Sentenza 1 aprile 2014
Massime • 1
In tema di reato permanente, l'imputazione di associazione di tipo mafioso, ex art. 416 bis cod. pen., limitata temporalmente con l'espressione 'fino a data odiernà si estende fino alla data del decreto che dispone il giudizio e, ove questo manchi, trattandosi di rito abbreviato, fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/04/2014, n. 21294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21294 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 01/04/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 931
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 9067/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO;
nei confronti di:
AL EL (CL. 57) N. IL 02/01/1957;
ON PE N. IL 27/09/1957;
inoltre:
AL EL (CL. 47) N. IL 06/03/1947;
avverso la sentenza n. 4089/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 29/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gianluigi Pratola, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di LA NG (classe 1947) e l'annullamento con rinvio nei confronti di LA NG (classe 1957) ed NE PP;
il difensore della parte civile Comune di ST, avv. Lania Rossana, ha depositato conclusioni scritte e nota spese. il difensore dell'imputato LA NG (classe 1957), avv. Castronovo Giovanni, ha concluso chiedendo l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso del P.G.;
il difensore dell'imputato NE PP, avv. Emanuele Limuti, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.G.;
il difensore dell'imputato LA NG (classe 1947), avv. Raffaele Bonsignore, ha concluso chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza resa in data 3 giugno 2011, il G.U.P. presso il Tribunale di Palermo condannava alla pena di giustizia LA NG (classe 1947), LA NG (classe 1957) ed NE PP in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4, 5 e 6, rispettivamente quali vice capo (il primo) e componenti (gli altri due) della famiglia mafiosa di ST, per aver fornito stabile e immediata assistenza agli associati ed ai loro vertici.
2. Avverso la sentenza proponevano appello i tre imputati;
la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del G.U.P., assolveva LA NG (classe 1957) ed NE PP dall'imputazione loro ascritta, per non aver commesso il fatto, e, ritenuta l'ipotesi di mera partecipazione all'associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis cod. pen., in tal senso dovendosi intendere modificata l'originaria imputazione ascritta ad LA NG (classe 1947) ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 6 riduceva la pena inflitta allo stesso.
3. La Corte territoriale, fatta una premessa sui principi giurisprudenziali che disciplinano la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e passate in rassegna le dichiarazioni dei collaboratori Di TI AU, RD PP, RD GN e Di TI BE, rinveniva solamente rispetto ad LA NG (classe 1947), detto "ù capuni", gli indicatori fattuali dai quali desumere la partecipazione alla famiglia mafiosa di ST;
tuttavia non riscontrava in punto di fatto l'esplicazione del compimento di atti tipici di un reggente o, comunque, di un vice capo (quali decisioni da assumere o assunte), deducendo anzi un elemento di segno contrario dalla circostanza che l'imputato si mise a disposizione di SO PP, prima a capo della famiglia di AC, rivale del Di TI AU, e poi suo successore nel comando del sodalizio agrigentino.
3.1 Con riferimento ad LA NG (classe 1957), detto AC o AN, la cui condanna in primo grado era fondata sulla qualifica di "soggetto avvicinato", la Corte ha ritenuto gli elementi a carico estremamente generici, poiché all'imputato non è stato attribuito alcun episodio specifico in cui si sarebbe concretizzata l'appartenenza alla consorteria, oltre al fatto che la sua individuazione non era connotata da certezza, per problemi di omonimia con il primo imputato. Inoltre le dichiarazioni di Di TI AU non hanno trovato riscontro in altri elementi.
3.2 Infine, quanto ad NE PP, nipote dello "zu AR IN, capo famiglia di ST, ritenuto un "mero affiliato" dal giudice di primo grado, per l'assenza di comprovate condotte a sostegno di reati di qualsiasi natura interni alle logiche mafiose, la Corte ha escluso la sussistenza di elementi concreti e specifici, al di là della mera definizione quale "uomo d'onore" fatta da due collaboratori, circostanza peraltro smentita da Di TI BE ed incompatibile con una formale denuncia da lui presentata, quale soggetto passivo di un reato legato ad una richiesta di concessione, del tutto incompatibile con lo status di mafioso.
4. Contro la sentenza hanno presentato ricorso il Procuratore generale di Palermo (con atti del 23 ottobre 2012 e del 9 novembre 2012) ed LA NG (classe 1947).
4.1 Il ricorso del Procuratore generale del 23 ottobre 2012 contesta l'assoluzione di LA NG (classe 1957), denunciando violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E, in relazione all'art. 416 bis cod. pen., per carenza e illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta esclusione, in astratto, nelle condotte contestate all'imputato, degli estremi del reato di partecipazione all'associazione mafiosa ed al mancato raggiungimento della prova del reato associativo.
Il ricorrente contesta l'affermazione della sentenza secondo la quale non sarebbe emersa dalle dichiarazioni dei collaboratori l'assunzione di un ruolo formale all'interno del sodalizio, ne' lo svolgimento di ruoli specifici, perché l'imputato curò in tempi diversi la latitanza di Di TI AU, Di TI BE e RO PP, si occupò dei loro spostamenti ed organizzò incontri riunioni con altri associati. Inoltre egli evitò in un'occasione l'arresto di Di TI AU, curò la riscossione dei proventi delle sue estorsioni e comprò come prestanome un lotto di terreno dove sarebbe stato realizzato un bunker, che doveva servire da rifugio ai latitanti. Tutti questi elementi consentivano di affermare la sussistenza del delitto di partecipazione all'associazione mafiosa oppure di concorso esterno nella medesima.
4.2 Quanto alla identificazione dell'imputato ed alla sua confusione con LA NG (classe 1947), il ricorrente contesta la veridicità dell'assunto, poiché non potevano nutrirsi dubbi sulla sua persona, come colui che aveva gestito la latitanza dei soggetti prima indicati e che aveva acquistato il terreno;
con riferimento a questa ultima circostanza, si evidenzia che il collaboratore Di TI AU fa riferimento al coinvolgimento delle figlie SE e NC, elemento questo sicuramente individualizzate. Anche il soprannome di AN, indicato da RD GN, è confermato da Di TI BE.
5. Nell'interesse di LA NG (classe 1957) è stata depositata nota difensiva, a firma dell'avv. Giovanni Castronovo, con la quale si chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché generico, essendo i motivi enunciati in forma perplessa o alternativa (con la formula "non si riesce a comprendere") e perché le denunce di travisamento di prova sono del tutto sfornite dell'indicazione puntuale degli atti rilevanti, rispetto ai quali vi sarebbe contraddittorietà, oltre che per nulla percepibili "ictu oculi", come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte.
5.1 L'imputato eccepisce anche l'infondatezza delle argomentazioni del ricorso, poiché la Corte territoriale ha analizzato in modo specifico le parole dei collaboratori di giustizia ed ha escluso l'esistenza di riscontri, secondo la regola della cosiddetta "convergenza del molteplice", in particolare in riferimento alle dichiarazioni del collaboratore Di TI AU.
6. Il ricorso del Procuratore generale del 9 novembre 2012 contesta l'assoluzione di NE PP, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E, per carenza e illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta esclusione, in astratto, nelle condotte contestate all'imputato, degli estremi del reato di partecipazione all'associazione mafiosa ed al mancato raggiungimento della prova del reato associativo.
6.1 Richiamate sinteticamente le ragioni poste a fondamento dell'assoluzione, il ricorrente contesta che l'NE abbia presentato denunce
contro
Di TI AU o Di TI BE;
a suo giudizio la Corte territoriale, senza alcun approfondimento o vaglio critico, si è limitata a riportare quanto risultante dall'atto d'appello e dalla memoria difensiva.
6.2 Il procuratore ricorrente ripropone alcune dichiarazioni di Di TI BE, dalle quali si desume che l'imputato, per ottenere la concessione di un distributore di benzina nel territorio di AC, si rivolse al Di TI, promettendo, in caso di successo, l'assunzione di lavoratori segnalati da "cosa nostra" e il pagamento di una somma di denaro.
6.3 Quanto alla mancanza di riscontri probatori alle dichiarazioni di Di TI AU e RD PP, si contesta che le dichiarazioni di Di TI BE costituiscano un elemento contrario, poiché lo stesso collaborante riferisce con chiarezza che si trattava di soggetto comunque "avvicinato".
6.4 Si indica ancora l'episodio dell'acquisto di due schede telefoniche, utilizzate nell'ambito di un omicidio, comprate da RD PP al negozio dell'imputato, senza fornire alcun documento di identità: il RD poteva contare sull'aiuto dell'NE, poiché questi era un uomo d'onore.
6.5 Altro elemento segnalato nel ricorso è l'episodio relativo al racconto della perquisizione a casa dell'LA, che NE aveva riferito a RD.
6.6 In conclusione il procuratore ricorrente contesta l'affermazione della sentenza, per la quale il ruolo svolto dall'imputato nel sodalizio sarebbe rimasto generico, poiché la fattispecie di partecipazione ad associazione di tipo mafioso è reato a forma libera, sicché la condotta può assumere forme e contenuto variabili, consistenti sul piano oggettivo in un contributo, purché apprezzabile e concreto, nella realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice: l'NE era uomo a disposizione dei mafiosi, capace di offrire il suo costante contributo per il perseguimento delle finalità illecite di "cosa nostra", come si desume dai numerosi elementi prima indicati.
7. Anche nell'interesse di NE PP è stata depositata nota difensiva, a firma dell'avv. Emanuele Limuti, con la quale si chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché contenente censure in punto di fatto;
la difesa denuncia poi un vero e proprio travisamento dei fatti contenuto nel gravame della parte pubblica: la denuncia dell'imputato che a giudizio del Procuratore generale non sarebbe mai stata presentata, non riguardava una richiesta estorsiva, ma un tentativo di corruzione da parte degli amministratori che gli avevano negato la concessione del distributore. Questo ha sostenuto la difesa nell'atto di appello, tanto da allegare la sentenza di condanna degli amministratori denunciati.
8. Ha proposto ricorso anche LA NG (classe 1957), con atto sottoscritto dai difensori avv. OG Sferrazza e Raffaele Bonsignore, affidato a quattro motivi.
8.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, C ed E, in relazione all'art. 416 bis cod. pen., art. 125, 192 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. E, per violazione delle regole probatorie in tema di chiamata di correo. L'affermazione di responsabilità è fondata sulle dichiarazioni di due collaboratori, Di TI AU e RD PP, ma, come insegna la giurisprudenza di legittimità, per riscontrare una chiamata in reità con un'altra chiamata, come avvenuto nel caso di specie, è necessario che le convergenti dichiarazioni accusatorie siano realmente autonome, nel senso che l'una non abbia condizionato l'altra; devono essere, altresì, munite di un elevato grado di intrinseca attendibilità, che ne garantisca la convergenza effettiva, puntuale e specifica, onde, anche se non devono essere completamente sovrapponibili, le chiamate devono essere realmente concordanti, in modo da permettere la verifica della piena affidabilità delle accuse rivolte alla persona dell'imputato in ordine al fatto a lui attribuito, acquisendo così, per la pregnanza della loro concordanza, il carattere di effettivo riscontro reciproco individualizzante e il rango di prova della penale responsabilità del chiamato (Sez. 1, n. 43451 del 07/10/2004, Riccardi).
8.1.1 A giudizio del ricorrente le dichiarazioni rese dai due collaboratori convergono esclusivamente sulla circostanza che l'imputato sarebbe "uomo d'onore" nonché "vice rappresentante della famiglia di ST", ma per pacifica giurisprudenza l'attribuzione della qualifica di "uomo d'onore", non accompagnata dall'indicazione del ruolo svolto dall'associato o dell'attività tenuta nell'ambito del sodalizio non può sostenere un'affermazione di responsabilità. In proposito il ricorrente richiama i noti principi affermati da questa Corte nella sua più prestigiosa composizione nel processo "Mannino": la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, sulla base di indicatori fattuali, tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia", idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670).
8.1.2 Viene inoltre contestata l'intrinseca attendibilità dei due collaboratori di giustizia, in considerazione delle numerose contraddizioni esistenti tra le loro dichiarazioni, che la stessa sentenza definisce "non sovrapponigli".
8.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E, in relazione agli artt. 2 e 416 bis cod. pen., della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 1 e D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv.
in L. 24 luglio 2008, n. 125, per la mancata applicazione della norma penale più favorevole.
La contestazione, temporalmente circoscritta "fino alla data odierna", doveva in teoria coincidere con la data del 3 dicembre 2010, giorno della richiesta di rinvio a giudizio;
poiché però la collaborazione dei due propalanti va collocata alle date del 1 dicembre 2006 e 22 maggio 2008, l'accertamento di responsabilità doveva ritenersi interrotto a quelle date e cioè al massimo al 22 maggio 2008, data dell'arresto di RD PP, con conseguente applicazione delle pene più miti previste in tale data. L'aggravamento sanzionatorio, applicato dalla Corte di appello, è infatti intervenuto successivamente, con il cd. pacchetto sicurezza, contenuto nel D. L. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125).
8.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E, in relazione all'art. 416 bis c.p., comma 4, con riferimento alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata. Il ricorrente sottolinea che per affermare la sussistenza dell'aggravante è necessario ricollegare le armi dell'associazione al soggetto nei cui confronti è stata contestata l'aggravante, mentre non è sufficiente che un co-imputato disponga di un'arma, se non è stato dimostrato che questa fosse a disposizione dei compartecipi del gruppo;
la sentenza di secondo grado, sul punto, è priva di motivazione, limitandosi a riferire di un generico ed astratto possesso di armi da parte dell'intero sodalizio (pagina 38).
8.4 Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, C ed E, in relazione agli artt. 62 bis, 69, 132, 133, 228 e 417 cod. pen., art. 597 c.p.p., comma 1, con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, rispetto al quale entrambe le decisioni di merito sono prive di motivazione, pur in presenza di uno specifico motivo di appello. Analoga censura è proposta rispetto alla misura di sicurezza, immotivatamente individuata in quella della libertà vigilata per tre anni, laddove questa poteva essere contenuta nel minimo edittale di un anno, corrispondente al minimo edittale applicato in punto di pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di LA NG (classe 1947) va rigettato.
1.1 Il primo motivo, riguardante la valutazione delle chiamate di correo, è infondato.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio della convergenza del molteplice, in base al quale un collaboratore di giustizia, anche non coimputato o non indagato nello stesso procedimento, può essere credibile quando ha acquisito le notizie propalate nell'ambito della sfera di criminalità organizzata in cui sia inserito, purché venga accertata l'intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, nonché la sussistenza di riscontri esterni, i quali, in caso di più chiamate convergenti, possono anche consistere nella circostanza che le dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrapponibile, il fatto all'imputato, essendo sufficiente la confluenza su comportamenti riferiti alla sua persona e alle imputazioni a lui attribuite, cioè l'idoneità delle dichiarazioni a riscontrarsi reciprocamente (Sez. 1, n. 31695 del 23/06/2010, Calabresi, Rv. 248013). Nella motivazione della sentenza impugnata, si sottolinea che dalle dichiarazioni rese dai collaboratori Di TI AU e RD PP, fedelmente riportate, emerge che l'imputato "ha, più volte, preso parte ad incontri con esponenti di "cosa nostra", di rilevante spessore criminale, quali lo stesso Di TI AU e l'allora latitante SO PP, mettendo, nella loro disponibilità, abitazioni e case di sua proprietà o nella sua disponibilità; che LA NG (classe 1947) ha gestito la latitanza sia di Di TI AU sia di SO PP;
che nel periodo concomitante alla perdita di potere del Di TI AU, la "famiglia" di ST si mise a disposizione di SO PP;
che LA NG (classe 1947) fungeva da collettore delle tangenti versate dalle varie imprese che operavano nel territorio di ST, depositando le somme in un fondo cassa a disposizione della "famiglia"; che il predetto LA prese parte ad incontri con il sindaco di ST, Ippolito Salvatore, per la gestione degli interessi mafiosi del Di TI AU e di SO PP nel territorio di ST, tra cui quello tenutosi nell'abitazione del AR AN, capo della famiglia mafiosa di ST nel settembre-ottobre del 2003 ... per discutere dell'affidamento dei lavori di realizzazione dei capannoni del mercato ortofrutticolo di ST ... e, inoltre, quelli effettuati con lo stesso SO per la realizzazione del centro commerciale".
1.2 Appare allora infondata la deduzione difensiva per la quale il Di TI si sarebbe limitato a dichiarare che l'LA è un uomo d'onore, poiché vengono indicate attività specifiche, che descrivono il suo ruolo attivo all'interno della consorteria mafiosa.
1.3 Sussistono quindi i presupposti per l'applicazione del criterio di valutazione della cd. convergenza del molteplice trattandosi, nel caso dei collaboratori Di TI e RD, di dichiarazioni che si caratterizzano per la convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, per l'indipendenza da suggestioni o condizionamenti, per la specificità, costituendo nel loro complesso narrazioni individualizzanti che riguardano sia la persona dell'imputato, sia le condotte ascritte, qualificate come associazione a delinquere. La convergenza del molteplice è stata pertanto correttamente ravvisata in sede di merito, non potendosi peraltro pretendere la completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti e dovendosi privilegiare l'aspetto sostanziale della loro concordanza, sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. Va infatti ricordato come, sul tema della convergenza del molteplice, questa Corte abbia da tempo affermato il principio secondo cui la stessa non può dirsi fare difetto ove sia concorde il nucleo centrale del narrato, essendo ammesse parziali e marginali divergenze su particolari non essenziali (Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744; Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Palmisani, Rv. 230592), come, nel caso di specie, quelle riguardanti il luogo di abitazione dell'imputato.
La decisione sottolinea che il Di TI (reggente dell'intera "cosa nostra" agrigentina dal 2000 al 2002) ha delle vicende del sodalizio mafioso una conoscenza diretta e qualificata e che la sua decisione di iniziare a collaborare con l'autorità giudiziaria ha avuto origine nella preoccupazione relativa al futuro dei figli, per cui è da ritenersi spontanea;
che in numerosi procedimenti è stato ritenuto già attendibile.
Parimenti, riguardo al RD, le cui dichiarazioni costituiscono riscontro individualizzante alle dichiarazioni del Di TI, è sottolineata la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca delle sue propalazioni. Inoltre le dichiarazioni dei collaboratori risultano confermate in tutta una serie di circostanze specifiche:
l'età del soggetto;
lo stato civile (coniugato e senza figli); la titolarità del casale oggetto di perquisizione;
il ritrovamento di mozziconi di sigarette marca "Merit" e di un rotolo di scotch, il giorno successivo alla cattura del Di TI AU;
la presenza nei pressi dell'immobile di una società che produceva cassette in legno per l'imballaggio dei prodotti ortofrutticoli.
2. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si invoca l'applicazione dell'art. 416 bis cod. pen., nel testo in vigore prima della riforma intervenuta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125 (cd. Pacchetto sicurezza), è infondato.
2.1 Il ricorrente indica nel 22 maggio 2008 la data di cessazione della permanenza del reato associativo, poiché in tale data va collocata la collaborazione di RD PP, arrestato appunto quel giorno;
il Collegio ritiene invece di doversi uniformare a quanto sostenuto in precedenti decisioni di questa Corte in cui si è evidenziato che nel caso di reato permanente, la delimitazione del fatto contestato sotto il profilo della sua durata nel tempo dipende dalle indicazioni contenute nel capo d'accusa, nel senso che l'individuazione della sola data di inizio o di accertamento della condotta comporta la pertinenza dell'addebito al tempo intercorrente fino alla sentenza di primo grado, mentre l'indicazione di una data finale (qual è anche l'espressione "fino ad oggi") implica che la contestazione comprenda la sola porzione del fatto antecedente al rinvio a giudizio, data di formulazione dell'accusa (Sez. 5, n. 4554 del 09/12/2010 - dep. 08/02/2011, Cambria Scimone, Rv. 249263; Sez. 6, n. 49525 del 24/09/2003, Tasca, Rv. 229504). Dalla verifica dell'imputazione emerge che la contestazione del reato associativo è comprensiva di una indicazione temporale "fino a data odierna", per cui il reato deve ritenersi accertato, essendo intervenuta richiesta di rito abbreviato in udienza preliminare, fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio, formulata in data 3 dicembre 2010 dalla Procura della Repubblica di Palermo.
In definitiva, allora, nel caso di reato permanente, l'imputazione limitata temporalmente con la formula "fino ad oggi" o "fino a data odierna" si estende fino alla data del decreto che dispone il giudizio, oppure, ove questo manchi, in caso di rito abbreviato, fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio.
3. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente contesta il riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata, è manifestamente infondato.
3.1 La Corte territoriale rileva in proposito che l'associazione denominata "cosa nostra" è un'associazione armata, che ha tra i suoi compiti primari quello di eliminare le persone scomode, minacciare per ottenere l'obiettivo di volta in volta perseguito e non può, per vivere sopravvivere, fare a meno dell'essere necessariamente fornita di arsenali militari di armi e munizioni, che negli svariati processi vengono rinvenuti o dei quali si ha notizia. Poiché i collaboratori di giustizia hanno raccontato, tra le altre cose, di omicidi commessi dalla famiglia di "ST", l'aggravante va scritta anche ad LA NG, classe 1947, ancorché non siano state rinvenute armi in suo possesso.
3.2 Si richiama in proposito la pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritenga la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 4, qualora - come nella specie - il delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente a "cosa nostra" (Sez. 6, n. 5400 del 14/12/1999 - dep. 08/05/2000, D'Ambrogio, Rv. 216149; da ultimo, Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252177). Tale affermazione trova fondamento nell'esperienza storica e giudiziaria, le quali consentono di ritenere il carattere armato di detta organizzazione criminale. D'altra parte, la norma richiede la semplice "disponibilità di armi" da parte dell'associazione e non l'effettiva utilizzazione delle stesse.
Infatti, con riferimento alla stabile dotazione di armi della organizzazione mafiosa denominata "cosa nostra", bene e correttamente può ritenersi che la circostanza costituisca fatto notorio, non ignorabile dai singoli partecipi (Sez. 1, n. 5466 del 18/04/1995, Farinella, Rv. 201650).
4. Il quarto motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile, poiché la sentenza impugnata richiama la pericolosita sociale e la caratura criminale dell'LA, pur riconoscendo al predetto la qualità di partecipe e non di vicecapo della famiglia di ST, desumibile dal profondo e stabile inserimento dell'anziano imputato nel tessuto mafioso, che fa di lui una persona la quale, sia per i contatti, sia per le conoscenze delle vicende, sa muoversi ed interagire con l'ambiente circostante, anche soprattutto sociale, conoscendo bene la capacità di intimorire derivante dal vincolo associativo ed utilizzando il cosiddetto metodo mafioso.
4.1 Una tale motivazione appare congrua, sia con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, sia riguardo alla misura di sicurezza della libertà vigilata, poiché entrambe le valutazioni rispondono ad un giudizio di fatto, lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità e censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
4.2 Infine, con specifico riferimento alla disposta misura di sicurezza, nessun profilo di illegittimità è dato cogliere, atteso che l'applicazione consegue per dettato normativo (art. 417 cod. pen.), alla condanna per delitto di cui all'art. 416 cod. pen. o art. 416 bis cod. pen.. È infatti stato affermato da questa Corte che nel caso di condanna per associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, operando una presunzione semplice desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla connaturata persistenza nel tempo del vincolo malavitoso (cfr. Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012 - dep. 18/01/2013, Palazzolo;
Sez. 1, n. 6847 del 29/10/2007 - dep. 13/02/2008, Abbate, Rv. 238651), non ritenuta superata dai giudici di merito, per le considerazioni già ricordate.
5. Passando all'esame dei ricorsi proposti dal Procuratore Generale di Palermo contro le pronunce assolutorie in favore di NE PP e LA NG (classe 1957), ne va dichiarata l'inammissibilità.
6. Quanto al primo ricorso, riguardante la posizione di NE PP, va condivisa l'affermazione difensiva secondo la quale l'impugnazione contiene essenzialmente tutte censure in punto di fatto.
6.1 In proposito occorre ribadire che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., lett. E, il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile, cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Peraltro, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Inoltre va precisato che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a se stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica.
6.2 I limiti del sindacato della Corte non sono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell'art. 606, intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, là dove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per Cassazione: cd. autosufficienza) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
Alla Corte di cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non sembra affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto.
In definitiva la Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione.
6.3 Nella specie, la sentenza impugnata appare corredata da un apparato motivazionale del tutto logico e coerente, rispetto al quale le censure dedotte dal ricorrente non fanno altro che inserire inammissibili valutazioni di merito: così l'episodio dell'attivazione di una scheda telefonica avvenuta nel negozio gestito dall'imputato è specificamente presa in esame dalla Corte territoriale, che la definisce "un'attivazione di routine, pagata, effettuata dal personale addetto e del tutto priva di qualsiasi significato" e rispetto alla quale "lo stesso collaboratore ha dichiarato che si è trattato di una semplice vendita di schede" (pagina 58 della sentenza).
Anche con riferimento alla vicenda della concessione del distributore di benzina nel territorio di AC, deve escludersi il travisamento denunciato nel ricorso (peraltro in modo generico, poiché dalla esposizione del ricorrente non emerge una manifesta illogicità della sentenza, ricollegabile a un atto del processo "specificamente indicato nei motivi di gravame", come richiede l'art. 606 c.p.p., lett. E); il ricorrente richiama genericamente il contenuto di una sentenza di secondo grado, resa nei confronti di Di BE GI OG ed altri (che però non viene allegata), ma sul punto va rilevato che la decisione impugnata non parla affatto di una denuncia per estorsione dell'NE, ma di una denuncia "perché soggetto passivo di una condotta illecita", affermazione che, in mancanza di specifica censura, è compatibile con la prospettazione difensiva, secondo la quale si tratterebbe di una vicenda corruttiva.
7. Anche il ricorso riguardante la posizione di LA NG, classe 1957, è inammissibile: il procuratore ricorrente si limita a contrapporre alle affermazioni della decisione impugnata quelle di diverso segno riprese dalla sentenza di primo grado, rispetto alle quali l'organo inquirente mostra di prestare adesione, senza però che questo si concretizzi in censure di violazione di legge o di vizi motivazionali della decisione di secondo grado, connotate dalla necessaria caratteristica della specificità.
Le deduzioni del ricorrente non evidenziano illogicità nel percorso argomentativo della Corte distrettuale, anche con riferimento alla vicenda della gestione della latitanza di RO PP, rispetto alla quale egli ha patteggiato una pena di un anno, nove mesi e 10 giorni di reclusione per il delitto di favoreggiamento personale aggravato del D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 ma solamente una diversa ed alternativa valutazione delle risultanze processuali.
8. In conclusione il ricorso di LA NG, classe 1947, va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in Euro 2.000 oltre accessori di legge;
i ricorsi del Procuratore Generale di Palermo vanno dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di LA NG, classe 1947, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in Euro 2.000 oltre accessori di legge. Dichiara inammissibili i ricorsi del P.G.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2014