Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 152/2023 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
AMBROSINI SABRINA,
OPPONENTE
contro
: rappresentata e difesa dall'avv. ANTOGNONI CP_1
MARTINA,
OPPOSTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.03.2023 la ricorrente opponeva tardivamente, a norma dell'art. 650 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 144 del
24.06.2022,, con il quale il sig. sulla base di assegni impagati CP_1
(emessi da gennaio 2019 a febbraio 2020), le intimava il pagamento di €
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Eccepiva la nullità della notificazione del provvedimento monitorio eseguita a norma dell'art. 143, c.p.c., avvenuta senza l'esperimento delle necessarie attività di ricerca della destinataria e nella consapevolezza del e del CP_1
suo difensore che ella, in ragione dei maltrattamenti dei quali era stata vittima ad opera del non abitava più all'indirizzo sito in Fano, via CP_1
Civillotti, 5, bensì presso l'abitazione della madre, come risultava dagli atti del procedimento penale di cui anche il difensore del era a CP_1
conoscenza. In ogni caso, da una semplice visura della Camera di commercio avrebbe potuto apprendere che l'odierna ricorrente lavorava in via Bellandra, 138.
Nel merito eccepiva di nulla dovere al resistente che, nel periodo in cui lavorava alle sue dipendenze, aveva sottratto la somma complessiva di €
27.353,42.
Il con il quale la ricorrente aveva intrattenuto un rapporto CP_1
sentimentale, gestiva in via esclusiva gli appuntamenti del centro estetico, riceveva la clientela, incassava i pagamenti delle prestazioni, emetteva gli scontrini, versava in banca le somme incassate, si relazionava con i consulenti commerciali per la regolarizzazione fiscale dei proventi, pagava i fornitori e faceva tutto quanto necessario e diverso dal lavoro in cabina.
A causa di dissapori, il 04.02.2021 i due decidevano di vivere a turno nell'appartamento di Baia Metauro. Durante una lite avvenuta la sera del
08.03.2021, la ricorrente si impossessava dell'agenda personale del CP_1
la cui violenta reazione costringeva la ricorrente a fuggire da casa.
pagina 2 di 9 Da un confronto tra gli incassi contabilizzati ufficialmente e quelli annotati nell'agenda si evinceva una differenza di € 27.353,42 per il periodo da gennaio al 22 settembre 2020, durante il quale il resistente aveva lavorato come dipendente della sig. e di € 9.255,00 per il periodo Pt_1
successivo, fino al marzo 2021, durante il quale il centro estetico era stato gestito dalla ricorrente insieme al in forma di società in nome CP_1
collettivo. Di tali somme il resistente si era appropriato, desumendosi ciò dalla reazione violenta manifestata in occasione del litigio dell'08.03.2021.
Si costituiva il sig. deducendo, nel merito, che CP_1
l'agenda sulla quale l'istante fondava le ragioni di opposizione altro non era che il riepilogo delle due agende conservate presso i due negozi della
, nelle quali chi vi lavorava riportava i pagamenti e i trattamenti Pt_1
estetici applicati. Una volta a settimana le agende venivano portate a casa e il loro contenuto trascritto nell'agenda tenuta dal con la quale le parti CP_1
periodicamente verificavano l'andamento dell'attività, basandosi sui dati fattuali e non su quelli registrati fiscalmente. Entrambe le parti vi annotavano i corrispettivi. La ricorrente, che tale agenda deteneva (avendola
“strappata” al ricorrente durante la lite del 08.03.2021), depositava in giudizio solo i fogli manoscritti dal CP_1
***
1. L'opposizione ex art. 650, c.p.c. è ammissibile poiché la notifica del provvedimento monitorio opposto, avvenuta il 28.07.2022, a norma dell'art. 143, c.p.c. è nulla.
Dopo un primo tentativo di notifica non andato a buon fine, in quanto l'ufficiale giudiziario attestava, sulla base di informazioni assunte dai condomini, l'avvenuto trasferimento della ricorrente dall'indirizzo di Fano,
pagina 3 di 9 via G., Civillotti, 5 (doc. 2, pag. 9, res.). L'opposto procedeva quindi alla notificazione dell'atto ai sensi dell'art. 143, c.p.c., la cui applicabilità presuppone l'irreperibilità oggettiva, ovvero l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l'esperimento delle indagini suggerite nei singoli casi dalla comune diligenza
(C. 14618/2009). Le condizioni legittimanti il ricorso al citato disposto non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza da parte dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, il domicilio o la dimora diversi da quelli indicati dalla certificazione anagrafica acquisita, bensì anche dalla circostanza che detta condizione non possa essere superata mediante l'esperimento, con l'ordinaria diligenza, delle indagini possibili (C.
7964/2008;T. Roma 23.2.2009; C. Conti Campania, Sez. giurisdiz.,
12.2.2009, n. 107).
Nel caso in esame la ricorrente era agevolmente rintracciabile presso il proprio domicilio lavorativo (presso cui aveva lavorato il sig. e comunque CP_1
evincibile tramite visura camerale) e dunque non si giustificava la notifica in base all'art. 143 c.p.c..
2. Nel merito, il diritto dell'opposto al pagamento dell'importo ingiunto trova fondamento nel pacifico svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente, quale dipendente, dal maggio 2017 al settembre 2020 e negli assegni a firma della ricorrente prodotti in fase monitoria. Su tali basi non possono esservi dubbi sul fatto che l'onere della prova del pagamento della somma ingiunta sia ad intero carico dell'opponente.
3. Non vi sono evidenze dirette dell'avvenuto pagamento della somma ingiunta.
La sig. deduce circostanze indiziarie di scarsa univocità e per alcuni Pt_1
aspetti inverosimili.
pagina 4 di 9 La circostanza che il abbia per anni tollerato il mancato pagamento di CP_1
spettanze retributive non è un contegno dal quale è logicamente possibile desumere il pagamento, specie quando il rapporto di lavoro permane e le parti sono legate da rapporti sentimentali. La tolleranza può infatti giustificarsi agevolmente nell'aspettativa del pagamento tardivo o nella volontà di non pregiudicare il rapporto sentimentale.
In tesi ricorrente il non solo avrebbe ottenuto quanto spettante per il CP_1
lavoro dipendente prestato ma si sarebbe indebitamente appropriato di €
27.353,42. La prova si evincerebbe dalle seguenti circostanze:
- Il seguiva in esclusiva le pratiche amministrative e bancarie CP_1
dell'azienda della ricorrente, annotando i corrispettivi in un'agenda custodita nell'abitazione dei due conviventi;
- La , pur essendo la titolare dell'azienda (prima da sola e poi Pt_1
unitamente al dopo la costituzione della società) non aveva mai CP_1
visionato l'agenda;
- L'08.03.2021 la ricorrente si impossessava dell'agenda e il per CP_1
impedirlo la aggrediva violentemente;
- Dal confronto tra gli importi dei corrispettivi annotati nell'agenda del e quelli fiscalmente registrati, nel periodo gennaio/settembre CP_1
2020 vi era sbilancio a favore di quelli in agenda di € 27.353,42;
- L'appropriazione indebiti di tale somma spiegava il violento tentativo del (non riuscito), di rientrare in possesso dell'agenda durante la CP_1
lite del 08.03.2021, poichè documento era in grado di smascherare il furto perpetrato dell'opposto.
pagina 5 di 9 In questa catena probatoria sono frammisti dati di fatto reali ed altri non dimostrati e la presunzione che l'opponente pretende di ricavarne non ha reale fondamento.
Il dato di partenza dell'induzione è certo poiché pacificamente l'agenda rinvenuta nell'abitazione dei due conviventi riportava i reali corrispettivi aziendali che erano superiori a quelli fiscalmente registrati. Il dato è assolutamente pacifico.
Tuttavia, che la non fosse a conoscenza della contabilità in nero e Pt_1
del reale andamento dei ricavi è deduzione implausibile.
Certamente non è sufficiente la prova che la ricorrente, per la gestione contabile aziendale si affidasse al sig. un tale incarico fa semmai CP_1
presumere che l'incaricato attui i desiderata del titolare, ossia della sig.
. Pt_1
Dalle deposizioni dei testi e Antognoni si evince poi che in Tes_1
ciascuna delle due unità locali che le parti gestivano vi era un'agenda nella quale venivano annotati gli appuntamenti con i clienti, i servizi resi e i corrispettivi. Ciò conferma l'allegazione del secondo cui l'agenda CP_1
prelevata dalla ricorrente durante il litigio del 08.03.2021 fosse un riepilogo delle due agende e che l'incasso dei due negozi poteva anche in tal modo essere agevolmente verificato dalla come da tutti coloro che vi Pt_1
lavoravano.
Che la ricorrente fosse a conoscenza dell'esistenza di una contabilità diversa da quella ufficiale è indirettamente confermato dalla teste , Testimone_2
commercialista della ricorrente, la quale ha dichiarato di sapere che la ditta aveva una piccola contabilità in nero perché verificava un'eccedenza tra spese e i ricavi, di cui chiedeva conto al sig. ma, deve ritenersi, anche alla CP_1
pagina 6 di 9 ricorrente, posto che la stesse teste ha riferito che, “Relativamente al sig.
non vedendo traccia dei pagamenti delle sue buste paga ho chiesto CP_1
chiarimenti. Lui mi disse che non avendo disponibilità sufficienti in banca preferiva remunerarsi per contanti. Non posso dire se questa modalità fosse una costante o sia successa solo qualche volta. Ricordo di avergli chiesto spiegazioni più di una volta. Io ne ho accennato alla ricorrente ma lei si affidava.”.
Altro dato certo è che l'8 marzo 2021 le parti litigavano violentemente per il possesso dell'agenda.
La circostanza è pacifica.
L'opposizione violenta del all'impossessamento dell'agenda da parte CP_1
della sarebbe segno univoco della sua volontà di celare al titolare il Pt_1
reale andamento dell'impresa e l'avvenuta appropriazione dei ricavi non contabilizzati.
La gravità indiziaria della circostanza l'univocità della deduzione probatoria si annullano considerando che l'interesse del per questo documento si CP_1
giustifica per ragioni ulteriori rispetto a quella ipotizzata dall'opponente che resta una mera illazione. L'agenda, descrivendo il reale andamento della società costituiva infatti un documento importante per la tutela della posizione di socio del in vista della liquidazione della sua quota. L'8 marzo CP_1
2021 le parti litigavano infatti anche per tale ragione essendo intenzione delal ricorrente escludere il dalla società (v. sub doc. 8, res. file: Pt_2
P2022306647679_TRIBUNALE DI PESARO_12-03-
2022_PIERSANTELLI_PASSERI DAVIDE_920.21_536.21.pdf, a pag. 14 e file: P2022306647679_TRIBUNALE DI PESARO_14-03-
2022_PIERSANTELLI_PASSERI a pag. 19). CodiceFiscale_1
pagina 7 di 9 Ad avere un significato univoco, ma in senso diverso da quello ritenuto dalla ricorrente, è la sua condotta oppositiva, che si spiega con la volontà di privare il di uno strumento essenziale per dimostrare il reale valore della CP_1
società. Se la ricorrente era veramente ignara del contenuto dell'agenda (certo non della sua esistenza poiché è lei stessa a dire al “Guarda l'agenda è CP_1
lì sopra”) e quindi al più convinta che essa rappresentasse la contabilità regolare della società, non avrebbe avuto alcun motivo di opporsi in modo così deciso a che il la conservasse nella sua disponibilità. CP_1
Infine, a fronte della deduzione del secondo cui entrambe le parti CP_1
annotavano a mano sull'agenda la contabilità aziendale, lascia effettivamente perplessi la condotta processuale della ricorrente che si è limitata a produrre solo pochi fogli dell'agenda e non l'intero documento di cui ella è certamente in possesso (v. dichiarazioni della parte nel processo penale, pag. 16).
E' del tutto verosimile che lo scostamento tra la contabilità ufficiale e quella rappresentata nell'agenda fosse un dato a conoscenza di entrambe le parti, come naturale, essendo soci della medesima impresa. Non vi sono quindi valide ragioni per escludere che i maggiori ricavi documentati dalla contabilità ufficiosa siano stati impiegati nell'interesse della società piuttosto che utilizzati indebitamente dal CP_1
4. Resta il diritto del ricorrente ad essere remunerato per l'importo corrispondente agli assegni impagati, emessi dalla ricorrente in favore del sulla cui genesi ella non ha dato alcuna spiegazione diversa da quella CP_1
ovvia, che fossero stati emessi per il pagamento delle prestazioni lavorative del CP_1
La deposizione della teste secondo cui il gli disse che, non Tes_2 CP_1
avendo disponibilità sufficienti in banca, preferiva remunerarsi per contanti è
pagina 8 di 9 generica, poiché non indica esattamente gli importi prelevati dal e non CP_1
dimostra che il credito portato dagli assegni sia stato soddisfatto, mentre la circostanza che i titoli di credito siano rimasti nella disponibilità dell'opposto fa presumere il contrario.
Per le ragioni esposte l'opposizione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, respinge il ricorso.
Pone a carico di parte opponente le spese di lite, che liquida in complessivi €
4657,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
Pesaro li 09.01.2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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