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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/12/2025, n. 5848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5848 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8795 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C. F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avvocati SERGIO CONSOLI e SEBASTIANO SCAPELLATO per procura in atti opponente
e
C.F. , nella sua qualità di procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO SARTONI per procura in atti opposta
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 21.6.2021 conveniva in giudizio Parte_1
quale procuratrice di proponendo opposizione, ai sensi Controparte_1 CP_2 dell'art. 615 c.p.c., avverso il precetto notificatogli in data 21.5.2021, affermando l'inesistenza, la nullità, l'inefficacia della notifica del decreto ingiuntivo n. 4362/2019, emesso da questo pagina 1 di 9 Tribunale in data 7.9.2019, e chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nonché, nel merito,
Nel merito eccepiva la nullità, per contrasto con gli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., delle clausole contenute nei seguenti contratti di mutuo, da cui era scaturito il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo: 1) contratto di mutuo del 22.11.2006, concluso con Eurofiditalia S.p.A., poi Intesa San Paolo S.p.A., avente ad oggetto la somma di € 22.560,00, da restituirsi in 120 rate mensili di € 188,00 ciascuna;
2) contratto di mutuo del 27.4.2007, concluso con
Eurofiditalia S.p.A., poi Intesa San Paolo S.p.A., avente ad oggetto la somma di € 22.560,00, da restituirsi in 120 rate mensili di € 191,00 ciascuna;
3) contratto di mutuo del 23.12.2008, concluso con Idea Finanziaria S.p.A., poi Barclays Bank, avente ad oggetto la somma di €
40.800,00, da restituirsi in 120 rate mensili di € 340,00 ciascuna, tutti con delegazione di pagamento sullo stipendio.
Affermava, altresì, la vessatorietà della clausola di surroga dell'assicurazione nei diritti del mutuante. Escludeva di avere sottoscritto il contratto di mutuo del 23.12.2008 e disconosceva, ex art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni ivi apposte. Eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'opposta.
Si costituiva in giudizio quale procuratrice di eccependo Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., per la validità della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'atto di precetto.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione, non potendo l'opponente sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori al titolo.
Escludeva, comunque, l'usurarietà dei tassi di interesse applicati, contestava il disconoscimento delle sottoscrizioni del contratto di mutuo del 23.12.2008 e, in ogni caso, formulava istanza di verificazione.
Contestava, altresì, la prescrizione del credito, avuto riguardo al termine ordinario applicabile, decorrente dalla scadenza dell'ultima rata prevista negli originari piani di ammortamento.
pagina 2 di 9 Dichiarava che l'assicurazione era stata stipulata nell'interesse del mutuante ed integrava un requisito imposto dall'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950.
Si opponeva all'istanza di sospensione.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 24.11.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, concedendo i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. All'udienza dell'8.3.2022 venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti e la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7.12.2022, alla quale veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 23.1.2023.
Seguivano taluni rinvii, determinati dalla mancanza del giudice titolare.
All'udienza del 14.10.2024, la prima dinanzi a questo giudice, subentrato nella gestione del ruolo, e impegnato nella riorganizzazione dello stesso, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.6.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Occorre innanzitutto verificare l'ammissibilità della opposizione ex art 650 c.p.c..
La Suprema Corte ha affermato che Ai fini della legittimità della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ma occorre altresì la prova - il cui onere grava sull'opponente - che a cagione della nullità l'ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto e non è stato in grado di proporre una tempestiva opposizione;
tale prova, essendo relativa ad un fatto negativo, può essere fornita a mezzo di presunzioni e deve considerarsi raggiunta ogni qual volta, alla luce delle modalità di esecuzione della notifica, sia da ritenere - con una valutazione rimessa al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o errori di diritto- che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (C. Cass., n.
20391/2007; n. 10386/2012; n. 13365/2023; n. 4529/2019).
Nel caso di specie la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/2002.
pagina 3 di 9 La relata di notifica redatta in data 12.11.2019 dà atto della mancanza del destinatario all'indirizzo indicato – Acicastello, via Provinciale n. 239/A – dell'avvenuta immissione dell'avviso nella cassetta postale dello stabile in indirizzo e dell'avvenuta spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD), mediante raccomandata A/R n.
6287743889957 in data 12.11.2019, con la firma dell'operatore; in data 23.11.2019 è attestata la compiuta giacenza, non essendo stato l'atto ritirato nel termine di dieci giorni. Anche per la
C.A.D. risulta l'avviso immesso nella cassetta postale.
Orbene, è noto che Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione apposta sull'avviso di ricevimento dall'agente postale (ove questi dichiara di aver eseguito la notificazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890) se sottoscritta, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della citata legge n. 890 del 1982, e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario. Ne consegue che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l'atto, e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (C. Cass., n. 3065/2003); In tema di notificazioni, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 cod. civ., perchè attestanti le operazioni da lui compiute (C. Cass., n. 4193/2010; n. 2421/2014).
Nella fattispecie in esame l'opponente non ha proposto querela di falso per contestare le attività compiute dall'agente postale, equiparato all'ufficiale giudiziario.
Egli si è limitato ad allegare di essere residente in [...], allegando certificato di residenza storico, mentre la notifica è avvenuta al diverso numero civico 239, ma tale circostanza risulta inconducente, dal momento che, evidentemente, il luogo presso il quale è stata eseguita la notificazione risulta riferibile al diversamente Parte_1
l'ufficiale giudiziario e, per esso, l'agente postale, lo avrebbe rilevato, attestando di non avere pagina 4 di 9 rinvenuto il nominativo all'indirizzo. Peraltro, al riguardo, risulta applicabile il seguente principio di diritto, concernente proprio la riferibilità del luogo della notificazione al destinatario dell'atto: In tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (C. Cass., n.
32575/2024).
A questo punto, avendo il omesso di proporre querela di falso, l'attività svolta Parte_1 dall'ufficiale giudiziario risulta assistita da fede privilegiata.
Né, comunque, l'opponente, in diPArte la produzione del certificato anagrafico, irrilevante per come esposto, ha dimostrato che l'indirizzo presso il quale è stata eseguita la notifica non risulti ad egli riferibile.
In ragione di ciò, la notificazione del decreto ingiuntivo risulta validamente eseguita, con conseguente inammissibilità dell'opposizione tardiva spiegata dal Parte_1
Le considerazioni esposte consentono, altresì, di escludere la dedotta inefficacia del decreto ingiuntivo, evidenziando, in ogni caso, che la notificazione del decreto ingiuntivo è avvenuta, per il notificante, in data 2.10.2019 (cfr. timbro apposto in calce alla relata di notifica, pag. 10 del doc. 16 depositato dall'opposta), quindi entro i termini di cui all'art. 644 c.p.c..
L'opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c., è infondata.
Com'è noto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa
pagina 5 di 9 in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (C.
Cass., n. 3277/2015).
In applicazione del superiore, condiviso, principio, non rinvenendosi la sussistenza di vizi che importano l'inesistenza del titolo, e non essendo stati allegati fatti posteriori alla emissione del decreto ingiuntivo, modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, l'opposizione non può essere accolta.
Invero, il disconoscimento della firma esistente sul contratto del 23.12.2008 avrebbe dovuto formare oggetto di tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo in questione;
analogamente, in quella sede il avrebbe dovuto sollevare l'eccezione di prescrizione Parte_1
e contestare l'asserita usurarietà dei tassi di interesse pattuiti.
Ad abundantiam, dall'esame dei contratti depositati in giudizio non emerge la predetta usurarietà, non potendo a tal fine procedersi al cumulo degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori.
Ed invero, la non cumulabilità degli interessi moratori a quelli corrispettivi ai fini della verifica dell'usurarietà o meno del contratto di mutuo è stata confermata dalla Corte di
Cassazione, secondo la quale: “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14214 del 5.5.2022); “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo
pagina 6 di 9 globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.”
(cfr. Cass. n. 31615 del 04/11/2021).
Giova, comunque, ricordare che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, “ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (cfr. Cass., S.U., 18/09/2020, n. 19597, con riguardo agli interessi moratori, ma con considerazioni da ritenersi analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nella pronuncia n. 19597/2020 cit.), oltre a riconoscere che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ha affermato, per quanto qui di interesse, che, per i contratti conclusi dal 1.4.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25.3.2003) al 30.6.2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50 % ex art. 2, comma IV, l. 108/1996 pro tempore vigente.
La misura degli interessi corrispettivi nel caso in esame non supera il tasso soglia per l'anno di riferimento;
inoltre, quanto alla misura degli interessi moratori, pattuiti per il contratto del
22.11.2006 e per il contratto del 27.4.2007 nel 4%, sulla base del rinvio operato dall'art. 6 al riquadro B2 del frontespizio, e per il contratto del 23.12.2008 nel'1,5% mensili, pari al 18% annuo, essi risultano comunque inferiori al tasso soglia.
Non emerge, infine, la dedotta vessatorietà della clausola concernente la surrogazione dell'assicurazione nei diritti del mutuante.
Al riguardo la Suprema Corte, con una pronuncia resa in relazione ad un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, ha chiarito che […] La qualificazione dell'operazione negoziale in termini di contratto a favore di terzo appare corretta. A favore della tesi per cui l'assicurazione è stata stipulata nell'interesse del finanziatore depongono le clausole contrattuali, sia quelle del contratto di mutuo che quelle delle condizioni contrattuali preliminari a tale contratto. […] l'assicurazione è stata stipulata nell'interesse del finanziatore, ma soprattutto ha correttamente dedotto che era stato pattuito un diritto di surroga dell'assicuratore verso il finanziato per il caso di inadempimento di quest'ultimo: è di tutta evidenza che
pagina 7 di 9 questo diritto di surroga non può ritenersi nullo per difetto di causa se si riconosce, come ha fatto la Corte
d'appello, che esso ha fonte in una assicurazione che è nell'interesse del finanziatore piuttosto che nell'interesse del finanziato: sarebbe priva di causa una surroga ai danni del finanziato qualora l'assicurazione fosse invece nell'interesse di costui, ma così non è. Né incompatibile con questa qualificazione è la circostanza che il premio
è stato corrisposto dal ricorrente, ossia dal debitore finanziato, in quanto costui era contrattualmente obbligato a farlo, e questa previsione contrattuale non può nemmeno dirsi incompatibile con lo schema contrattuale, poiché ben può rispondere all'interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto alla assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito.
[…] Né infine può avere rilievo la circostanza che il contratto di assicurazione non è stato formalmente sottoscritto dal ricorrente, circostanza che secondo costui renderebbe impossibile la qualificazione del contratto di assicurazione come a favore di terzo: infatti il ricorrente aveva autorizzato OR PA a stipulare
l'assicurazione con premio a proprio carico.
Deve pertanto ritenersi corretta la qualificazione di questa operazione negoziale come di una assicurazione stipulata nell'interesse del finanziatore anziché nell'interesse del finanziato, ma soprattutto, come conseguenza di tale qualificazione, deve ritenersi valida la previsione, in tale pattuizione contrattuale, del diritto di surroga, che pure è espressamente previsto a favore dell'assicuratore ed ai danni del finanziato: diritto di surroga che ha la sua causa nella circostanza che l'assicurazione era per l'appunto non già a beneficio del finanziato questo bensì a beneficio del finanziatore (C. Cass., ord. n. 9866/2022).
Nel caso di specie la premessa dei due contratti del 2006 e del 2007 prevede l'assicurazione in favore dell'istituto cessionario, e l'art. 7 del contratto del 2008 la prevede nell'interesse del delegatario. Né rileva che il contratto di assicurazione non sia firmato dal delegante, avendo il nel contratto del 2008 conferito apposito mandato in tal senso al finanziatore, Parte_1 senza che fosse prevista una accettazione scritta del contratto di assicurazione, ma solo la sua facoltà di rinunciare all'operazione qualora il costo dell'assicurazione avesse superato € 100,00.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque l'opponente è condannato al pagamento di dette spese, liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino pagina 8 di 9 a € 260.000,00) nel seguente modo: € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria, € 2.500,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 8.200,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 8795/2021, vertente tra (opponente) e nella sua qualità di procuratrice di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (opposta), disattesa e respinta CP_2 ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c.;
2. rigetta l'opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c. e, per l'effetto, dichiara il diritto di nella sua qualità di procuratrice di di procedere Controparte_1 CP_2 esecutivamente, sulla base del titolo sotteso al precetto opposto, nei confronti di
Parte_1
3. Condanna al pagamento, in favore di n.q., Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 8.200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 04/12/2025.
Il Giudice
Milena LL
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8795 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C. F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avvocati SERGIO CONSOLI e SEBASTIANO SCAPELLATO per procura in atti opponente
e
C.F. , nella sua qualità di procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO SARTONI per procura in atti opposta
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 21.6.2021 conveniva in giudizio Parte_1
quale procuratrice di proponendo opposizione, ai sensi Controparte_1 CP_2 dell'art. 615 c.p.c., avverso il precetto notificatogli in data 21.5.2021, affermando l'inesistenza, la nullità, l'inefficacia della notifica del decreto ingiuntivo n. 4362/2019, emesso da questo pagina 1 di 9 Tribunale in data 7.9.2019, e chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nonché, nel merito,
Nel merito eccepiva la nullità, per contrasto con gli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., delle clausole contenute nei seguenti contratti di mutuo, da cui era scaturito il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo: 1) contratto di mutuo del 22.11.2006, concluso con Eurofiditalia S.p.A., poi Intesa San Paolo S.p.A., avente ad oggetto la somma di € 22.560,00, da restituirsi in 120 rate mensili di € 188,00 ciascuna;
2) contratto di mutuo del 27.4.2007, concluso con
Eurofiditalia S.p.A., poi Intesa San Paolo S.p.A., avente ad oggetto la somma di € 22.560,00, da restituirsi in 120 rate mensili di € 191,00 ciascuna;
3) contratto di mutuo del 23.12.2008, concluso con Idea Finanziaria S.p.A., poi Barclays Bank, avente ad oggetto la somma di €
40.800,00, da restituirsi in 120 rate mensili di € 340,00 ciascuna, tutti con delegazione di pagamento sullo stipendio.
Affermava, altresì, la vessatorietà della clausola di surroga dell'assicurazione nei diritti del mutuante. Escludeva di avere sottoscritto il contratto di mutuo del 23.12.2008 e disconosceva, ex art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni ivi apposte. Eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'opposta.
Si costituiva in giudizio quale procuratrice di eccependo Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., per la validità della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'atto di precetto.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione, non potendo l'opponente sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori al titolo.
Escludeva, comunque, l'usurarietà dei tassi di interesse applicati, contestava il disconoscimento delle sottoscrizioni del contratto di mutuo del 23.12.2008 e, in ogni caso, formulava istanza di verificazione.
Contestava, altresì, la prescrizione del credito, avuto riguardo al termine ordinario applicabile, decorrente dalla scadenza dell'ultima rata prevista negli originari piani di ammortamento.
pagina 2 di 9 Dichiarava che l'assicurazione era stata stipulata nell'interesse del mutuante ed integrava un requisito imposto dall'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950.
Si opponeva all'istanza di sospensione.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 24.11.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, concedendo i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. All'udienza dell'8.3.2022 venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti e la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7.12.2022, alla quale veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 23.1.2023.
Seguivano taluni rinvii, determinati dalla mancanza del giudice titolare.
All'udienza del 14.10.2024, la prima dinanzi a questo giudice, subentrato nella gestione del ruolo, e impegnato nella riorganizzazione dello stesso, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.6.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Occorre innanzitutto verificare l'ammissibilità della opposizione ex art 650 c.p.c..
La Suprema Corte ha affermato che Ai fini della legittimità della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ma occorre altresì la prova - il cui onere grava sull'opponente - che a cagione della nullità l'ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto e non è stato in grado di proporre una tempestiva opposizione;
tale prova, essendo relativa ad un fatto negativo, può essere fornita a mezzo di presunzioni e deve considerarsi raggiunta ogni qual volta, alla luce delle modalità di esecuzione della notifica, sia da ritenere - con una valutazione rimessa al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o errori di diritto- che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (C. Cass., n.
20391/2007; n. 10386/2012; n. 13365/2023; n. 4529/2019).
Nel caso di specie la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/2002.
pagina 3 di 9 La relata di notifica redatta in data 12.11.2019 dà atto della mancanza del destinatario all'indirizzo indicato – Acicastello, via Provinciale n. 239/A – dell'avvenuta immissione dell'avviso nella cassetta postale dello stabile in indirizzo e dell'avvenuta spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD), mediante raccomandata A/R n.
6287743889957 in data 12.11.2019, con la firma dell'operatore; in data 23.11.2019 è attestata la compiuta giacenza, non essendo stato l'atto ritirato nel termine di dieci giorni. Anche per la
C.A.D. risulta l'avviso immesso nella cassetta postale.
Orbene, è noto che Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione apposta sull'avviso di ricevimento dall'agente postale (ove questi dichiara di aver eseguito la notificazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890) se sottoscritta, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della citata legge n. 890 del 1982, e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario. Ne consegue che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l'atto, e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (C. Cass., n. 3065/2003); In tema di notificazioni, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 cod. civ., perchè attestanti le operazioni da lui compiute (C. Cass., n. 4193/2010; n. 2421/2014).
Nella fattispecie in esame l'opponente non ha proposto querela di falso per contestare le attività compiute dall'agente postale, equiparato all'ufficiale giudiziario.
Egli si è limitato ad allegare di essere residente in [...], allegando certificato di residenza storico, mentre la notifica è avvenuta al diverso numero civico 239, ma tale circostanza risulta inconducente, dal momento che, evidentemente, il luogo presso il quale è stata eseguita la notificazione risulta riferibile al diversamente Parte_1
l'ufficiale giudiziario e, per esso, l'agente postale, lo avrebbe rilevato, attestando di non avere pagina 4 di 9 rinvenuto il nominativo all'indirizzo. Peraltro, al riguardo, risulta applicabile il seguente principio di diritto, concernente proprio la riferibilità del luogo della notificazione al destinatario dell'atto: In tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (C. Cass., n.
32575/2024).
A questo punto, avendo il omesso di proporre querela di falso, l'attività svolta Parte_1 dall'ufficiale giudiziario risulta assistita da fede privilegiata.
Né, comunque, l'opponente, in diPArte la produzione del certificato anagrafico, irrilevante per come esposto, ha dimostrato che l'indirizzo presso il quale è stata eseguita la notifica non risulti ad egli riferibile.
In ragione di ciò, la notificazione del decreto ingiuntivo risulta validamente eseguita, con conseguente inammissibilità dell'opposizione tardiva spiegata dal Parte_1
Le considerazioni esposte consentono, altresì, di escludere la dedotta inefficacia del decreto ingiuntivo, evidenziando, in ogni caso, che la notificazione del decreto ingiuntivo è avvenuta, per il notificante, in data 2.10.2019 (cfr. timbro apposto in calce alla relata di notifica, pag. 10 del doc. 16 depositato dall'opposta), quindi entro i termini di cui all'art. 644 c.p.c..
L'opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c., è infondata.
Com'è noto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa
pagina 5 di 9 in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (C.
Cass., n. 3277/2015).
In applicazione del superiore, condiviso, principio, non rinvenendosi la sussistenza di vizi che importano l'inesistenza del titolo, e non essendo stati allegati fatti posteriori alla emissione del decreto ingiuntivo, modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, l'opposizione non può essere accolta.
Invero, il disconoscimento della firma esistente sul contratto del 23.12.2008 avrebbe dovuto formare oggetto di tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo in questione;
analogamente, in quella sede il avrebbe dovuto sollevare l'eccezione di prescrizione Parte_1
e contestare l'asserita usurarietà dei tassi di interesse pattuiti.
Ad abundantiam, dall'esame dei contratti depositati in giudizio non emerge la predetta usurarietà, non potendo a tal fine procedersi al cumulo degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori.
Ed invero, la non cumulabilità degli interessi moratori a quelli corrispettivi ai fini della verifica dell'usurarietà o meno del contratto di mutuo è stata confermata dalla Corte di
Cassazione, secondo la quale: “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14214 del 5.5.2022); “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo
pagina 6 di 9 globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.”
(cfr. Cass. n. 31615 del 04/11/2021).
Giova, comunque, ricordare che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, “ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (cfr. Cass., S.U., 18/09/2020, n. 19597, con riguardo agli interessi moratori, ma con considerazioni da ritenersi analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nella pronuncia n. 19597/2020 cit.), oltre a riconoscere che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ha affermato, per quanto qui di interesse, che, per i contratti conclusi dal 1.4.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25.3.2003) al 30.6.2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50 % ex art. 2, comma IV, l. 108/1996 pro tempore vigente.
La misura degli interessi corrispettivi nel caso in esame non supera il tasso soglia per l'anno di riferimento;
inoltre, quanto alla misura degli interessi moratori, pattuiti per il contratto del
22.11.2006 e per il contratto del 27.4.2007 nel 4%, sulla base del rinvio operato dall'art. 6 al riquadro B2 del frontespizio, e per il contratto del 23.12.2008 nel'1,5% mensili, pari al 18% annuo, essi risultano comunque inferiori al tasso soglia.
Non emerge, infine, la dedotta vessatorietà della clausola concernente la surrogazione dell'assicurazione nei diritti del mutuante.
Al riguardo la Suprema Corte, con una pronuncia resa in relazione ad un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, ha chiarito che […] La qualificazione dell'operazione negoziale in termini di contratto a favore di terzo appare corretta. A favore della tesi per cui l'assicurazione è stata stipulata nell'interesse del finanziatore depongono le clausole contrattuali, sia quelle del contratto di mutuo che quelle delle condizioni contrattuali preliminari a tale contratto. […] l'assicurazione è stata stipulata nell'interesse del finanziatore, ma soprattutto ha correttamente dedotto che era stato pattuito un diritto di surroga dell'assicuratore verso il finanziato per il caso di inadempimento di quest'ultimo: è di tutta evidenza che
pagina 7 di 9 questo diritto di surroga non può ritenersi nullo per difetto di causa se si riconosce, come ha fatto la Corte
d'appello, che esso ha fonte in una assicurazione che è nell'interesse del finanziatore piuttosto che nell'interesse del finanziato: sarebbe priva di causa una surroga ai danni del finanziato qualora l'assicurazione fosse invece nell'interesse di costui, ma così non è. Né incompatibile con questa qualificazione è la circostanza che il premio
è stato corrisposto dal ricorrente, ossia dal debitore finanziato, in quanto costui era contrattualmente obbligato a farlo, e questa previsione contrattuale non può nemmeno dirsi incompatibile con lo schema contrattuale, poiché ben può rispondere all'interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto alla assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito.
[…] Né infine può avere rilievo la circostanza che il contratto di assicurazione non è stato formalmente sottoscritto dal ricorrente, circostanza che secondo costui renderebbe impossibile la qualificazione del contratto di assicurazione come a favore di terzo: infatti il ricorrente aveva autorizzato OR PA a stipulare
l'assicurazione con premio a proprio carico.
Deve pertanto ritenersi corretta la qualificazione di questa operazione negoziale come di una assicurazione stipulata nell'interesse del finanziatore anziché nell'interesse del finanziato, ma soprattutto, come conseguenza di tale qualificazione, deve ritenersi valida la previsione, in tale pattuizione contrattuale, del diritto di surroga, che pure è espressamente previsto a favore dell'assicuratore ed ai danni del finanziato: diritto di surroga che ha la sua causa nella circostanza che l'assicurazione era per l'appunto non già a beneficio del finanziato questo bensì a beneficio del finanziatore (C. Cass., ord. n. 9866/2022).
Nel caso di specie la premessa dei due contratti del 2006 e del 2007 prevede l'assicurazione in favore dell'istituto cessionario, e l'art. 7 del contratto del 2008 la prevede nell'interesse del delegatario. Né rileva che il contratto di assicurazione non sia firmato dal delegante, avendo il nel contratto del 2008 conferito apposito mandato in tal senso al finanziatore, Parte_1 senza che fosse prevista una accettazione scritta del contratto di assicurazione, ma solo la sua facoltà di rinunciare all'operazione qualora il costo dell'assicurazione avesse superato € 100,00.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque l'opponente è condannato al pagamento di dette spese, liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino pagina 8 di 9 a € 260.000,00) nel seguente modo: € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria, € 2.500,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 8.200,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 8795/2021, vertente tra (opponente) e nella sua qualità di procuratrice di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (opposta), disattesa e respinta CP_2 ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c.;
2. rigetta l'opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c. e, per l'effetto, dichiara il diritto di nella sua qualità di procuratrice di di procedere Controparte_1 CP_2 esecutivamente, sulla base del titolo sotteso al precetto opposto, nei confronti di
Parte_1
3. Condanna al pagamento, in favore di n.q., Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 8.200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 04/12/2025.
Il Giudice
Milena LL
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