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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/11/2025, n. 4838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4838 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4581/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
Parte_13 Parte_14 Parte_15
e Parte_16 Parte_17 Parte_18 [...]
con l'avvocato Vanni Marco Ribechi Parte_19 ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1
nato a [...], ora LA PO (Mantova) l'11.7.1863, e trasferitosi nel corso della vita in
[...]
Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “1) In data 11/07/1863 nasceva in Italia,
a Mulo (ora LA PO) (MN), il OR figlio di e Persona_1 Per_2 [...]
entrambi cittadini italiani, come da estratto per riassunto dell'atto di battesimo n. 52, p. Per_3
361, anno 1863, rilasciato il 13/02/2015 dal Comune di Mulo (ora LA PO) (MN), che si produce (doc. 1); 2) Il OR non ha mai rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato il 01/11/2023 dal Ministero della Giustizia, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Ufficio Migrazioni, che si produce in originale e copia tradotta e apostillata (doc. 2); 3) In data 04/09/1930 il OR
[...] nella città di Matão (SP – Brasile) è deceduto … (doc. 3) 4) Dall'unione coniugale tra Per_1 il OR e la ORa nasceva in data 10/02/1897 nella città Persona_1 Parte_20 di Araraquara (SP – Brasile) il OR … (doc. 4); 5) In data 14/10/1920 il Persona_4
OR nella città di Matão (SP - Brasile) contraeva matrimonio con la ORa Persona_4
(doc. 5); 6) Dall'unione coniugale tra il OR e la ORa Per_5 Persona_4 CP_2 nascevano: 6.1) in data 01/08/1921 nella città di Matão (SP – Brasile) la ORa
[...] [...]
(doc. 6); 6.2) in data 12/01/1923 nella città di Matão (SP – Brasile) il OR Per_6 [...]
(doc. 7); 6.3) in data 29/11/1932 nella città di DA (SP – Brasile) il OR Per_7
(doc. 8); 6.4) in data 26/03/1937 nella città di DA (SP – Brasile) il Persona_8
OR (doc. 9); 7) In data 17/12/1939 la ORa Persona_9 Persona_6 nella città di DA (SP – Brasile) contraeva matrimonio con il OR Persona_10
… 8) Dall'unione coniugale tra la ORa e il OR Persona_6 Per_10 nascevano: 8.1) in data 09/10/1940 nella città di DA (SP – Brasile) il OR
[...]
… (doc. 11); 8.2) in data 03/07/1949 nella città di DA (SP – Controparte_3
Brasile) la ORa (doc. 12); 8.3) in data 14/01/1955 nella città di DA Parte_21
(SP – Brasile) la ORa (doc. 13); 9) In data 19/09/1970 il OR Persona_11 nella città di Campo Grande (MS - Brasile) contraeva matrimonio con Controparte_3 la ORa … 10) Dall'unione coniugale tra il OR Parte_22 Controparte_3
e la ORa nascevano: 10.1) in data 08/07/1972 nella città di
[...] Parte_22
TI (PR – Brasile) il OR … (doc. 15); 10.2) in data 28/061974 Parte_13 nella città di TI (PR – Brasile) la ORa … (doc. 16); 10.3) in Parte_16 data 18/12/1976 nella città di TI (PR – Brasile) la ORa (doc. Parte_23
17); 10.4) in data 11/06/1978 nella città di TI (PR – Brasile) la ORa Parte_17
… 11) In data 11/01/1996 il OR nella città di TI (PR –
[...] Parte_13
Brasile) contraeva matrimonio con la ORa (doc. 19); 12) Persona_12
Dall'unione coniugale tra il OR e la ORa Parte_13 Persona_12 nascevano: 12.1) in data 03/04/1996 nella città di TI (PR – Brasile) il OR
[...]
(doc. 20); 12.2) in data 23/07/2001 nella città di Persona_13
TI (PR – Brasile) la ORa (doc. 21); 13) In data Persona_14
20/05/2000 la ORa nella città di TI (PR – Brasile) contraeva Parte_16 matrimonio con il OR … (doc. 22); 14) In data 11/07/2015 la Persona_15
ORa nella città di TI (PR – Brasile) contraeva un secondo Parte_16 matrimonio con il OR (doc. 23); 15) In data 31/03/2003 nella città Persona_16 di TI (PR – Brasile) nasceva il OR figlio riconosciuto di Parte_19 [...]
… (doc. 24); 16) In data 13/05/2006 la ORa Parte_18 Parte_17 nella città di TI (PR – Brasile) contraeva matrimonio con il OR Persona_17 … (doc. 25); 17) Dall'unione coniugale tra la ORa e il
[...] Parte_17
OR nascevano: 17.1) in data 22/11/2011 nella città di TI (PR – Persona_17
Brasile) la ORa (doc. 26); 17.2) in data 22/11/2011 nella città di Persona_18
TI (PR – Brasile) la ORa (doc. 27); 18) In data 13/01/1973 Persona_19 la ORa nella città di Ponta Grossa (PR - Brasile) contraeva Parte_24 matrimonio con il OR (doc. 28); 19) Dall'unione coniugale Persona_20 tra la ORa e il OR nasceva in data Parte_24 Persona_20
28/12/1977 nella città di TI (PR – Brasile) il OR … (doc. Parte_7
29); 20) In data 11/10/2008 il OR nella città di AN (PR - Parte_7
Brasile) contraeva matrimonio con la ORa (doc. 30); 21) Persona_21
Dall'unione coniugale tra il OR e la ORa Parte_7 Persona_21
nascevano: 21.1) in data 10/10/2005 nella città di Ponta Grossa (PR – Brasile) il
[...]
OR (doc. 31); 21.2) in data 12/02/2009 nella città di Persona_22
AN (PR – Brasile) il OR (doc. 32); 22) In data Persona_23
31/07/1976 la ORa nella città di ÃO ÃO do UÁ (PR - Brasile) Persona_11 contraeva matrimonio con il OR (doc. 33); 24) Dall'unione coniugale Persona_24 tra la ORa e il OR nasceva: 24.1) in data Persona_11 Persona_24
28/05/1982 nella città di TI (PR – Brasile) la ORa Parte_6
… (doc. 34); 24.2) In data 30/09/2020 nella città di Rio de Janeiro (RJ – Brasile) la ORa
(doc. 35); 25) In data 20/05/1945 il OR nella città Parte_25 Persona_7 di DA (SP - Brasile) contraeva matrimonio con la ORa Persona_25
… (doc. 36); 26) Dall'unione coniugale tra il OR e la ORa
[...] Persona_7 Persona_25
nasceva in data 21/08/1947 nella città di DA (SP – Brasile) la ORa
[...] [...]
Pe
(doc. 37); 27) In data 05/01/1974 il OR nella città di Persona_26 Persona_26
AN (PR - Brasile) contraeva matrimonio con la ORa (doc. 38); Persona_27
28) Dall'unione coniugale tra il OR e la ORa Persona_26 Parte_26 nascevano: 28.1) in data 16/10/1977 nella città di AN (PR – Brasile) il OR
[...]
(doc. 39); 28.2) in data 08/01/1980 nella città di ÃO Joaquim (SC – Brasile) Persona_28 la ORa (doc. 40); 29) In data 20/12/2002 il OR Persona_29 [...] nella città di Arapongas (PR - Brasile) contraeva matrimonio con la ORa Parte_11
… (doc. 41); 30) Dall'unione coniugale tra il OR Persona_30 [...]
e la ORa nascevano: 30.1) in data Parte_11 Persona_30
19/04/2006 nella città di Arapongas (PR – Brasile) la ORa … (doc. 42); 30.2) Parte_12 in data 14/04/2011 nella città di Arapongas (PR – Brasile) il OR Parte_27
… (doc. 43); 30.3) in data 21/07/2014 nella città di Arapongas (PR – Brasile) la ORa
[...] (doc. 44); 31) In data 10/07/2004 la ORa nella città Per_31 Parte_9 di ÃO ÃO do UÁ (PR - Brasile) contraeva matrimonio con il OR Persona_32
(doc. 45); 32) Dall'unione coniugale tra la ORa e il OR Parte_9
, nascevano: 32.1) in data 07/04/2007 nella città di ÃO ÃO do UÁ (PR – Persona_32
Brasile) la ORa (doc. 46); 32.2) in data 14/04/2011 nella città Persona_33 di ÃO ÃO do UÁ (PR – Brasile) il OR (doc. 47); 33) In data Parte_28
13/10/1956 il OR nella città di ÃO Paulo (SP - Brasile) contraeva matrimonio Parte_1 con la ORa (doc. 48); 34) Dall'unione coniugale tra il OR Persona_34
e la ORa nasceva in data 16/06/1965 nella città di Parte_1 Persona_34
ÃO ÃO do UÁ (PR – Brasile) il OR (doc. 49); 35) In data Persona_35
08/09/1990 il OR nella città di Ourizona (PR - Brasile) contraeva Persona_35 matrimonio con la ORa da (doc. 50); 36) Dall'unione coniugale Per_36 Persona_37 tra il OR e la ORa nascevano: 36.1) Persona_35 Parte_29 in data 27/01/1991 nella città di ÃO ÃO do UÁ (PR – Brasile) il OR Persona_38
(doc. 51); 36.2) in data 19/09/1993 nella città di ÃO ÃO do UÁ (PR – Brasile) il
[...]
OR (doc. 52); 37) In data 09/05/2007 il OR Parte_30 Parte_2 nella città di AR (PR - Brasile) contraeva matrimonio con la ORa
[...] [...]
(doc. 53); 38) Dall'unione coniugale tra il OR Persona_39 Parte_2 Parte_2
e la ORa nasceva in data 07/01/2021 nella città di AR Parte_31
(PR – Brasile) il OR (doc. 54); 39) In data 06/11/2021 il OR Parte_32 nella città di AR (PR - Brasile) contraeva matrimonio con la Parte_3
ORa (doc. 55); 40) In data 06/05/1961 il OR Persona_40 Persona_9 nella città di Marialva (PR - Brasile) contraeva matrimonio con la ORa Persona_41
… (doc. 56); 41) Dall'unione coniugale tra il OR e la ORa
[...] Persona_9
nasceva in data 02/02/1962 nella città di ÃO ÃO do UÁ (PR – Persona_41
Brasile) la ORa (doc. 57); 42) In data 23/07/1981 la ORa Persona_42 [...]
nella città di AR (PR - Brasile) contraeva matrimonio con il OR Parte_33
(doc. 58); 43) Dall'unione coniugale tra la ORa Persona_43 Persona_42
e il OR nascevano: 43.1) in data 15/03/1983 nella città di
[...] Persona_43
AR (PR – Brasile) il OR (doc. 59); 43.2) in data 21/12/1986 Persona_44 nella città di AR (PR – Brasile) il OR (doc. 60); 44) In data Persona_45
11/04/2011 il OR nella città di AR (PR - Brasile) contraeva Persona_44 matrimonio con la ORa (doc. 61); 45) Dall'unione coniugale Parte_34 Persona_46 tra il OR e la ORa , nasceva in data Persona_44 Parte_35
02/11/2018 nella città di AR (PR – Brasile) la ORa … (doc. Parte_36 62); 46) In data 05/10/2018 il OR nella città di AR (PR - Parte_4
Brasile) contraeva matrimonio con la ORa (doc. 63); 47) Persona_47
Dall'unione coniugale tra il OR e la ORa Parte_4 Persona_47 nascevano: 47.1) in data 12/08/2020 nella città di AR (PR – Brasile) la ORa Parte_37
… (doc. 64); 47.2) in data 03/05/2023 nella città di AR (PR – Brasile) la ORa
[...]
(doc. 65)”. Persona_48
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...], ora LA PO (Mantova) Persona_1
l'11.7.1863 (doc. 1 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc.
2 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per questi motivi
1. Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 13.11.2025
Il giudice
IS OL