Sentenza 5 maggio 2011
Massime • 1
Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reato commesso "uti singulus", se ne affermi la responsabilità in concorso con altri. (Fattispecie in tema di truffa e peculato).
Commentario • 1
- 1. Parte civile non accetta il rito abbreviato: resta nel processo penale (Cass. 36154/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 maggio 2025
La mancata accettazione della parte civile del rito abbreviato comporta il venir meno dell'azione civile in sede penale o solamente l'inoperatività della sospensione necessaria per pregiudizialità penale, altrimenti contemplata dal comma dell'art.75 cpp? CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE (data ud. 23/05/2018) 27/07/2018, n. 36154 SENTENZA sul ricorso proposto da: G.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 13/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2011, n. 21358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21358 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 05/05/2011
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 799
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 3222/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL RG, nato il [...];
avverso la sentenza 6 ottobre 2010 della Corte di appello di Genova, la quale, in riforma della sentenza di assoluzione 5 aprile 2007 del Tribunale di Chiavari, appellata dal P.M., lo ha condannato per il reato di peculato;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Volpe Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
LL RG ricorre, a mezzo del suo difensore, deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati, avverso la sentenza 6 ottobre 2010 della Corte di appello di Genova (la quale, in riforma della sentenza di assoluzione 5 aprile 2007 del Tribunale di Chiavari, appellata dal P.M., lo ha condannato per il reato di peculato).
1.) I fatti nella ricostruzione dei giudici di merito. A seguito di esposto-denuncia della Società autostrade per l'Italia la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chiavari contestava al signor LL RG, esattore presso la stazione appunto ubicata in Chiavari, di aver dolosamente sottratto un "tagliando d'ingresso premagnetizzato" (perché rilasciato in occasione di guasti o anomalie all'utente dall'esattore), in data 15 novembre 2002, allo scopo di ricavarne profitto.
L'ipotesi delittuosa era quella di cui all'art. 314 c.p. trattandosi di un dipendente incaricato di svolgere pubblico servizio in concessione;
il P.M. contestava altresì l'ipotesi di truffa (art.640 c.p., poi integrata nel processo di primo grado con la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11 per il rapporto lavorativo dipendente) che si assumeva commessa il 24 aprile 2004, ad opera del medesimo LL, il quale, a bordo della propria autovettura, avrebbe smerciato il tagliando presso la stazione di Sestri Levante, in uscita, corrispondendo una somma inferiore a quella dovuta, ovvero quella relativa al solo tragitto da Chiavari a Sestri in luogo di quella, maggiore, connessa ad un percorso di maggior chilometraggio (percorso presunto e non indicato nella contestazione).
L'imputato, in replica alla contestazione civile disciplinare della società e prima ancora del deposito della denunzia, deduceva di non aver condotto l'autovettura, segnalata al transito, e di essere stato certamente presente, in quel giorno e in quell'ora, in tutt'altro luogo.
Tale documentazione veniva versata in atti del processo. Il P.M. su indicazione della società autostradale quale esponente e parte lesa, chiedeva e otteneva il rinvio a giudizio del LL quale diretto autore del reato e senza contestazione di concorso. Il Tribunale di Chiavari con sentenza 5 aprile 2007 assolveva il LL, dall'accusa di truffa per non aver commesso il fatto, e dall'accusa di peculato, ai sensi dell'art. 372 c.p.p., comma 2 per difetto di dolo.
Su appello il pubblico ministero, la Corte d'Appello di Genova, in accoglimento del gravame, con sentenza in data 6 ottobre 2010, riteneva la responsabilità del LL sul rilievo che non era necessaria la contestazione del concorso, essendo l'ipotesi di concorso legata all'esposizione delle difese dell'imputato, senza escludere che potesse esservi perfino compatibilità fra alibi acclarato e momento del commesso reato.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della violazione dell'art. 110 c.p. applicato in assenza di qualsiasi contestazione formale dell'ipotesi criminosa concorsuale.
Rileva il ricorrente che l'art. 110 c.p. costituisce una fattispecie del tutto autonoma, nella specie mai prospettata, con la naturale conseguenza che, una volta accertata la validità dell'alibi, la corretta conclusione era quella del Giudice di prime cure e non quella del Giudice d'appello, non potendosi accettare, come propone la Corte territoriale, la possibilità di inserire nel grado d'appello l'ipotesi concorsuale autonoma mai contestata in primo grado solo per fronteggiare le difese dell'imputato nel processo. Il motivo con il quale si deduce sostanzialmente la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza con le conseguenti nullità sancite dall'art. 522 c.p.p. è infondato e va quindi rigettato.
La Corte di cassazione si è occupata delle possibili ipotesi, realizzabili in proposito, sostenendo per entrambe la non ricorrenza della lamentata violazione.
Non sussiste infatti violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché, contestato a taluno un reato commesso "uti singulus", come nella specie, se ne ipotizzi o se ne affermi la responsabilità in concorso con altri (Cass. pen. sez. 6, 24438/2005 Rv. 231855). Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione nella parte in cui si è ignorata la testimonianza della AR NZ, in ordine all'ora esatta della bolla di consegna ed alla altre circostanze, idonee ad escludere un giudizio di colpevolezza, e si critica l'asserzione di un'ipotetica compatibilità fra la guida dell'autoveicolo e la presenza in paese dell'imputato. Il motivo secondo è inammissibile in quanto ignora la precisa e adeguata motivazione sul punto della corte distrettuale, la quale ha attentamente valutato la scansione degli eventi, pervenendo alla affermazione di responsabilità del LL con una giustificazione priva di invalidità e a seguito di un percorso logico giuridico che ha definito l'azione esecutiva e la soggettività dell'autore in aderenza rigorosa alle risultanze processuali ed in modo conforme al titolo di reato contestato.
La decisione pertanto su tale punto sottrae a ogni sindacato in sede di scrutinio di legittimità, posto che le deduzioni, le doglianze ed i rilievi espressi si sviluppano tutti negli ambiti delle censure di merito, sicché, integrando motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, vanno dichiarati inammissibili a sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011