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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/12/2025 nella causa iscritta al n. 3965 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. D'ARCANGELO GIAMPAOLO, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. RUPERTO CLAUDIA, resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per ottenere l'accertamento del requisito sanitario previsto per dall'art. 80 legge 388/2000 (rg.n. 301/2023) e che lo stesso non gli è stato riconosciuto in sede di ATP, e di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 14.7.2023.
Agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., parte ricorrente ha quindi chiesto che sia riconosciuta la sussistenza del suddetto a decorrere dalla domanda amministrativa e l'accertamento della spettanza del relativo beneficio.
L'Ente resistente, costituitosi, ha chiesto l'inammissibilità della domanda per mancanza di specifiche contestazioni alle risultanze peritali nel merito ha eccepito l'insussistenza per mancanza di allegazioni e prova dei requisiti sanitari.
La causa è stata istruita mediante CTU medico legale e decisa all'udienza odierna.
Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto a beneficiare della prestazione nel rito per ATP, volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre. L'art. 80, co. 3, della l. n. 388 del 2000, riconosce il beneficio della contribuzione figurativa, in misura di due mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto e nel limite di cinque anni, ai lavoratori invalidità superiore al 74%.
A fronte delle carenze riscontrate nella consulenza della prima fase ex art. 445 bis c.p.c. è stata ritenuta la necessità di conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del suddetto requisito sanitario. Nel caso in esame gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio, specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, escludono la sussistenza di detto requisito sanitario.
Il CTU, in particolare, ha tenuto conto delle patologie di cui attualmente la ricorrente è affetta e ha evidenziato che le infermità riscontrate, anche se globalmente considerate, non comportano un grado di invalidità tale da integrare il richiamato requisito normativo. Ha infatti affermato che “A seguito di esame clinico documentale, sulla base delle tabelle di legge attualmente in vigore sull'invalidità civile (D.M. 5.2.1992) si può valutare il quadro menomante come segue: il diabete mellito in terapia mista complicato da sofferenza neurogena degli arti superiori, può essere valutato pari al 45% (in analogia con la voce tabellare 9309). La condizione poliartrosica, unitamente al M. di Dupuytren, con medio impegno funzionale è valutabile complessivamente pari al 30% .
L'ipertensione arteriosa in assenza di documentato danno d'organo è valutabile pari al 15% (in analogia con la voce tabellare 6445). Applicando il calcolo riduzionistico a scalare di HA per menomazioni plurime coesistenti, si otterrà una valutazione complessiva pari al 67%. La sig.ra non si trova quindi nelle condizioni psico-fisiche per Pt_1
fruire della contribuzione figurativa (art. 80 della Legge 388/2000).”.
Il CTU ha, quindi, correttamente tenuto conto del quadro patologico della ricorrente e della pluralità di patologie che affliggono la stessa e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla sua capacità lavorativa.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM.
147/2022, in considerazione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività svolta, dell'istruttoria richiesta ed ammessa, della natura delle parti,
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3965 /2023 r.g.: - Rigetta la domanda.
- condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese del presente procedimento, quantificate in euro 2.967,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Tivoli, 23/12/2025
Il Giudice
IL NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/12/2025 nella causa iscritta al n. 3965 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. D'ARCANGELO GIAMPAOLO, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. RUPERTO CLAUDIA, resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per ottenere l'accertamento del requisito sanitario previsto per dall'art. 80 legge 388/2000 (rg.n. 301/2023) e che lo stesso non gli è stato riconosciuto in sede di ATP, e di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 14.7.2023.
Agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., parte ricorrente ha quindi chiesto che sia riconosciuta la sussistenza del suddetto a decorrere dalla domanda amministrativa e l'accertamento della spettanza del relativo beneficio.
L'Ente resistente, costituitosi, ha chiesto l'inammissibilità della domanda per mancanza di specifiche contestazioni alle risultanze peritali nel merito ha eccepito l'insussistenza per mancanza di allegazioni e prova dei requisiti sanitari.
La causa è stata istruita mediante CTU medico legale e decisa all'udienza odierna.
Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto a beneficiare della prestazione nel rito per ATP, volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre. L'art. 80, co. 3, della l. n. 388 del 2000, riconosce il beneficio della contribuzione figurativa, in misura di due mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto e nel limite di cinque anni, ai lavoratori invalidità superiore al 74%.
A fronte delle carenze riscontrate nella consulenza della prima fase ex art. 445 bis c.p.c. è stata ritenuta la necessità di conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del suddetto requisito sanitario. Nel caso in esame gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio, specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, escludono la sussistenza di detto requisito sanitario.
Il CTU, in particolare, ha tenuto conto delle patologie di cui attualmente la ricorrente è affetta e ha evidenziato che le infermità riscontrate, anche se globalmente considerate, non comportano un grado di invalidità tale da integrare il richiamato requisito normativo. Ha infatti affermato che “A seguito di esame clinico documentale, sulla base delle tabelle di legge attualmente in vigore sull'invalidità civile (D.M. 5.2.1992) si può valutare il quadro menomante come segue: il diabete mellito in terapia mista complicato da sofferenza neurogena degli arti superiori, può essere valutato pari al 45% (in analogia con la voce tabellare 9309). La condizione poliartrosica, unitamente al M. di Dupuytren, con medio impegno funzionale è valutabile complessivamente pari al 30% .
L'ipertensione arteriosa in assenza di documentato danno d'organo è valutabile pari al 15% (in analogia con la voce tabellare 6445). Applicando il calcolo riduzionistico a scalare di HA per menomazioni plurime coesistenti, si otterrà una valutazione complessiva pari al 67%. La sig.ra non si trova quindi nelle condizioni psico-fisiche per Pt_1
fruire della contribuzione figurativa (art. 80 della Legge 388/2000).”.
Il CTU ha, quindi, correttamente tenuto conto del quadro patologico della ricorrente e della pluralità di patologie che affliggono la stessa e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla sua capacità lavorativa.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM.
147/2022, in considerazione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività svolta, dell'istruttoria richiesta ed ammessa, della natura delle parti,
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3965 /2023 r.g.: - Rigetta la domanda.
- condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese del presente procedimento, quantificate in euro 2.967,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Tivoli, 23/12/2025
Il Giudice
IL NI