Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5721
CASS
Sentenza 19 aprile 2002

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In tema di arbitrato irrituale, l'indagine diretta a stabilire se l'arbitro si sia mantenuto o meno nei limiti dell'incarico ricevuto si risolve nell'individuazione dell'estensione e dei limiti del mandato conferito, tramite la determinazione dell'effettiva volontà dei mandanti e, quindi, in un accertamento riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato.

La parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che la parte, totalmente vittoriosa in prime cure, fosse tenuta all'impugnazione incidentale per riproporre in appello la questione della sussistenza in capo agli arbitri irrituali del potere di decidere con effetti negoziali le controversie insorte tra le parti, questione non esaminata dal giudice di primo grado, il quale aveva dichiarato la nullità del lodo per la mancanza di una volontà collegiale degli arbitri).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5721
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5721
    Data del deposito : 19 aprile 2002

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