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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/11/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda in persona del dr. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1567 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Lisi Giovanni , giusta Parte_1 delega in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Hazan, Filippo Martini e Controparte_1
RC OD, giusta delega in atti
PARTE APPELLATA
; Controparte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace di Latina n. 833/2022 depositata il 25.11.2025
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di discussione ex art 281 sexies cpc del 25.11.2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione autorizzate.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è inammissibile e comunque infondato per i seguenti motivi.
Il presente giudizio ha ad oggetto l' appello avverso la sentenza del GDP in epigrafe con la quale è stata rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla in qualità Parte_2 di cessionaria del credito ed in forza di convenzione negoziale/concessione di servizi tra le predetta società ed il , avente ad oggetto l' attività di sgombero, bonifica, ripristino e messa Controparte_3 in sicurezza della circolazione stradale in relazione a tratti della rete stradale di proprietà del
CP_3
In particolare, l' attrice rappresentava di essere titolare di un credito pari ad € 800,00 oltre iva a seguito dei servizi di bonifica e pulitura della sede stradale espletati in seguito ad un sinistro avvenuto in data 19.10.11 causato, in via esclusiva, dalla conducente del veicolo TG DC Controparte_4
437 WY di proprietà di ed assicurato con la ( ora Controparte_2 Controparte_5 [...]
. CP_1
L' attrice agiva in forza dell' art 5 della Convenzione di Servizi stipulata con il in forza CP_3 della quale il delegava ed autorizzava la predetta concessionaria “ ad intraprendere ogni CP_3 opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art 2054 c.c..”
Con la sentenza appellata il GDP di Latina respingeva la domanda evidenziando la qualità di soggetto terzo rispetto alla convenzione della ed attesa la carenza di legittimazione ad agire Controparte_1 della concessionaria nei confronti della Compagnia, in quanto la relativa pretesa spetterebbe al più al
CP_3
Proponeva appello la attraverso articolati motivi di gravame e Parte_3 rappresentando la nullità della sentenza per difetto di motivazione, la piena legittimazione della ad agire in giudizio in forza di concessione/cessione del credito avente ad oggetto un Parte_1 danno da RCA e la sussistenza di un danno risarcibile all' ente proprietario della sede LE (
Comune di ) oggetto di cessione e/o di mandato alla riscossione in favore della concessionaria. CP_3
Si costituiva l' appellata resistendo all' appello e chiedendone il rigetto sulla base di articolate difese, riproponendo le questioni dichiarate assorbite dal giudice di prime cure alla base del rigetto della domanda.
In via preliminare, va dato atto che il valore della presente controversia non eccede 1100,00 €uro e pertanto come evidenziato dal GDP all' udienza del 13.04.2022 la presente controversia è stata decisa in primo grado secondo equità.
Sul punto va rappresentato che le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità. ((Cass. civ. n. 5287/2012).
Pertanto, in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità,
l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto ( Cass. Civ. n 18064/2022).
Nella fattispecie, sotto il principio processuale ( norme sul procedimento) l' appellante censura la sentenza di primo grado denunciandone il difetto di motivazione e/o la motivazione apparente.
Nella fattispecie, ad avviso di questo giudicante, non si ravvisa il suddetto vizio, atteso che è chiara la ratio decidendi del GDP ed il percorso logico-giuridico che ha indotto il giudice di prime cure al rigetto della domanda, riconducibile ad una dedotta carenza di legittimazione attiva dell' appellante alla riscossione giudiziaria del credito risarcitorio in forza di una convenzione rispetto alla quale la compagnia assicurativa era da considerarsi terza e come tale, alla stessa non era opponibile.
Dunque, per quanto (nel merito) le suddette argomentazioni possono anche non essere condivise dall' appellante non integrano un vizio motivazionale della sentenza.
Con riferimento agli ulteriori motivi di censura, va evidenziato come l' appellante non indichi quali siano stati “ i principi informatori della materia violati” e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto, ne consegue l' inammissibilità del gravame.
In ogni caso, per il principio della ragione più liquida, va osservato come l' appello non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento, stante l' inammissibilità dell' azione proposta dalla concessionaria nei confronti della , per le seguenti motivazioni. Controparte_1
Ai sensi dell' art 5 della convenzione in atti la concessionaria era da considerarsi, non già titolare/cessionaria di un diritto di credito del in qualità di soggetto danneggiato dal sinistro, CP_3 bensì titolare, in forza di una delega (mandato in rem propriam e senza obbligo di rendiconto) ad agire ai sensi dell' art 2054 c.c., e non già ai sensi dell' art 144 Cod. Ass., nei confronti del responsabile del sinistro ( non già dei responsabili civili) in relazione ai danni subiti dal CP_3
Dunque, dovendosi intrepretare in termini restrittivi e tassativi il dettato di tale previsione negoziale
( art 5) , in quanto derogatoria rispetto alla legittimazione sostanziale e processuale del soggetto danneggiato in relazione alla proposizione della domanda risarcitoria, in forza di tale clausola, la concessionaria del servizio avrebbe potuto agire ai sensi dell' art 2054 c.c., nei confronti della conducente ( responsabile del sinistro) ed al più del proprietario ( responsabile solidale), ma non nei confronti della Compagnia rispetto alla quale non aveva azione diretta e che al più poteva essere chiamate in manleva solo dal proprietario;
in tal senso il richiamo all' art 2054 è da intendersi non solo alla disciplina sostanziale ma anche a quella processuale atteso il riferimento alla possibilità di agire nei confronti del responsabile del sinistro (ovvero il conducente del veicolo antagonista) e non in termini più ampi nei confronti dei responsabili civili.
Peraltro, a ben vedere la , non agisce in questa sede al fine del ristoro di un danno Parte_1 materiale occorso alla sede stradale di cui era titolare il Comune, rispetto alla quale opererebbe la delega di cui all' art 5, ma, indirettamente, per il pagamento di un proprio corrispettivo (definito indennizzo, nella convenzione) dovuto in forza di un' attività di bonifica e messa in sicurezza espletata in favore del Comune, unico soggetto potenzialmente leso dalla condotta illecita di terzi.
Ne consegue comunque l' infondatezza dell' appello atteso che la delega ad intraprendere azioni giudiziarie non poteva intendersi estesa al recupero delle proprie spettanze per l'attività espletata in forza di una convenzione negoziale con il e non opponibile alla Compagnia, bensì limitata CP_3 al risarcimento di un danno subito dal alla sede stradale , nella fattispecie non dimostrato, CP_3 atteso che il prezzo determinato per i servizi di pulizia e ripristino della sede stradale, sono stati determinati unilateralmente dallo stesso creditore e non sono stati oggetto di dimostrazione nel quantum, né è dimostrato coincidano con il corrispettivo per il servizio di bonifica e ripristino della sede stradale.
L' appello deve pertanto essere rigettato.
La complessità e controvertibilità delle questioni trattate, giustifica la compensazione delle spese di doppio grado.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina , nella persona del dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da nei Parte_1 confronti della e : Controparte_6 Controparte_2
1.- Rigetta l' appello;
2.- Compensa le spese di causa.
Così deciso in Latina il giorno 25 Novembre 2025 Sentenza allegata al Verbale di udienza ex art 127 ter cpc del 25.11.2025
Il Giudice.
Dott. Alfonso Piccialli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda in persona del dr. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1567 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Lisi Giovanni , giusta Parte_1 delega in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Hazan, Filippo Martini e Controparte_1
RC OD, giusta delega in atti
PARTE APPELLATA
; Controparte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace di Latina n. 833/2022 depositata il 25.11.2025
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di discussione ex art 281 sexies cpc del 25.11.2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione autorizzate.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è inammissibile e comunque infondato per i seguenti motivi.
Il presente giudizio ha ad oggetto l' appello avverso la sentenza del GDP in epigrafe con la quale è stata rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla in qualità Parte_2 di cessionaria del credito ed in forza di convenzione negoziale/concessione di servizi tra le predetta società ed il , avente ad oggetto l' attività di sgombero, bonifica, ripristino e messa Controparte_3 in sicurezza della circolazione stradale in relazione a tratti della rete stradale di proprietà del
CP_3
In particolare, l' attrice rappresentava di essere titolare di un credito pari ad € 800,00 oltre iva a seguito dei servizi di bonifica e pulitura della sede stradale espletati in seguito ad un sinistro avvenuto in data 19.10.11 causato, in via esclusiva, dalla conducente del veicolo TG DC Controparte_4
437 WY di proprietà di ed assicurato con la ( ora Controparte_2 Controparte_5 [...]
. CP_1
L' attrice agiva in forza dell' art 5 della Convenzione di Servizi stipulata con il in forza CP_3 della quale il delegava ed autorizzava la predetta concessionaria “ ad intraprendere ogni CP_3 opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art 2054 c.c..”
Con la sentenza appellata il GDP di Latina respingeva la domanda evidenziando la qualità di soggetto terzo rispetto alla convenzione della ed attesa la carenza di legittimazione ad agire Controparte_1 della concessionaria nei confronti della Compagnia, in quanto la relativa pretesa spetterebbe al più al
CP_3
Proponeva appello la attraverso articolati motivi di gravame e Parte_3 rappresentando la nullità della sentenza per difetto di motivazione, la piena legittimazione della ad agire in giudizio in forza di concessione/cessione del credito avente ad oggetto un Parte_1 danno da RCA e la sussistenza di un danno risarcibile all' ente proprietario della sede LE (
Comune di ) oggetto di cessione e/o di mandato alla riscossione in favore della concessionaria. CP_3
Si costituiva l' appellata resistendo all' appello e chiedendone il rigetto sulla base di articolate difese, riproponendo le questioni dichiarate assorbite dal giudice di prime cure alla base del rigetto della domanda.
In via preliminare, va dato atto che il valore della presente controversia non eccede 1100,00 €uro e pertanto come evidenziato dal GDP all' udienza del 13.04.2022 la presente controversia è stata decisa in primo grado secondo equità.
Sul punto va rappresentato che le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità. ((Cass. civ. n. 5287/2012).
Pertanto, in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità,
l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto ( Cass. Civ. n 18064/2022).
Nella fattispecie, sotto il principio processuale ( norme sul procedimento) l' appellante censura la sentenza di primo grado denunciandone il difetto di motivazione e/o la motivazione apparente.
Nella fattispecie, ad avviso di questo giudicante, non si ravvisa il suddetto vizio, atteso che è chiara la ratio decidendi del GDP ed il percorso logico-giuridico che ha indotto il giudice di prime cure al rigetto della domanda, riconducibile ad una dedotta carenza di legittimazione attiva dell' appellante alla riscossione giudiziaria del credito risarcitorio in forza di una convenzione rispetto alla quale la compagnia assicurativa era da considerarsi terza e come tale, alla stessa non era opponibile.
Dunque, per quanto (nel merito) le suddette argomentazioni possono anche non essere condivise dall' appellante non integrano un vizio motivazionale della sentenza.
Con riferimento agli ulteriori motivi di censura, va evidenziato come l' appellante non indichi quali siano stati “ i principi informatori della materia violati” e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto, ne consegue l' inammissibilità del gravame.
In ogni caso, per il principio della ragione più liquida, va osservato come l' appello non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento, stante l' inammissibilità dell' azione proposta dalla concessionaria nei confronti della , per le seguenti motivazioni. Controparte_1
Ai sensi dell' art 5 della convenzione in atti la concessionaria era da considerarsi, non già titolare/cessionaria di un diritto di credito del in qualità di soggetto danneggiato dal sinistro, CP_3 bensì titolare, in forza di una delega (mandato in rem propriam e senza obbligo di rendiconto) ad agire ai sensi dell' art 2054 c.c., e non già ai sensi dell' art 144 Cod. Ass., nei confronti del responsabile del sinistro ( non già dei responsabili civili) in relazione ai danni subiti dal CP_3
Dunque, dovendosi intrepretare in termini restrittivi e tassativi il dettato di tale previsione negoziale
( art 5) , in quanto derogatoria rispetto alla legittimazione sostanziale e processuale del soggetto danneggiato in relazione alla proposizione della domanda risarcitoria, in forza di tale clausola, la concessionaria del servizio avrebbe potuto agire ai sensi dell' art 2054 c.c., nei confronti della conducente ( responsabile del sinistro) ed al più del proprietario ( responsabile solidale), ma non nei confronti della Compagnia rispetto alla quale non aveva azione diretta e che al più poteva essere chiamate in manleva solo dal proprietario;
in tal senso il richiamo all' art 2054 è da intendersi non solo alla disciplina sostanziale ma anche a quella processuale atteso il riferimento alla possibilità di agire nei confronti del responsabile del sinistro (ovvero il conducente del veicolo antagonista) e non in termini più ampi nei confronti dei responsabili civili.
Peraltro, a ben vedere la , non agisce in questa sede al fine del ristoro di un danno Parte_1 materiale occorso alla sede stradale di cui era titolare il Comune, rispetto alla quale opererebbe la delega di cui all' art 5, ma, indirettamente, per il pagamento di un proprio corrispettivo (definito indennizzo, nella convenzione) dovuto in forza di un' attività di bonifica e messa in sicurezza espletata in favore del Comune, unico soggetto potenzialmente leso dalla condotta illecita di terzi.
Ne consegue comunque l' infondatezza dell' appello atteso che la delega ad intraprendere azioni giudiziarie non poteva intendersi estesa al recupero delle proprie spettanze per l'attività espletata in forza di una convenzione negoziale con il e non opponibile alla Compagnia, bensì limitata CP_3 al risarcimento di un danno subito dal alla sede stradale , nella fattispecie non dimostrato, CP_3 atteso che il prezzo determinato per i servizi di pulizia e ripristino della sede stradale, sono stati determinati unilateralmente dallo stesso creditore e non sono stati oggetto di dimostrazione nel quantum, né è dimostrato coincidano con il corrispettivo per il servizio di bonifica e ripristino della sede stradale.
L' appello deve pertanto essere rigettato.
La complessità e controvertibilità delle questioni trattate, giustifica la compensazione delle spese di doppio grado.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina , nella persona del dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da nei Parte_1 confronti della e : Controparte_6 Controparte_2
1.- Rigetta l' appello;
2.- Compensa le spese di causa.
Così deciso in Latina il giorno 25 Novembre 2025 Sentenza allegata al Verbale di udienza ex art 127 ter cpc del 25.11.2025
Il Giudice.
Dott. Alfonso Piccialli