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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
IS CO NI, Presidente
GO IE, OR
BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 288/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casciana Terme - Piazza Vittorio Emanuele Ii° N. 2 56035 Casciana Terme Lari PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
AC S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 3099 IMU 2014
- INGIUNZIONE PAG n. 3099 IMU 2015 - sul ricorso n. 361/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casciana Terme Lari - Piazza Vittorio Emanuele Ii^ N. 2 56035 Casciana Terme Lari PI
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Vittorio Emanuele Ii^ N. 2 56035 Casciana Terme Lari PI
AC Spa - 02391510266
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ. PAG.TO n. 5746 IMU 2012
- INTIMAZ. PAG.TO n. 5746 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione giudizio spese compensate
Resistente/Appellato: estinzione giudizio spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva distinti ricorsi avvero le ingiunzioni di pagamento specficate in epigrafe, assumendone la nullità/illegittimità.
Si costituiva in giudizio AC PA quale concessionario ed il Comune di Casciana Terme Lari che resistevano al ricorso chiedendone il rigetto.
Nelle more del processo le parti addivenivano ad un accordo conciliativo in sede stragiudiziale con cui, tra le altre clausole, concordavano circa la rinuncia al ricorso e, per l'effetto, alla udienza del 18 febbraio 2026 il procuratore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso con spese compensate e, correlativamente,
i procuratori di parte resistente dichiaravano di accettare la rinuncia con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, previa riunione dei ricorsi, visti gli atti e l'accordo conciliativo versato in atti, preso atto delle reciproche dichiarazioni di rinuncia al ricorso e relativa accettazione, nonchè dell'accordo in punto di compensazione delle spese, osserva che nulla osta alla declaratoria di estinzione del giudizio a mente dell'art.44 d.lgs. n.546/'92
P.Q.M.
La Corte dichiara estinti i giudizi riuniti e compesate le spese di causa.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
IS CO NI, Presidente
GO IE, OR
BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 288/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casciana Terme - Piazza Vittorio Emanuele Ii° N. 2 56035 Casciana Terme Lari PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
AC S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 3099 IMU 2014
- INGIUNZIONE PAG n. 3099 IMU 2015 - sul ricorso n. 361/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casciana Terme Lari - Piazza Vittorio Emanuele Ii^ N. 2 56035 Casciana Terme Lari PI
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Vittorio Emanuele Ii^ N. 2 56035 Casciana Terme Lari PI
AC Spa - 02391510266
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ. PAG.TO n. 5746 IMU 2012
- INTIMAZ. PAG.TO n. 5746 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione giudizio spese compensate
Resistente/Appellato: estinzione giudizio spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva distinti ricorsi avvero le ingiunzioni di pagamento specficate in epigrafe, assumendone la nullità/illegittimità.
Si costituiva in giudizio AC PA quale concessionario ed il Comune di Casciana Terme Lari che resistevano al ricorso chiedendone il rigetto.
Nelle more del processo le parti addivenivano ad un accordo conciliativo in sede stragiudiziale con cui, tra le altre clausole, concordavano circa la rinuncia al ricorso e, per l'effetto, alla udienza del 18 febbraio 2026 il procuratore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso con spese compensate e, correlativamente,
i procuratori di parte resistente dichiaravano di accettare la rinuncia con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, previa riunione dei ricorsi, visti gli atti e l'accordo conciliativo versato in atti, preso atto delle reciproche dichiarazioni di rinuncia al ricorso e relativa accettazione, nonchè dell'accordo in punto di compensazione delle spese, osserva che nulla osta alla declaratoria di estinzione del giudizio a mente dell'art.44 d.lgs. n.546/'92
P.Q.M.
La Corte dichiara estinti i giudizi riuniti e compesate le spese di causa.