Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3661
CASS
Sentenza 14 marzo 2001

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Se, prima della costituzione in appello, sopravviene la perdita della capacità di stare in giudizio (nella specie: per intervenuta dichiarazione di fallimento) della parte cui sia stata notificata l'impugnazione, il processo è automaticamente interrotto ai sensi dell'art. 299 cod. proc. civ., applicabile anche in appello ex art. 359 dello stesso codice; ne' il procuratore della medesima parte è abilitato a costituirsi per rendere la dichiarazione di cui all'art. 300 cod. proc. civ., atteso che detta perdita di capacità produce altresì l'estinzione del mandato, ancorché originariamente conferito per entrambi i gradi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3661
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3661
    Data del deposito : 14 marzo 2001

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