Sentenza 30 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2002, n. 7903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7903 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
) 07 903/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOMI DEL POPOLO ITALIANO TE SUPREM LA Oggetto SOMMINISTRAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ACQUA POTABILE: E 4 7 C PAGAMENTO CANONE 3 . A O P N L , I L 1 dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D O 9 B 9 E 1 E - C 1 I E 1 - D N 1 R.G.N. 4692/00 O U I I 2 osario Presidente DE MUSIS Z . G A L R E 9 T 3 S N I . G T E 6 S R Dott. Giovanni I 4 Consigliere LOSAVIO ( . A T D T E Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Cron. 21822 R T A N E S E CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Aldo Ud. 17/01/2002 Dott. Fabrizio Consigliere FORTE ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SPARANISE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO GAITO SERGIO, PICARDI 4, presso l'avvocato GIROLAMO IZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PIRONE GIROLAMO, SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI CASERTA, COMMISSARIO GOVERNATIVO BANCO DI NAPOLI SpA;
2002 intimati pace di 94 avversO la sentenza n. 44/99 del Giudice di 1 PIEDIMONTE MATESE, depositata il 04/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Izzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo GI Pirone, nel giugno 1998, ha citato dinanzi al Giudice di pace di Pignataro Maggiore il Comune di Sparanise e la soc.Serit Servizio di riscossione dei (Concessione della provincia di Casertatributi Commissario governativo del Banco di Napo- li), assumendo di non dovere la somma di £. 212.010, nei suoi confronti pretesa, con iscrizione a ruolo ed emis- sione di cartella esattoriale da parte di detto Servi- zio, quale canone di acqua potabile inerente all'anno 1992. Il Giudice di pace di Piedimonte Matese, davanti al quale la causa e' stata riassunta dopo la ricusazione su istanza del Comune, del Giudice di pace di Pigna- taro Maggiore, con sentenza n. 44 del 4 febbraio 1999, in accoglimento della domanda, ha dichiarato la 2 "inesistenza del diritto al pagamento" di detta somma, fra l'altro osservando: a) che la controversia riguar- dava il corrispettivo di un contratto di somministra- zione, e quindi un rapporto obbligatorio non incluso fra quelli demandati alla giurisdizione delle com- missioni tributarie ovvero alla competenza per materia del tribunale;
b) che non occorreva sospendere il pro- cesso, per effetto di ulteriore istanza di ricusazio- in ragione della tardivita' ed irritualita' di es- ne, ne' per effetto della produzione all'udienza di di- sa, scussione di copia di ricorso per regolamento preventi- vo di giurisdizione, alla luce della manifesta in- fondatezza della deduzione del Comune ricorrente circa la devoluzione della domanda alla cognizione delle commissioni tributarie;
c) che non era oppor- tuna la riunione della causa con quelle di contenu- to analogo promosse da altri utenti del servizio muni- cipale;
d) che il credito allegato dal Comune si era estinto per prescrizione quinquennale, ai sensi del- l'art. 2948 cod. civ., in carenza di validi atti in- terruttivi del relativo termine, e comunque non era as- sistito da sufficienti prove. Per la cassazione della sentenza il Comune di Spa- ranise ha proposto ricorso per 14 motivi. Le parti pri- vate non hanno spiegato difese. 3 Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 10807 del 4 agosto 2001, hanno respinto il primo motivo del ricorso con cui si contestava la giurisdizione del giu- dice ordinario a conoscere della controversia, che hanno dichiarato. Motivi della decisione 1. Va anzitutto rigettata la richiesta pregiudiziale del P.G. in udienza di dichiarare d'ufficio la nullità della sentenza di merito per vizio di costituzione del giudice, perchè l'ordinanza del Pretore che ha accolto l'istanza di ricusazione del giudice di pace di Pignata- ro Maggiore, ex art. 53, cpv., c.p.c., ha sostituito la persona di quel magistrato con l'ufficio del Giudice di pace di Piedimonte Matese, e non con la persona di altro magistrato, con atto amministrativo illegittimo emesso in carenza di potere, in ordine alla designazione di un diverso ufficio e che quindi non poteva conferire il po- tere di conoscere la causa al giudice di pace designato, privo di capacità о legittimazione а pronunciarsi (potestas judicandi), per cui la sua decisione sarebbe nulla ex art.158 c.p.c. o inesistente e il vizio potreb- be rilevarsi ufficiosamente anche in sede di legittimi- tà. In realtà vi é stato un vizio di costituzione del giudice, perchè l'ordinanza che decide sulla ricusazione 4 valuta la capacità soggettiva del giudice e deve de- signare nominativamente il sostituto ed é illegittima se sostituisca il ricusato con un ufficio indicato imper- sonalmente come nel caso (Cass. 23 marzo 1989 n. 1487, 14 febbraio 1984 n. 1113 e 7 novembre 1981 n. 5907). La sentenza non é però inesistente, come accade quando non sia sottoscritta o sia emessa a non judice, perchè nel caso manca solo la legittimazione concreta, pur essendovi la capacità del giudice a pronunciarsi nella controversia assegnatagli illegittimamente per la quale ha competenza per valore e materia e non per ter- ritorio;
la decisione é nulla, ex art. 158 c.p.C., norma che rinvia al successivo art. 161, che converte il moti- vo di nullità in motivo di impugnazione. Se la nullità non si é rilevata di ufficio o su ec- cezione dal giudice male costituito, essa può rilevarsi solo con appello e/o ricorso per cassazione, dovendosi altrimenti ritenere sanato il vizio dal giudicato che si forma sull'omesso rilievo dell'invalidità non impugnato (Cass. 23 maggio 2000 n. 6698, 17 febbraio 1998 n. 1668, ottobre 1993 n. 10011, 6 3 settembre 1994 n. 7629, marzo 1992 n. 2699, tra molte). La giurisprudenza citata supera la precedente, favo- revole alla rilevabilità d'ufficio del vizio pure in se- de di legittimità e indipendentemente dal ricorso (così 5 le citate 5907/81 e 1113/84), e ad essa si aderisce per l'espresso richiamo all'art. 161 nell'art. 158 C. p.c., che impedisce che il vizio possa rilevarsi se non impu- gnato e ufficiosamente;
la richiesta in tali sensi del P.G. deve pertanto essere rigettata.
2. Il giudice di pace ex art. 113 c.p.c. ha deciso secondo equità in controversia di valore inferiore а lire due milioni, con sentenza inappellabile (art. 339, 3° comma, c.p.c.) e ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. S.U. 14 dicembre 1998 n. 12542), per violazione di norme processuali, costituzionali e comu- nitarie di rango superiore e per inesistenza, apparenza о radicale contraddittorietà della motivazione, (Cass. 14 marzo 2001 n. 3673, 15 ottobre 2000 n. 9799, S.U. 15 ottobre 1999 n.716, 14 dicembre 1998 n.12542). Non devono esaminarsi i motivi di ricorso sulla giu- risdizione che sono con il primo, il settimo, l'ottavo e il nono, per le parti in cui censurano pretese invasioni di campo del giudice di pace nei poteri amministrativi del comune manifestati dalle delibere sulla redistribu- zione del costo del servizio (seconda parte del motivo 7, intero motivo 8 e parte conclusiva del 9), atti rite- nuti dalla sentenza di merito invalida proposta di de- terminazione del corrispettivo del contratto di sommini- strazione d'acqua e che nel ricorso sono indicati come 6 dimostrazione della carenza di giurisdizione del- l'A.G.O., già esaminata dalle S.U.
3. Per i limiti d'impugnabilità indicati, sono pre- clusi i motivi di ricorso che denunciano violazioni di norme sostanziali, come il sesto, il decimo e il tredi- cesimo, relativi alla prescrizione (art. 2940 c.c.) e arricchimento (artt. 2041 e 2042all'ingiustificato c.c.), per non avere il giudice rilevato la cessazione della materia del contendere connessa all'irripetibilità del pagamento del debito prescritto, e agli artt. 2948, 2934, 2935, 2943 e 2944 c.c., in ordine all'interruzione della prescrizione e infine alle tariffe professionali nelle spese giudiziali, che hanno carattere sostanziale (Cass. 4 aprile 2001 n. 4984, 13 dicembre 2000 n. 15724, 8 novembre 2000 n. 14529, 7 agosto 2000 n. 8544). Per gli stessi principi, é inammissibile la denuncia d'insufficiente motivazione, non essendovi la pretesa contraddittorietà prospettata nella residua parte del nono motivo sulla valutazione delle scelte del comune nel modo di determinare il quantum preteso.
4. Da rigettare é il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione degli artt. 19 e 21 D.Lgs. 31 di- cembre 1992 n. 546, 52 del D.Lgs.5 febbraio 1997 n. 22 e 324, 329 e 320 c.p.c., per essere stata proposta l'oppo- sizione alla cartella esattoriale oltre i termini di 7 sessanta giorni di cui alle citate norme, dovendosi ex art. 329 c.p.c. rilevare anzi l'acquiescenza dei desti- natari delle cartelle. La domanda ha infatti avuto ad oggetto l'accertamen- to negativo di un credito del comune e non é soggetta al termine indicato, applicabile solo in sede tributaria;
pure se la cartella di pagamento sia stata mezzo d'ese- cuzione esattoriale, costituendo avviso di mora, si avrebbe comunque un'opposizione all'esecuzione per ine- sistenza del titolo, ex art.615 c.p.c., che non é sog- getta a termine di decadenza in materia extratributaria (cfr., per le sanzioni amministrative riscosse con car- tella, Cass. S.U. 10 agosto 2000 n. 562/SU).
5. Non coglie nel segno neppure il terzo motivo sull' incompetenza per materia del giudice di pace ex art. 9 c.p.c. e D. P. R. 26 ottobre 1972 n. 636 (previgente contenzioso tributario), perchè per i tribu- ti per i quali non ha cognizione la Commissione tributa- ria, é competente solo il tribunale;
come si rileva da S.U.24 luglio 2000 n.520/SU, "il credito dell'ente terri- toriale per l'erogazione al singolo utente di acqua ad uso domestico, costituisce entrata patrimoniale dell'en- te medesimo e può esser liquidato e preteso con gli strumenti (ruolo e cartella esattoriale) propri delle entrate tributarie, ma non è imposta о tassa, nè in 8 particolare rientra tra tributi comunali e locali dell' art. 2 lett h) del D.Lgs. n.546 del 1992, trovando titolo non in una potestà impositiva, ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la domanda di somministrazione e la sottoscrizione del relativo con- tratto;
pertanto la presente azione esula dalla compe- giurisdizionale delle commissioni tributarie" etenza ovviamente dalla cognizione esclusiva per materia del tribunale.
6. Il quarto e l'undicesimo motivo di ricorso dedu- cono violazione degli artt. 101, 134, 136, 175, 168 bis c. p.c., avendo il giudice di pace per l'ora tarda chiu- so l'udienza del 30 dicembre 1998 e invitato le parti ad allontanarsi senza trattare la causa;
successivamente, all'insaputa dei procuratori del comune, il giudice avrebbe aperto il verbale di udienza e rinviato al 31 dicembre 1998, giorno nel quale ha riservato la decisio- ne, impedendo al difensore del comune di concludere e decidendo la causa inaudita altera parte. I motivi sono inammissibili, perchè il verbale d'udienza del 30 dicembre 1998 riporta il rinvio al giorno dopo per l'ora tarda e la violazione del contrad- dittorio si sarebbe avuta solo in caso di falsa e/o omessa attestazione nello stesso della circostanza che il magistrato aveva allontanato le parti prima del rin- 9 vio al 31 dicembre 1998 e aveva disposto quest'ultimo in assenza di una о di entrambe le parti, dovendo, almeno in questo ultimo caso, provvedere ex art. 309 c.p.c. Mancando la querela di falso per 1'omessa attestazione dell'assenza ricorrente о delle parti, idell'odierno due motivi di ricorso sono insufficienti а rilevare le falsità a base della censurata violazione del contrad- dittorio e non sono quindi ammissibili.
7. Infondato é il quinto motivo che censura la sen- tenza per violazione degli artt. 320, 321 e 184 c.p.c. e del D. P. R. 602/73, perchè, nonostante la richiesta di comparizione delle parti e pur essendo stata formalizza- ta l'istanza d'interrogatorio formale e di prova per te- sti, non vi é stato tentativo di conciliazione nè é sta- ta assunta prova orale a conferma del fatto che la let- tera del 4.11.1994 interruttiva della prescrizione, giunta ai debitori. Dalla sentenza si rileva esservi stata la prima udienza, nella quale sono state formulate istanze ed ec- cezioni (ricusazione, difetto di giurisdizione e di competenza per materia) sulle quali il giudice di pace si é pronunciato, rinviando per la discussione della causa al 30 dicembre 1998; la mancanza del tentativo di conciliazione non incide sulla validità della sentenza e poichè il giudice ha deciso sulle eccezioni poste ex 10 art. 320, 3° comma c.p.c. e ha invitato le parti a pre- cisare le conclusioni e а discutere la causa ex art. 321, 1 comma c.p.c., non può sindacarsi in questa sede l'esercizio del potere d'ammissione delle prove da parte del magistrato, rilevante solo se si traduce in un vizio di motivazione della sentenza indeducibile come motivo d'impugnazione per le sentenze secondo equità del giudi- ce di pace, anche a non considerare la insufficienza del motivo in assenza delle specifiche ragioni che avrebbero resa decisiva la prova non ammessa e/o non assunta, con 1'indicazione dei capi di prova sui quali dovevano esse- re sentiti i testi (Cass. 24 aprile 2001 n. 6023 sul- l'autosufficienza e 20 maggio 2000 n. 5608 sul vizio di motivazione).
8. Il settimo motivo di ricorso, per la parte non decisa dalle S.U., censura la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., perchè la domanda avrebbe avuto ad oggetto l'accertamento della prescrizione del debito e non l'inesistenza dell'obbligo o del servizio di sommi- nistrazione d'acqua del comune о l'accertamento della congruità della somma pretesa per esso. Anche questo mo- tivo non coglie nel segno perchè la domanda comprendeva l'accertamento e della prescrizione del credito di con- troparte e del fatto che non era do-vuta la somma prete- l'accoglie, dichiarando sa e il dispositivo 11 "l'inesistenza del diritto al pagamento della somma di lire 212.010 richiesta alla parte attrice dal comune di Sparanise", in quanto in motivazione ha accertato la prescrizione, evidenziando inoltre come il comune non ha dato prova della somministrazione di acqua a base della pretesa nè ha determinato legalmente le somme che pre- tende da controparte.
9. Non é censurabile in sede di legittimità il ri- getto della riunione di questo procedimento ad altri connessi, di cui al dodicesimo motivo di ricorso, con pretesa violazione degli artt. 273 e 274 c.p.c.; si tratta di un'attività discrezionale che si manifesta in un provvedimento (nel caso negativo) di natura ordinato- ria non impugnabile in sede di legittimità (Cass. 22 gennaio 1997 n. 671). quattordicesimo motivo lamenta violazione 10. Il dell' art. 51 c.p.c., perchè il giudice di merito il 31 dicembre 1998 s'é riservato per la decisione e solo il 5 gennaio 1999 ha rimesso la dichiarazione di ricusazione al Pretore di Piedimonte dopo aver trattenuto la causa per la decisione senza sospenderla per proseguire dopo la pronuncia sulla ricusazione. Anche questo profilo di ricorso é infondato perchè il giudice ricusato che rilevi l'inammissibilità del- l'istanza di ricusazione, non deve sospendere il giudi- 12 zio (Cass. 2 aprile 1998 n. 3400) e comunque non sono indicati in ricorso i motivi per cui la dichiarazione di ricusazione fu presentata. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Soccorrono giusti motivi per compensare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio 2002. Il Consigliere/estensore Il Presidente Rosario De Musis Salvatore Phelly 's Depositato in Cancelleria IL CAGE 2002 Luisa Passinetti IL CANCELLIERE 30 Мине Раншей 13