma della legge n. 590/65". Ed infatti, argomenta, "se si considera (...) che le norme sulla prelazione agraria limitano l'autonomia privata ed il potere di disporre liberamente dei propri fondi per assicurare lo sviluppo della proprietà coltivatrice, appare di chiara evidenza che le menzionate esigenze di tutela cadono quando i fondi, in base al piano regolatore comunale, siano suscettibili di diverse utilizzazioni. Se ciò non valesse, prosegue, "potrebbero aprirsi spiragli a possibili abusi, poiché quando determinati sfruttamenti sono consentiti anche il riscattante potrebbe poi sottrarre i beni all'utilizzazione agricola per destinarli a sfruttamenti diversi e più redditizi, che nulla hanno a che vedere con l'agricoltura". Orbene, "nel caso particolare, il fatto che il menzionato art. 20 delle norme di attuazione consenta lo svolgimento dell'attività agricola non preclude la possibilità di destinare i terreni alla realizzazione di impianti ricreativi e sportivi o di servizi connessi e complementari", onde, conclusivamente, "nei confronti dei fondi in contestazione non era operante la prelazione e il riscatto".
Così riportata, nella parte che qui interessa, la motivazione della sentenza impugnata, una prima osservazione s'impone: non valgono i richiami al nuovo P.R. di Bolzano approvato nel 1995, giacché, come è ben noto, le condizioni del riscatto, compresa la destinazione agricola del fondo, vanno riscontrate nel momento in cui esso sorge (col compimento dell'atto di alienazione al terzo in violazione del diritto di prelazione) o viene esercitato (con la dichiarazione comunicata dal retraente al retrattato): nella specie quindi con riferimento, rispettivamente, agli anni 1986 e 1987. Appare a questo punto necessaria una rapida ricognizione della normativa invocata a sostegno del secondo e terzo motivo di gravame. L'art. 20 delle disposizioni di attuazione del Piano Urbanistico Comunale di Bolzano, approvato con D.G.P. 12 maggio 1980 n. 2726, intitolato "Zone ricreative Extraurbane", dispone al primo comma:
"Le zone di EL NO e del Colle sono individuate ai sensi del testo coordinato delle leggi provinciali, 25 luglio 1970 n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37 sulla tutela del paesaggio, quali parchi di cui alla lettera D) dell'art. 1 destinati anche alla ricreazione della popolazione. Fino a quando non sarà operante il regime di tutela specifico, conservano efficacia a norma dell'art. 23 del testo coordinato tutti i provvedimenti adottati in base alla legge preesistente e rimane ferma la destinazione agricola e forestale in atto".
Il secondo comma della stessa norma detta: "In tali zone possono essere realizzate attrezzature e impianti da gioco per giovani e adulti, passeggiate, spazi da riposo e di divertimento e svago con i servizi connessi.
Per tali zone è consentita l'utilizzazione agricolo-forestale secondo le norme vigenti".
Tra le modifiche apportate d'uffici in sede di approvazione del P.U.C. 1980 (punto B della D.G.P. 12 maggio 1980 n. 2726 già cit.) è il recepimento, ai sensi della legge provinciale 19 settembre 1973 n. 37, del piano paesaggistico per la zona di EL NO (D.P.G.P. 24 aprile 1978 n. 34), il cui art. 15, nel vecchio testo, prescriveva: "Zone destinate a svago e ricreazione. Si tratta di zone destinate alla ricreazione della popolazione ed opportunamente contrassegnate nell'allegata tavola n. 5, per cui valgono le seguenti prescrizioni: A) Zona di ELfirmiano (Comune di Bolzano). In tale zona possono essere realizzate attrezzature ed impianti da gioco per giovani ed adulti, passeggiate, percorsi ciclabili, spazi per il riposo, il divertimento e lo svago con i relativi servizi annessi, nonché un posto di ristoro (...)". Precisava l'ultimo comma che "all'interno della zona è consentita l'utilizzazione agricola e forestale".
Il punto A), con D.P.G.P. 6 novembre 1980 n. 81/V/LS, è stato sostituito dal seguente testo: "In tale zona può essere realizzato soltanto quanto espressamente previsto nei commi che seguono e graficamente stabilito nell'allegata tavola n.7 Zona ricreativa di ELfirmiano". Nei commi che seguono sono enumerate le zone destinate alla viabilità, la zona di prato giochi e laghetto, le zone di parco attrezzato, le zone sportive, il posto di ristoro. Questa disamina dimostra che la Corte d'Appello, in base al principio "jura novit curia", per accertare (al fine del 2° comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590) la destinazione urbanistica del maso in parola, avrebbe dovuto non fermarsi al secondo comma dell'art. 20 delle disposizioni di attuazione del P.U.C. 1980, ma anche e soprattutto coordinare e interpretare le altre fonti normative sopra riportate, onde stabilire, con una visione d'insieme, se il 2° comma dell'art. 20 cit. non contenesse una semplice previsione di massima e la disciplina vera e specifica della "Zona ricreativa di EL NO", e quindi del maso in essa asseritamente ricompreso, non dovesse invece rinvenirsi alla stregua di esse e segnatamente della zonizzazione (da meglio esplicare con una c.t.u.) contenuta nel grafico n. 7 (il quale, al pari delle tavole in genere allegate agli strumenti urbanistici, ha natura di prescrizione precettiva con valore di norma obiettiva di legge, e doveva pertanto essere ricercato ed esaminato anche d'ufficio, cfr. Cass. 9 ottobre 1974 n. 2719). Non v'è chi non veda quindi quanto carente sia stato l'accertamento della Corte, che, per pervenire alla conclusione di due diverse, concorrenti e alternative destinazioni urbanistiche del maso, agricola e non agricola, si è basata su parziali riferimenti normativi e sulla semplice lettura dei certificati versati in atti:
dei quali peraltro, denunciano i ricorrenti, non sarebbe stato valutato nemmeno per intero il contenuto, attestante che la zona del maso, a parte il parcheggio, rientra sì nella zona ricreativa extraurbana, ma nello stesso tempo nella zona agricola o boschiva. Ed invero, è facile constatare, verificando l'esattezza di tale allegazione, che almeno il certificato del 2 luglio 1993 classifica, ad eccezione della part. 1743 (parcheggio), tutte le altre, pur ricomprese nella zona ricreativa extraurbana, come agricole o boschive (la qual cosa potrebbe significare, eventualmente anche alla luce del grafico n. 7, destinazione agricola o boschiva esclusiva).
Appaiono pertanto fondate, nei limiti suindicati, le ragioni addotte dai ricorrenti nel secondo e terzo motivo, nei quali in sostanza si denuncia che il giudice di merito, se avesse valutato l'intera normativa applicabile al caso, non avrebbe dovuto dubitare della destinazione agricola (e ovviamente solo agricola) dei terreni di cui trattasi, pertanto, a loro avviso, non esclusi dalla prelazione ai sensi dell'art. 8 2° comma della cit. legge n. 590 del 1965. Restano assorbite le altre questioni svolte nel primo e quarto motivo, le quali tutte presuppongono logicamente la precisa individuazione della destinazione urbanistica del maso. L'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata in via di ricorso incidentale subordinato dagli intimati EN, atteso l'assorbimento del quarto motivo del ricorso principale cui si riferisce, sarà riproposta davanti al giudice del rinvio, onde l'inammissibilità di tale gravame.
Saranno oggetto del giudizio di rinvio, come è naturale, anche le questioni cui accenna l'altro gruppo di intimati, accantonate dalla Corte per la "rilevanza dirimente" attribuita alla natura non esclusivamente agricola del bene.
In conclusione la sentenza impugnata va cassata in relazione, col rinvio, per un riesame, a un giudice di pari grado, designato nel dispositivo, cui si demanda anche di provvedere sulle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Brescia.
Così deciso a Roma, addì 28 gennaio 1999.
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.