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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/10/2025, n. 3852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3852 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 1671/2025
TRA
, C.F. rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo e dall'avv. Michele Verile, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore Sig. , rappresentata e difesa dall' Avv. Loredana Palumbo, Controparte_2
elettivamente domiciliata come in atti
, in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore Avv. rappresentata e difesa CP_4 dall'Avv. Gaetano Irollo, elettivamente domiciliato come in atti resistenti
Oggetto: impugnazione intimazione di pagamento
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 06.02.2025, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2025 9000 23306000, notificata a mezzo PEC il giorno 21 gennaio 2025 e avente a oggetto, tra gli altri, i seguenti avvisi di addebito relativi a contributi per diverse annualità, specificatamente: CP_3
1 1) n. 02820190002679019000, annualità 2014-2017 presumibilmente notificata il
15/01/2019;
2) n. 028 2019 0320121280000 annualità 2016 presumibilmente notificata il
19/09/2019;
3) n. 028 2019 0052568057000 annualità 2015 - 2018 presumibilmente notificata il
25/01/2020;
4) n. 028 2020 0035762520000 annualità 2015 -2016 -2017 presumibilmente il
27/06/2022;
5) n. 028 2022 0002991221000 annualità 2009 – 2018 presumibilmente notificata il
26/09/2022;
6) n. 028 2022 0033209951000 annualità 2016- 2017-2018-2019 per sanzioni e maggiorazioni presumibilmente notificata il 23/01/2023;
7) n. 028 2023 00389477310000 annualità 2012 conguaglio presumibilmente notificata il 24/01/2014.
Tanto premesso, ha eccepito la nullità della intimazione per essere stata notifica da indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri e per omessa notifica degli atti presupposti.
Ha, inoltre, eccepito l'avvenuta prescrizione della pretesa contributiva, il difetto di motivazione nonché l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza dei requisiti fondamentali ex Legge n.241/1990, la decadenza dalla riscossione ex art. 25 del D.Lgs.
465\99 nonché l'avvenuto pagamento di quanto richiesto dall'ente impositore. Ha chiesto, quindi, l'accoglimento del ricorso con condanna di parte resistente alle spese di lite e attribuzione al difensore antistatario.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita l' la quale Controparte_1
ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito per la cartella n. 028 2019
032012128 000 avente ad oggetto crediti di natura tributaria, la violazione del ne bis in idem per impugnazione della medesima cartella oggetto di sentenza di rigetto definitiva della nonché la tardività dell'opposizione proposta per regolarità Controparte_5 della notifica dell'intimazione e delle cartelle sottese. Ha, inoltre, impugnato e contestato tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita la la quale ha eccepito Controparte_3 in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire e la decadenza della stessa per mancato rispetto dei termini ex art. 24 D.LGS. 46/99. Nel
2 merito, ha impugnato e contestato tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 07.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c. alle parti, lette le note, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito per la cartella n. 028 2019 032012128 000 avente ad oggetto somme spettanti all'amministrazione tributaria di natura diversa da quella contributiva (IVA).
Venendo agli altri atti, giova ribadire, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del D.lgs. n. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti, come nella fattispecie, la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
Nel caso di specie, l'opposizione risulta tardivamente proposta rispetto ai vizi di forma eccepiti, (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, decadenza ex art. 25 del D.P.R. 602/1973, violazione delle norme di cui alla L. 241/90), in quanto il ricorso risulta iscritto oltre il termine di 20 giorni dalla notifica delle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento opposta: invero tali censure, non attenendo al merito della pretesa contributiva, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. , con
3 conseguente onere per il contribuente di proporla entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio
(cfr. Tribunale , Milano , sez. I , 14/01/2020 , n. 262).
Venendo al merito, parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica della cartella indicata nell'intimazione di pagamento opposta. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica risulta infondata, atteso che ha provato di aver notificato le cartelle oggetto Controparte_1 di causa nelle date indicate nell'intimazione di pagamento opposta (cfr. ricevute pec e messaggi allegati, in atti).
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, e ciò sia con riferimento alla prescrizione che alla fondatezza della pretesa.
Non può, infatti, ritenersi fondata l'eccezione di parte istante circa l'inesistenza o la nullità delle avvenute notifiche perché provenienti da indirizzo di posta elettronica certificata non risultate da pubblici registri, e ciò sia in relazione all'intimazione di pagamento che agli atti ad essa sottesi.
Per quanto attiene alla comunicazione dell'intimazione di pagamento impugnata notificata il 21.01.2025 tramite l'indirizzo PEC
t” deve rilevarsi l'inscrizione Email_1 dell'indirizzo PEC all'interno del registro IPA in data 28.03.2023, liberamente accessibili da parte ricorrente al momento della ricezione.
Con riferimento alle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte in quanto effettuata da indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri di cui all'art. 16 ter, D.L. n. 179/2012, si ritengono applicabili i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
La Corte ha chiarito come (vd. Cassazione civile n. 982 del 2023) debba ritenersi valida la notifica “proveniente da un indirizzo PEC ((Omissis)) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri ((Omissis)), circostanza questa della diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte
4 contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e art. 2
Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020;
Cass. n. 29879 del 2021)”.
Ad ogni modo, e per mero onere di completezza motivazionale, si osserva quanto segue.
Con riferimento all'omessa notifica dell'atto prodromico rispetto alla cartella, deve evidenziarsi che, secondo un principio espresso a più riprese dalla Corte di Cassazione, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici - a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto.
Tanto in ragione del fatto che il ruolo e la cartella di pagamento sono sia atto di accertamento del credito sia, contestualmente, titolo esecutivo e precetto, rispondenti ad uno schema operativo definito in dottrina con l'espressione “atto d'accertamento in executivis”, presente anche in altri contesti dell'ordinamento (vd. ad es. l'art. 24, comma 32, legge n. 449/1997 in materia di recupero coattivo di agevolazioni accordate dal Ministero dello sviluppo economico ex lege 19 dicembre 1992 n. 488).
Tale dinamica, del resto, non può essere ritenuta di per sé lesiva dei diritti di difesa del soggetto passivo, posta la tutela di cui egli può usufruire, se del caso, anche in termini di opposizione recuperatoria (cfr. Cassazione civile, n. n. 4225 del 2018; Cassazione civile n.
5 27784 del 2017; Cassazione civile n. 3269 del 2009; vd. anche CTP Milano, n. 1 del
15.01.2013).
L'obbligo di motivazione degli atti impositivi, inoltre, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente.
Nella specie, parte ricorrente non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da indirizzo telematico diverso da quello indicato nei Pubblici Registri, tanto più ove si consideri che è evidente ictu oculi la provenienza dall' . CP_1 CP_1
Tali principi sono stati espressi anche dalle Sezioni Unite, le quali - in tema di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi – ha chiarito come in tal caso la notifica non possa ritenersi nulla ove abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, “senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all' art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994 , detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all' art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cassazione civile , sez. un. , 18/05/2022 , n. 15979).
Irrilevante risulta, inoltre, il mancato rispetto delle direttive di cui al comunicato del
18/10/2021 dell , con il quale si è dato avviso ai contribuenti di Controparte_1
diffidare di false email contenenti richieste di pagamenti fiscali, spedite dall'indirizzo
, quale atto privo di forza normativa nonché non confondibile Email_2 con l'attuale indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall'ente della riscossione.
Anche sotto tale profilo, inoltre, i vizi sarebbero irrilevanti in assenza di allegazione e prova circa l'effettivo pregiudizio arrecato al destinatario.
6 Venendo all'eccezione di prescrizione successiva alla notifica, va dedotto quanto segue.
Sul punto, va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla
Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615
c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez. VI
, n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del
31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il principio di irricevibilità dei crediti prescritti da
CP_ parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Occorre, a questo punto, esaminare la questione relativa alla maturata prescrizione dei crediti previdenziali successiva alla notifica delle cartelle.
Quanto al termine di prescrizione, deve evidenziarsi che, come noto, l'art. 66 della L. n.
247/2012 ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge
8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Parte_2
Tale disposizione ha sancito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla CP_3
facendo rivivere il termine decennale di prescrizione di cui al primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980. Con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della nuova normativa (02.02.2013) la Corte di Cassazione (vd. sent. n. 6729 del 2013) ha statuito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di
7 prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”.
Nel caso di specie, la pretesa della ha ad oggetto contributi relativi agli anni dal CP_3
2012 al 2019, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione decennale.
A ciò si aggiunga che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità nel suo consesso più autorevole, la comunicazione reddituale alla è obbligatoria anche per gli CP_3
avvocati non iscritti alla stessa - senza che possa dubitarsi della legittimità costituzionale della relativa previsione, motivata dalle meritevoli esigenze sociali di garantire l'effettività dell'obbligo di iscrizione, ai fini dell'assistenza e previdenza obbligatoria della categoria professionale, nello stesso interesse dei relativi appartenenti (Cass. SS.UU. 7-06-2012
n.9184; SS.UU. 19-11-2012 n.20219).
La Suprema Corte ha inoltre precisato (cfr. sentn.4981 del 2014) che la L. n. 335 del 1995 aveva unificato i termini di prescrizione dei contributi previdenziali afferenti ad enti di previdenza anche diversi dall' , ma non aveva inciso sulla previgente disposizione di CP_6
cui alla L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 2, in virtù della quale la prescrizione in tema di previdenza forense iniziava a decorrere dalla trasmissione della dichiarazione prevista dagli artt. 17 e 23 della stessa legge. Non si trattava di sospensione della prescrizione, ma di inizio della decorrenza della stessa, dal momento in cui la è posta in grado di CP_3 verificare la debenza e l'ammontare dei contributi (v., in tale senso, anche Cass. 2 ottobre
2008 n. 24414).
Nel caso di specie, parte ricorrente nulla allega – prima ancora che provare – circa il regolare inoltro della dichiarazione reddituale alla per gli anni in questione. CP_3
Va rilevata, inoltre, l'assoluta tardività delle allegazioni svolte nelle note di trattazione scritta circa l'intervenuto pagamento di parte dei crediti oggetto del presente giudizio, tra l'altro del tutto generiche e vaghe oltre che sprovviste di prova.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico della ricorrente come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in relazione alla cartella n. 028
2019 0320121280 000 in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
8 b) Rigetta nel resto;
c) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei resistenti delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, ove dovuti.
Si comunichi,
Aversa, 14/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 1671/2025
TRA
, C.F. rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo e dall'avv. Michele Verile, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore Sig. , rappresentata e difesa dall' Avv. Loredana Palumbo, Controparte_2
elettivamente domiciliata come in atti
, in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore Avv. rappresentata e difesa CP_4 dall'Avv. Gaetano Irollo, elettivamente domiciliato come in atti resistenti
Oggetto: impugnazione intimazione di pagamento
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 06.02.2025, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2025 9000 23306000, notificata a mezzo PEC il giorno 21 gennaio 2025 e avente a oggetto, tra gli altri, i seguenti avvisi di addebito relativi a contributi per diverse annualità, specificatamente: CP_3
1 1) n. 02820190002679019000, annualità 2014-2017 presumibilmente notificata il
15/01/2019;
2) n. 028 2019 0320121280000 annualità 2016 presumibilmente notificata il
19/09/2019;
3) n. 028 2019 0052568057000 annualità 2015 - 2018 presumibilmente notificata il
25/01/2020;
4) n. 028 2020 0035762520000 annualità 2015 -2016 -2017 presumibilmente il
27/06/2022;
5) n. 028 2022 0002991221000 annualità 2009 – 2018 presumibilmente notificata il
26/09/2022;
6) n. 028 2022 0033209951000 annualità 2016- 2017-2018-2019 per sanzioni e maggiorazioni presumibilmente notificata il 23/01/2023;
7) n. 028 2023 00389477310000 annualità 2012 conguaglio presumibilmente notificata il 24/01/2014.
Tanto premesso, ha eccepito la nullità della intimazione per essere stata notifica da indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri e per omessa notifica degli atti presupposti.
Ha, inoltre, eccepito l'avvenuta prescrizione della pretesa contributiva, il difetto di motivazione nonché l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza dei requisiti fondamentali ex Legge n.241/1990, la decadenza dalla riscossione ex art. 25 del D.Lgs.
465\99 nonché l'avvenuto pagamento di quanto richiesto dall'ente impositore. Ha chiesto, quindi, l'accoglimento del ricorso con condanna di parte resistente alle spese di lite e attribuzione al difensore antistatario.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita l' la quale Controparte_1
ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito per la cartella n. 028 2019
032012128 000 avente ad oggetto crediti di natura tributaria, la violazione del ne bis in idem per impugnazione della medesima cartella oggetto di sentenza di rigetto definitiva della nonché la tardività dell'opposizione proposta per regolarità Controparte_5 della notifica dell'intimazione e delle cartelle sottese. Ha, inoltre, impugnato e contestato tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita la la quale ha eccepito Controparte_3 in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire e la decadenza della stessa per mancato rispetto dei termini ex art. 24 D.LGS. 46/99. Nel
2 merito, ha impugnato e contestato tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 07.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c. alle parti, lette le note, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito per la cartella n. 028 2019 032012128 000 avente ad oggetto somme spettanti all'amministrazione tributaria di natura diversa da quella contributiva (IVA).
Venendo agli altri atti, giova ribadire, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del D.lgs. n. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti, come nella fattispecie, la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
Nel caso di specie, l'opposizione risulta tardivamente proposta rispetto ai vizi di forma eccepiti, (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, decadenza ex art. 25 del D.P.R. 602/1973, violazione delle norme di cui alla L. 241/90), in quanto il ricorso risulta iscritto oltre il termine di 20 giorni dalla notifica delle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento opposta: invero tali censure, non attenendo al merito della pretesa contributiva, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. , con
3 conseguente onere per il contribuente di proporla entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio
(cfr. Tribunale , Milano , sez. I , 14/01/2020 , n. 262).
Venendo al merito, parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica della cartella indicata nell'intimazione di pagamento opposta. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica risulta infondata, atteso che ha provato di aver notificato le cartelle oggetto Controparte_1 di causa nelle date indicate nell'intimazione di pagamento opposta (cfr. ricevute pec e messaggi allegati, in atti).
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, e ciò sia con riferimento alla prescrizione che alla fondatezza della pretesa.
Non può, infatti, ritenersi fondata l'eccezione di parte istante circa l'inesistenza o la nullità delle avvenute notifiche perché provenienti da indirizzo di posta elettronica certificata non risultate da pubblici registri, e ciò sia in relazione all'intimazione di pagamento che agli atti ad essa sottesi.
Per quanto attiene alla comunicazione dell'intimazione di pagamento impugnata notificata il 21.01.2025 tramite l'indirizzo PEC
t” deve rilevarsi l'inscrizione Email_1 dell'indirizzo PEC all'interno del registro IPA in data 28.03.2023, liberamente accessibili da parte ricorrente al momento della ricezione.
Con riferimento alle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte in quanto effettuata da indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri di cui all'art. 16 ter, D.L. n. 179/2012, si ritengono applicabili i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
La Corte ha chiarito come (vd. Cassazione civile n. 982 del 2023) debba ritenersi valida la notifica “proveniente da un indirizzo PEC ((Omissis)) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri ((Omissis)), circostanza questa della diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte
4 contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e art. 2
Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020;
Cass. n. 29879 del 2021)”.
Ad ogni modo, e per mero onere di completezza motivazionale, si osserva quanto segue.
Con riferimento all'omessa notifica dell'atto prodromico rispetto alla cartella, deve evidenziarsi che, secondo un principio espresso a più riprese dalla Corte di Cassazione, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici - a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto.
Tanto in ragione del fatto che il ruolo e la cartella di pagamento sono sia atto di accertamento del credito sia, contestualmente, titolo esecutivo e precetto, rispondenti ad uno schema operativo definito in dottrina con l'espressione “atto d'accertamento in executivis”, presente anche in altri contesti dell'ordinamento (vd. ad es. l'art. 24, comma 32, legge n. 449/1997 in materia di recupero coattivo di agevolazioni accordate dal Ministero dello sviluppo economico ex lege 19 dicembre 1992 n. 488).
Tale dinamica, del resto, non può essere ritenuta di per sé lesiva dei diritti di difesa del soggetto passivo, posta la tutela di cui egli può usufruire, se del caso, anche in termini di opposizione recuperatoria (cfr. Cassazione civile, n. n. 4225 del 2018; Cassazione civile n.
5 27784 del 2017; Cassazione civile n. 3269 del 2009; vd. anche CTP Milano, n. 1 del
15.01.2013).
L'obbligo di motivazione degli atti impositivi, inoltre, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente.
Nella specie, parte ricorrente non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da indirizzo telematico diverso da quello indicato nei Pubblici Registri, tanto più ove si consideri che è evidente ictu oculi la provenienza dall' . CP_1 CP_1
Tali principi sono stati espressi anche dalle Sezioni Unite, le quali - in tema di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi – ha chiarito come in tal caso la notifica non possa ritenersi nulla ove abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, “senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all' art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994 , detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all' art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cassazione civile , sez. un. , 18/05/2022 , n. 15979).
Irrilevante risulta, inoltre, il mancato rispetto delle direttive di cui al comunicato del
18/10/2021 dell , con il quale si è dato avviso ai contribuenti di Controparte_1
diffidare di false email contenenti richieste di pagamenti fiscali, spedite dall'indirizzo
, quale atto privo di forza normativa nonché non confondibile Email_2 con l'attuale indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall'ente della riscossione.
Anche sotto tale profilo, inoltre, i vizi sarebbero irrilevanti in assenza di allegazione e prova circa l'effettivo pregiudizio arrecato al destinatario.
6 Venendo all'eccezione di prescrizione successiva alla notifica, va dedotto quanto segue.
Sul punto, va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla
Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615
c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez. VI
, n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del
31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il principio di irricevibilità dei crediti prescritti da
CP_ parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Occorre, a questo punto, esaminare la questione relativa alla maturata prescrizione dei crediti previdenziali successiva alla notifica delle cartelle.
Quanto al termine di prescrizione, deve evidenziarsi che, come noto, l'art. 66 della L. n.
247/2012 ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge
8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Parte_2
Tale disposizione ha sancito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla CP_3
facendo rivivere il termine decennale di prescrizione di cui al primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980. Con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della nuova normativa (02.02.2013) la Corte di Cassazione (vd. sent. n. 6729 del 2013) ha statuito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di
7 prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”.
Nel caso di specie, la pretesa della ha ad oggetto contributi relativi agli anni dal CP_3
2012 al 2019, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione decennale.
A ciò si aggiunga che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità nel suo consesso più autorevole, la comunicazione reddituale alla è obbligatoria anche per gli CP_3
avvocati non iscritti alla stessa - senza che possa dubitarsi della legittimità costituzionale della relativa previsione, motivata dalle meritevoli esigenze sociali di garantire l'effettività dell'obbligo di iscrizione, ai fini dell'assistenza e previdenza obbligatoria della categoria professionale, nello stesso interesse dei relativi appartenenti (Cass. SS.UU. 7-06-2012
n.9184; SS.UU. 19-11-2012 n.20219).
La Suprema Corte ha inoltre precisato (cfr. sentn.4981 del 2014) che la L. n. 335 del 1995 aveva unificato i termini di prescrizione dei contributi previdenziali afferenti ad enti di previdenza anche diversi dall' , ma non aveva inciso sulla previgente disposizione di CP_6
cui alla L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 2, in virtù della quale la prescrizione in tema di previdenza forense iniziava a decorrere dalla trasmissione della dichiarazione prevista dagli artt. 17 e 23 della stessa legge. Non si trattava di sospensione della prescrizione, ma di inizio della decorrenza della stessa, dal momento in cui la è posta in grado di CP_3 verificare la debenza e l'ammontare dei contributi (v., in tale senso, anche Cass. 2 ottobre
2008 n. 24414).
Nel caso di specie, parte ricorrente nulla allega – prima ancora che provare – circa il regolare inoltro della dichiarazione reddituale alla per gli anni in questione. CP_3
Va rilevata, inoltre, l'assoluta tardività delle allegazioni svolte nelle note di trattazione scritta circa l'intervenuto pagamento di parte dei crediti oggetto del presente giudizio, tra l'altro del tutto generiche e vaghe oltre che sprovviste di prova.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico della ricorrente come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in relazione alla cartella n. 028
2019 0320121280 000 in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
8 b) Rigetta nel resto;
c) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei resistenti delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, ove dovuti.
Si comunichi,
Aversa, 14/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
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