Sentenza 22 maggio 1999
Massime • 1
Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, al fine del soddisfacimento della prescrizione di cui all'art. 366, n. 3 cod. proc. civ., che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere riconosciuti soltanto dal contenuto del ricorso medesimo senza necessità di attingere ad altre fonti.
Commentario • 1
- 1. Danno non patrimoniale, danno esistenziale, risarcibilità, tabelle MilanoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 luglio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/1999, n. 4998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4998 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco Sommella Presidente
Dott. Marino Donato Santojanni Consigliere
Dott. Vincenzo Mileo Consigliere
Dott. Alberto Spanò Cons. Relatore
Dott. Aldo De Matteis Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: LI TI, LI AN RI, NA AR, LL, LA, RI, RC, quali eredi di LI IL, elettivamente domiciliate in Roma, via Poma n. 2, presso l'avv. G. Sante Assennato, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IN, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma Via della Frezza 17 presso l'avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti De Angelis Carlo, Barbaria Gianfranco, Pescosolido Gabriella, costituiti con sola procura.
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 832/95 del 23 agosto 1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
Udito l'avv. Carlo De Angelis per l'IN;
Udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 240/94, in data 18 - 28 marzo 1994, il Pretore di Velletri, in accoglimento della domanda di LI IL, dichiarava l'irripetibilità delle somme a lui richieste dall'IN, siccome indebitamente percepite sulla pensione IO. L'Istituto interponeva appello.
Con sentenza n. 832/95 in data 3 luglio - 23 agosto 1995 il Tribunale di Velletri, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda del LI.
Osservava al riguardo, richiamando l'autorità della Sentenza di questa Corte, resa a Sezioni Unite, n. 3058 del 16 marzo 1995, che la ripetibilità delle somme erogate a titolo di pensione di invalidità per superamento del limite di reddito previsto dalla legge, è fondata su di una specifica norma, l'art. 8 dl 463/83, la quale esclude la configurabilità di errore ai sensi dell'art. 2033 cc e rende inapplicabile la normativa in rema di indebito previdenziale. Propongono ricorso per cassazione gli eredi del LI con un unico motivo.
L'IN si è costituito con la sola procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza del dato richiesto all'art. 366, primo comma, num. 3 cpc, atteso che in esso non si rinviene l'esposizione sommaria dei fatti di causa. Questa Corte di legittimità ha affermato che "il disposto dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, può ritenersi osservato quando nel ricorso stesso sia stata trascritta la parte espositiva della sentenza impugnata (Cass., Sez. II, sent. n. 5980 del 09-07-1987). Nel caso in esame è stata trascritta non la narrativa ma i motivi della decisione e pertanto non emerge lo svolgimento del processo.
La giurisprudenza di questo Supremo Collegio valuta con ragionevole elasticità la sussistenza del requisito dell'esposizione dei fatti di causa ed è costante nell'affermare essa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi d'impugnazione. Considera però "indispensabile, al fine del soddisfacimento della prescrizione di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., che il ricorso, almeno nella parte destinata all'esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere riconosciuti soltanto dal contenuto del ricorso medesimo senza necessità di attingere ad altre fonti" (Cass., Sez. II, sent. n. 2394 del 06-04-1983, conformi ex pluribus Sez. III, sent. n. 2462 del 07-04-1983, Sez. I, sent. n. 4872 del 15- 07-1983, Sez. Lav., sent. n. 1012 del 09-02-1984). Peraltro i motivi addotti dagli odierni ricorrenti consistono in gran parte nella trascrizione della sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 24 giugno 1996 in tema di ripetibilità di somme che l'Ente Previdenziale abbia erogato pur avendo la disponibilità dei dati necessari per verificarne i presupposti, non forniscono elementi sufficienti a individuare le questioni trattate nel giudizio di merito, non attengono agli argomenti svolti nella sentenza denunciata e non consentono di individuare il preteso errore di diritto dal quale la stessa sarebbe affetta.
Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 disposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 1999