Sentenza 12 marzo 1998
Massime • 1
In tema di rinnovazione della citazione, il presupposto della situazione rilevante per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 485 cod. proc. pen., non può essere individuato nella semplice "possibilità" che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della citazione a giudizio, bensì richiede la sussistenza della "probabilità" di tale difetto di effettiva conoscenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/1998, n. 11495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11495 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Guido IETTI Presidente del 12 marzo 1998
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio TOTH Consigliere N.510
3. Dott. Renato L.CALABRESE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo DI POPOLO Consigliere rel. N.26263/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZAROavverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, emessa in data 10 aprile 1997 nel procedimento penale a carico di RN CO (nato a [...] il [...]).
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Angelo Di Popolo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Bruno Frangini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO.
La Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato la nullità della sentenza del Pretore di Crotone in data 31 gennaio 1996, di condanna di IO NC alla pena di giustizia per il reato di emissione continuata di assegni bancari senza provvista (fatti del 30 maggio 1992): ha, infatti, accreditato la censura di difetto di notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, non essendo stata disposta la rinnovazione della citazione, nonostante che la "fondata" possibilità che l'imputato non ne avesse avuto conoscenza rendesse applicabile la disciplina di cui all'art.485 C.P.P., con conseguente nullità del decreto predetto e degli atti conseguenti (compresa la sentenza in questione).
Il Procuratore Generale ricorrente lamenta che siffatta interpretazione del principio enunciato nell'art.485 C.P.P., erronea nel risultato, realizza, peraltro, violazione di legge, per quanto la rinnovazione della citazione vi risulta collegata ad una valutazione di probabilità di effettiva ignoranza della citazione (e non di mera possibilità, come ritenuto dal giudice di merito), tanto più trattandosi di valutazione riservata alla delibazione discrezionale inoppugnabile del giudice di primo grado.
La doglianza risulta fondata, risultando dal testo della sentenza impugnata che il presupposto della situazione rilevante per l'applicazione della disciplina di cui all'art.485 C.P.P. è stato individuato nella semplice "possibilita che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della citazione a giudizio", non nella richiesta "probabilità" di tale difetto di effettiva conoscenza. Laddove la prescrizione normativa è correlata invece certamente ad una situazione di più intensa consistenza rispetto alla possibilità mera che non vi sia stata tale effettiva conoscenza. Nè la diversa locuzione ("possibilita") utilizzata dalla Corte di merito può essere intesa a sinonimo della "probabilità" richiesta dall'art.485 C.P.P., in quanto ne è espressa la correlazione ad "incertezze" e
"stranezze" - neppure specificate nella portata - in ordine alla residenza dell'imputato ed alla duplicazione della citazione per il giudizio all'udienza del 31 gennaio 1996, oltre che a connesso "dubbio" sulla regolarità della "vocatio in ius" dell'imputato. Si tratta, come è evidente, sempre di situazioni che denotano una mera valutazione di possibilità, addirittura in irrilevanti profili congetturali per la mancanza di adeguata e necessaria specificazione delle situazioni oggettive tenute presenti al riguardo. Conseguentemente emerge che il ricorso va accolto, per quanto la decisione impugnata non abbia ricollegato l'affermazione della necessità della rinnovazione della citazione alla valutazione specifica della probabilità che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza. Nè rileva che la correlativa valutazione non possa formare, ai sensi del secondo comma dello stesso art.485, oggetto di impugnazione, non risultando che sul punto si sia sviluppato nel giudizio di primo grado, quanto meno in via implicita, alcun procedimento valutativo e discendendone che non si è consolidata la preclusione invocata dal P. G. ricorrente. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame in conformità del principio enunciato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 12 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 1998