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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2748/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2748/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. CAVALLI PAOLO Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. FOGLIATI SILVIO Controparte_1 C.F._2
- resistente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con controparte in data 1 febbraio 2022 in Alessandria, che dall'unione non nascevano figli, e chiedeva la pronuncia della separazione tra i coniugi. Parte ricorrente si costituiva e le parti raggiungevano un accordo, concludendo come segue “gli stessi dichiarano reciprocamente di rinunciare alle domande di
1 addebito svolte in causa;
- l'abitazione coniugale ubicata in Alessandria Via Pietro Sassi, 9 di proprietà esclusiva del SI.
, viene concessa in uso alla SI.ra per il termine di mesi sei, Parte_1 Controparte_1 decorrente dall'01/04/2025, decorso il quale l'abitazione medesima dovrà essere rilasciata nella disponibilità del SI. , provvedendo la SI.ra a trasferire altrove la propria residenza Pt_1 CP_1
ed a prelevarvi i propri effetti personali;
- durante il periodo semestrale di concessione in uso dell'immobile, il SI. verserà alla SI.ra Pt_1
, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) mensi li, da CP_1
corrispondere tramite bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese a far data dal mese di aprile 2025, oltre a provvedere al pagamento delle spese di utenza (acqua, gas, luce, internet, ecc.)
e condominiali;
- decorso detto periodo, o comunque non appena la SI.ra lascerà immobile, il SI. CP_1 Pt_1
verserà alla stessa, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di € 900,00 (novecento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat come per legge, da corrispondere trami te bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese.”.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
Quanto alle restanti domande può venire disposto in conformità all'accordo tra le parti, non contrario a norme imperative.
Spese compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
2 - dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i C.F._1 Controparte_1 C.F._2
quali hanno celebrato matrimonio in Alessandria, l'1 febbraio 2022;
- l'abitazione coniugale ubicata in Alessandria Via Pietro Sassi, 9 di proprietà esclusiva del SI.
, viene concessa in uso alla SI.ra per il termine di mesi sei, Parte_1 Controparte_1 decorrente dall'01/04/2025, decorso il quale l'abitazione medesima dovrà essere rilasciata nella disponibilità del SI. provvedendo la SI.ra a trasferire altrove la propria Pt_1 CP_1
residenza ed a prelevarvi i propri effetti personali;
- durante il periodo semestrale di concessione in uso dell'immobile, il SI. verserà alla Pt_1 SI.ra , a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) CP_1
mensili, da corrispondere tramite bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese a far data dal mese di aprile 2025, oltre a provvedere al pagamento delle spese di utenza (acqua, gas, luce, internet, ecc.) e condominiali;
- decorso detto periodo, o comunque non appena la SI.ra lascerà immobile, il SI. CP_1 verserà alla stessa, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di € 900,00 Pt_1
(novecento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat come per legge, da corrispondere trami te bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 1 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2748/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. CAVALLI PAOLO Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. FOGLIATI SILVIO Controparte_1 C.F._2
- resistente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con controparte in data 1 febbraio 2022 in Alessandria, che dall'unione non nascevano figli, e chiedeva la pronuncia della separazione tra i coniugi. Parte ricorrente si costituiva e le parti raggiungevano un accordo, concludendo come segue “gli stessi dichiarano reciprocamente di rinunciare alle domande di
1 addebito svolte in causa;
- l'abitazione coniugale ubicata in Alessandria Via Pietro Sassi, 9 di proprietà esclusiva del SI.
, viene concessa in uso alla SI.ra per il termine di mesi sei, Parte_1 Controparte_1 decorrente dall'01/04/2025, decorso il quale l'abitazione medesima dovrà essere rilasciata nella disponibilità del SI. , provvedendo la SI.ra a trasferire altrove la propria residenza Pt_1 CP_1
ed a prelevarvi i propri effetti personali;
- durante il periodo semestrale di concessione in uso dell'immobile, il SI. verserà alla SI.ra Pt_1
, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) mensi li, da CP_1
corrispondere tramite bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese a far data dal mese di aprile 2025, oltre a provvedere al pagamento delle spese di utenza (acqua, gas, luce, internet, ecc.)
e condominiali;
- decorso detto periodo, o comunque non appena la SI.ra lascerà immobile, il SI. CP_1 Pt_1
verserà alla stessa, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di € 900,00 (novecento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat come per legge, da corrispondere trami te bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese.”.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
Quanto alle restanti domande può venire disposto in conformità all'accordo tra le parti, non contrario a norme imperative.
Spese compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
2 - dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i C.F._1 Controparte_1 C.F._2
quali hanno celebrato matrimonio in Alessandria, l'1 febbraio 2022;
- l'abitazione coniugale ubicata in Alessandria Via Pietro Sassi, 9 di proprietà esclusiva del SI.
, viene concessa in uso alla SI.ra per il termine di mesi sei, Parte_1 Controparte_1 decorrente dall'01/04/2025, decorso il quale l'abitazione medesima dovrà essere rilasciata nella disponibilità del SI. provvedendo la SI.ra a trasferire altrove la propria Pt_1 CP_1
residenza ed a prelevarvi i propri effetti personali;
- durante il periodo semestrale di concessione in uso dell'immobile, il SI. verserà alla Pt_1 SI.ra , a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) CP_1
mensili, da corrispondere tramite bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese a far data dal mese di aprile 2025, oltre a provvedere al pagamento delle spese di utenza (acqua, gas, luce, internet, ecc.) e condominiali;
- decorso detto periodo, o comunque non appena la SI.ra lascerà immobile, il SI. CP_1 verserà alla stessa, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di € 900,00 Pt_1
(novecento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat come per legge, da corrispondere trami te bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 1 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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