Sentenza 2 maggio 2024
Massime • 1
L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente il coefficiente psicologico della prevedibilità in concreto alla luce sia delle modalità dell'aggressione subita dalla vittima, quindici anni più anziana dell'agente, con struttura fisica più esile, e reiteratamente colpita con calci e pugni anche mentre era a terra, sia delle lesioni riportate, con la frattura di una costola, la lacerazione di un polmone, contusioni sparse per tutto il corpo, la fuoriuscita di sangue da un orecchio e la compressione della zona perifaringea e periesofagea conseguente ad un'azione di strozzamento).
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Sommario: Premessa – 1. Una travagliata evoluzione giurisprudenziale: dalla nuda “causalità” alla fictio del c.d. “dolo di risultato” – 2. Le recenti epifanie giurisprudenziali della “colpa in concreto” – 3. De lege ferenda: la possibile insufficienza di un'esegesi correttiva – 4. Conclusioni: verso il definitivo tramonto della responsabilità oggettiva? Premessa La fattispecie incriminatrice dell'omicidio preterintenzionale, normativamente scolpita all'art. 584 c.p., costituisce, da sempre, un epicentro dogmatico in cui si manifestano, con acuta intensità, le irrisolte antinomie del sistema penale contemporaneo, perpetuamente oscillante tra la seduzione di arcaici modelli di imputazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2024, n. 23926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23926 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere IR SC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato MICHELE RIGGI, difensore di fiducia delle parti civili, si associa alle conclusioni del Procuratore Generale, chiede la conferma della sentenza impuganta;
deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta;
l'avvocato ANTONIO DE MARTINO, difensore di fiducia dell'imputato NE UI, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il ministero del difensore di fiducia, GI SA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 26 ottobre 2023, che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha riformato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata, anche agli effetti civili, per il delitto di omicidio preterintenzionale in danno di VI De OR (fatto commesso in Castellammare di Stabia il 23 luglio 2019) limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il giudice di appello, ribadito il giudizio di piena attendibilità delle testimonianze raccolte e valutatone il contenuto in sinergia con gli esiti delle ulteriori emergenze probatorie, ivi comprese quelle derivanti dagli accertamenti tecnici medico legali, ha ritenuto comprovata la derivazione causale della morte di VI De OR dai calci e dai pugni infertigli da GI SA al torace segnatamente, da quelli che l'avevano attinto nel quadrante superiore di esso, nei pressi del cavo ascellare, e che gli avevano procurato una massima emorragia polmonare, favorita dai farmaci anti-coaugulanti assunti dalla vittima in quanto affetta da patologie cardiovascolari - ed ha escluso che all'imputato potesse essere riconosciuta la scriminante della legittima difesa.
2. Il ricorso per cassazione consta di sette motivi, quivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto previsto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 196 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla questione della capacità a testimoniare di LU AR, che si era chiesto al giudice di appello di approfondire, tramite un supplemento istruttorio, dal momento che la dichiarante la quale più volte, nel corso dell'esame cui era stata sottoposta, aveva giustificato le proprie lacune mnemoniche con i problemi neurologici accusati, che l'avevano condotta poco prima dell'escussione a porre in essere un tentativo di suicidio - aveva mostrato di subire gli effetti del proprio disagio psichico, suscettibile di alterarne la credibilità e di minare l'attendibilità del racconto dell'episodio di cui era stata spettatrice.
2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 192, 194 e 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla questione dell'attendibilità delle testimonianze;
segnatamente, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni di RI De OR, figlia della vittima, che non era neppure buoni rapporti con il padre, e di quelle di CI AR, dirimpettaia di SA e di De OR, la quale, secondo la Corte, pur se aveva voluto schivare alcuni approfondimenti circa quanto era caduto sotto la sua diretta percezione, aveva reso una testimonianza convergente, nel suo nucleo essenziale, con quanto riferito dagli altri testimoni: 1 ossia, che GI SA aveva sopravanzato nella colluttazione VI De OR, che, alzatosi da terra dopo SA, aveva esibito, in quel frangente, una fuoriuscita di sangue dall'orecchio.
2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla questione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni di LU AR, testimone della cui capacità era lecito dubitare, posto che il suo racconto, costellato da vuoti mnemonici e da discrasie (ad esempio, circa l'inizio della lite tra SA e De OR ovvero circa le persone presenti al momento della colluttazione), aveva risentito delle pressanti domande e contestazioni del pubblico ministero, che, infine, l'avevano indotta a riferire di avere informato la moglie di GI SA delle condizioni di salute di VI De OR, per le quali questi era stato sottoposto ad intervento chirurgico all'inizio di luglio del 2019. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione con riguardo alla questione della conoscenza da parte di GI SA delle condizioni di salute compromesse di VI De OR e con riguardo alla questione dei requisiti di integrazione dell'omicidio preterintenzionale. E' dedotto, a sostegno, che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa l'irrilevanza della conoscenza da parte dell'imputato delle dette condizioni e dell'assunzione da parte della vittima di farmaci antiaggreganti, ritenuta conditio sine qua non della morte di VI De OR, sarebbe in contrasto con il requisito della prevedibilità in concreto dell'evento morte, più grave e non voluto, da parte del soggetto agente, secondo i dettami della più recente giurisprudenza di legittimità in materia.
2.5. Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione con riguardo alla questione della valutazione della consulenza medico legale, non essendosi la Corte di assise di appello attenuta ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di apprezzamento della prova scientifica, che impongono ai giudici di merito di valutare l'affidabilità metodologica degli accertamenti degli esperti e l'integrità delle loro intenzioni, allo scopo di verificare se esista una teoria sulla quale si registra un preponderante, condiviso consenso, rendendosi perciò necessario che l'esperto, lungi dall'esprimere il proprio, sia pur qualificato, giudizio, delinei lo scenario degli studi e fornisca gli elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad un approdo interpretativo del fenomeno in grado di guidare affidabilmente l'indagine. Indagine di cui il giudice è chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell'apprezzamento compiuto: onere, questo, cui, nel caso al vaglio, la Corte di assise di appello si sarebbe sottratta. 2 2.6. Il sesto e il settimo motivo denunciano il vizio di motivazione in riferimento al diniego di applicazione in favore del ricorrente della scriminante della legittima difesa o dell'eccesso colposo in legittima difesa, avendo, la Corte territoriale, omesso di valorizzare prove decisive in tal senso: ossia, sia il narrato delle dirimpettaie AR e RA - che avevano riferito che i litiganti SA e De OR si erano minacciati e colpiti reciprocamente e simultaneamente, ciò rendendo ragione del fatto che non vi fosse stata nessuna preponderanza di SA su De OR e che anzi il primo aveva agito in uno stato di grave perturbamento -, sia quanto annotato dagli operanti di Polizia Giudiziaria che, nel dare conto del fatto che SA - presentava al momento del loro intervento, vistose escoriazioni su tutto il corpo, avevano finito per attestare che, nella zuffa, era stato proprio SA ad avere avuto la peggio -.
3. Si è proceduto nelle forme della trattazione orale del ricorso, avendone fatto la difesa del ricorrente tempestiva richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. La Corte di assise di appello di Napoli, riesaminato l'intero compendio probatorio, ha così ricostruito la dinamica del fatto, sussunto nello schema qualificatorio dell'omicidio preterintenzionale: nel primo pomeriggio del 23 luglio 2019, divampata una lite tra VI De OR e GI SA, condomini di uno stesso fabbricato, e venuti i due alle mani, VI De OR, meno forte del suo antagonista, anche perché più anziano e cardiopatico, pur non essendo rimasto inerte, aveva subito la preponderante fisicità di GI SA, che lo aveva ripetutamente colpito, anche quando era in terra, con calci e pugni, uno dei quali, avendogli comportato la frattura di una costola, aveva determinato la lacerazione dei tessuti del polmone destro con conseguente emorragia interna, resa ancora più massiva dall'azione dei farmaci antiaggreganti da lui assunti, che ne aveva cagionato la morte, a dispetto delle manovre rianimatorie praticategli, rivelatesi inutili per effetto dell'ormai irreversibile processo di decadimento delle funzioni vitali.
2. Di tanto sinteticamente dato atto, i motivi di ricorso devono essere esaminati, per esigenze di economia espositiva, raggruppati in tre categorie: nella prima, quelli che pongono questioni relative alla valutazione delle prove;
nella seconda, il motivo (il quarto) che pone la questione della sussistenza nella fattispecie concreta degli elementi costitutivi dell'omicidio preterintenzionale;
nella terza, quelli che pongono la questione della sussistenza dei presupposti 3 刈 per il riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa o, almeno, dell'eccesso colposo nell'esercizio della detta scriminante.
2.1. I motivi raggruppati nella prima categoria - segnatamente, quelli che censurano la valutazione delle prove sono inammissibili, perché generici ed interamente versati in fatto. - 2.1.1. Le censure che si appuntano sulla valutazione della capacità a testimoniare di LU AR e sul giudizio di sua attendibilità, soggettiva ed oggettiva, (primo e terzo motivo di ricorso), sono manifestamente infondate e non consentite in questa sede. Avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui l'idoneità a rendere testimonianza è concetto diverso e più ampio rispetto a quello della capacità di intendere e volere, implicando la prima non soltanto la capacità di determinarsi liberamente e coscientemente, ma anche quella di comprensione delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte, di sufficiente memoria in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione e di piena coscienza dell'impegno di riferire con verità e completezza i fatti, sicché l'obbligo di accertamento non deriva da qualsivoglia comportamento contraddittorio, inattendibile o immemore del teste, ma sussiste soltanto in presenza di una situazione di abnorme mancanza nel testimone di ogni consapevolezza in relazione all'ufficio ricoperto (Sez. 2, n. 3161 del 11/12/2012, dep. 2013, Rv. 254537, conf. Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, Rv. 284670; Sez. 1, n. 6969 del 12/09/2017, dep. 2018, Rv. 272605) ed all'ampia ed articolata motivazione rassegnata al riguardo nella sentenza impugnata, che ha dato conto di come dalla deposizione della teste non fossero emersi indici rivelatori di un malessere psichico tale da non consentirle di rendere l'esame (cfr. pagg. 4 e 5 e 35 della sentenza impugnata) o tali da incidere sulla genuinità ed affidabilità del racconto della vicenda di cui era stata spettatrice (risultando le rilevate sue assenze mnemoniche fisiologiche e, comunque, ricadenti su circostanze di dettaglio>> cfr. pag. 36 della sentenza impugnata), le deduzioni difensive articolate a sostegno delle formulate doglianze si risolvono in sollecitazioni rivolte al giudice di legittimità a compiere una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, tanto più in assenza di allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti della suddetta prova dichiarativa (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, per quanto evidenziato, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794).
2.1.2. Le stesse conclusioni valgono per le censure che attingono la valutazione delle dichiarazioni di CI AR e di RI De OR (secondo motivo di ricorso), stimate, alla stregua di criteri improntati alla plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Rv. 229369), attendibili in quanto convergenti sul nucleo essenziale 4 della vicenda narrata: ossia, che VI De OR nella lite con GI SA aveva avuto la peggio, tanto vero che si era alzato da terra dopo SA e che, quando era riuscito a farlo, aveva esibito una perdita di sangue dall'orecchio. Devesi, al riguardo, ribadire che, in tema di prova testimoniale, spettano unicamente al giudice di merito la valutazione circa la rilevanza e l'attendibilità delle fonti di prova nonché la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Rv. 250362), trattandosi di questioni non censurabili in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit" ed insuscettibili di verifica empirica, o anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609). Vizi, questi, che, di certo, la sentenza impugnata non ostenta, considerato il tenore dell'argomentazione rassegnata in punto di valutazione delle testimonianze rese dalle menzionate dichiaranti (cfr. pagg. 36-41 e pagg. 44- 50), che ha spiegato, oltretutto, come minime divergenze o incompletezze del loro narrato dovessero essere ricondotte alla circostanza che le stesse non avevano avuto la medesima e completa percezione di tutti i segmenti dell'azione delittuosa, per i tempi e i modi di sviluppo della vicenda.
2.1.3. Le censure che si appuntano sulla valutazione della prova scientifica, come desunta dalle conclusioni del consulente tecnico del P.M., rassegnate nella sua audizione dibattimentale e nella relazione acquisita agli atti, sono generiche. Constano, infatti, della mera trascrizione degli approdi della giurisprudenza di legittimità in tema, appunto, di valutazione della prova scientifica - secondo cui il giudizio di attendibilità di una teoria deve tener conto degli studi che la sorreggono e delle basi fattuali sui quali sono condotti, dell'ampiezza, della rigorosità e dell'oggettività della ricerca, del grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi, della discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio e delle opinioni dissonanti che si siano eventualmente formate, dell'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica, del grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica, nonché dell'autorità e dell'indipendenza di chi ha effettuato la ricerca (Sez. 5, n. 1801 del 16/11/2021, dep. 2022, Rv. 282545; Sez. 4, n. 49884 del 16/10/2018, Rv. 274045; Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, in motivazione) -, senza che, tuttavia, il ricorrente, onde contestare la specifica conclusione cui è pervenuto l'esperto nominato dal Pubblico Ministero, abbia assolto all'onere di criticare specificamente l'esito della prova allegando gli studi e i pareri scientifici, già esibii al giudice di merito, atti a ribaltare il convincimento da questi maturato. Infatti, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto in tema di valutazione della prova scientifica, non è sufficiente contrapporre alla tecnica adoperata dall'esperto e 5 刈 convalidata dal giudice di merito un'altra e diversa metodologia reputata di maggiore autorevolezza ed elevata persuasività, ma è necessario, onde invalidarla, dimostrarne l'insufficienza a poter essere posta, nel caso specifico, a fondamento del ragionamento probatorio (Sez. 3, n. 15891 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266629): questo perché la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica. La Cassazione, infatti, non è giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico- scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto, di modo che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti di una consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, dep. 2015, Rv. 262722; conf. Sez. 1, n. 58465 del 10/10/2018, Rv. 276151). Tanto premesso in ordine al deficit di specificità dei rilievi censori e, comunque, delineato nei termini indicati il perimetro del sindacato consentito a questa Corte in ordine alla valutazione degli esiti degli accertamenti medico legali posti a fondamento della decisione impugnata, deve riconoscersi che il giudice di appello non si è certo sottratto al controllo sull'affidabilità delle informazioni di natura tecnica, veicolate nel processo dall'esperto, utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. In effetti, la conclusione secondo la quale ad avere cagionato a VI De OR la frattura della costola, che gli determinò la lacerazione del polmone destro e la conseguente massima emorragia intraparenchimale che lo condusse a morte, fu verosimilmente un calcio assestatogli mentre egli era in terra, non è stata esposta nella sentenza impugnata come espressione di un'opinione personale, per quanto autorevole, del consulente tecnico del P.M., ma è stata, invece, riportata come espressione di un ragionamento condotto dall'esperto medico sulla base delle evidenze oggettive restituite dall'esame autoptico e dall'esame della documentazione sanitaria in atti. In sostanza, la conclusione, secondo la quale la morte di VI De OR fu la conseguenza del calcio assestatogli da GI SA nell'alta zona toracica destra e non del massaggio cardiaco praticatogli dai sanitari che gli prestarono soccorso, è stata accettata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione in quanto riscontrata dal rilievo necroscopico di una cd. 'suggellazione' localizzata all'emitorace destra in zona laterale e perché comprovata dagli ulteriori elementi di prova attestanti che il massaggio cardiaco gli venne praticato quando ormai egli versava in una situazione di fine vita e, comunque, nella zona sternale (cfr. pagg. 20-23 della sentenza impugnata). 6 2.2. Il motivo (il quarto) con il quale questa Corte è stata investita della questione della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di omicidio preterintenzionale, contestato e ritenuto a carico del ricorrente, è infondato.
2.2.1. La difesa del ricorrente dubita della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, perché, pur acclarata la rilevanza eziologica rispetto alla morte delle pregresse condizioni di salute di VI De OR - e, in particolare, della sua situazione di fragilità determinata dai postumi dell'intervento di intervento di angioplastica, cui si era sottoposto (in quanto affetto necessaria la da cardiopatia ischemica cronica) il 4 luglio 2019 e che aveva reso somministrazione di farmaci anticoaugulanti, la cui assunzione, in atto al momento del fatto, è stata considerata concausa che ha aggravato il processo emorragico rendendolo irreversibile e mortale>> (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata) -, la Corte di assise di appello ha ritenuto il tema della conoscibilità da parte dell'imputato dello stato di salute della vittima..... irrilevante rispetto all'imputazione di omicidio preterintenzionale, che esaurisce il profilo soggettivo nel dolo di ledere, a nulla rilevando la consapevolezza della malattia della parte offesa, della sua peculiare fragilità per la somministrazione di anticoaugulanti, che, ove dimostrata, avrebbe consentito la più grave imputazione dell'omicidio volontario con dolo eventuale>> (cfr. pag. 50, penultimo capoverso, della senza impugnata). Eccepisce, al riguardo, che, con la motivazione rassegnata, il giudice di appello avrebbe dimostrato di prestare adesione all'orientamento interpretativo tradizionale secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva, né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato (Sez. 5, n. 4564 del 09/11/2023, dep. 2024, Rv. 286014; Sez. 5, n. 36402 del 03/04/2023, Rv. 285196; Sez. 5, n. 44986 del 21/09/2016, Rv. 268299), senza per nulla tener conto - quanto meno in termini critici - del più recente approdo della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di colpa in concreto, per l'evento mortale (Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, Rv. 285490; Sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022, Rv. 283892).
2.2.2. Il rilievo di cui si è dato conto sollecita un chiarimento da parte di questa Corte in ordine alla configurazione dell'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale. In seno al dibattito sulla struttura della preterintenzione sul piano psicologico si sono profilati tre filoni interpretativi: quello che l'ha configurata come dolo misto a responsabilità 7 oggettiva;
quello che l'ha configurata come a dolo di base 'rafforzato'; quella che l'ha configurata come combinazione di dolo e colpa. I. Secondo il primo, nell'omicidio preterintenzionale il dolo di percosse e lesioni ha come oggetto il fatto tipico descritto dalle norme di cui agli articoli 581 e 582 cod. pen., con l'imputazione del fatto ulteriore e più grave sul piano meramente oggettivo del nesso causale tra gli atti diretti a percuotere o a ledere e la morte. La teoria del dolo seguito da responsabilità oggettiva è stata stigmatizzata come debole sul versante della compatibilità con il principio costituzionale di colpevolezza, dopo gli approdi del giudice delle leggi secondo cui, affinché il fatto imputato sia legittimamente punibile, [lo stesso] deve necessariamente includere almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica >> (Corte cost. sentenza n. 364 del 1988). II. In relazione ai prospettati dubbi di costituzionalità della teoria che ha risolto il problema dell'elemento psicologico dell'omicidio preterintenzionale affiancando in unica fattispecie il dolo e la responsabilità oggettiva, la maggioritaria giurisprudenza di legittimità, cui ha prestato adesione la sentenza impugnata, ha affermato che, in tema di omicidio preterintenzionale, l'elemento soggettivo è costituito, non già da dolo e responsabilità oggettiva né da dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato (Sez. 5, n. 13673 del 08/03/2006, Rv. 234552; conf. Sez. 5, n. 40389 del 17/05/2012, Rv. 253357; Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012, dep. 2013, Rv. 254386), sobbarcando il dolo del delitto di base (percosse o lesioni) dell'intrinseca portata pericolosa dell'azione di percuotere o di ledere ed agganciando ad essa il rimprovero mosso al soggetto agente. E' stato spiegato, al riguardo, che la prevedibilità dell'evento morte non assurge a carattere distintivo dell'omicidio preterintenzionale perché il rischio del verificarsi di un evento omogeneo più grave è insito nel danno o pericolo che si arreca alla persona fisica: Nel sistema l'interesse primario, che accomuna i beni essenziali della persona, è complessivamente tutelato in ragione dell'idea di inevitabilità dell'evento più grave, conseguente al processo naturale attivato con la condotta umana>>, di modo che La prevedibilità dell'evento più grave è in caso di delitto preterintenzionale categoria irrilevante per la struttura dell'elemento psicologico, assorbita nel dolo di percosse o lesioni>> (così, Sez. 5, n. 13673 del 2006, cit.). Questa impostazione non si è ritenuta indebolita dalle affermazioni del diritto vivente (Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Ronci, Rv. 243381) secondo cui, in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la 8 condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale, essendo riferita la riportata enunciazione direttiva ad una fattispecie - quella di cui all'art. 586 cod. pen. del tutto diversa da quella dell'omicidio preterintenzionale, - i cui elementi distintivi sono l'essere un reato unitario e autonomo>> e < l'omogeneità della lesione con una progressione lineare fra evento meno grave voluto e evento più grave non voluto >>, nel senso che la lesione giuridica progredisce nella stessa direzione, cioè diviene più grave nella stessa specie o almeno è lesiva dello stesso genere di interessi giuridici>>, posto che la morte accresce la lesione del bene incolumità-vita della persona fisica >> (Sez. 5, n. 4564 del 2024, cit., in motivazione). Diversamente, il delitto previsto dall'art. 586 cod. pen. non può ritenersi di natura preterintenzionale, perché difetta la maggiore gravità dell'evento non voluto e la necessaria omogeneità dello stesso, che deve solo essere diverso da quello voluto, tanto che la norma incriminatrice contempla il rinvio all'art. 83 cod. pen.. Proprio tali differenze fra le due fattispecie escludono che si ponga un tema di disparità di trattamento a fronte del parametro del principio di eguaglianza, in quanto si tratta di differenti trattamenti per fattispecie diverse e non eguali>> (Sez. 5, n. 4564 del 2024, cit., in motivazione). Alla teoria illustrata sono state, tuttavia, mosse censure per due ragioni fondamentali: la prima, perché focalizzerebbe l'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale sulla "volontà di infliggere percosse e lesioni" e, quindi, sul dolo di queste fattispecie;
la seconda, perché renderebbe in concreto non distinguibile l'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale dall'elemento soggettivo dell'omicidio volontario nella forma del dolo eventuale: ciò, soprattutto nell'ipotesi in cui il fatto di percosse o di lesioni, oggetto del dolo, sia descritto come dotato di una tale carica di intrinseca pericolosità da esporre a rischio la vita stessa, come quando, con l'assestare una spinta a chi si trovi sul ciglio di una scarpata, se ne cagioni la morte per precipitazione. A voler seguire la teoria criticata, dunque, si dovrebbe ammettere che, se l'omicidio volontario a dolo eventuale è ravvisabile quando il soggetto agente si sia rappresentato ed abbia accettato la morte del soggetto passivo come possibile sviluppo della propria condotta di percosse o di lesioni, l'omicidio preterintenzionale sarebbe configurabile solo quando lo stesso soggetto agente non abbia in concreto preveduto l'evento più grave come conseguenza delle percosse o delle lesioni. La prevedibilità dell'evento da cui dipende l'esistenza del reato, infatti, non sarebbe richiesta per il configurarsi dell'omicidio preterintenzionale, essendo insita la relativa valutazione nella stessa norma che lo prevede, la quale reputa assolutamente probabile che da un'azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa >> (Sez. 5, n. 36402 del 03/04/2023, Rv. 285196); criterio d'imputazione del fatto al soggetto, questo, che, 9 S però, giacché calibrato sulla prevedibilità in astratto dell'evento morte, riporterebbe la preterintenzione nell'alveo della responsabilità oggettiva. III. Per il superamento delle segnalate criticità è stato rievocato, trovando nuova applicazione nella giurisprudenza di questa Corte, l'orientamento interpretativo secondo il quale l'elemento psicologico del delitto preterintenzionale deve essere ravvisato nel dolo misto a colpa, riferito il primo al reato meno grave e la seconda all'evento più grave in concreto realizzatosi e richiede, ai fini dell'imputazione di quest'ultimo al soggetto agente, la verifica di volta in volta della sua concreta prevedibilità (Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, Rv. 285490; Sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022, Rv. 283892). Tale ermeneusi propugna espressamente fedeltà al principio di colpevolezza per come delineato nelle sentenze della Corte costituzionale n. 364 e 1085 del 1988 e n. 322 del 2007, che hanno riconosciuto che la personalità della responsabilità penale, sancita dall'art. 27, comma 1, Cost., non si esaurisce nel mero divieto della responsabilità per fatto altrui, ma va intesa, amplius, come responsabilità per fatto proprio colpevole: postula, quindi, un "coefficiente di partecipazione psichica" del soggetto al fatto, rappresentato quanto meno dalla colpa in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica>> (Corte cost. n. 364 del 1988). Dunque, ai fini del rispetto dell'art. 27, comma 1, Cost., è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati >> (Corte cost. n. 1085 del 1988), rimanendo sottratti all'esigenza della "rimproverabilità" unicamente gli elementi estranei alla materia del divieto (come le condizioni estrinseche di punibilità che, restringendo l'area del divieto, condizionano, appunto, quest'ultimo o la sanzione alla presenza di determinati elementi oggettivi)>> (Corte cost. n. 322 del 2007). Peraltro, il principio di colpevolezza non può essere sacrificato>> dal legislatore ordinario in nome di una più efficace tutela penale di altri valori, ancorché pure di rango costituzionale, posto che i principi fondamentali di garanzia in materia penale, in tanto si connotano come tali, in quanto "resistono" ad ogni sollecitazione di segno inverso [in tal senso le affermazioni secondo cui: Il principio di colpevolezza partecipa, in specie, di una finalità comune a quelli di legalità e di irretroattività della legge penale (art. 25, comma 2, Cost.): esso mira, cioè, a garantire ai consociati libere scelte d'azione (sentenza 364 del 1988), sulla base di una valutazione anticipata ("calcolabilità") delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta;
"calcolabilità" che verrebbe meno ove all'agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio, perché non solo non voluti né concretamente 10 rappresentati, ma neppure prevedibili ed evitabili>> (Corte Cost. n. 322 del 2007)]: notazione, questa, ritenuta particolarmente significativa proprio in riferimento alla tematica dell'omicidio preterintenzionale, in cui il criterio della prevedibilità in astratto dell'evento morte è stato giustificato in nome della tutela avanzata dei beni giuridici della incolumità personale e della vita. Nondimeno, il detto principio svolge un ruolo "fondante" rispetto alla funzione rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.), atteso che non avrebbe senso "rieducare" chi non ha bisogno di essere "rieducato", non versando almeno in colpa rispetto al fatto commesso (Corte cost. n. 364 del 1988); finalità rieducativa, che non potrebbe essere obliterata dal legislatore a vantaggio di altre e diverse funzioni della pena, che siano astrattamente perseguibili, almeno in parte, a prescindere dalla rimproverabilità>> dell'autore (Corte cost., n. 78 del 2007; n. 257 del 2006; n. 306 del 1993 e n. 313 del 1990), perché punire in difetto di colpevolezza, al fine di "dissuadere" i consociati dal porre in essere le condotte vietate (prevenzione generale "negativa") o di "neutralizzare" il reo (prevenzione speciale "negativa"), implicherebbe una strumentalizzazione dell'essere umano per contingenti obiettivi di politica criminale (sentenza n. 364 del 1988), contrastante con il principio personalistico affermato dall'art. 2 Cost.. La tesi dell'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale come dolo misto a colpa troverebbe, inoltre, secondo le sentenze che se ne sono fatte latrici, autorevole conforto nelle affermazioni delle Sezioni Unite Ronci, che, come anticipato, in relazione alla fattispecie di morte come conseguenza di altro reato per la quale, egualmente, si era posto il problema - dell'imputazione dell'evento più grave eziologicamente collegato alla condotta illecita dell'autore " hanno chiarito che l'unica interpretazione conforme al principio costituzionale di colpevolezza è quella che richiede, anche nella fattispecie di cui all'art. 586 cod. pen., una responsabilità per colpa in concreto>>. Anche questa teoria, pur rivelandosi più coerente sul piano sistematico, perché il dolo mantiene la sua struttura tipica avendo ad oggetto l'evento concreto del fatto base descritto nella norma incriminatrice, non appare esente da profili di criticità, il primo dei quali consiste nel rilievo secondo cui non potrebbe esserci colpa, o comunque vera colpa, in chi, percuotendo o ledendo taluno, ne cagioni la morte, perché l'agente dovrebbe essere destinatario, nello stesso tempo, del divieto di tenere la condotta delittuosa, ossia di percuotere o ledere il soggetto passivo, e dell'obbligo di porla in essere con prudenza e diligenza: considerazione, questa, che assume una valenza emblematica nel caso, già richiamato, di chi, assestando una spinta ad altri che si trovi sul ciglio di una scarpata, ne determini la morte per precipitazione. Pertanto, non sarebbe concepibile la violazione di regole cautelari in ipotesi di agire illecito, perché l'unica regola di condotta ipotizzabile sarebbe l'astensione dalla condotta di base, che, tuttavia, coincide con il divieto che fonda la responsabilità a titolo di dolo per le percosse o per le lesioni. 11 " Né, d'altro canto, sarebbe concepibile una colpa specifica da inosservanza della legge penale, posto che la norma penale che pone il divieto di percuotere o ledere altri non è una norma giuridica che si sostituisce alle regole sociali di diligenza e prudenza: del resto, le stesse Sezioni Unite Ronci hanno affermato che La tesi della colpa specifica per violazione della legge penale, nella sostanza, non si differenzia dalla tesi della responsabilità oggettiva, la quale viene in realtà verbalmente camuffata sotto le vesti di una colpa (sempre ed immancabilmente presente), consistente nella violazione di quella stessa legge penale che incrimina il delitto base doloso >> (Sez. U, n. 22676/2010, in motivazione, pag. 11, punto 6.3.). In ultimo, quand'anche sia possibile reperire la regola cautelare da osservare nello svolgimento dell'attività criminale di base, sarebbe difficile configurare la figura dell""agente criminale modello" e individuare il comportamento alternativo "lecito" o "meno illecito". IV. Nel descritto contesto interpretativo ritiene il Collegio che sia da prediligersi l'opzione per la quale nell'omicidio preterintenzionale il principio di colpevolezza è rispettato con il solo giudizio della prevedibilità in concreto da parte del soggetto agente dell'evento ulteriore e più grave, come possibile epilogo della condotta in relazione alle specifiche circostanze della situazione concreta. Illuminanti paiono, al riguardo, le considerazioni sviluppate dal giudice delle leggi in materia di imputazione del reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, ai sensi dell'art. 116 cod. pen.. In particolare, la Corte costituzionale, nella sentenza 31 marzo 2021, n. 55, richiamando la sentenza n. 42 del 1965, ha osservato che il criterio di imputazione del reato diverso consiste nella prevedibilità in concreto, tenuto conto di tutte le peculiarità del caso di specie>> ed ha chiarito che, pur mancando il dolo (anzi dovendo escludersi che esso ricorra anche nella forma del dolo eventuale), è però necessaria, per questa particolare forma di responsabilità penale, la presenza anche di un elemento soggettivo, ossia di 'un coefficiente di partecipazione anche psichica': occorre, in altre parole, che il reato diverso o più grave commesso dal concorrente debba potere rappresentarsi alla psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza anche di un coefficiente di colpevolezza >>. In conclusione, dunque, il Giudice delle leggi ha indirettamente confermato che, tanto al legislatore quanto all'interprete, è consentito, nell'ambito del principio di colpevolezza, 'graduare' il coefficiente psicologico di partecipazione dell'autore al fatto, in rapporto alla natura della fattispecie e degli interessi che debbono essere preservati, senza che se ne possa, tuttavia, prescindere in toto. Affermare, invece, che vi siano esigenze repressive atte a giustificare una "rinuncia" al requisito della colpevolezza, in vista della tutela di altri interessi di rango 12 ولا costituzionale, vorrebbe dire svuotare la funzioni garantista e fondante", del principio personalistico della responsabilità penale di cui all'art. 27, commi 1 e 3, Cost.. L'analisi della giurisprudenza che adotta il criterio della prevedibilità in concreto, in riferimento ai delitti cd. 'aggravati dall'evento' - in tal senso: Sez. 6, n. 8097 del 23/11/2021, dep. 2022, Rv. 282908, secondo cui, in tema di maltrattamenti in famiglia, l'imputazione soggettiva dell'evento aggravatore, non voluto, della morte della vittima per suicidio postula un coefficiente di prevedibilità in concreto di tale evento come conseguenza della condotta criminosa di base, in modo che possa escludersi, in ossequio al principio di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale, che la condotta suicidiaria sia stata oggetto di una libera capacità di autodeterminarsi della vittima, imprevedibile e non conoscibile da parte del soggetto agente;
Sez. 5, n. 45356 del 02/10/2019, Rv. 277084, in cui, in tema rissa aggravata da lesioni, la Corte ha ritenuto che l'affermazione della responsabilità dei corrissanti avrebbe richiesto un accertamento della prevedibilità in concreto dell'evento ulteriore, da svolgersi attraverso l'esame delle modalità dell'azione e di tutte le circostanze rilevanti del fatto rivela che tale criterio si - sostanzia nella conoscibilità dei fattori, costituenti segmenti della serie causale, che, muovendo dalla condotta illecita posta in essere dall'agente, concorrano nella determinazione dell'evento morte non voluto. Conoscibilità dei detti fattori ritenuta decisiva ai fini del giudizio di colpevolezza, essa consentendo al soggetto agente la valutazione anticipata delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta (Corte cost. sentenza 364 del 1988), che verrebbe meno ove gli fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio, perché non solo non voluti né concretamente rappresentati, ma neppure prevedibili ed evitabili (Corte Cost. sentenza n. 322 del 2007). Il problema cruciale è, allora, quello dell'identificazione degli indici fenomenici della prevedibilità dell'evento, onde neutralizzare il rischio di farla coincidere con la prevedibilità dell'evento astratto previsto dalla norma incriminatrice (la morte), prescindendo da qualunque indagine attinente alla serie causale. Al riguardo, sovviene il criterio interpretativo elaborato dalle Sezioni Unite Ronci che hanno suggerito la valorizzazione di tutte le eventuali circostanze del caso concreto che facciano prevedere l'evento morte>> o un concreto pericolo per l'incolumità della vittima>>. Tale criterio, sebbene enunciato in relazione alla diversa fattispecie di cui all'art. 586 cod.pen., come già evidenziato, ben può costituire un utile riferimento anche nella fattispecie. Dunque, problema della prevedibilità dell'evento consiste nel problema dell'individuazione delle circostanze in base alle quali formulare il giudizio di prevedibilità, considerato, oltretutto, che nell'omicidio preterintenzionale, la prevedibilità in concreto dell'evento morte si atteggia in termini peculiari rispetto ad altre ipotesi di cd. 'culpa in re illicita', 13 * come ad esempio nella fattispecie di morte come conseguenza di altro reato (art. 586 cod. pen.): infatti, nella fattispecie di cui all'art. 584 cod. pen. la condotta dolosa di base è già, di per sé, contrassegnata da un'originaria, specifica e marcata dimensione di pericolosità, di modo che è necessario accertare quale sia stata la proiezione in concreto di tale pericolosità sussistente in astratto, tale da consentire al soggetto agente, nella fattispecie contingente, di avere un margine di calcolabilità>> quanto alle conseguenze del proprio agire. Insomma, il modello di ricostruzione dell'omicidio dell'elemento soggettivo preterintenzionale consistente nella combinazione tra il dolo per la fattispecie base e il coefficiente psicologico della prevedibilità in concreto per l'evento ulteriore e più grave, consente, sul piano ermeneutico, non solo il rispetto del principio di colpevolezza come delineato dal - Giudice delle leggi -, ma anche quello della funzione rieducativa della pena, cui fa da corollario quella del rapporto di proporzione tra la misura della colpevolezza e l'importo edittale della sanzione criminale: solo sul piano della rimproverabilità del fatto di reato giustificandosi, in altri termini, l'aggravamento di pena previsto per questa particolare ipotesi di omicidio.
2.2.3. Fatta applicazione, nella fattispecie al vaglio, del criterio della prevedibilità in concreto dell'evento ulteriore e più grave, quale conseguenza non voluta delle lesioni cagionate alla vittima dal soggetto agente, deve concludersi nel senso che plurimi erano gli indici fenomenici, presentatisi a GI SA, suscettibili di metterlo realisticamente sull'avviso circa il possibile epilogo infausto della serie causale innescata con le lesioni inflitte a VI De OR. Da tutto il complesso delle prove raccolte, per come non illogicamente valutate dalla Corte di assise di appello di Napoli, emerge, infatti, come l'imputato avesse reiteratamente percosso, con pugni e calci, il suo antagonista di lite, anche quando questi giaceva in terra e pur a dispetto della diversa fisicità>>, essendo egli più forte>>, e della evidente differenza di età>>, essendo la vittima più anziana di quindici anni (cfr. pag. 51 della sentenza impugnata, primo capoverso), procurando a quest'ultima come attestato nella relazione necroscopica e meglio - spiegato dal consulente tecnico medico legale nel corso del suo esame -, a seguito di una azione lesiva complessa >> (cfr. pagg. 20 e 21 della sentenza impugnata) non solo la fatale lacerazione del polmone, da frattura di una costola, ma anche una compressione nella zona perifaringea e periesofagea, a dimostrazione di un'azione di strozzamento...nonché altre lesioni contusive sparse per il corpo, maggiormente localizzate nell'emisoma sinistro ed ancora all'orecchio...la fuoriuscita di sangue da esso essendo una lesione a carico del trago>>. Tali indiscusse evidenze rendono ragione, secondo massime di comune esperienza, di come GI SA, al di là della conoscenza o meno delle pregresse condizioni di salute di 14 ولاد VI De OR, fosse nelle condizioni di prevedere concretamente che dall'azione lesiva complessa >> posta in essere nei confronti dell'avversario, meno prestante fisicamente e più anziano, sarebbe potuta derivarne la morte. Dunque, è stato rispettato il canone costituzionale della colpevolezza nell'imputazione del fatto all'autore. Nel caso in esame, peraltro, pure a voler accedere all'impostazione che richiede l'ulteriore componente colposa rispetto all'evento morte, non si può affermare che un siffatto atteggiamento soggettivo non possa essere ravvisato in capo al ricorrente, tenuto conto dell'azione lesiva complessa>>, ossia, in più tempi, posta in essere nei confronti di VI De OR, proseguita anche quando questi giaceva in terra.
2.3. Inammissibili sono, invece, i motivi di cui alla terza categoria, ossia quelli che denunciano, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'illegittimità del diniego di riconoscimento in favore del ricorrente della legittima difesa o, almeno, dell'eccesso colposo nella detta scriminante. Le stesse ammissioni del ricorrente circa la dinamica del fatto, ossia che la lite tra lui e VI De OR vide il protagonismo di entrambi, nel senso ciascuno dei contendenti sferrò colpi all'altro, dà conto della correttezza della conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale circa l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione all'imputato dell'esimente invocata. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, ferma e concorde nell'insegnare che, quando le offese sono contemporanee e reciproche, ognuno dei due contendenti versa 'in re illecita' per cui né l'aggressore né l'aggredito possono invocare il beneficio dell'esimente della legittima difesa, giacché presupposto essenziale di essa e che si reagisca al pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non ad una offesa già in atto (Sez. 1, n. 8655 del 13/02/1976, Rv. 134314). Al riguardo, è stato precisato che, nel caso di aggressioni reciproche, può essere riconosciuta ad uno dei contendenti l'esimente della legittima difesa quando, sussistendo gli altri presupposti di legge, questi abbia reagito ad un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia ad un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Sez. 5, n. 36143 del 11/04/2019, Rv. 277030); situazione, questa, in relazione alla quale, tuttavia, nulla emerge dagli atti e nulla è stato specificamente allegato dal ricorrente, limitatosi con le proprie deduzioni a prospettare una mera ricostruzione alternativa e, comunque, non decisiva, del fatto. Nondimeno è jus receptum che l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che 15 si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 279344; Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008, dep. 2009, Rv. 242349). L'eccesso colposo sottintende, infatti, i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e solo poi occorre procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 cod. pen., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Rv. 233352).
3. Per tutto quanto argomentato, s'impone il rigetto del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'Avv. Michele Riggi che liquida in complessivi Euro 9000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'Avv. Michele Riggi che liquida in complessivi Euro 9000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 02/05/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente EN AG OS UL Уии Алюминацие Corte Suprema di Cassazione Se.. V^ Penale Depositata in Cancelleria Roma, li 14 GTU 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Do ssa RA Paolicelli 16