Sentenza 19 aprile 2002
Massime • 2
In tema di arbitrato irrituale, l'indagine diretta a stabilire se l'arbitro si sia mantenuto o meno nei limiti dell'incarico ricevuto si risolve nell'individuazione dell'estensione e dei limiti del mandato conferito, tramite la determinazione dell'effettiva volontà dei mandanti e, quindi, in un accertamento riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato.
La parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che la parte, totalmente vittoriosa in prime cure, fosse tenuta all'impugnazione incidentale per riproporre in appello la questione della sussistenza in capo agli arbitri irrituali del potere di decidere con effetti negoziali le controversie insorte tra le parti, questione non esaminata dal giudice di primo grado, il quale aveva dichiarato la nullità del lodo per la mancanza di una volontà collegiale degli arbitri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5721 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLIC057 2 1 / 02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 3.10 2.0 APR. 2002 IN NOME DEL POR I IT. LIAN IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Arbitrato irrituale SEZIONE PRIMA CIVILE impugnazione lodo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 6225/01 Dott. Rosario DE MUSIS Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Cron. 16959 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. 1297 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Ud. 11/02/02 Dott. MA BONOMO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Fl. sul ricorso proposto da: 3,10per diritti € TELESPAZIO SpA, già NUOVA TELESPAZIO SPA, in persona APR. 2002 IL CANCELLIERE del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 24, presso l'avvocato MICHELE ROMA, che la rappresenta e difende unitamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE agli avvocati GUSTAVO MINERVINI e ROMANO VACCARELLA, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio giusta procura a margine del ricorso;
dal Sig.
3.10. ricorrente - per diritti Sp
contro
IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in GAETANO MASSIMO, BARRESI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ROMA VIA G. FILANGIERI 4, presso l'avvocato LUIGI Richiesta copia studio 2002 MAZZEI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a dal Sig. ANN per diritti € 3.10 * 376 margine del controricorso;
• AT ON PP il 200 IL CANCELLIERE 1 - controricorrente avversO la sentenza n. 2181/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 20/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/02/2002 dal Consigliere Dott. MA BONOMO;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati Roma, Michele Minervini, Gustavo Minervini e Vaccarella, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato cheMazzei, ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il dott. AN MA ES, appaltatore in virtù di contratto del 29 aprile 1992 delle opere edili ed impianti della stazione di telecomunicazioni di Scanzano (Piana degli Albanesi, convenivaPA) in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la committente Nuova Telespazio s.p.a. ed esponeva che: a) la società Nuova Telespazio aveva più volte modificato i progetti iniziali ordinando nuovi lavori, revocando ordini già impartiti ed annullando le precedenti determinazioni, in tal modo impedendo il rispetto dei tempi contrat- 2 tuali ed ingenerando gravi difficoltà nei rapporti tra esso appaltatore ed i subfornitori;
b) а fronte delle contestazioni sollevate, la società committente aveva a titolo transat- offerto la somma di £ 1.000.000.000 tivo attraverso il proprio direttore generale dott. Natali e, successivamente, proposto la stipula di un compromesso per arbitrato irrituale ai fini della SO- luzione delle controversie insorte, assicurando che sarebbe stato in tal modo riconosciuto, ad esso appal- tatore tutto quanto a lui spettante;
c) gli Arbitri, con lodo 22 giugno 1995, avevano di- sottoscritto il chiarato la risoluzione dei contratti tra le parti per colpa di esso appaltatore e, procedendo alla contabi- avevano riconosciu- lizzazione dei crediti rispettivi, to un credito а favore di essa impresa ES per £ 178.656.194, con gli interessi fino al saldo. In ordine a tali pronunce adduceva l'annullabilità del compromesso, per errore, in quanto egli si era in- come gli ven- dotto a sottoscriverlo "perché riteneva, assicurato, che si trattasse solo di un mezzo ne..... realizzare l'accordo già raggiunto fra le parti per riconoscimento transattivo all'impresa delle per il in ogni caso,e, la nullità del lodo sue spettanze..", sul rilievo che: 1) il terzo Arbitro nominato dal Pre- Roma non aveva la qualifica sidente del Tribunale di 3 stabilita nel compromesso (presidente di sezione о presidente della Corte di cassazione a riposo); 2) gli Arbitri non avevano deciso collegialmente, avendo quelli nominati dalle parti espresso, dopo la sotto- scrizione del lodo, ciascuno il proprio dissenso;
3) il Collegio aveva pronunciato la risoluzione del con- tratto violando il mandato per arbitrato libero. Impugnava, quindi, il lodo chiedendo l'annullamen- to del compromesso con condanna della società commit- tente all'adempimento delle obbligazioni negoziali, e, in ogni caso, la declaratoria di nullità dei lodo ar- bitrale. La Nuova Telespazio, costituendosi, eccepiva l'in- sussistenza dell'errore inficiante il compromesso, al- legato dalla controparte, opponendo: a) di non aver offerto somme a titolo transattivo, né lasciato inten- fosse favorevole al dere che la decisione arbitrale ES;
b) l'equivalenza della qualifica di Avvocato generale presso la S.C. del terzo Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale a quella di presidente di se- che,(senza peraltro, l'eventuale zione della S.C. nullità relativa alla nomina dell'Arbitro fosse stata fatta valere in sede di procedimento arbitrale); c) la sussistenza di maggioranze differenziate formatesi sui diversi punti oggetto della decisione;
d) l'insussi- 4 stenza del vizio di ultrapetizione avendo gli Arbitri giudicato secondo equità. Spiegava, quindi, domanda riconvenzionale chieden- do dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della controparte, con condanna del- la stessa al risarcimento danni. 187 CO. IT Riservata la in decisione ex art. causa c.p.c. sulla questione preliminare di nullità del lodo ed avendo le parti solo sulla concluso stessa, con sentenza 2 luglio 1998 il Tribunale in persona del giudice unico, respinta la domanda di annullamento del compromesso per l'allegata dolosa induzione a contrar- in relazione al compromesso re e qualificato il lodo, atto negoziale degli Arbitri ہے per arbitri liberi, come contratto di mandato, ritene- unin esecuzione di reso di nullità del lodo in del vizio sussistenza va la considerazione del fatto che, dichiarati risolti i contratti stipulati tra le parti ed emessa condanna della Nuova Telespazio al pagamento della differenza a favore del ES risultante dalla compensazione tra i reciproci crediti e debiti, dopo aver sottoscritto il dispositivo, i due arbitri designati dalle parti avevano annotato il proprio contrarius consensus, di modo che il contrasto aveva investito non la mera quantificazione del danno sommedelle altre pretese e 5 dall'appaltatore, bensì la stessa esistenza del fatto costitutivo della pretesa di quest'ultimo e del credi- C.C. dalla società committen- to vantato ex art. 1218 te, cosicché il dispositivo conteneva un dictum conte- stato da due arbitri su tre (l'uno per eccesso, l'al- tro per difetto). mancanza di una volontà In ragione della ritenuta collegiale, sia pure assunta a maggioranza, idonea a dar vita ad un negozio ascrivibile alla volontà unita- ria dell'organo collegiale, dichiarava quindi la nul- lità radicale ed insanabile del lodo e condannava la Telespazio alle spese di lite. 20 giugno 2000,23 maggio la Con sentenza del - Corte d'appello di Roma respingeva l'impugnazione pro- posta dalla Nuova Telespazio s.p.a., condannando l'ap- pellante alle spese del grado. Osservava la Corte ter- ritoriale, per quanto rileva in questa sede: a) che tra le questioni prospettate presentava carattere preminente e decisivo la denuncia di viola- zione del compromesso riproposta dal ES;
b) che l'esame della questione, assorbita dal- la decisione adottata dal primo giudice non era pre- clusa dall'assenza di impugnazione incidentale;
c) che la questione era fondata avendo voluto le parti demandare agli arbitri un'attività negoziale 6 di componimento delle divergenze in via transattiva in vista della sollecita ultimazione delle opere;
d) che era invalida ed inefficace la pronuncia a natura giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento colpevole dell'appaltatore, emessa dagli arbitri extra mandato. Avverso la sentenza d'appello la Telespazio s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria. AN MA ES ha resistito con controri- corso, depositando una memoria illustrativa. Gli avvocati della ricorrente presentavano alcune osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pub- blico ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Eccepisce il controricorrente che il ricorso sarebbe stato proposto da un procuratore (il dott. Re- nato Conti) senza rappresentanza, in quanto con la de- libera del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2000 al suo dante causa, nondott. Badalotti, sarebbe stato conferito il relativo potere, dovendo sovrinten- dere alla gestione della società ed essendo a tal fine autorizzato a compiere tutte le operazioni di ordina- Conti sarebbe sta- ria amministrazione. Inoltre al dr. to fissato anche il limite di 100.000 euro, inferiore 7 addirittura all'importo degli onorari pretesi dagli arbitri.
2. L'eccezione non è fondata. Ai sensi dell'art. 21, secondo comma dello statuto della società ricorrente, la rappresentanza della SO- cietà, anche in sede giudiziale, spetta (oltre che al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente) altresì alle persone a cui il Consiglio abbia delegato poteri di amministrazione ai sensi del precedente articolo 20 (il quale prevede, tra l'altro, la facoltà del Consi- glio di Amministrazione di nominare un amministratore delegato), nei limiti delle attribuzioni loro conferi- N3 te. Con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2000 era stata affidata all'amministra- tore delegato, dott. Enzo Badalotti, la nomina e la revoca di nell'ambito procuratori dei poteri a lui al'autorizzazione com- conferiti, che comprendevano piere di tutte le operazioni di ordinaria amministra- zione, innonché, via di tutteurgenza, quelle di straordinaria amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio nella prima riunione successiva. L'ampiezza dei poteri di amministrazione conferiti all'amministratore delegato, compresivi anche di quel- 8 li di straordinaria amministrazione, non sottoposti a ratifica da parte del Consiglio di amministrazione (salva l'urgenza, comunque non sindacabile dal
contro
- ricorrente), e l'inclusione nell'art. 21 dello statuto della previsione della rappresentanza giudiziale, di- mostrano la sussistenza in capo all'amministratore de- legato della rappresentanza processuale della società. Rileva poi il Collegio che nella procura rilascia- ta dall'amministratore delegato dott. Badalotti al dott. Renato Conti il limite di spesa di 100.000 euro (per ogni singolo contratto), è stato previsto al pun- to n. 11, con riferimento al caso di ricorso all'opera di liberi professionisti e di consulenti esterni, an- la definizione di determinati negozi, mentre che per nessun limite è stabilito dalle specifiche disposizio- ni con cui sono stati conferiti i poteri di rappresen- tare la società in ogni vertenza di carattere giudi- ziario (punto 4), di promuovere azioni giudiziarie di e di nominare avvocati ogni ordine e grado (punto 7) per tali procedure (punto 9).
3. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta nullità del procedimento per violazione e fal- sa applicazione degli artt. 324, 343 e 346 c.p.c.. aveva ritenuto preminente e L'impugnata sentenza decisiva la questione della sussistenza in capo agli 9 arbitri del potere di decidere (sia pure con effetti negoziali) le controversie insorte tra le parti, men- tre aveva omesso di esaminare la questione (sulla qua- le si era fondata la sentenza del Tribunale) della sussistenza ○ meno di una valida formazione della Vo- lontà del Collegio. Tale impostazione doveva ritenersi corrella, essendo pregiudiziale dal punto di vista sia logico che giuridico, la questione del se esiste un potere rispetto a quella del come quel potere è stato esercitato. Ora, poiché le due questioni prospettate dal Bar- resi in primo grado si ponevano nel descritto rapporto di pregiudicante (il "se" del potere) e di pregiudica- del potere), l'accoglimento della secon- ta (il "come" 13 e pregiudicata, questione comportava automatica- da, mente il rigetto della prima, e pregiudicante, que- stione. In tal caso non opera l'art. 346 c.p.c., es- sendo la riproposizione delle domande non accolte con- sentita quando la domanda non accolta sia totalmente alternativa rispetto a quella accolta ovvero sia su- bordinata. Nella specie, poiché la domanda non accolta era principale e doveva intendersi rigettata, il ri- getto non poteva essere rimosso che con l'appello in- cidentale. Il Tribunale aveva esplicitamente affermato che il 10 collegio era chiamato a pronunciarsi, tra l'altro, sulla risoluzione del contratto per inadempimento del- l'appaltatore. Non essendo stato proposto appello incidentale av- verso tale statuizione, la questione non poteva essere presa in esame dalla Corte d'appello per essersi for- mato il giudicato interno.
4. Il motivo non merita accoglimento. Ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le ec- cezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che espressamente riproposte in appello, si in-non sono tendono rinunciate. La parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezio- ni respinte o ritenute assorbite о comunque non esami- nate con la sentenza impugnata dalla parte soccomben- te, essendo invece sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni nel giudizio di secondo gra- do (Cass. 24 novembre 1998 n. 11929). Correttamente la Corte territoriale, sulla base di questi principi, ha ritenuto che il ES non fosse tenuto all'appello incidentale per riproporre la que- stione della violazione del compromesso, non esaminata il quale aveva ritenuto dal giudice di primo grado, 11 nullo il lodo per la mancanza di una volontà collegia- le degli arbitri, ritenendo assorbiti gli altri profi- li di nullità denunciati dall'attore, tra quali vi era il preteso mancato conferimento agli arbitri del potere di pronunciare la risoluzione del contratto.
5. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1369 C.C., nonché dei principi in materia di arbi- trato irrituale, nonché insufficiente e contradditto- ria motivazione. La sentenza impugnata era pervenuta ad un'errata ricostruzione della volontà compromissoria isolando alcune frasi, senza valutare nel suo complesso l'atto di compromesso e trascurando una serie di significati- ve espressioni. La disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, del compromesso, e richiamata dalla Corte d'appello, secondo cui "la decisione degli arbitri vincolerà le parti con gli stessi effetti di un negozio transattivo concluso direttamente tra di loro", è una clausola di stile, che non contraddice l'oggetto decisorio del- l'arbitrato irrituale, comprensivo di una pronuncia che, constatato il grave inadempimento, risolva il contratto. La sentenza non aveva violato solo l'art. 1363 C.C., ma anche l'art. 1369 dello stesso codice, 12 dovendo le espressioni con più sensi esser e interpre- tate in quello più conveniente alla natura ed all'og- getto del contratto. L'arbitrato irrituale non si riduce ad un semplice arbitraggio in transazione, svolgendo gli arbitri an- che nell'arbitrato libero una funzione decisoria. La Corte di morito aveva confuso gli effetti in- trinsecamente negoziali del lodo irrituale con il pos- sibile contenuto del medesimo che non deve essere ne- cessariamente transattivo. Il compromesso deferiva agli arbitri la controver- sia richiamata in premessa, nella quale la Telespazio aveva contestato l'inadempimento della controparte agli obblighi contrattuali assunti. La contestazione dell'inadempimento schiude altresì la richiesta di ri- soluzione, oltre a quella di adempimento. Era poi ar- bitraria l'affermazione della Corte d'appello secondo cui fatti precedenti alla stipula del compromesso era stati già valutati negozialmente dalle parti come inidonei a provocare lo scioglimento del rapporto, ri- echeggiando tale affermazione solo l'iniziale prospet- tazione difensiva del ES (per il quale l'arbitra- to doveva servire a formalizzare una transazione già stipulata dalle parti) che era stata stroncata dal Tribunale e non più coltivata in appello. 13 Il riferimento alla "ultimazione dei lavori" non escludeva in radice la pronuncia risolutoria, ma la- sciava aperta ogni possibilità, evitando che le conte- stazioni rallentassero ulteriormente l'esecuzione dei lavori. Il riferimento alle liti insorgende da affidare a giudici qualificati dimostrava ad abundantiam come il compromesso fosse aperto alla successiva specificazio- ne delle controversie mediante la concreta proposizio- ne delle pretese nel corso dell'instaurando giudizio arbitrale. Né il quesito della risoluzione per inadempimento poteva considerarsi tardivo, in quanto il compromesso prevedeva che il collegio arbitrale decidesse senza particolari vincoli di procedura salvo il rispetto del contraddittorio.
6. Il motivo non è fondato. In tema di arbitrato irrituale, l'indagine diretta a stabilire se l'arbitro si sia mantenuto о meno nei limiti dell'incarico ricevuto si risolve nell'indivi- duazione dell'estensione e dei limiti del mandato con- ferito, tramite la determinazione dell'effettiva vo- un accertamento ri- lontà dei mandanti, e, quindi, in insindacabile in sedeservato al giudice del merito, di legittimità se condotto nel rispetto dei criteri di 14 ermeneutica contrattuale e correttamente motivato (Cass. 13 aprile 1999 n. 3609, 21 maggio 1996 n. 4688, 27 aprile 1985 n. 2740). Deve, pertanto, escludersi la possibilità di una diretta valutazione degli atti da parte di questa Corte. Nella specie, la sentenza impugnata ha osservato: a) che con l'arbitrato si era voluto demandare agli arbitri un'attività negoziale di componime nto delle divergenze insorte nel corso dell'esecuzione dell'ap- palto in via transattiva in vista della sollecita ultimazione delle opere e con gli stessi effe tti di un negozio concluso direttamente dai contraenti;
b) che gli stessi quesiti formulati rispettivament e dalle parti erano diretti al riconoscimento delle con trappo- M ste pretese di ristoro del pregiudizio connesso al protrarsi dei tempi contrattuali, che società commit- tente ed appaltatore si addebitavano reciprocamente, come si ricavava dalle premesse del compromesso d el 23 settembre 1994; c) che la domanda di riso luzione del rapporto contrattuale era stata proposta dalla società Telespazio con la memoria del 7 dicembre 1994. Ora, la società ricorrente riconosce che l'artico- lo 3, comma 2, del compromesso disponeva che la deci- sione degli arbitri avrebbe vincolato le parti con gli stessi cffetti di un negozio transattivo concluso di- 15 rettamente tra di loro, ma sostiene che si tratterebbe di una semplice clausola di stile. Ritiene il Collegio che, essendo l'arb itrato irri- caratterizzato dalla richiesta agli arbitri di tuale risolvere determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertam ento, ovvero strumenti conciliativi ○ transattivi (Cass. 8 agosto 2001 n. 10935, 17 gennaio 2001 n. 562) - sia del tutto giusti- ficata la valorizzazione da parte d el giudice di meri- to del riferimento al negozio transattivo contenuto nel compromesso. Siffatto elemento è stato poi logicamente messo in relazione sia con il riferimento all'int eresse manife- stato per la sollecita ultimazione delle opere che appare certamente più compatibile con un'ipotesi tran- sattiva che non con la risoluzione del contrallo sia con il contenuto dei quesiti formulati dalle parti, che, avendo per oggetto reciproche pretese di ristoro del pregiudizio connesso al protrarsi dei tempi con- trattuali, pure potevano portare ad una composizione in via transattiva. I diversi elementi richiamati dalla ricorrent e, con riferimento ad altre clausole del compromesso, non escludono l'interpretazione effettuata dalla Corte d'appello. Ciò vale, anzitutto, per la previsione che 16 il presidente del collegio arbitrale fosse un altissi- mo magistrato, nonché per i riferimenti effettuati al rispetto del contraddittorio, alla "decisione" degli arbitri о all'assunzione di messi di prova. Ma anche la circostanza che nelle premesse del compromesso la società Telespazio avesse contestato l'inadempimento della controparte agli obblighi contrattuali ed avesse dichiarato di voler far valere i propri diritti nei confronti dell'Impresa in relazione al contestato adempimento, come riportato dalla ricorrente, non era incompatibile con l'ipotesi della transazione atteso che l'inadempimento non comporta necessariamente la risoluzione del contratto, ma può sfociare in un ri- sarcimento dei danni, specialmente in presenza di con- trapposte pretese risarcitorie. Quanto infine alla tempestività del quesito della risoluzione per inadempimento, perché il compromesso prescriveva al collegio arbitrale di decidere senza particolari vincoli di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio, la Corte d'appello non ha espres- SO un giudizio di tardività al riguardo, ma ha sotto- lineato che tale pretesa era stata introdotta in un secondo tempo, rispetto ad i ques iti originariamente formulati, nei quali si era direttamente trasfusa la volontà espressa dalle parti nel compromesso. 17 In conclusione, non si ravvisano violazioni di re- gole ermeneutiche da parte della Corte d'appello con riferimento alla ricostruzione dell'intenzione dei contraenti ed alla interpretazione complessiva delle clausole, né vizi logici della motivazione. In realtà, la ricorrente sostiene una diversa interpretazione del compromesso, la quale però non può formare oggetto di esame in questa sede dati i limiti del giudizio di le- gittimità.
7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese processuali, liquidate come nel disposi- tivo, vanno poste a carico della ricorrente in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricor- rente al rimborso delle spese del giudizio di cassa- zione, liquidate in euro.ro 165,52, oltre a euro 10.000 per onorari. Così deciso in Roma 1'11 febbraio 2002. Il Cons. est. Il Presidente 109T 129,11 Dott. MA Bonomo Dott. Rosario De Musis Play mis LEST 51,65 TOT: 18076 e CORTE Depositato in Cancelleria Prima Sezion 19 APR. 2002 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Luisa Passinetti 11 18