Sentenza 5 luglio 2024
Massime • 2
L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente il coefficiente psicologico della prevedibilità in concreto alla luce delle modalità dell'aggressione subita dalla vittima, oggetto di duplice manovra di bloccaggio e compressione di dorso e torace, ed il cui capo era interamente coperto da un cappuccio che gli ostruiva la vista e le vie respiratorie).
L'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione di merito che aveva ricostruito le condizioni in cui si era svolta l'azione dall'esterno e "a posteriori", grazie alla registrazione video dell'episodio e alle ipotesi formulate dagli esperti sul momento del decesso.).
Commentario • 1
- 1. Omicidio preterintenzionale: addio alla responsabilità oggettiva?Gabriele Ferro · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: Premessa – 1. Una travagliata evoluzione giurisprudenziale: dalla nuda “causalità” alla fictio del c.d. “dolo di risultato” – 2. Le recenti epifanie giurisprudenziali della “colpa in concreto” – 3. De lege ferenda: la possibile insufficienza di un'esegesi correttiva – 4. Conclusioni: verso il definitivo tramonto della responsabilità oggettiva? Premessa La fattispecie incriminatrice dell'omicidio preterintenzionale, normativamente scolpita all'art. 584 c.p., costituisce, da sempre, un epicentro dogmatico in cui si manifestano, con acuta intensità, le irrisolte antinomie del sistema penale contemporaneo, perpetuamente oscillante tra la seduzione di arcaici modelli di imputazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2024, n. 34342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34342 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere AO EL;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NICOLA LETTIERI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell'Avv. RENATO CANONICO, per le parti civili, che ha chiesto dichiararsi inammissibili o rigettarsi i ricorsi, con vittoria di spese;
lette le conclusioni dell'Avv. GIADA TRAINA, per YU, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. VITALE GIAMBRUNO, per AT, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 12 ottobre 2023 dalla Corte di assise di appello di Palermo che, su appello degli imputati, ha riformato solo in punto di trattamento sanzionatorio concedendo le circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena ad anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di _reclusione la condanna inflitta a AB AT e IR YU dal Giudice dell'udienza preliminare de Tribunale di Palermo che, all'esito rito abbreviato, li aveva riconosciuti responsabili del reato di omicidio preterintenzionale ai danni di TT TR, condannandoli alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno a favore delle costituite parti civili.
1.1. Il fatto risale al 12 marzo 2019 quando TR, dopo aver assunto alcool e cocaina ed allo scopo di commettere una rapina, aveva fatto ingresso in un esercizio commerciale, sull'uscio del quale si trovava l'imputato AT (cui il titolare aveva provvisoriamente affidato l'esercizio) costretto dalla persona offesa ad entrare insieme a lui e all'interno del quale si trovava YU. Ne era nata una colluttazione, che aveva visto i due prevenuti affrontare TR che, a sua volta, aveva impugnato una bottiglia rotta (che aveva prelevato da uno degli scaffali e frantumato) in uno scontro che aveva avuto fasi alterne, fino alla prolungata immobilizzazione sul pavimento dell'offeso, che era poi deceduto allorché YU lo teneva bloccato a terra anche con il peso del proprio corpo. Un aspetto rilevante ai fini della ricostruzione in fatto da parte dei Giudici di merito è la circostanza che l'intera azione era stata immortalata da due telecamere di sorveglianza che inquadravano l'interno dell'esercizio; i filmati hanno ritratto il confronto violento tra TR, da una parte, e AT e YU, dall'altra, oltre ad una circostanza che pure, insieme ai pareri dei medici legali che hanno eseguito l'autopsia della salma della vittima, ha avuto un peso nella ricostruzione dell'eziologia della morte, vale a dire che, fin dalle prime fasi della colluttazione, il cappuccio del giubbino che la vittima indossava si era fortuitamente collocato in una posizione tale da ostruirgli occhi, naso e bocca, ostruzione da cui TR non era più riuscito a liberarsi, anche perché gli imputati si legge nella sentenza impugnata avevano ulteriormente serrato il - cappuccio sulla sua testa nel corso dello scontro.
1.2. Riguardo al giudizio di penale responsabilità, il costrutto della Corte territoriale vede i seguenti passaggi, illustrati in termini - in estrema sintesi funzionali alla rilevanza dei temi posti dai ricorrenti.
1.2.1. Circa la causazione dell'evento morte, la Corte lo ha ritenuto eziologicamente collegato all'azione di AT e YU, soprattutto quella protrattasi dopo che la persona offesa con il cappuccio del giubbino serrato sul capo era stata bloccata ed immobilizzata a terra per diversi minuti;
di contro ha escluso la presenza di una causa pregressa (legata ai problemi fisici di TR e all'assunzione di cocaina e alcool), che ne potesse aver determinato - da sola — il decesso. 2 Quanto al coefficiente soggettivo dell'omicidio preterintenzionale, i Giudici di appello hanno mostrato di aderire alla concezione classica sviluppatasi nella giurisprudenza di questa Corte, vale a dire quella della cosiddetta "intenzione di risultato", respingendo la tesi del dolo misto a colpa ed escludendo la rilevanza della prevedibilità in concreto dell'evento più grave. La Corte ha poi negato la scriminante della legittima difesa confrontandosi anche con quella cosiddetta "domestica" o "domiciliare", trattandosi di irruzione in un luogo ove si esercitava un'attività commerciale e ha escluso che si vertesse in tema di eccesso colposo, sia quello "classico", sia quello di cui al disposto dell'art. 55, comma 2, cod. pen. In particolare, i Giudici di appello hanno idealmente suddiviso l'azione in due fasi. Quella in cui gli imputati tentavano legittimamente di difendersi dall'aggressione della persona offesa, che aveva avuto esiti altalenanti ed in cui TR era apparso particolarmente pervicace e reattivo, sicché il pericolo che incombeva su YU e AT era attuale e non altrimenti evitabile se non con la condotta violenta da loro posta in essere;
e quella in cui la vittima, sempre con il naso e la bocca ostruiti dal cappuccio, era ormai a terra, sovrastata, prima in posizione supina e poi in posizione prona, da YU, che la teneva bloccata con il proprio corpo, rendendo ulteriormente difficoltosa la respirazione, fase in cui la Corte distrettuale ha ritenuto evidente che la capacità reattiva della persona offesa fosse andata via via calando, fino ad esaurirsi totalmente ed in cui, quindi, la condotta etero-lesiva dei due imputati non era più giustificata da alcun intento difensivo, secondo i parametri di configurazione della legittima difesa, anche di quella "domestica". Avuto riguardo all'eccesso colposo di legittima difesa, oltre a ragionare sull'assenza dei presupposti di cui all'art. 52 cod. pen. e sulla conseguente mancanza delle condizioni per applicare l'istituto "classico" di cui al primo comma dell'art. 55 cod. pen., la Corte di merito ha escluso che i prevenuti, nella seconda delle due fasi descritte, potessero ancora essere in quello stato di «turbamento» che il legislatore valorizza quale condizione cui collegare la nuova causa di non punibilità di cui all'art. 55, comma 2, cod. pen. nel caso di legittima difesa "domestica".
1.2.2. La Corte territoriale, infine, ha negato le attenuanti della provocazione e della condotta dolosa concorrente della persona offesa. Nel primo caso, ha valorizzato in malam partem «l'intera narrazione difensiva che percorre i due atti di appello» (così la sentenza impugnata a pag. 72), la versione resa dai due imputati e quanto percepibile dalla visione delle immagini registrate, per giungere alla conclusione che l'azione di AT e YU era stata prima caratterizzata dalla paura per la propria incolumità e 3 poi dall'intento di assicurare il rapinatore alle forze dell'ordine che stavano raggiungendo l'esercizio, quindi, in ambedue i momenti, non dallo «stato d'ira» richiesto per l'applicazione dell'art. 62 n. 2) cod. pen. Quanto alla seconda delle due attenuanti invocate, la Corte di assise di appello ha reputato insufficiente che la persona offesa avesse materialmente contribuito, con la propria condotta, alla causazione dell'evento, facendo leva sulla giurisprudenza secondo cui sarebbe stato necessario, per concedere l'attenuante, anche che la vittima avesse voluto l'evento morte che ne era conseguito. In punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, invece, la Corte distrettuale ha accolto l'appello degli imputati, valorizzando positivamente la «situazione oggettivamente drammatica e di forte stress» cagionata dalla condotta della persona offesa e l'iniziale intento esclusivamente difensivo che aveva orientato la condotta di YU e AT.
2. Contro la decisione della Corte di assise di appello hanno presentato ricorso entrambi gli imputati, con il ministero dei rispettivi difensori di fiducia.
3. Il ricorso a firma dell'Avv. Vitale Giambruno per AB AT si compone di cinque motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; a tali motivi fa da premessa la trascrizione della relazione redatta dalla p.g. circa quanto visualizzabile dai filmati del sistema di videosorveglianza.
3.1. Venendo al primo motivo di ricorso, l'imputato esordisce lamentando violazione degli articoli 584, 52 e 55, comma 2, cod. pen. e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Dopo aver ricordato l'ambito applicativo della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, il ricorso riporta tratti della sentenza impugnata, contestando che quest'ultima abbia dilatato la durata dell'azione offensiva degli imputati che invece, secondo la parte, sarebbe da circoscrivere alla sola fase in cui la vittima aveva assunto la posizione prona. Quanto all'individuazione del momento della morte della vittima, la Corte territoriale avrebbe optato per l'ipotesi più sfavorevole, ritenendo che l'ultimo movimento della persona offesa che era stato immortalato non coincidesse con il momento del decesso, senza tuttavia chiarire le ragioni della sua scelta, benché l'ipotesi che l'ultimo movimento di TR coincidesse con la morte avesse pari dignità rispetto a quella recepita in sentenza. Ugualmente, la dilatazione temporale conseguente all'aver ritenuto che l'azione penalmente rilevante fosse già iniziata quando la persona offesa era ancora in piedi sarebbe viziata in quanto TR, in quella fase, non era 4 assolutamente inerme ed aveva provato più volte ad aggredire gli imputati, come comprovato dalle immagini video. Il ricorrente aggiunge che, anche quando la parte lesa era caduta in terra e giaceva supina, comunque sussistevano i presupposti della legittima difesa, in quanto l'imputato era stato mosso dalla paura che TR, una volta liberato, potesse riprendere la sua azione lesiva, come aveva già fatto dopo alcune interruzioni. Da questa ricostruzione si evincerebbe che la persona offesa era in posizione prona alle ore 3:32 e che la morte era intervenuta alle 3:33, con la conseguenza che l'azione di neutralizzazione da parte degli imputati era durata solo 53 secondi. Per tutto il tempo in cui l'imputato aveva reagito, sussisteva l'attualità del pericolo, requisito che va valutato su basi rigorosamente oggettive e tenendo presente tutte le circostanze del caso concreto e che può essere ritenuto, come evidenziato da autorevole dottrina, non solo quando l'azione lesiva sia in corso, ma anche quando essa sia ancora suscettibile di aggravamento e va valutata con un giudizio ex ante. In sostanza, in quell'unico minuto di azione puramente aggressiva rispetto agli oltre dieci minuti di affronto reciproco, l'imputato neanche si era reso conto di essere riuscito a sopraffare il rapinatore. L'errore metodologico della Corte di merito prosegue il ricorrente sarebbe stato quello di non valutare i fatti nel suo complesso, ma di riguardare l'attualità del pericolo in capo al prevenuto solo al momento dell'azione di bloccaggio, scorporando quest'ultimo da quelli immediatamente precedenti. Venendo alla cosiddetta legittima difesa domestica, il ricorrente contesta l'interpretazione che ne ha dato la Corte d'appello, in quanto sostiene che il nuovo quarto comma dell'articolo 52 cod. pen. abbia introdotto una presunzione assoluta di legittima difesa riferita a tutti i requisiti stabiliti dalla disposizione- base e non solo alla proporzione tra difesa e offesa. Quanto al requisito della necessità di difendersi, il ricorrente sostiene che occorra tenere presente tutte le circostanze del caso concreto e che non sia imprescindibile che la condizione di necessità sia assoluta, donde è ben plausibile e logico che il ricorrente si immaginasse che TR, ove liberato, avrebbe proseguito con la sua azione violenta. Non può assumersi ragionevolmente si sostiene ancora nel ricorso _ che gli imputati, che hanno compiuto un'azione durata un solo minuto, avessero percepito che il pericolo non era più in atto ovvero che avessero dolosamente ecceduto i limiti della legittima difesa. Il motivo si conclude con un accenno all'eccesso colposo di legittima difesa come riscritto dalla legge 36 del 2019, con la puntualizzazione che l'imputato aveva agito in preda a un grave turbamento perché vittima di una rapina in piena notte, subita durante lo svolgimento di una mansione lavorativa che gli fruttava un misero stipendio. 3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 55, comma 1, cod. pen. e dell'art. 533 codice di rito nonché vizio di motivazione e contesta che la Corte d'appello non abbia ritenuto, come richiesto dal Procuratore generale, l'eccesso colposo di cui al primo comma dell'articolo 55 cod. pen., dando rilevanza alla condotta tenuta dall'imputato successivamente al decesso della vittima, secondo un percorso motivazionale del tutto fallace. Vi sarebbe, inoltre, un salto logico nell'aver ritenuto esigibile dagli imputati che questi ultimi richiudessero la vittima dentro l'esercizio piuttosto che aggredirlo. La motivazione, ancora, sarebbe contraddittoria perché, pur avendo ritenuto che gli imputati avessero agito con la volontà di attuare una difesa preventiva, la Corte territoriale ha poi escluso l'eccesso colposo di legittima difesa. Secondo il ricorrente, sarebbe errato avere escluso sia l'eccesso colposo di natura percettiva, sia quello di natura esecutiva.
3.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 584 cod. pen. nonché travisamento dei fatti e della prova.
3.3.1. In un primo versante del motivo, il ricorso contesta il giudizio circa il nesso di causalità, considerato che il volto della persona offesa era rimasto coperto accidentalmente dal suo stesso giubbotto impermeabile, egli era in cattive condizioni di salute ed aveva assunto alcool e cocaina in dosi massicce. Inoltre la sentenza impugnata avrebbe trascurato che era stata la condotta stessa di TR a causare quella situazione, come dimostrato anche dalle condizioni in cui era stato ridotto il locale. Secondo il ricorrente, l'addebito di omicidio preterintenzionale sarebbe escluso dalla volontà degli imputati, che era solo quella di difendersi. Il ricorrente, inoltre, nega che suo comportamento integrasse il reato di lesioni o quello di percosse come richiesto dalla struttura del reato di cui all'art. 584 cod. pen. trattandosi di un contegno dettato esclusivamente da una finalità difensiva. La sentenza impugnata si legge ancora del ricorso sarebbe viziata laddove ha illogicamente parcellizzato la reazione dei soggetti aggrediti, distinguendo due fasi, quella della reazione, identificata nella fase iniziale, e quella dell'azione. Nessun criterio di logica impone di ritenere che un soggetto aggredito, una volta che è riuscito a neutralizzare temporaneamente l'aggressore, sia obbligato anche a farsi carico che quest'ultimo si riprenda e riacquisti le proprie forze.
3.3.2. Un secondo versante del terzo motivo di ricorso affronta più specificamente il tema dell'elemento soggettivo, rispetto al quale il ricorrente ritiene che l'evento non voluto, quindi la morte della vittima, debba essere imputato al soggetto responsabile a titolo di colpa grave, insussistente nella 6 specie. Anzi, il ricorrente esclude anche, ancora una volta, che l'azione a lui addebitata possa essere sussunta nella nozione di lesioni ovvero percosse e che tali conseguenze fossero volute. Quanto alla previsione dell'evento morte, il ricorrente non poteva prevedere né sapere che un'azione di bloccaggio durata meno di un minuto potesse comportare quelle conseguenze perché non sapeva che la persona offesa aveva assunto una gran quantità di stupefacenti e alcool.
3.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. quanto al rapporto di causalità tra la condotta posta in essere dagli imputati e la morte della vittima. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia fatto riferimento alle sole conclusioni del consulente del pubblico ministero, senza considerare quelle del consulente della difesa, che aveva evidenziato la preesistente, grave sofferenza cardiaca della vittima, l'assunzione da parte di quest'ultima di consistenti quantitativi di cocaina e alcool e l'ostruzione delle sue vie respiratorie determinata dal cappuccio del giubbino indossato. Anche ammesso che l'arresto cardiaco fosse avvenuto per asfissia aggiunge il ricorrente un altro errore della sentenza impugnata sarebbe stato quello di - aver ritenuto che tale asfissia fosse stata procurata dalla condotta degli imputati, i quali avevano solamente provveduto ad immobilizzare l'aggressore e ad impedirgli, con un minimo di attivismo in tal senso, di persistere nella violenta aggressione. Il ricorso ribadisce la rilevanza eziologica dell'ostruzione delle vie respiratorie con il giubbino della vittima, di tipo impermeabile, mentre la sola costrizione all'immobilità non sarebbe causa sufficiente a cagionarne la morte. Sarebbe costruzione alternativa altrettanto valida, tenuto conto dei quantitativi assunti, quella secondo cui la morte della vittima si fosse verificata per un percorso causale autonomo e indipendente innescato dall'assunzione dello stupefacente e dell'alcool. Il ricorso indugia, infine, su una carrellata delle conclusioni del consulente della difesa, che, nella prospettiva del ricorrente, smentirebbero l'esistenza di un rapporto causalità tra l'azione degli imputati e l'evento morte.
3.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta contraddittorietà della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti della provocazione e dell'azione concorrente della vittima.
3.5.1. Quanto alla prima, la motivazione sarebbe contraddittoria perché o l'imputato aveva agito per difendersi e quindi questa era la volontà che lo ― aveva animato o aveva ecceduto rispetto alla necessità di azione difensiva oppure c'era una porzione della condotta sostenuta dalla volontà di aggredire e allora la motivazione della Corte d'appello sarebbe viziata laddove aveva ritenuto che l'imputato non avesse agito in preda all'ira. 7 3.5.2. Una seconda parte del motivo di ricorso è dedicata alla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 5 cod. pen., di cui il ricorrente ricorda i presupposti.
4. Il ricorso di IR YU, a firma dell'avvocato Giada Traina, si compone di tre motivi, anch'essi preceduti da una sintesi di elementi di fatto quasi del tutto sovrapponibile, anche testualmente, a quella dell'altro ricorso, salvo un segmento che riguarda specificamente la posizione del ricorrente.
4.1. Il primo motivo di ricorso coincide letteralmente col terzo motivo dell'altro ricorso, alla cui illustrazione si rinvia.
4.2. Il secondo motivo di ricorso coincide anch'esso letteralmente con il quarto motivo di ricorso dell'altro imputato, fino al terzultimo capoverso di pagina 31. 4.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla mancata applicazione della scriminante della legittima difesa. Il ricorrente esordisce ricordando lo scenario di fronte al quale si trovarono le forze dell'ordine arrivate nell'esercizio, laddove verificarono che quest'ultimo era stato messo completamente a soqquadro e che vi erano frantumi di vetro e di articoli in vendita sparsi per il locale e tracce ematiche. Le immagini video prosegue il ricorrente testimoniavano che la persona offesa era entrata di notte nel minimarket e aveva aggredito i due imputati, in particolare aveva afferrato AT e aveva poi costretto entrambi disarmati a entrare nel locale che aveva chiuso a chiave. Dopodiché aveva rotto una bottiglia di vetro, che aveva utilizzato come arma impropria contro il ricorrente;
i due imputati avevano solo cercato di difendersi dalla violenta aggressione, che era continuata anche dopo che il ricorrente era riuscito a bloccare con le mani il rapinatore, che aveva continuato a reagire anche quando si trovava a terra, per cui era stata necessaria un'azione di ulteriore immobilizzazione. Sussisterebbero tutti gli estremi della legittima difesa: vi era il pericolo di un'offesa attuale;
la difesa del ricorrente era stata necessitata e inevitabile quale unico sistema per sottrarsi all'aggressione; vi era proporzione tra difesa e offesa, in quanto il ricorrente era disarmato e impugnava una bottiglia di vetro rotta, arma pericolosissima;
la proporzione sussisteva anche tra male minacciato e male inflitto. L'articolo 52 ultimo comma cod. pen. stabilisce che è sempre sussistente la scriminante allorché vi è la presenza legittima dell'agente e un'illecita intrusione qualificata dell'aggressore all'interno di un'attività commerciale rispetto alla 8 quale l'atto del respingimento si colloca in mero rapporto di conseguenzialità cronologica e impeditiva, del tutto irrilevanti essendone modalità ed esiti. Per atto commesso per respingere l'intrusione si legge, ancora, nel ricorso si intende qualsiasi condotta idonea e diretta al risultato del respingimento, quindi anche eventualmente quella dotata di massima lesività; occorre, inoltre, la violazione di domicilio da parte dell'aggressore e lo specifico animus defendendi quale reazione al pericolo attuale di un'offesa ingiusta non altrimenti neutralizzata. A questo riguardo, il ricorrente ricorda che l'azione di bloccaggio è durata un minuto e 29 secondi, a fronte dei 10/12 minuti durante i quali si era protratta l'aggressione. Assume il ricorrente che l'attualità debba essere valutata complessivamente, non con riguardo alla sola fase del bloccaggio, in quanto non può separarsi quest'ultima da tutta l'aggressione precedente. Il ricorso si conclude con la citazione di una serie di precedenti di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
1. I ricorsi affrontano temi comuni, talvolta con argomentazioni anche letteralmente coincidenti, talaltra con riflessioni parzialmente differenti, pur sostanzialmente convergenti. Ne consegue che l'illustrazione delle ragioni della decisione odierna può avvenire per temi.
2. Le cause della morte e il nesso di causalità (motivi terzo, prima parte, e quarto AT, motivi primo e secondo YU). I ricorrenti hanno lungamente insistito sul tema delle cause del decesso della vittima e su quello della connessione causale tra la loro azione e l'evento morte, ma, su questi aspetti, strettamente collegati tra loro, la risposta della Corte di assise di appello si sottrae alle censure di parte.
2.1. In primo luogo, la sentenza impugnata ha diffusamente smentito l'argomento difensivo secondo cui la morte della vittima sarebbe stata determinata da circostanze indipendenti dall'azione degli imputati, legate, in particolare, all'assunzione di cocaina e alcool documentata dai prelievi ― autoptici e ad una condizione patologica pregressa della vittima.
2.1.1. La Corte territoriale con motivazione immune dalle censure dei ricorrenti ha ragionato innanzitutto sui contributi tecnici a disposizione per la decisione, mettendoli a confronto tra loro e rendendo ragione della preferibilità delle conclusioni dell'uno piuttosto che di quelle dell'altro. I Giudici di appello, in primo luogo, hanno sottolineato come la stessa consulenza della difesasi fosse espressa in termini di mera possibilità quanto all'eziologia del decesso di TR come innescata da un infarto acuto del miocardio ovvero dall'abuso di sostanze, in uno allo stress da colluttazione, quali cause efficienti di un'aritmia cardiaca con conseguente morte improvvisa. A confutazione dell'argomentazione difensiva, inoltre, la Corte di merito non ricevendo, sul punto, una critica specifica nei ricorsi ha rimarcato come - dall'autopsia non fossero emersi indicatori di pregresse patologie cardiache e dell'aritmia maligna che gli imputati agitavano come possibile causa del decesso e come la quantità di cocaina assunta da TR prima del fatto fosse si elevata, ma non tale da causare una morte per overdose. Piuttosto si legge nella sentenza impugnata la consulenza autoptica del pubblico ministero aveva evidenziato tutti i segni clinici, anatomici e istologici della morte per asfissia, asfissia legata non solo alla compressione meccanica sul torace di TR da parte di YU, ma anche ad una pressione sul volto in uno al posizionamento anomalo del cappuccio del giubbino (quest'ultimo, si badi, benché fortuito, tuttavia percepito e, anzi, in parte favorito dalle manovre degli imputati durante la colluttazione). La Corte di merito si è quindi soffermata sulla tesi difensiva diretta a smentire il nesso eziologico, ma anche a sostenere la legittima difesa (cfr. infra, § 5) che mirava a circoscrivere temporalmente a circa un minuto la fase dell'azione di YU foriera dell'asfissia, racchiudendola tra l'immobilizzazione della vittima in posizione prona e il suo ultimo movimento, quando aveva scalciato con la gamba destra. Per restare all'incidenza della tesi quanto all'individuazione delle cause della morte, gli allora appellanti assumevano e continuano ad assumere nei ricorsi per cassazione che, una volta circoscritta la durata della condotta squisitamente aggressiva, essa non sarebbe più compatibile con i tempi del processo asfittico delineati dai consulenti, che richiede quattro o cinque minuti e che è suddiviso in fasi, la prima delle quali vede la perdita di coscienza. Ebbene, sul punto la Corte di assise di appello ha offerto una risposta non manifestamente illogica quando ha ritenuto che l'ultimo sussulto di TR immortalato dalle telecamere poi seguito dalla sua completa immobilità testimoniasse non già il suo decesso, ma la perdita di coscienza, che è solo la prima delle fasi del processo asfittico, non interrotto ma, anzi ulteriormente propiziato dal perdurante posizionamento di YU sul dorso della vittima per altri minuti (la durata complessiva dell'azione, da quando TR aveva assunto la posizione prona a quando YU si è alzato, è stata stimata dalla Corte di merito in 6 minuti e 27 secondi). B 10 Di fronte a questo costrutto, i ricorrenti si limitano a tentare un'operazione di rivisitazione degli elementi di fatto che hanno condotto alla conclusione della Corte di assise di appello circa la debolezza della tesi difensiva, ribadendo la preferibilità della tesi dell'anticipazione del momento della morte, ma non offrendo argomenti che minimo la tenuta della sentenza impugnata sul punto.
2.2.2. La costruzione difensiva, poi, è stata motivatamente respinta dalla Corte territoriale anche a prescindere dalle evidenziate falle del ragionamento critico e ciò è avvenuto attraverso un ridimensionamento della portata demolitiva della tesi delle cause alternative. La Corte di assise di appello, in particolare, ha ragionato nel senso che, quand'anche vi fossero stati ulteriori fattori ·legati alle condizioni della vittima - che avessero inciso sul determinismo causale della morte, essi sarebbero stati classificabili al più come concause da sole non sufficienti a determinare l'evento, secondo il paradigma di cui all'art. 41, comma 2, cod. pen. In questo senso, la Corte distrettuale ha innanzitutto valorizzato in malam partem un passaggio della consulenza della stessa difesa, ove si attribuiva all'assunzione di alcool e cocaina un mero effetto di aggravamento dell'insulto ipossico. Correttamente, poi, la Corte distrettuale ha sottolineato che la pregressa assunzione di sostanze e lo stress da colluttazione, a tutto voler concedere, non sarebbero stati altro che ulteriori fattori generativi del decesso, ma pur sempre innestatisi sul danno da insufficienza di ossigeno provocato, a sua volta, dalla manovre degli imputati;
si tratta, in altre parole, di cause che al più avevano agito in sinergia con l'inibizione della funzione respiratoria determinata dalla condotta di AT e YU, realizzata peraltro approfittando anche della collocazione casuale del cappuccio su naso e bocca della vittima. Nel pervenire a questa conclusione, la Corte di assise di appello ha fatto corretta applicazione della figura di cui al richiamato art. 41, comma 2, cod. pen. come interpretato dalla pluriennale giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell'agente, ovvero danno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile ad essa (solo per restare alle più recenti, Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Parodi, Rv. 286013 01; Sez. 5, n. 7205 del 09/11/2022, dep. 2023, Licciardi, Rv. 284338 02; Sez. 2, n. 17804 del - 18/03/2015, Vasile, Rv. 263581 -01).
3. L'insussistenza dei delitti di percosse e lesioni (terzo motivo, prima parte, del ricorso AT, primo motivo del ricorso YU). 11 I ricorsi si soffermano, sia pur rapidamente, sul tema dell'"insussistenza" dei delitti di percosse e lesioni, quali presupposti per la configurazione della fattispecie di cui all'art. 584 cod. pen. Ebbene, sul punto, la critica non è chiaramente enunciata e non è sostenuta con argomentazioni puntuali e solo questo imporrebbe di ritenere l'impugnativa, in parte qua, generica e, pertanto, inammissibile. Ciò premesso, il Collegio osserva, tuttavia, che laddove come pare trasparire da alcuni passaggi i ricorrenti avessero voluto sostenere che le condotte eteroaggressive di AT e YU non integrassero oggettivamente gli estremi dei reati di lesioni e percosse, i ricorsi sono inammissibili anche per manifesta infondatezza. A questo proposito si osserva, infatti, che il complesso delle azioni poste in essere dagli imputati e ben descritte nella sentenza impugnata, sia pur generate dalla necessità di respingere l'intrusione violenta di TR, costituivano condotte concretamente incidenti sull'integrità fisica della vittima anche a prescindere dall'evoluzione fatale poi avutasi, donde costituivano un'interazione interpersonale violenta riconducibile almeno al reato di percosse.
4. L'elemento soggettivo (terzo motivo del ricorso AT, secondo motivo del ricorso YU). I ricorsi non sono fondati quanto alle critiche che riguardano il coefficiente soggettivo del reato;
l'analisi della doglianza impone un inciso, sia per la complessità teorica del tema, sia per verificare la tenuta della sentenza anche oltre la proclamata adesione della Corte territoriale a un determinato approdo concettuale.
4.1. Sul dolo della fattispecie di cui all'art. 584 cod. pen. nella giurisprudenza di questa Corte si è sviluppato un articolato percorso esegetico, giunto, in tempi recentissimi, ad un passaggio ulteriore, segnato da Sez. 5, n. 23926, del 2/5/2024, dep. 14/6/24, NE (allo stato non massimata). Seguendo la traccia riepilogativa sulle teorie circa la preterintenzione che si deve proprio a quest'ultima pronunzia, va ricordato che sull'argomento si sono profilati tre filoni interpretativi;
l'uno che riteneva la preterintenzione composta da dolo misto a responsabilità oggettiva, l'altro che l'ha costruita secondo un'idea di prevedibilità dell'evento più grave predefinita dal legislatore, l'altro ancora come dolo misto a colpa. orientamento, nell'omicidio4.1.1. Secondo il primo, risalente preterintenzionale sarebbe sufficiente il dolo di percosse e lesioni, mentre l'addebito dell'evento morte che consegue alla condotta dell'autore del fatto sarebbe a costui ascritto sul solo presupposto dell'esistenza di un nesso eziologico tra condotta diretta a ledere o a percuotere questa si oggetto di 12 volizione e il decesso della vittima, prescindendo da ogni indagine di volontarietà o di colpa o di prevedibilità dell'evento maggiore (Sez. 1, n. 14063 del 30/06/1986, De Nunzio, Rv. 174619 - 01; Sez. 1, n. 9449 del 20/01/1986, Barletta, Rv. 173746 - 01; Sez. 5, n. 10134 del 17/05/1982, Corti, Rv. 155865; Sez. 1, n. 8484 del 13/12/1974, dep. 1975, Mendicino, RV. 130728). Tale tesi si legge nella sentenza NE non ha avuto seguito perché ritenuta debole sul versante della compatibilità con il principio costituzionale di colpevolezza, come interpretato dalla Consulta nella sentenza n. 364 del 1988. 4.1.2. La diversa teoria cosiddetta dell'intenzione di risultato" cui ha affermato di voler aderire la decisione avversata e che ha dato corpo alla giurisprudenza di legittimità che ancora può dirsi maggioritaria - ha negato che la preterintenzione costituisca una figura di dolo misto a responsabilità oggettiva ed ha altresì negato che possa trattarsi di dolo misto a colpa;
il dolo così la tesi in esame deve abbracciare solo la condotta rilevante ex art. 581 o 582 cod. pen. e la conseguenza letale della condotta è addebitabile all'autore del fatto in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità dell'evento più grave data l'intrinseca portata pericolosa dell'azione di percuotere o di ledere (tra le altre, Sez. 5, n. 4564 del 09/11/2023, dep. 2024, A., Rv. 286014 - 01; Sez. 5, n. 36402 del 03/04/2023, Ursu, Rv. 285196 - 01; Sez. 5, n. 44986 del 21/09/2016, Mulè, Rv. 268299 01; Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012, dep. 2013, Palazzolo, Rv. 254386 01; Sez. 5, n. 40389 del 17/05/2012, Perini, Rv. 253357-01; Sez. 5, n. 13673 del 08/03/2006, Haile, Rv. 234552-01). Questa tesi come ha ricordato Sez. 5, n. 23926, cit. ha resistito anche al confronto con la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla compatibilità costituzionale della disposizione di cui all'art. 586 cod. pen., secondo cui la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale (Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Ronci, Rv. 243381-01). Si è sostenuto, infatti, che la fattispecie di cui all'art. 586 cod. pen. è diversa da quella dell'omicidio preterintenzionale, giacché quest'ultima è caratterizzata dall'omogeneità tra evento meno grave voluto e evento morte non voluto secondo un criterio di "progressione lineare" osservando, inoltre, come un trattamento diversificato e rafforzato per il reato ex art. 584 cod. pen. sia giustificato per la carica offensiva di beni primari, quali l'incolumità della persona 13 e la stessa vita, che esso possiede. Nel reato di cui all'art. 586 cod. pen., invece, non solo tale omogeneità manca, ma l'evocazione della colpa a sostegno dell'evento diverso da quello oggetto del dolo è propiziata dal richiamo normativo all'aberratio delicti e, quindi, al concetto di colpa di cui all'art. 83 cod. pen. (Sez. 5, n. 4564 del 2024 e Sez. 5, n. 36402 del 03/04/2023 citt., in motivazione). A margine di questo filone va, poi, segnalata l'esegesi che segna una parziale apertura verso l'ingresso della colpa sulla scena dell'omicidio preterintenzionale secondo cui, per l'imputazione soggettiva dell'evento morte, quest'ultimo deve pur sempre costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere o percuotere una persona;
con la conseguenza che, se la morte della vittima è del tutto estranea all'area di rischio attivata con la condotta iniziale, intenzionalmente diretta a percuotere o provocare lesioni, ed è, invece, conseguenza di un comportamento successivo (evenienza che si riscontra in casi limite), l'evento mortale non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di percosse o lesioni dolose (Sez. 5, n. 15269 del 21/01/2022, Bouimadaghen, Rv. 283016 - 01; Sez. 5, n. 5155 del 18/01/2019, Battimelli, n.m., Sez. 5, n. 3946 del 03/12/2002, Belquacem, Rv. 224903-01).
4.1.3. Si discosta nettamente dalla tesi prevalente l'orientamento secondo cui l'elemento psicologico del delitto preterintenzionale deve essere ravvisato nel dolo misto a colpa, riferito il primo al reato meno grave e la seconda all'evento più grave in concreto realizzatosi e che richiede, ai fini dell'imputazione di quest'ultimo al soggetto agente, la verifica di volta in volta della sua concreta prevedibilità (Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, Fossatocci, Rv. 285490-01, che richiama Sez. 1, n. 19611 del 26/04/2006, Grillo e Sez. 1, n. 37385 del 22/09/2006, Ivascu, non massimate;
Sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022, Rv. 283892-01; Sez. 1, n. 9294 del 10/06/1983, Galletti, Rv. 161038 - 01; Sez. 5, n. 10994 del 30/09/1981, Albanese, Rv. 151265 -01). Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, Fossatocci, cit., ha raggiunto detta conclusione attraverso un articolato itinerario argomentativo che ha preso le mosse dalla lettura delle sentenze della Corte costituzionale nn. 364 e 1085 del 1988 e n. 322 del 2007. In primo luogo, si è sottolineato come il precetto di cui all'art. 27, comma 1, Cost. e il concetto di responsabilità per fatto "proprio" implichino non solo che non possa rispondersi per fatto altrui, ma anche che, per giustificare la reazione penale, il fatto debba essere rimproverabile soggettivamente in quanto almeno commesso con colpa, siccome prevedibile ed evitabile. Si è così sostenuto che 14 の tutti gli elementi principali della fattispecie devono essere «soggettivamente collegati all'agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati». Tra gli «elementi più significativi della fattispecie tipica» (sent. n. 364 del 1988), ossia tra gli «elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie» (sent. 1085 del 1988) vi è certamente l'evento morte. In secondo luogo, si è sottolineato come il coefficiente psichico svolga un ruolo fondamentale anche nel garantire il rispetto della funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3, Cost., in quanto non avrebbe senso "rieducare" chi non ha bisogno di essere "rieducato", non versando almeno in colpa rispetto al fatto commesso (Corte cost. n. 364 del 1988). In terzo luogo, Sez. 5, n. 49667 ha sostenuto che il principio di colpevolezza risponde altresì all'esigenza di garantire la prevedibilità delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, "calcolabilità" che verrebbe meno ove all'agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio, perché non solo non voluti né concretamente rappresentati, ma neppure prevedibili ed evitabili. Un altro degli argomenti a sostegno della tesi dell'omicidio preterintenzionale come sostenuto soggettivamente da dolo misto a colpa fonda sulla già evocata sentenza delle Sezioni Unite Ronci, in particolare richiamando l'attenzione su quella parte della motivazione in cui l'autorevole precedente ha chiarito che «l'unica interpretazione conforme al principio costituzionale di colpevolezza è quella che richiede, anche nella fattispecie di cui all'art. 586 cod. pen., una responsabilità per colpa in concreto».
4.1.4. Dopo aver diffusamente rievocato gli orientamenti precedenti e pur apprezzando la coerenza sistematica di quello appena ricordato — «perché il dolo mantiene la sua struttura tipica avendo ad oggetto l'evento concreto del fatto base descritto nella norma incriminatrice>> il recentissimo approdo di questa - Sez. 5, n. 23926, del 2/5/2024,Corte cui si fatto fin dall'inizio riferimento dep. 14/6/24, NE - individua i limiti dei due orientamenti più recenti. In ordine alla teoria dell'intenzione di risultato, essa non sarebbe condivisibile in quanto incentrata sul dolo delle percosse e delle lesioni e perché, nel caso di condotte eteroaggressive dotate di spiccata capacità lesiva, genererebbe difficoltà di discernimento tra i casi di dolo eventuale del delitto di omicidio e quelli di sola preterintenzione. Volendo riguardare la ritenuta prevedibilità presunta insita nel dolo di percosse e lesioni, inoltre, si rischierebbe di dare luogo ad un criterio di addebito riconducibile alla ripudiata responsabilità oggettiva. 15 Neanche sarebbe condivisibile, però, la teoria del dolo misto a colpa. In primo luogo, non sarebbe concepibile il rispetto di regole cautelari in caso di agire illecito perché l'agente dovrebbe essere destinatario, nello stesso tempo, del divieto di tenere la condotta delittuosa, ossia di percuotere o ledere il soggetto passivo, e dell'obbligo di porla in essere con prudenza e diligenza. L'unica regola di condotta ipotizzabile sarebbe l'astensione dalla condotta di base, che, tuttavia, coincide con il divieto che fonda la responsabilità a titolo di dolo per le percosse o per le lesioni. Né sarebbe ipotizzabile una colpa specifica, in quanto la regola cautelare violata non è altro che il comando che impone di non percuotere o ledere, quindi la legge penale che le Sezioni Unite Ronci avevano escluso potesse integrare la disposizione precauzionale proprio perché tanto si risolverebbe in un'ipotesi di responsabilità oggettiva (pag. 11, punto 6.3.). In ultimo, quand'anche si superassero le perplessità appena esposte si legge nella sentenza NE sarebbe difficile configurare la figura _ dell'agente criminale modello" e individuare il comportamento alternativo "lecito" o "meno illecito". Così ragionando, il recentissimo precedente in commento ha optato per una diversa costruzione giuridica della connessione soggettiva tra condotta ed evento ulteriore non voluto, osservando che l'esigenza del rispetto del principio di colpevolezza appare utilmente perseguita ritenendo condizione necessaria e sufficiente per l'addebito ex art. 584 cod. pen. che l'evento morte sia riconducibile all'autore della condotta in termini di "prevedibilità in concreto" delle conseguenze letali della condotta diretta a percuotere o ledere. L'esegesi in discorso ha fatto leva, tra l'altro, sulla sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2021 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, comma 2, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.), laddove la Consulta richiamando la - giurisprudenza di legittimità sul punto ha escluso che l'imputazione soggettiva di un reato al suo autore possa prescindere da un criterio di riferibilità soggettiva, pur concedendo che tale criterio possa essere oggetto di graduazione. Nell'ottica di tale graduazione, il Giudice delle leggi ha osservato che il criterio di imputazione del reato diverso al concorrente anomalo consiste nella «prevedibilità in concreto, tenuto conto di tutte le peculiarità del caso di specie» e che «il reato diverso o più grave commesso dal concorrente debba potere rappresentarsi alla psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello 16 voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza anche di un coefficiente di colpevolezza». La tesi della prevedibilità in concreto ha sostenuto altresì questa sezione nella sentenza NE rassicura circa il rispetto del principio di colpevolezza come tracciato dalla giurisprudenza costituzionale ed evocato dalle sentenze fautrici della tesi del dolo misto a colpa e circa la proporzionalità tra condotta e sanzione, oltre che sulla funzione rieducativa della pena, in quanto il reo subisce una pena per un fatto che non è estraneo alla propria sfera psichica. Ulteriore conforto alla tesi della prevedibilità in concreto dell'evento morte è stata ricavato nella sentenza NE - dall'analisi della giurisprudenza che adotta il criterio della prevedibilità in concreto in riferimento ai delitti cd. 'aggravati dall'evento', quanto alla morte come conseguenza del delitto di maltrattamenti in famiglia (Sez. 6, n. 8097 del 23/11/2021, dep. 2022, Rv. 282908) ovvero alle lesioni come scaturenti dal delitto di rissa (Sez. 5, n. 45356 del 02/10/2019, Rv. 277084). Una volta sciolto il nodo del criterio di imputazione soggettiva dell'evento morte, la sentenza sottolinea la necessità di individuazione degli indicatori da cui trarre la dimostrazione che l'evento letale fosse concretamente prevedibile per il reo. Al riguardo, viene richiamato il criterio interpretativo elaborato dalle Sezioni Unite Ronci che hanno suggerito la valorizzazione di «tutte le eventuali circostanze del caso concreto che facciano prevedere l'evento morte» o «un concreto pericolo per l'incolumità della vittima».
4.1.5. Fatta questa premessa teorica, il Collegio ritiene di prediligere il percorso ricostruttivo e le conclusioni della sentenza NE. Da una parte, infatti, il recente approdo è utile a superare le perplessità sempre più sentite circa la tenuta costituzionale della norma di cui all'art. 584 cod. pen. rispetto al sospetto che la tesi dell'intenzione di risultato faccia velo ad una forma di responsabilità oggettiva, da ripudiare laddove, come insegna la Consulta (il richiamo è, ancora una volta, a Corte cost 364 del 1988), essa riguardi un elemento strutturale del reato quale è l'evento. L'idea di un automatismo tra volizione delle percosse o delle lesioni, da una parte, e dell'evento morte, dall'altra, rischia, infatti, di imprigionare all'interno di una regola codificata un nesso psichico che va, invece, di volta in volta verificato, onde evitare l'imputazione di condotte del tutto disancorate dalla benché minima rimproverabilità soggettiva, se non quella di aver previsto e voluto un fatto illecito molto meno grave, con conseguente violazione dell'art. 27 Cost. nei termini in cui tale disposizione - come chiarito dalla Consulta e sopra ricordato va letta. 17 Dall'altra, la sentenza NE ha individuato un possibile criterio di imputazione soggettiva dell'evento mortale all'autore delle percosse o delle lesioni che evita le criticità interpretative della tesi del dolo misto a colpa, soprattutto quanto alla configurazione di quest'ultima, già di per sé concettualmente complessa e resa ulteriormente difficoltosa come sopra ricordato quanto all'individuazione della regola cautelare, sia generica che specifica, violata con la commissione del reato. La tesi della prevedibilità in concreto è condivisibile anche per altre due ragioni. La prima è che essa, collegando soggettivamente la condotta di percosse e lesioni all'evento letale mediante il paradigma della prevedibilità in concreto, da un lato valorizza adeguatamente la condizione di pericolo in cui l'autore del fatto si pone dando luogo a una condotta eteroaggressiva quale precondizione per l'applicabilità della pur grave fattispecie di cui all'art. 584 cod. pen.; dall'altro, richiede comunque che l'evento morte debba essere ipotizzabile sulla scorta di parametri obiettivi che lascino presagire che la condotta non si esaurisca nella commissione dei reati di cui agli artt. 581 e 582 cod. pen. ma possa, nelle specifiche circostanze di tempo e di luogo e in relazione alle condizioni della vittima, generare una conseguenza infausta. La seconda è che la tesi della prevedibilità in concreto non confligge con il dettato dell'art. 43 cod. pen. e con la categorizzazione della forme di coefficiente soggettivo voluta dal legislatore, laddove il riferimento presente nella norma alla genesi di un evento più grave non voluto dall'agente si concilia con la lettura propugnata, secondo la quale quell'evento, sia pure "non voluto", deve pur sempre rientrare nella sfera cognitiva dell'autore del fatto quale conseguenza possibile della condotta attuata.
4.1.6. Il tema ulteriore al quale occorre rivolgere l'attenzione è quello dell'individuazione dei parametri sulla cui base ritenere che il verificarsi della morte della vittima sia "concretamente prevedibile". La logica della tesi cui si presta adesione lascia ritenere come si è accennato che si debba trattare di indicatori specifici, concernenti sia le condizioni di tempo e di luogo in cui il fatto viene commesso, che quelle della vittima che, percepiti dall'autore della condotta, lascino presagire che la violenza esercitata possa generare conseguenze ulteriori rispetto a quelle volute e l'azione possa condurre a sbocchi letali. L'elencazione specifica dei parametri in discorso non è compito di questa Corte che deve limitarsi ad indicare le coordinate esegetiche per individuarli donde spetterà ai Giudici di merito il compito di enucleare dalla dinamica del fatto la presenza di circostanze oggettive sia isolatamente considerate che in combinazione tra loro, sia sussistenti ab initio che emerse durante l'azione 18 aggressiva - eloquenti di un pericolo per la vita della persona offesa che l'autore del fatto avrebbe potuto percepire ma che ha ignorato, non astenendosi dal dare luogo o dal portare avanti l'azione aggressiva.
4.2. Così tracciata la cornice teorica in punto di coefficiente soggettivo in cui la decisione si colloca, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata, sul punto, si sottragga alle critiche dei ricorrenti. Si osserva, infatti, che, al di là della proclamata adesione della Corte di assise di appello alla tesi dell'intenzione di risultato, nei fatti, la sentenza impugnata presenta una robusta motivazione quanto alla ricostruzione della condotta dei ricorrenti e agli indicatori che lasciavano prevedere, in concreto, che dall'azione dei medesimi diretta a percuotere, generata nel tentativo di difendersi dall'aggressione di TR, potesse derivare un esito infausto. Il riferimento è alla fortuita copertura del capo della persona offesa con il cappuccio del giubbotto (che gli ostruiva occhi, ma soprattutto il naso e la bocca), percepibile e, nel concreto, percepita da due imputati, tanto che essi, ad un certo punto, ne avevano approfittato per neutralizzare il loro aggressore e, anzi, vi avevano contribuito, serrando ulteriormente l'indumento sulla testa di TR;
così come era percepibile la difficoltà di movimento che la vittima aveva progressivamente mostrato, chiaramente descritta dalla Corte territoriale quando ha dato atto del contenuto delle videoregistrazioni. Il riferimento è altresì alla duplice manovra di bloccaggio attuata da YU sotto lo sguardo di AT una volta che TR era a terra, prima in posizione supina e poi prona, con compressione sia del torace che del dorso della vittima, che, in quella fase, sempre incappucciata aveva dato luogo a tentativi di resistenza sempre meno incisivi. Si trattava, dunque, di plurimi segnali convergenti che rendevano concreta la possibilità che l'azione di matrice difensiva potesse condurre a conseguenze infauste in particolare che potesse dare luogo a difficoltà - respiratorie della vittima onde può concludersi, sul punto, che la Corte territoriale abbia, sia pur inconsapevolmente, dato corpo ad un costrutto che appare adeguato anche alla tesi circa la prevedibilità in concreto dell'evento morte cui accede il Collegio, diversa da quella sposata in sentenza.
5. La legittima difesa e l'eccesso colposo di legittima difesa (primo e secondo motivo del ricorso AT, terzo motivo del ricorso YU). Venendo alle ragioni dell'annullamento odierno, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata non si sottragga ad una revisione critica quanto ai profili della legittima difesa e dell'eccesso colposo di legittima difesa, con le puntualizzazioni che seguono, che richiedono un approfondimento in diritto sui principi che hanno rivestito un ruolo centrale nella decisione, tanto più 19 necessario in ragione della complessità dei temi su cui l'annullamento si innesta;
ciò consentirà, poi, quando si illustreranno le ragioni specifiche dell'annullamento, un mero richiamo alla delineazione teorica degli istituti.
5.1. Riguardo all'impostazione teorica della sentenza impugnata sul versante dell'invocata scriminante, i temi in diritto che vengono in rilievo sono quelli della legittima difesa "domiciliare", dell'eccesso colposo e dell'eccesso colposo "domiciliare", dal momento che: - il fatto è avvenuto all'interno di un esercizio commerciale, ove la vittima si era introdotta invito domino, luogo equiparato al domicilio;
la condotta degli imputati - legittimamente presenti nell'esercizio ё stata posta in essere per difendere la propria incolumità rispetto all'intrusione attuata da TR con violenza e con l'utilizzo di uno strumento di offesa quale la bottiglia appositamente frantumata. Ebbene, la prima notazione che si impone è che contrariamente a quanto si legge nel ricorso di AT la disciplina della legittima difesa domestica consente di ritenere presunto solo il rapporto di proporzione tra offesa e difesa, ma non anche gli altri presupposti della scriminante nella sua versione classica.
5.1.1. Per meglio illustrare il percorso esegetico che conduce a quest'ultima conclusione, occorre riguardare la norma dell'art. 52 cod. pen. in una prospettiva diacronica, trattandosi di un istituto che ha subito profonde innovazioni, fermo restando che la disciplina della scriminante, nella sua forma classica, è rimasta immutata, giacché il primo comma continua a prevedere che: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa». Restano, quindi, tre i presupposti applicativi dell'esimente, come ripetutamente enucleati dalla giurisprudenza pluriennale di questa Corte: il pericolo attuale di un'offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui;
la necessità di reagire a scopo difensivo;
la proporzione tra la difesa e l'offesa (Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022, Diana, Rv. 283185 - 01; Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone e altro, Rv. 273401; Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv. 267473). Il pericolo dovrà essere incombente ovvero in atto;
dovrà derivare da un'aggressione umana qualificabile in termini di ingiustizia e la reazione difensiva dovrà comunque mantenersi entro il limite generale della necessità, intesa come non sostituibilità della condotta difensiva con condotte lecite o meno lesive egualmente idonee ad assicurare la difesa del bene in pericolo (Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022, cit., in motivazione). Come anticipato, l'originario assetto codicistico è stato oggetto di novellazione, dovuta alla I. 13 febbraio 2006, n. 59 e alla I. 26 aprile 2019 n. 36, 2 020 che hanno, rispettivamente, introdotto e riformato l'istituto della cosiddetta legittima difesa domiciliare. La prima delle due novelle ha introdotto la previsione secondo cui sono scriminate le reazioni difensive poste in essere mediante l'utilizzo di un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo allo scopo di difendere la propria o - quando non vi è l'altrui incolumità o di difendere i beni propri o altrui contro chi commetta fatti di desistenza e sussiste il pericolo di aggressione violazione di domicilio ai sensi dell'art. 614, primo e secondo comma, cod. pen. (art. 52, comma 2, cod. pen., come aggiunto dalla l. 59 del 2006); a tale situazione è stata parificata la commissione di fatti avvenuti all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale (art. 52, comma 3, cod. pen.). La disposizione di cui al comma secondo dell'art. 52 cod. pen., come interpretata da questa Corte già all'indomani della sua introduzione ex l. 59 del 2006 (Sez. 1, n. 50909 del 07/10/2014, Thekna, Rv. 261491 - 01; Sez. 1, n. 16677 del 08/03/2007, Grimoli, Rv. 236502 - 01), prevede una presunzione di sussistenza del solo requisito della proporzione tra difesa e offesa alle condizioni ivi previste, ferma restando la necessità di accertare gli altri presupposti della esimente nella sua versione comune. La legge n. 36 del 2019 ha successivamente inserito nel comma 2 dell'art. 52 l'avverbio «sempre» («Sussiste sempre il rapporto di proporzione [...]»), intervento inteso come rafforzativo della presunzione di sussistenza del requisito della proporzione. Detta legge ha aggiunto altresì nell'art. 52 cod. pen. un nuovo comma il quarto secondo cui «agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di uno o più persone». inteso aL'esegesi che è seguita all'intervento del legislatore del 2019 presidiare con maggior incidenza la tutela del domicilio rispetto a intrusioni esterne non si è discostata dalle conclusioni già raggiunte in occasione del primo intervento riformatore ed è stata improntata ad una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata della novella. Se n'è concluso che l'interpolazione del secondo comma dell'art. 52 cod. pen., mediante l'inserimento dell'avverbio "sempre", così come la previsione di un'ipotesi di legittima difesa domestica a prescindere dall'utilizzo di armi da parte dell'autore del fatto illecito, delineata per i casi previsti dal nuovo comma quarto, ancora una volta non implichi il superamento dei requisiti di cui al comma primo diversi dalla proporzionalità tra offesa e difesa, vale a dire l'attualità del pericolo e la necessità ed inevitabilità della condotta reattiva (Sez. 1, n. 23977 del 21 -12/04/2022, Diana, Rv. 283185 01; Sez. 1, n. 21794 del 20/02/2020, Barbieri;
Rv. 279340 01; Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Di Domenico, Rv. 279344 - 01; Sez. 1, n. 13191 del 15/01/2020, Galluccio, Rv. 278935 - 01, in motivazione;
Sez. 3, n. 49883 del 10/10/2019, Capozzo, Rv. 277419-01). A tale conclusione questa Suprema Corte è giunta misurandosi con le peculiarità dell'istituto e valorizzando molteplici indicatori e parametri esegetici. In primo luogo, è stata colta l'ispirazione ad un'ermeneutica costituzionalmente orientata e, comunque, in linea con la tradizionale esegesi dell'istituto proveniente dalla lettera del Presidente della Repubblica ai - Presidenti della Camera e del Senato ed al Presidente del Consiglio dei Ministri che aveva accompagnato la promulgazione della novella del 2019, ove si legge, tra l'altro, che « Il provvedimento si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un'offesa ingiusta, realizzata all'interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall'esistenza di una condizione di necessità»> (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019 e Sez. 1, n. 21794 del 20/02/2020, citt.) Si è altresì rimarcata nell'ottica della ricerca di una lettura costituzionalmente compatibile della norma di nuovo conio la frizione che una diversa interpretazione determinerebbe rispetto all'art. 3 Cost. «introducendo, del tutto irragionevolmente, un'area di esclusione dell'antigiuridicità completamente avulsa dal connotato della necessità che, invece, ne costituisce il primario fondamento, assolvendo alla funzione selettiva dei valori in conflitto>> (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, cit.). A questo riguardo, si è sottolineato come, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, sia principio costante quello secondo cui cause di non punibilità «costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali»; donde la loro estensione in via interpretativa sconfinerebbe nel «giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria: un giudizio che è da riconoscersi, ed è stato riconosciuto da questa Corte, appartenere primariamente al legislatore» (Corte cost., sent. n. 140 del 04/05/2009, ove si richiamano in senso conforme le sentenze nn. 385 del 1992, n. 267 del 1992, n. 32 del 1992; n. 1063 del 1988; n. 241 del 1983), legislatore che, a sua volta, è vincolato all'attuazione di «un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco>> (Corte cost., sent. n. 148 del 02/06/1983). D'altra parte si è altresì osservato quando la Consulta si è occupata di questioni di legittimità costituzionale concernenti la scriminante della legittima difesa, non ha messo in discussione che l'istituto postuli la necessità di reazione ad un'offesa in atto, non essendo 22 invece configurabile quando, al momento del fatto, l'esigenza auto e/o eteroprotettiva si sia esaurita e l'agente intenda soltanto reagire alla minaccia di un male futuro ed eventuale (Corte cost., sent. n. 278 del 23/05/1990). Particolarmente conferente è, poi, il richiamo a Corte cost., sent. n. 225 del 03/06/1987, ove la Consulta ha sottolineato come il requisito dell'attualità aiuti a risolvere, caso per caso, le situazioni in cui di fatto può manifestarsi l'effettività dell'aggressione che giustifica la reazione difensiva, qualificandola in termini di necessità (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019 e Sez. 3, n. 49883 del 10/10/2019, citt.). Venendo alla prospettiva convenzionale, a conferma dell'ineludibilità del requisito della necessità della reazione difensiva come presupposto per l'applicabilità della scriminante, si osserva che l'art. 2 della CEDU, dopo aver, al paragrafo 1, sancito la protezione del diritto alla vita ed il divieto di provocare volontariamente la morte di alcuno, al par. 2, lett. a), considera come non in contrasto con detto articolo la morte di una persona determinata «da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario: a) per assicurare la difesa di qualsiasi persona da una violenza illegittima». La giurisprudenza convenzionale ha mostrato attenzione nel sottolineare che il ricorso alla forza rilevante nell'ottica dell'art. 2 CEDU deve essere oggetto di stretta interpretazione, deve «essersi reso "assolutamente necessario" per raggiungere uno degli obiettivi di cui ai commi a), b) o c)» e deve essere improntato al criterio della proporzione (Corte EDU, Grande Camera, 24/03/2011, GI e AG c. Italia). Tanto in linea con l'art. 6, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 e ratificato con I. 25 ottobre 1977, n. 881 («Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve esser protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita»), del pari fonte di quegli obblighi internazionali vincolanti per il legislatore e per l'interprete a norma dell'art. 117, comma 1, Cost. (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019 e Sez. 3, n. 49883 del 10/10/2019, citt.). Un'ulteriore osservazione che si coglie in dottrina e nelle pronunzie che si sono occupate della portata della novella del 2019 attiene alla circostanza che, poiché l'eccesso colposo di cui all'art. 55, comma 2, cod. pen. (su cui infra, § 5.1.3), che si riferisce testualmente ai casi di legittima difesa domiciliare, presuppone, per la sua operatività, che si siano superati i limiti imposti dalla necessità di difendersi (annettendosi alla figura dell'eccesso colposo classico), ciò significa che il legislatore del 2019 ha dato per scontato che, anche nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 52 cod. pen., la reazione debba essere contenuta nei limiti, appunto, di tale necessità. 23 In conclusione, si ribadisce che, sulla base di una condivisibile elaborazione esegetica, questa Corte ha costantemente e persuasivamente ritenuto che l'art. 52, comma 2 cod. pen., abbia introdotto una presunzione di sussistenza del solo requisito della proporzionalità, riferito ai casi ivi previsti e semplicemente rafforzata dall'introduzione dell'avverbio «sempre»; che non è consentita alcuna apertura ad un riconoscimento incondizionato della scriminante in presenza delle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 52 cod. pen.; che, di conseguenza e per quanto interessa in questa sede -, il richiamo del quarto al secondo comma («Nei casi di cui al secondo e al terzo comma [...]») consente di ritenere presunto solo detto requisito della proporzionalità, mentre l'attualità del pericolo e la necessità della reazione difensiva costituiscono sempre e comunque elementi imprescindibili per il riconoscimento dell'esimente, da verificare caso per caso (Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022, in motivazione). come anticipatoTanto consente di ritenere smentita l'opzione interpretativa della legittima difesa domiciliare proposta nel ricorso AT quanto alla sussistenza presunta di tutti i presupposti della scriminante, presupposti che - al netto di quello della proporzionalità della reazione rispetto all'aggressione vanno invece ricercati caso per caso. perché si tratta di un'evenienza 5.1.2. Occorre inoltre precisare confacente al caso di specie che la scriminante della legittima difesa può - essere riconosciuta anche sotto il profilo putativo, ai sensi dell'art. 59, comma 4, cod. pen., laddove l'autore del fatto incorra in un errore scusabile circa la sussistenza dei presupposti dell'esimente; tale essendo quello che trovi adeguata giustificazione in qualche fatto che, seppure malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di una offesa ingiusta sulla base di dati di fatto concreti, e cioè di una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo presente ed incombente, non futuro o già esaurito, di un'offesa ingiusta (Sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013, R., Rv. 255268 01, in motivazione;
Sez. 1, n. 3464 del - 24/11/2009, dep. 2010, Narcisio, Rv. 245634 01; Sez. 1, n. 4337 del 2/2/2006, La Rocca, Rv. 233189-01). Qualora, in ossequio a quest'ultima disposizione, l'errore valutativo circa la sussistenza delle condizioni fattuali che il legislatore individua quali requisiti applicativi della scriminante sia determinato da colpa, l'autore del fatto risponderà del reato laddove punito anche a titolo di colpa. Non vi è ragione alcuna per ritenere che tale figura non debba trovare applicazione anche nel caso di legittima difesa domestica (Sez. 1, n. 11610 del 09/02/2011, Qaloun, Rv. 249875 01), trattandosi comunque di- una 24 scriminante a tutti gli effetti e, pertanto, rientrando anch'essa nell'ambito applicativo dell'art. 59, comma 4, cod. pen.
5.1.3. Venendo egualmente in rilievo nell'odierna regiudicanda, occorre poi soffermarsi sulla figura dell'eccesso colposo, sia nella forma classica di cui all'art. 55, comma 1, sia in quella "domestica" prevista dall'art. 55, comma 2, cod. pen., quest'ultima anch'essa introdotta dalla 1. 36 del 2019 La norma sull'eccesso colposo di legittima difesa, nella costruzione originaria dell'art. 55, comma 1, cod. pen. rimasta immutata, prevede la punibilità a titolo di colpa, ove il delitto cui accede sia punibile a tale titolo, di condotte poste in essere, in presenza dei presupposti della scriminante, ma con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati;
ne consegue che, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare l'inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad una differenziazione tra eccesso dovuto a errore di valutazione delle necessarie azioni difensive ovvero ad un errore schiettamente esecutivo, da una parte, ed eccesso consapevole e volontario, dall'altra. Solo i primi, infatti, rientrano nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55, comma 1 cod. pen., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi, Rv. 233352-01; sul tema anche Sez. 1, n. 41552 del 13/06/2023, Bruno, Rv. 285373 - 01; Sez. 4, n. 9463 del 13/02/2019, Ouldhnini, Rv. 275269 01; Sez. 3, n. 30910 del 27/04/2018, L., Rv. 273731 01). Secondo la tradizionale esegesi di questa Corte, intanto può parlarsi di eccesso colposo, in quanto siano sussistenti tutti i presupposti per ritenere integrata la scriminante, perché il primo presuppone il superamento dei limiti della seconda (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, cit.; Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256017 01; Sez. 1, n. 45425 del - 25/10/2005, cit.; Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, P., Rv. 247898 – 01), sia - nella forma piena che in quella putativa (Sez. 4, n. 11135 del 23/11/1984, Barbaro, Rv. 167099 - 01; Sez. 1, n. 2886 del 29/10/1982, dep. 1983, Fezza, Rv. 158288; Sez. 1, n. 13803 del 17/05/1976, Girometta, Rv. 134993 - 01). La 1. 36 del 2019 ha poi inserito, al comma secondo dell'art. 55 cod. pen., una deroga alla punibilità in capo di eccesso colposo. Secondo tale disposizione, punibile chi agisca nei casi indicati ai capoversi dell'art. 52 cod. pen. e al non solo scopo di salvaguardare la propria o l'altrui incolumità, ma abbia ecceduto colposamente i limiti delineati da tali previsioni, se si sia trovato in condizioni di minorata difesa ex art. 61 n. 5 cod. pen. o, in alternativa, in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo. Si è ritenuto che questa figura 25 non costituisca una nuova scriminante, ma una forma di esclusione della colpevolezza delle reazioni difensive "eccessive" che, per quanto illecite ed antigiuridiche, perché integranti tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie incriminatrice e poste in essere oltrepassando i presupposti oggettivi della legittima difesa in violazione delle regole cautelari così da fondare un addebito colposo, non sono comunque punibili perché l'atteggiamento soggettivo dell'agente è comunque inesigibile per le condizioni predette (minorata difesa e grave turbamento). Quanto alla nozione di «grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto», essa è stata individuata in un particolare stato di stress psicologico tale da non consentire al soggetto agente, alla luce del contesto in cui la reazione ha avuto luogo e, quindi, a prescindere da uno stato emotivo solo personale dell'interessato, un'adeguata valutazione della situazione e, conseguentemente, delle azioni da svolgere per difendersi;
in questa direzione si colloca anche la già citata lettera del Presidente della Repubblica, nella quale si legge «E' evidente che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta». All'esigenza di obiettività e di connessione causale della condizione di turbamento con gli accadimenti esterni, la giurisprudenza di questa Corte ha reagito pretendendo che la situazione psicologica ed emotiva del responsabile sia intimamente connessa con un accertato pericolo causalmente idoneo a generarla e strettamente collegato al comportamento da valutare sotto il versante temporale, onde evitare l'impunità di reazioni "a freddo", quando alla iniziale situazione di panico sia subentrata una diversa condizione psicologica diversa che consenta una ragionevole riflessione sugli interessi in gioco (Sez. 1, n. 13191 del 15/01/2020, cit., in motivazione;
Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, cit. in motivazione;
Sez. 4, n. 34345 del 10/11/2020, Setti, Rv. 279964; Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022 cit, in motivazione). Si è, inoltre, precisato che, per poter fondare l'esclusione di responsabilità, la gravità del turbamento dovrà essere parametrata anche alla gravità del rimprovero che discenderebbe dall'applicazione degli ordinari parametri di ricostruzione del profilo di colpa;
che utili parametri di riferimento per la valutazione del turbamento possono essere costituiti dall'analisi circa la maggiore o minore lucidità e freddezza che hanno contraddistinto l'azione difensiva, anche nei momenti ad essa immediatamente precedenti e successivi. Come osservato in dottrina, anche nel caso di eccesso colposo domiciliare, qualora l'agente superi i limiti dell'agire scriminato volontariamente, l'eccesso è doloso, e, quindi, l'autore del fatto illecito dovrà risponderne a titolo di dolo. 26 5.1.4. Appare, ancora, opportuno precisare ribadendo il principio in questa sede che vi è una differenza concettuale tra la scriminante in forma putativa e l'eccesso colposo. In entrambi i casi, rileva l'errore, sotto forma di dispercezione della realtà; ma, mentre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, cod. pen., scusabile deve investire gli elementi costitutivi della causa di l'errore giustificazione, replicandone l'esistenza su di un piano putativo, quello di cui all'art. 55 cod. pen. investe, invece, solo la falsata valutazione del detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati, quando la scriminante tuttavia sussista (Sez. 1, n. 672 del 26/10/1989, dep. 1990, Busnelli, Rv. 183097 - 01; Sez. 5, n. 5465 del 18/03/1988, Sorrentino, Rv. 178329 - 01).
5.1.5. A conclusione di questa parentesi teorica, il Collegio ricorda un altro principio che ha avuto un ruolo decisivo nella pronunzia odierna e che si intende, in questa sede, ribadire. In materia di legittima difesa come di eccesso colposo, è opinione consolidata di questa Corte che «L'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sè considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione» (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401 01; in termini, tra le altre, Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv. 267473 - 01; Sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013, R., Rv. 255268-01). Se ne può dedurre che la valutazione processuale circa la responsabilità non potrà fondare su elementi accertati solo a posteriori, grazie all'attività investigativa e all'istruttoria, salvo che questi ultimi siano utili per ricostruire il contesto in cui l'autore del fatto si è mosso e i dati di realtà che quest'ultimo ha avuto a disposizione nel corso dell'azione di cui è chiamato a rispondere. Tanto vale, a maggior ragione, nei casi in cui si discuta di legittima difesa putativa, nei quali il vaglio circa le condizioni ambientali e personali nelle quali l'imputato ha agito va orientato precipuamente all'analisi della percezione che quest'ultimo poteva avere delle caratteristiche del pericolo che aveva di fronte ed al quale ha reagito.
5.2. Tracciate le coordinate esegetiche all'interno delle quali il Collegio si è mosso e alle quali si farà solo richiamo nel prosieguo, occorre innanzitutto sottolineare che nella impugnata si rinviene una dettagliatasentenza 27 ricostruzione del dato probatorio fondamentale, costituito dalle riprese delle telecamere di sorveglianza dell'esercizio, una sorta di telecronaca non priva di suggestioni di quanto visualizzabile da un osservatore esterno circa il ― prolungato confronto tra TR, da una parte, e AT e YU dall'altra. Ricostruzione cui la Corte di assise di appello connette le proprie considerazioni circa l'invocata scriminante della legittima difesa e l'eccesso colposo, condividendo la bipartizione, già attuata dal Giudice di primo grado, dell'intera azione in due fasi, quella in cui erano sussistenti certamente tutti i presupposti della legittima difesa e quella, successiva, in cui la vittima era del tutto sopraffatta ed evidentemente evidenza percepita dagli imputati completamente inoffensiva;
fase in cui l'azione dei due ricorrenti, con diversi ruoli, avrebbe assunto una veste radicalmente ingiustificata nell'ottica di cui all'art. 52 cod. pen., per assenza dei requisiti dell'attualità del pericolo e dell'inevitabilità di quest'ultimo e della connessa reazione difensiva. La Corte di merito ha, altresì, precisato che il passaggio dall'una all'altra fase è stato graduale e che la portata offensiva dell'azione degli imputati si è addirittura intensificata «per diversi lunghissimi minuti», benché TR fosse ormai evidentemente sopraffatto. -oltreCiò premesso, è opinione del Collegio che la sentenza impugnata - che di alcune improprie sovrapposizioni argomentative tra i temi della scriminante, dell'eccesso colposo e del coefficiente soggettivo risenta soprattutto di un difetto strutturale di base, vale a dire quello di avere sezionato la condotta degli imputati, distinguendo tra una fase certamente coperta dalla scriminante, nella sua forma piena, e una condotta posteriore, consumatasi nei minuti immediatamente successivi e stimata integralmente inescusabile, evincendo da una serie di atteggiamenti dei prevenuti immortalati dalle telecamere di sorveglianza che quella di AT e YU fosse divenuta una consapevole scelta squisitamente eteroaggressiva, subentrata a quella di difendersi. Questa impostazione e le conclusioni che la Corte di assise di appello ne ha tratto soffrono di manifesta illogicità ed incompletezza argomentativa per diversi aspetti, rilevanti sia nella prospettiva dell'eventuale riconoscimento della legittima difesa domiciliare nella sua forma putativa, sia nella prospettiva del riconoscimento dell'eccesso colposo di legittima difesa domiciliare (cfr. infra, § 5.3.).
5.2.1. La prima perplessità come accennato concerne la certezza processuale attribuita all'ipotesi dell'esistenza di due distinte fasi, certezza che soffre, a giudizio del Collegio, di un approccio valutativo metodologicamente scorretto. 28 In primo luogo, appare manifestamente illogico e contrario all'elaborazione di questa Corte (cfr., supra, § 5.1.3.) ritenere che un unico contesto aggressivo, durato solo diciotto minuti (dall'irruzione di TR nell'esercizio all'arrivo della polizia, cfr. pagg.
9-11 della sentenza impugnata) e sviluppatosi senza soluzioni di continuità, possa essere poi rigidamente suddiviso in più fasi sì da - individuarne una in cui la scriminante sussisteva e l'altra in cui i presupposti erano radicalmente venuti meno sulla base di un'analisi svolta a posteriori e resa possibile solo grazie agli elementi raccolti nel corso delle investigazioni, ma astraendosi dal punto di vista e dai dati di realtà in possesso di chi in quella contesa era stato improvvisamente coinvolto e costretto a difendersi. Detto altrimenti, tale costrutto è viziato perché la Corte di merito ha tralasciato la dovuta prospettiva ex ante che deve caratterizzare il vaglio circa la scriminante, indulgendo in un'analisi puntuale e suggestiva, ma svolta "a freddo" e grazie a una visuale privilegiata quale quella consentita dal sistema di videosorveglianza e, soprattutto, tenendo presente l'esito infausto dell'azione degli imputati e i tempi della sua realizzazione come ricostruiti dagli esperti;
così facendo, i Giudici di appello hanno ragionato su una serie di parametri, quanto a tempi e modi della causazione del decesso, che erano naturalmente sconosciuti ai due ricorrenti. In secondo luogo, la sentenza impugnata merita censura perché i Giudici di appello hanno ritenuto che gli imputati, nel volgere di pochi momenti e nonostante gli sforzi per contenere la vis della vittima, avessero avuto la capacità e l'acume di discernere gli indicatori di un affievolimento definitivo della capacità aggressiva di TR, benché come affermato dalla stessa Corte di assise di appello l'azione fosse stata molto repentina e la persona offesa - avesse manifestato una notevole veemenza e resistenza alla controffensiva di AT e YU, tanto che lo scontro aveva avuto fasi alterne sia quando i suoi protagonisti erano ancora in piedi, sia quando erano finiti sul pavimento. Come ricostruito dalla stessa Corte di merito, infatti, TR aveva colto di sorpresa i due imputati, allorché aveva improvvisamente raggiunto l'uscio dell'esercizio, vi aveva spinto AT all'interno, aveva chiuso la porta, si era armato della bottiglia, aveva dato luogo al tentativo di rapina e aveva iniziato la colluttazione;
la persona offesa, inoltre, benché in un confronto uno contro due, aveva pervicacemente fronteggiato i due imputati, riprendendosi più volte anche quando sembrava che le forze avverse lo avessero sopraffatto;
vitalità manifestatasi fino alle fasi più avanzate della contesa, quelle che avevano visto il corpo a corpo tra la persona offesa e YU sul pavimento. L'impostazione della Corte territoriale ha, inoltre, trascurato i fattori personali e logistici che potevano avere inciso sul punto di vista degli imputati, 29 rendendo obiettivamente difficile la comprensione del venir meno dell'attualità del pericolo per chi in quel contesto violento era stato improvvisamente e suo malgrado coinvolto pochi minuti prima ed aveva dovuto attuare uno strenuo tentativo di difesa, di fronte ad un'aggressione armata portata avanti con evidente e ben descritta in sentenza - ostinazione da TR.
5.2.2. Venendo a specifici, ulteriori, vizi argomentativi, il Collegio rileva che la manifesta illogicità della decisione avversata emerge altresì laddove la Corte distrettuale ha ricavato la dimostrazione della percezione, da parte di AT, della neutralizzazione delle capacità aggressive di TR da alcuni atteggiamenti dell'imputato assunti mentre YU teneva ancora ferma la persona offesa a terra e pure ricostruiti grazie ai filmati di sorveglianza. Il Collegio ritiene che, su questo aspetto, la Corte territoriale abbia spinto oltre il limite della ragionevolezza l'interpretazione del contegno di AT, giudicandolo «rilassato» e ricavandone la certezza che questi fosse ormai sicuro dell'inoffensività di TR perché aveva perso i sensi (cfr. pag. 59 della sentenza impugnata), amplificando così la portata dimostrativa di comportamenti di per sé non inequivocabili (come parlare al telefonino o aprire la porta dell'esercizio) o che comunque potevano avere un'altra causa, prima fra tutte quella di confidare che la collocazione di TR in terra ancora bloccato da YU garantisse circa la cessazione dell'aggressione. Sotto un altro aspetto, la motivazione risulta deficitaria laddove ricostruisce la fase della soccombenza di TR, dando per accertato che questi avesse «implorato» (con «tono lamentoso», come volutamente sottolineato nella decisione avversata, «e non semplicemente chiesto», cfr. pag. 57) YU di lasciarlo andare. Su questo aspetto, dotato di indubbia potenzialità probatoria, la Corte di assise di appello si è limitata a riferirsi alle dichiarazioni di YU, tuttavia, non univocamente indicative della condizione di prostrazione della vittima, mentre non ha chiarito un aspetto centrale, cioè se le immagini visionate riportassero anche la registrazione audio. Tale carenza priva di valenza dimostrativa il passaggio concernente quelle che sono state ritenute invocazioni di aiuto della vittima e mina ulteriormente la tenuta logica della sentenza impugnata laddove le valorizza in malam partem quali indicatori, percepiti dagli imputati, della condizione di graduale indebolimento fisico e di ipossia della persona offesa. Altrettanto ipotetica appare la lettura cui la Corte distrettuale ha dato luogo laddove, partendo dal presupposto che gli ultimi scossoni e i movimenti frenetici di TR allorché era sovrastato da YU fossero tentativi di prendere aria piuttosto che di dare nuovo impulso all'aggressione, ha poi operato un salto 30 logico dando per scontato che la finalità che animava in quel momento la vittima dovesse essere nota ai prevenuti. La decisione impugnata è altresì viziata quanto ad un aspetto ulteriore su cui pure la Corte distrettuale ha adottato una prospettiva ricostruttiva ex post, vale a dire la lettura della finalità delle manovre attuate dai due imputati nel corso della colluttazione (il serraggio del cappuccio, la pressione sul torace, etc.); tali manovre sono state reputate inequivocabilmente dirette ad inibire i movimenti respiratori della persona offesa, ancora una volta trascurando la concitazione del momento e la ricerca affannosa da parte dei due di ogni strada possibile per arginare la proiezione aggressiva di TR e, soprattutto, per immobilizzarlo. Lo stesso dicasi quanto ai passaggi della decisione impugnata in cui si è ritenuto che gli imputati avessero ignorato l'ultimo movimento della vittima, attribuendo a quest'ultimo un'inequivoca eloquenza circa il grave debito di ossigeno che si era determinato, a dispetto della circostanza che la sua interpretazione in questo senso e non come l'ennesimo slancio eteroaggressivo di TR era stata resa possibile solo grazie alla ricostruzione del processo asfittico attuata successivamente dagli esperti. Anzi, a ben vedere, la sentenza impugnata dà per scontata una circostanza che, invece, avrebbe dovuto essere oggetto di dimostrazione specifica da parte dell'accusa, id est che i due imputati fossero consapevoli che TR era svenuto per ipossia, mentre la perdita dei sensi quale prima fase del processo asfittico è una circostanza emersa solo grazie alle consulenze tecniche utilizzate per la decisione.
5.3. La premessa teorica e l'analisi delle anomalie per così dire ricostruttive della sentenza impugnata che sono state svolte nei paragrafi precedenti consentono di trarne sinteticamente le conclusioni;
conclusioni che vedono la decisione avversata viziata quanto al vaglio circa la sussistenza della legittima difesa domiciliare, nella sua forma putativa, e dell'eccesso colposo di legittima difesa, istituti per la cui delineazione teorica si rimanda integralmente a quanto sopra osservato (§ 5.1.).
5.3.1. Riguardo al primo aspetto, il Collegio ritiene che la ricostruzione dell'accaduto e, soprattutto, del processo patologico che ha condotto al decesso di TR attuato dalla Corte territoriale dimostri che, nella fase finale, effettivamente la persona offesa non era più in grado di nuocere perché era in una condizione di ipossia, per cui il pericolo che derivava dalla sua condotta non era più attuale e l'intervento contenitivo non era più necessario. Donde è immune da censure la conclusione della Corte territoriale secondo la quale non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della legittima difesa, ancorché domiciliare, nella sua forma piena, essendo venuta meno l'attualità del pericolo e 31 l'inevitabilità della reazione difensiva, requisiti comunque necessari anche nell'ipotesi di cui all'art. 52, comma 4, cod. pen. (cfr., supra, § 5.1.1). Tuttavia, il vaglio circa la scriminante esigeva che ci si interrogasse anche riguardo alla sussistenza dei suoi presupposti nella forma putativa (cfr., supra, § 5.1.2). A questo proposito, innanzitutto si osserva che i vizi argomentativi appena sopra descritti rendono ragione del fatto che la tesi che i due prevenuti avessero percepito effettivamente la condizione di grave ipossia e lo svenimento di TR e, quindi, la sua inoffensività è stata costruita su una motivazione in parte incompleta, in parte manifestamente illogica. In secondo luogo, di fronte alle caratteristiche degli avvenimenti che si sono succeduti nel breve volgere di diciotto minuti e ponendosi nella prospettiva dei due ricorrenti, l'ottica a posteriori adottata, in concreto, dalla Corte territoriale ha condotto a conseguenze irrazionali. Se il requisito della proporzione tra offesa e difesa è, infatti, presunto nella legittima difesa domiciliare, le falle logiche o argomentative nella ricostruzione in fatto sopra illustrate hanno impedito al Collegio di appello un vaglio consapevole circa la possibilità che gli imputati nelle circostanze concrete in cui si sono trovati ad agire avessero erroneamente valutato le condizioni obiettive che rendevano non più attuale ed aliunde evitabile il pericolo che proveniva da TR e, di conseguenza, non più inevitabile l'intervento contenitivo che, di fatto, è stato portato avanti anche quando la vittima era oramai inoffensiva.
5.3.2. La "riapertura" della possibilità di ritenere configurati i presupposti della scriminante, sia pure nella forma putativa, mette in discussione anche lo scrutinio della Corte di merito quanto all'eccesso colposo. Qualora, infatti, il giudizio sull'esimente, nella sua forma putativa, avesse avuto esito positivo, ma si fosse riscontrato un eccesso nella reazione avuta
contro
TR, la Corte distrettuale avrebbe avuto due strade da percorrere. La prima sarebbe stata quella di interrogarsi circa la possibilità che ciò fosse avvenuto perché i due imputati si erano trovati in quella condizione di «grave turbamento>> che come osservato al § 5.1.3. costituisce uno dei presupposti per l'operatività della causa di non punibilità dell'eccesso colposo domiciliare di cui all'art. 55, comma 2, cod. pen.; opzione su cui il Collegio di appello, pur escludendo la scriminante, si è comunque soffermato, da una parte escludendo la condizione di «grave turbamento» e, dall'altra, valorizzando l'insussistenza dei presupposti della legittima difesa (pagg. 68-70 della sentenza impugnata). Ne consegue, nella prospettiva del prosieguo del giudizio che discende dall'odierno annullamento che, se lo sbarramento costituito dal giudizio di insussistenza della esimente sarà superato, ma la reazione degli imputati sarà 32 ritenuta travalicare i limiti della scriminante, sarà compito del Giudice del rinvio verificare secondo la dovuta prospettiva ex ante ed evitando di incorrere nuovamente nei vizi sopra rilevati se ricorresse una condizione psicologica degli imputati derivante dalla situazione di pericolo in atto che avesse loro impedito quella razionale valutazione sull'eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa, anche vagliando la lucidità e la freddezza dell'azione difensiva. La seconda, subordinata verifica che la Corte distrettuale avrebbe dovuto compiere nel caso in cui non si fossero ritenute accertate le condizioni per l'applicazione dell'eccesso colposo di cui al secondo comma dell'art. 55 cod. pen. sarebbe stata quella di appurare se il superamento dei limiti dell'esimente fosse stato determinato da un errore colposo, di carattere percettivo o esecutivo (cfr. supra, § 5.1.3.), rilevante ex art. 55, comma 1, cod. pen. Anche in questo caso, la sentenza impugnata si è comunque soffermata sul tema, ma utilizzando argomenti consoni non già a profili di errore esecutivo, ma di errore valutativo circa i presupposti della scriminante, tipico della legittima difesa putativa. Ebbene, nell'eventualità il giudizio di rinvio conduca al riconoscimento della scriminante, ancorché nella forma putativa, la Corte di merito dovrà anche interrogarsi sul complessivo contesto fattuale e sull'esistenza di condizioni personali ed ambientali che possano aver indotto in errore gli imputati circa l'adeguatezza della reazione difensiva, in ogni sua fase, onde valutare se il fatto vada ricondotto nell'alveo dell'art. 55, comma 1, cod. pen.
5.4. E' opportuno, infine, sottolineare che le conclusioni sopra illustrate non confliggono con la tesi della prevedibilità in concreto condivisa dal Collegio e sulla cui base è stata valutata la tenuta della decisione avversata in punto di coefficiente soggettivo. ― siCiò in quanto i due temi la preterintenzione e la legittima difesa pongono su piani non solo concettualmente, ma anche concretamente diversi, attenendo primo all'addebitabilità soggettiva del fatto e, nella specie, alla volontà di percuotere o ledere accompagnata dall'esistenza di indicatori obiettivi che lasciassero presagire che, dal complesso di manovre attuate, potesse derivare la morte della vittima;
il secondo alla giustificazione di tali condotte, nonostante la volontà di ledere o percuotere e la prevedibilità concreta delle conseguenze letali, sulla scorta dell'esistenza effettiva, o percepita come tale, di un pericolo attuale per gli imputati che imponesse, come unica strada possibile, quella di agire a propria difesa, nel caso concreto proseguendo nella controffensiva
contro
TR.
5.5. Alle considerazioni svolte consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di 33 appello di Palermo che dovrà nuovamente vagliare i profili della legittima difesa e dell'eccesso colposo con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovamente nei vizi rilevati, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413).
6. Le circostanze attenuanti (quinto motivo del ricorso AT) Il motivo di ricorso dell'imputato AT che concerne la negazione delle circostanze attenuanti della provocazione e del concorso del fatto doloso della persona offesa è assorbito dall'annullamento che riguarda il profilo della responsabilità.
6.1. Solo per completezza si segnala sinteticamente che la sentenza impugnata presenta un'evidente contraddizione tra la porzione in cui, per escludere la sussistenza della legittima difesa, si nega che gli imputati avessero agito allo scopo di difendersi e quella in cui per escludere, appunto, l'attenuante si valorizzano le loro affermazioni circa il fatto che avessero agito per timore di essere aggrediti. Non solo. La decisione avversata si mostra anche manifestamente illogica allorché, prescindendo dalla tesi del timore, ha reciso ogni collegamento eziologico tra il fatto illecito di TR e la reazione degli imputati, escludendo che potesse trattarsi del fatto generatore dello «stato d'ira>> di cui alla disposizione codicistica.
6.2. Corretta appare, invece, la motivazione della decisione avversata quanto all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 5, cod. pen.,avvenuta in coerenza con gli insegnamenti di questa Corte secondo cui detta attenuante presuppone che la persona offesa preveda e voglia il medesimo evento dannoso voluto dall'agente come conseguenza della propria cooperazione (Sez. 4, n. 5714 del 17/01/2023, Rv. 284411 01; Sez. 2, n. 25915 del 02/03/2018, Bul, Rv. 272945 01; Sez. 1, n. 29938 del 14/07/2010, - - 01) e non che la sua condotta si innesti Meneghetti e altri, Rv. 248021 semplicemente nella serie causale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Palermo. Così deciso il 5/7/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente CA EL LA LL 34