Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 21
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Discriminazione nell'accesso al sistema concessorio italiano

    La rinuncia ai motivi di ricorso è intervenuta a seguito di pronunce del Consiglio di Stato che hanno disatteso le tesi di parte riguardo alla discriminazione nell'accesso al sistema concessorio e al regime peculiare. Il Consiglio di Stato ha statuito che Ricorrente_2 ha deciso di non partecipare alla procedura di regolarizzazione basandosi su un assunto infondato di appartenere a un 'tertium genus' non esistente e non ha dimostrato di avere diritto al rilascio della concessione o alla regolarizzazione senza partecipare alla procedura prevista.

  • Rigettato
    Discriminazione nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014

    La rinuncia ai motivi di ricorso è intervenuta a seguito di pronunce del Consiglio di Stato che hanno disatteso le tesi di parte riguardo alla discriminazione nell'accesso al sistema concessorio e al regime peculiare. Il Consiglio di Stato ha statuito che Ricorrente_2 ha deciso di non partecipare alla procedura di regolarizzazione basandosi su un assunto infondato di appartenere a un 'tertium genus' non esistente e non ha dimostrato di avere diritto al rilascio della concessione o alla regolarizzazione senza partecipare alla procedura prevista. L'adesione alla regolarizzazione avrebbe consentito di superare le criticità connesse all'impossibilità di ottenere la licenza TULPS per le pregresse vicende.

  • Rigettato
    Imposta unica dal 2016 come imposta diretta calcolata sui ricavi

    La disposizione invocata (art. 1, comma 945, l. n. 208 del 2015) si applica unicamente ai soggetti muniti delle prescritte autorizzazioni ai fini della raccolta del gioco. Per i soggetti che raccolgono scommesse senza collegamento al totalizzatore nazionale, è confermata l'applicabilità del sistema previsto dall'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, in quanto la mancata trasmissione di dati rende inapplicabile il sistema previsto per gli operatori regolarizzati.

  • Rigettato
    Incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto comunitario e principi costituzionali

    Non sussistono i presupposti per rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in quanto la giurisprudenza ha già chiarito la compatibilità del sistema dei giochi in Italia con i principi eurounitari, riconoscendo un ampio potere discrezionale agli Stati membri nella disciplina dei giochi d'azzardo. Non sussistono neppure i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale, in quanto già vagliata dalla Corte Costituzionale con esito sfavorevole alle tesi dei ricorrenti.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea valutazione della documentazione contabile

    L'Ufficio ha adeguatamente giustificato l'inutilizzabilità della documentazione presentata, evidenziando la mancanza di dati essenziali per la ricostruzione della base imponibile e l'attendibilità del dato. Le ricorrenti non hanno fornito controdeduzioni specifiche nel merito, limitandosi a sostenere genericamente che la documentazione prodotta emergeva l'ammontare delle giocate.

  • Rigettato
    Violazione norme su esimente di obiettiva condizione di incertezza

    L'obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero sussiste fino al momento dell'entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010, e può legittimamente essere evocata solo per gli anni d'imposta antecedenti al 2011. Pertanto, non è applicabile al periodo d'imposta 2019 oggetto di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona
    Numero : 21
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo