Sentenza 14 marzo 2001
Massime • 1
Se, prima della costituzione in appello, sopravviene la perdita della capacità di stare in giudizio (nella specie: per intervenuta dichiarazione di fallimento) della parte cui sia stata notificata l'impugnazione, il processo è automaticamente interrotto ai sensi dell'art. 299 cod. proc. civ., applicabile anche in appello ex art. 359 dello stesso codice; ne' il procuratore della medesima parte è abilitato a costituirsi per rendere la dichiarazione di cui all'art. 300 cod. proc. civ., atteso che detta perdita di capacità produce altresì l'estinzione del mandato, ancorché originariamente conferito per entrambi i gradi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3661 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Presidente -
Dott. VINCENZO FERRO - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FORD ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato MANFREDONIA MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LI AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso l'avvocato ANDREA ZANELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NERINA BUFFA MAFFEI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
LE AUTO Srl;
- intimata -
avverso la sentenza n. 429/98 del Tribunale di ROVERETO, depositata il 14/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/10/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Manfrendonia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Zanello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Rovereto, con la sentenza pubblicata il 14 dicembre 1998, decidendo sullo appello proposto dalla società p.a. OR LI contro la sentenza 7 giugno 1996 del giudice di pace di Rovereto, nei confronti di VA EL (costituita in giudizio) e della società a r.l.. Le Auto (dichiarata contumace), dichiarava la estinzione del giudizio e condannava l'appellante al rimborso delle spese a favore della EL.
Rilevava il Tribunale che il giudizio si era interrotto per la dichiarazione di fallimento della parte appellata società Le Auto, avvenuta "prima della costituzione", sicché alla conseguente "perdita della capacità di stare in giudizio" della stessa parte doveva riconnettersi l'effetto previsto dall'art. 299 c.p.c.. E poiché con la costituzione in giudizio della EL (che aveva riferito della intervenuta dichiarazione di fallimento della società Le Auto) l'evento interruttivo era stato portato a conoscenza della società appellante, da quel momento (30 dicembre 1996) decorreva il termine semestrale di riassunzione (art. 305 c.p.c.) entro il quale la parte interessata avrebbe dovuto rinnovare la citazione per il giudizio di appello. Non avendo la s.p.a. OR LI a tale onere adempiuto, si era verificata la estinzione del giudizio di appello con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Contro questa decisione la s.p.a. OR LI ha proposto ricorso per cassazione, nell'unico motivo di impugnazione deducendo "violazione e falsa applicazione" degli artt. 299 e 300 c.p.c., nonché vizio di motivazione.
Ha resistito con controricorso VA EL. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso la OR LI prospetta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 299 e 300 c.p.c. nonché "omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" e censura la decisione per non avere il Tribunale di Rovereto considerato che l'interruzione del processo (indipendentemente dai casi di cui all'art. 301 c.p.c.) determina l'automatica interruzione del processo nelle sole ipotesi in cui la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte avvengano prima della costituzione, dovendosi però intendere per tale solo quella che, operandosi in primo grado, attribuisca al litigante la qualità di parte, e non già quella che la parte stessa ripeta nell'ulteriore grado del giudizio. In tal senso, afferma la ricorrente, è orientata la giurisprudenza di legittimità (Cass. 20 nov. 1990, n. 11198) secondo cui, una volta effettuata la costituzione in giudizio in primo grado, la parte conserva la qualità di parte (costituita) anche successivamente alla conclusione di quel grado così che, se essa non ripeta la formalità della Costituzione in secondo grado, non è tuttavia considerata contumace per gli effetti degli artt. 290 e ss.. E il ritenere che il processo si interrompa ipso iure senza necessità di alcuna dichiarazione da parte del procuratore costituito, sol perché l'evento cada successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, implica la lesione del diritto potestativo del procuratore costituito di determinarsi secondo gli interessi della parte nel senso di dichiarare in giudizio l'evento interruttivo ovvero di astenersi da tale dichiarazione (nel primo caso determinando l'onere della prosecuzione e, a carico della controparte, della riassunzione del giudizio, nel secondo rendendo l'evento interruttivo ininfluente sullo sviluppo del processo).
Il giudice d'appello in conclusione avrebbe dovuto quindi negare la estinzione del giudizio per mancata riassunzione, poiché l'evento interruttivo (la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della parte) non era stato dichiarato dal procuratore della società Le Auto, mentre nessun rilievo poteva annettersi alla dichiarazione resa al riguardo dal procuratore della EL, - dai cui poteri esulava quello di determinare la interruzione del giudizio per fatti inerenti parti diverse da quella rappresentata.
Il motivo è infondato.
Afferma la società ricorrente che l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità è univoco nel senso affermato da Cass. 20 novembre 1990, n. 11198, secondo cui a norma dell'art. 299 c.p.c. "l'interruzione opera automaticamente solo quando l'evento interruttivo si verifica prima della costituzione della parte nel giudizio di primo grado, non essendovi in questa fase del processo un procuratore in grado di compiere le valutazioni più opportune intorno alla prosecuzione del processo, e non riguarda il giudizio di appello per il quale valgono le regole del secondo comma del successivo art. 300, quando la parte già in primo grado sia costituita a mezzo di procuratore".
Ma è vero al contrario - rileva il collegio - che la decisione richiamata dalla ricorrente (relativa a fattispecie processuale in cui l'evento interruttivo verificatosi prima della costituzione in giudizio riguardava la parte appellante), è rimasta isolata, essendo preceduta (Cass. 28 gennaio 1983, n. 815) e seguita (Cass. 28 gennaio 1998 n. 842) da pronunce esplicite di segno opposto, nel senso cioè che "la morte della parte prima della sua costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 299 del codice di rito, applicabile anche nel processo d'appello in virtù del rinvio di cui all'art. 359 dello stesso codice, produce l'automatica interruzione del processo, indipendentemente dalla conoscenza che di tale evento abbiano le parti o il giudice".
Condivide il collegio il principio così enunciato che si armonizza con gli indirizzi affermato nella stessa giurisprudenza di legittimità (di cui sono espressione recente Cass. sez. un. 19 dicembre 1996 n. 11394 e 27 novembre 1998, n. 12060) in tema di eventi interruttivi (concernenti la parte ovvero il suo procuratore) che intervengano nella fase successiva alla pubblicazione della sentenza di primo grado - che precede l'eventuale determinarsi della cosa giudicata - .
È stato infatti escluso che le espressioni di cui agli artt. 330 (se nell'atto di notificazione della sentenza la parte non abbia dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza, l'impugnazione "si notifica presso il procuratore costituito") e 301 c.p.c. ("....se la parte è costituita mezzo di procuratore....") possano implicare una sorta di immanenza della avvenuta costituzione della parte in sede di primo grado del giudizio nella fase successiva alla pronuncia della sentenza conclusiva di tale grado, quando ancora non si sia realizzato il passaggio in giudicato della decisione medesima:
sicché entrambe le espressioni ("procuratore costituito"; "parte costituita") impiegate in senso improprio - in relazione a fattispecie nelle quali non vi sia stata ancora o non vi sarà la costituzione della parte destinataria della impugnazione - operano un riferimento retrospettivo "in funzione della sola precedente fase del giudizio". E se è stato ritenuto che la morte (o perdita della capacità) della parte che sia intervenuta tra una fase processuale e l'altra (prima cioè della notificazione della impugnazione) comporta la estinzione del mandato - art. 1722, n. 4, c.c. -, con la conseguenza che il procuratore costituito per quella parte nella precedente fase non è abilitato a proporre impugnazione, ne' la impugnazione può essere notificata presso di lui - art. 330 c.p.c. - (perché il principio della ultrattività della procura, per il suo carattere eccezionale, non può essere applicato che nei casi espressamente previsti), per la stessa ragione la morte o la perdita di capacità della parte cui sia stata notificata l'impugnazione ma che ancora non si sia costituita in giudizio di appello, determina in ogni caso l'estinzione del mandato, pur se originariamente conferito per entrambi i gradi (sicché il procuratore non è abilitato a costituirsi per eventualmente rendere la dichiarazione di cui all'art. 300 c.p.c.) e l'automatica interruzione del processo. Con piena ragione quindi il Tribunale di Rovereto nella fattispecie processuale di intervenuta dichiarazione di fallimento della parte cui era stata notificata l'impugnazione (presso il procuratore per essa costituito in primo grado) ma che non si era costituita nel giudizio di appello, ha ritenuto che, in applicazione dell'art. 299 c.p.c., si fosse determinata la automatica interruzione del processo (dovendo escludersi la persistenza della costituzione del procuratore attuata in primo grado) e ha fatto decorrere il termine semestrale per la riassunzione dalla conoscenza legale (perché discendente da un atto del processo dell'evento interruttivo che la parte appellante aveva acquisito nel momento in cui l'altra parte appellata - VA EL - si era costituita in giudizio, riferendo nella comparsa di risposta che la società "Le TO era stata dichiarata fallita.
Infondata essendo la censura dell'unico motivo di impugnazione, il ricorso deve essere rigettato. Soccombente, la società OR LI è condannata al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, a favore della parte resistente, liquidate in complessive lire 4.220.300=, delle quali lire 4 milioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2001