Sentenza 3 aprile 2023
Massime • 1
In tema di omicidio preterintenzionale, è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma, Cost, dell'art. 584 cod. pen. nell'interpretazione che ravvisa l'elemento soggettivo del reato nel dolo unitario di percosse o di lesioni, in quanto la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento da cui dipende l'esistenza del reato è insita nella stessa norma che lo prevede, la quale reputa assolutamente probabile che da un'azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa.
Commentari • 6
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Cass., Sez. V, sent. 3 aprile 2023 (dep. 31 agosto 2023), n. 36402, Pres. Catena, est. Sessa; Cass., Sez. V, sent. 10 novembre 2023 (dep. 13 dicembre 2023), n. 49667, Pres. Sabeone, est. Caputo Cass. 36402/2023 Cass. 49667/2023 Leggi il contributo Abstract. Il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità ravvisa l'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale nel c.d. dolo unitario, ritenendo che la prevedibilità dell'evento mortale sia assorbita nell'intenzione di risultato. Aderendo a tale posizione, la prima delle sentenze in commento reputa infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 584 c.p. proposta dal ricorrente per violazione del …
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Cass., Sez. V, sent. 3 aprile 2023 (dep. 31 agosto 2023), n. 36402, Pres. Catena, est. Sessa; Cass., Sez. V, sent. 10 novembre 2023 (dep. 13 dicembre 2023), n. 49667, Pres. Sabeone, est. Caputo Abstract. Il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità ravvisa l'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale nel c.d. dolo unitario, ritenendo che la prevedibilità dell'evento mortale sia assorbita nell'intenzione di risultato. Aderendo a tale posizione, la prima delle sentenze in commento reputa infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 584 c.p. proposta dal ricorrente per violazione del principio di colpevolezza. Invero, la prevedibilità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2023, n. 36402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36402 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dai Consigliere TA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen.si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto udito il difensore GR chiede il rigetto dei ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede ia liquidazione L'avv. Rossi Abertini si riporta ,ntegraimente ai motivi e re chiede Paccoole-nente Penale Sent. Sez. 5 Num. 36402 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 03/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 09.02.2020, la Corte di Assise d'appello di Torino ha confermato la pronunzia emessa dalla Corte di Assise della medesima città in data 09.12.2019 che aveva dichiarato UR IP responsabile del reato di omicidio preterintenzionale di cui all'art. 584 cod. pen., perché con atto diretto a cagionare a 3edidi MI lesioni personali, dalle quali ne derivava una malattia, avendolo colpito con un violento pugno al volto tanto da farlo stramazzare al suolo sbattendo la testa, cagionava (o quanto meno contribuiva a cagionare) la morte di costui per ipertensione endocranica in soggetto affetto da neurocitoma centrale. 2. Avverso l'indicata sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi. 2,1. Con il primo motivo, preliminarmente, si reitera la questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 cod. pen. in riferimento ai parametri di cui all'art. 27, primo e terzo comma, Cost. già proposta in appello in punto di compatibilità del delitto di omicidio preterintenzionale con il principio di personalità della colpevolezza e con la funzione rieducativa della pena. Si contesta la ritenuta manifesta infondatezza della questione per assenza, nel caso di specie, di violazione del principio di colpevolezza poiché la Corte di Assise d'appello si è limitata ad aderire acriticamente all'orientamento giurisprudenziale che interpreta l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 584 cod. pen. come un'ipotesi di responsabilità oggettiva, mascherandola dietro la teoria del c.d. dolo unitario. A sostegno si rimarca la portata assunta dal principio di colpevolezza, inteso come garanzia per i consociati di porre libere scelte di azione sulla base di una valutazione anticipata delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, in seguito a una serie di arresti della Corte costituzionale che ne hanno valorizzato una ricostruzione ermeneutica non solo circoscritta al divieto di affermazione di responsabilità penale per il fatto altrui, ma per tutti gli accadimenti estranei alla sfera di consapevole dominio dell'agente che non siano almeno prevedibili ed evitabili (si richiamano: la sentenza n. 364/1988, in cui la Consulta, identificato il collegamento tra il principio di personalità della responsabilità penale e la funzione rieducativa della pena, identificava la responsabilità personale con la responsabilità per il fatto proprio del colpevole, ritenendo che l'autore è chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui 2 controllabili e imputabili;
la sentenza n. 1085/1988 con cui la Corte medesima, per conferire piena attuazione al primo comma dell'art. 27 Cost., riteneva indispensabile il collegamento soggettivo, in termini di dolo o colpa rimprovera bile all'agente, di tutti gli elementi concorrenti a contrassegnare il disvalore della fattispecie, sicché, rimangono sottratti all'esigenza di rimproverabilità unicamente gli elementi privi di incidenza sul disvalore della condotta sanzionata e ciò non consente di ascrivere all'agente anche gli ulteriori eventi rispetto ai quali la sua volontà sia rimasta totalmente estranea e che, pertanto, non gli sono rimproverabilí; la sentenza n. 179 del 1991 con cui la Consulta ribadisce che l'art. 27 Cost. richiede come criterio soggettivo d'imputazione «almeno la colpa, quale collegamento subiettivo tra l'autore del fatto e il dato significativo, sia esso evento oppure no, addebitato»; principio ribadito altresì con la sentenza n. 61/1995 e nuovamente sottolineato con la pronuncia n. 322/2007 con cui la Corte ha ritenuto che il principio di colpevolezza partecipa a una finalità comune con i principi di legalità e irretroattività della legge penale espressi ai sensi dell'art. 25, comma 2, Cost.). Si osserva che tale interpretazione pone il problema della compatibilità con il principio di colpevolezza delle ipotesi di responsabilità oggettiva ancora presenti nel codice penale o nelle leggi speciali come nel caso in esame dell'omicidio preterintenzionale, caso in cui l'agente pone in essere il delitto di percosse o lesioni, volontariamente, con dolo, ma gli viene addossato il reato-evento più grave relativo alla morte della persona, evento che in guanto non voluto, alla luce del principio di colpevolezza come interpretato dalla Corte Costituzionale, non può che essere imputato a titolo di colpa. Sul punto si contesta che la giurisprudenza di legittimità e di merito, pur avendo recepito i principi affermati dal Giudice delle Leggi (come avvenuto in occasione delle Sezioni Unite "Ronci" del 2009 inerenti alla fal:tispecie di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto di cui all'art. 586 cod. pen.), ha continuato a imputare, con riferimento alla fattispecie dell'omicidio preterintenzionale, l'evento non voluto a titolo di responsabilità oggettiva;
anche lì dove ha ravvisato il dolo misto a colpa, richiedeva sì la colpa ma solo presunta, in quanto tale implicante l'unico accertamento della prevedibilità in astratto dell'evento non voluto, ma nulla ha aggiunto di concreto rimanendo, in realtà, anche in tal caso la valutazione in termini di responsabilità oggettiva. Né soddisfa l'attuale orientamento dominante che fa leva sul dolo unitario del delitto preterintenzionale, secondo cui l'elemento soggettivo sarebbe costituito unicamente dai dolo di percosse o lesioni in guanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbirebbe la prevedibilità dell'evento più grave concretamente verificatosi nell'intenzione di risultato, in ragione dell'omogeneità dell'evento morte rispetto a quello meno grave del delitto sussidiario di percosse o lesioni, poiché il rischio del verificarsi della morte è implicito nell'offesa all'incolumità personale. Tale ricostruzione maggioritaria è ritenuta priva di pregio dalla difesa laddove sostiene un accertamento della responsabilità penale solo ed esclusivamente sulla base del nesso causale tra la condotta lesiva e l'evento morte, assunto al più condivisibile solo nelle ipotesi concrete in cui dall'azione lesiva sia derivato direttamente l'evento morte e non anche in tutti i casi in cui l'evento è causato, come nel caso in esame, da una patologia della vittima preesistente emersa a seguito della lesione. A riprova dell'incompatibilità con il dettato costituzionale dell'elemento soggettivo della preterintenzione, sì evidenzia altresì che in tutti i progetti di riforma del codice penale ("Pagliaro", "Grosso", "Nordio", "Pisapia") degli ultimi vent'anni era prevista l'eliminazione di tale criterio di imputabilità subiettiva del reato. Quanto alla rilevanza della questione di legittimità, secondo la difesa, è da ritenersi in re ipsa poiché, data la contestazione di omicidio preterintenzionale mossa al ricorrente, la questione proposta appare imprescindibile per la prosecuzione del giudizio, anche in relazione al terzo motivo proposto con il presente ricorso. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 40 e 41 cod. pen. nonché vizio di motivazione poiché gli argomenti su cui si fonda la decisione di primo grado, confermata in appello, si basano su un'errata interpretazione dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità che risultano applicati in maniera apodittica e astratta al caso di specie, senza considerazione delle particolarità dell'accaduto. In particolare, si contesta alla Corte di Assise d'appello di avere ritenuto - a pag. 11 - la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di omicidio preterintenzionale con una frase di mero stile che afferma la piena sussistenza del nesso di causalità perché a fronte di una pluralità di cause indipendenti l'evento non si sarebbe verificato ove fosse venuta meno una di esse. Tale impostazione trova il suo fondamento nella riproposizione pedissequa di quanto affermato dai consulenti di parte e dai consulenti tecnici d'ufficio, senza adeguatamente approfondire la prova della connessione eziologica tra la condotta tenuta dal ricorrente, integrata da un pugno, e l'evento morte di iedidi, affetto da malattia tumorale. 4 Sul punto si rammenta che, nel caso di specie, non sì tratta di omicidio doloso ex. art. 575 cod. pen., fatto per cui H nesso di causa è da ricercare tra una qualsiasi condotta volontaria cagionante l'evento morte, ma di omicidio preterintenzionale, fatto per il quale il nesso causale è da ricercare, invece, tra l'atto diretto a commettere uno dei delitti di cui agli artt. 581-582 cod. pen. e l'evento morte cagionato al di là dell'intenzione dell'agente. A tal proposito, si evidenzia che nella perizia in atti si afferma che il trauma cranico provocato dalla caduta non può essere considerato la causa del decesso, ma potrebbe aver accelerato la morte e, pertanto, si contesta alla Corte di Assise di appello di avere utilizzato come criterio accertativo del nesso di causalità la c.d. teoria condizionalistica con applicazione del giudizio controfattuale in luogo del granitico orientamento di legittimità che per l'accertamento del nesso causale ritiene necessaria l'applicazione dei criteri stabiliti dalla nota pronuncia a Sezioni Unite "Franzese" che richiede l'accertamento c.d. bifasico dei fatti di causa, imperniato sulla distinzione tra la probabilità statistica e la probabilità logica. Quanto alla sussunzione della condotta-evento sotto una legge scientifica, dalla perizia emerge che il pugno tirato dal ricorrente era atto idoneo a cagionare un trauma lieve commotivo per il quale è segnata una mortalità dello 0-1,4 % dei casi legata a successive emorragie endocraniche, complicazione non verificatasi nel caso di ED, sicchè la condotta tenuta dal ricorrente, dai punto di vista statistico, non era atto idoneo a causare la morte. Quanto ai criteri elaborati dalla Sezioni Unite "Franzese", in punto di vaglio della probabilità logica, si contesta ai Giudici di merito di aver ritenuto apoditticamente oltre ogni dubbio ragionevole l'assenza di fattori alternativi ipotetici in grado di aver cagionato l'evento morte. In merito, si osserva che è stata tralasciata l'analisi delle testimonianze e dei documenti dai quali emergono aspetti inerenti allo stato di salute della vittima e alle sue condizioni al momento della caduta. In relazione allo stato di salute, si evidenzia che il neurocitoma centrale diagnosticato al ED è definito dai periti tumore cerebrale raro (rappresentando lo 0,1-0,5% di tutti i tumori cerebrali), moderatamente maligno (in circa il 98% dei casi con prognosi infausta e una sopravvivenza media di 96 mesi nei casi operati che scende a 85 nei casi non operati), che, in questo caso, aveva raggiunto notevoli dimensioni in quanto occupava parte dei ventricoli laterali e completamente il terzo ventricolo, crescita che provocava all'uomo un blocco della circolazione liquorale con conseguente idrocefalo da ampliamento dei ventricoli laterali. Ed invero, dai dati anamnestici e neuroradiologici, erano già presenti nella vittima spiccati segni di ipertensione endocranica e di iniziali ernie 5 celebrali preesistenti al trauma, che evidenziavano una situazione clinica gravemente compromessa, con un'ipertensione endocranica vicinissima allo scompenso, confermata anche dalla presenza dei primi sintomi insorti nell'ultimo mese di vita di ED che lamentava, al momento del ricovero, difficoltà di deambulazione perduranti da più di un mese (così come comprovato dal referto asl del 05.10.2017). Sul punto si eccepisce la contraddittorietà della motivazione resa a pag. 10 dalla Corte di Assise d'appello laddove rileva l'ineludibilità del legame temporale tra il trauma cranico e lo scompenso dello stato di ipertensione senza alcun appiglio scientifico alla perizia testé richiamata in cui, al contrario, i periti non riescono a stabilire quale dei possibili effetti dei trauma abbia potuto causare lo scompenso endocranico, elencando sì una serie di cause comunemente evidenziabili, ma escludendone la sussistenza nel caso di specie, affermando solo in conclusione quale ipotesi più probabile (senza specificarne la probabilità), secondo un ragionamento deduttivo di tipo ipotetico, l'aumento del volume liquorale nei ventricoli laterali, che erano però già dilatati a prescindere dal trauma;
aumento che, si afferma, potrebbe essere stato scatenato da seppur minime variazione della posizione del tumore a seguito della caduta, ma tutto ciò si afferma senza avere riscontri scientifici o fattuali ma applicando u ragionamento deduttivo di tipo ipotetico. Del pari, ad avviso della difesa, non è stato tenuto in debito conto, anche nella perizia, il lasso di tempo intercorso tra la condotta tenuta dal ricorrente e la morte di ED, il quale non presentava segni di cedimento fisico, tanto che gli operanti dichiararono che l'uomo era perfettamente in forze, era riuscito, seppur in stato di alterazione alcolica a raccontare l'accaduto ed era salito senza aiuto dei paramedici sull'ambulanza (descrizione confermata anche dai referti ospedalieri), e manifestava i primi sintomi di peggioramento solo trenta ore dopo l'accaduto, e la morte interveniva dopo ben cinque giorni dal fatto. Sul punto la difesa, assente una considerazione dei periti in proposito, sulla base della comune esperienza ritiene che un trauma cranico lieve, scemato il giorno successivo ai fatti, non sia causa diretta della morte avvenuta nei cinque giorni successivi al trauma stesso. Altra ipotesi alternativa non considerata è quella riferibile allo stato alterato della vittima al momento del fatto: secondo la ricostruzione giudiziaria, infatti, la caduta di ED è stata determinata dal pugno tirato dal ricorrente, tuttavia, non è stato preso in considerazione né lo stato di grave alterazione alcolica della vittima, riferito anche dagli operanti intervenuti sul posto (che ne descrivono, come emerge da verbale dell'ud. del 19.06.2019, l'alito vinoso e la fatica ad 6 esporre i fenomeni), né il fatto che ED soffriva già da tempo di problemi di equilibrio e di deambulo a causa dell'avanzamento del neurocitoma. Ed invero, anche le dinamiche della caduta, apprezzabili dai video, sono insolite e rappresentative di un uomo che non attua alcun meccanismo di difesa, ma si lascia cadere all'indietro inerte. In conclusione, per la difesa, l'analisi del nesso causale operata nella sentenza impugnata risulta fallace, avendo effettuato, la Corte di Assise d'appello, un'erronea interpretazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. con motivazione illogica ove distorce !e affermazioni peritali. 2.1 Con il terzo motivo si deduce, in subordine al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso, l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 43 e 584 cod. pen. nonché carenza motivazionale in punto di errata interpretazione - a pag. 13 della sentenza impugnata - dell'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale alla luce del principio di colpevolezza poiché, in base a quanto argomentato nei precedenti motivi, si ritiene che, affinché possa essere integrato il reato di omicidio preterintenzionale, il soggetto agente deve aver compiuto gli atti diretti a ledere con dolo, mentre l'evento morte non voluto può essere imputato solo a titolo di colpa, in quanto elemento essenziale della fattispecie. In proposito, si sottolinea che, affinché la colpa possa assicurare l'imputazione colpevole dell'evento morte, deve trattarsi di colpa in concreto, sussistente ove ricorrano tutti gli elementi richiesti per l'accertamento dell'elemento soggettivo nei reati colposi, ossia (i criteri individuati dalla Sezioni Unite "Ronci"): la violazione di una regola cautelare da parte dell'agente diversa dalla norma incriminatrice, che sia specificamente diretta a prevenire l'evento morte;
la valutazione positiva di prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento compiuta ex ente sulla base del comportamento che sarebbe stato tenuto da un agente modello, tenendo conto di tutte le circostanze della concreta e reale situazione di fatto. Ad avviso della difesa, dunque, è necessaria nel caso in esame un'analisi alla luce dei criteri di imputazione colposa dell'evento, alla cui stregua risulta innanzitutto che il comportamento tenuto dal ricorrente, apprezzabile dalla visione delle riprese video, non viola, a monte, nessuna regola cautelare, a prescindere dall'azione dolosa compiuta, la quale non può in alcun modo essere identificata come regola cautelare violata, la condotta tenuta dall'imputato è diligente e prudente e non censurabile in relazione al contesto concreto in cui essa è stata posta in essere, 7 Inoltre, pur ammettendo la violazione di una regola cautelare, si ritiene che l'evento morte non può comunque essere imputato al ricorrente a titolo di colpa in quanto non prevedibile né tanto meno evitabile, non essendo in alcun modo prevedibile la particolare patologia di cui era affetto la vittima. Sicché, conducendo il giudizio di prevedibilità, ex ante, e di evitabilità, ex post, in base al parametro dell'agente modello, si deduce che la presenza della patologia tumorale maligna del ED (sconosciuta anche a quest'ultimo e ai suoi familiari), causa di un'ipertensione endocranica precedente al trauma, vicina allo scompenso, era imprevedibile. 3. Con atto pervenuto in data, 15.03.2023, a firma dell'Avv. Elena Emma Picatti, difensore e procuratore speciale delle costituite parti civili, BE IZ Ep ED Amel, in proprio e quale madre esercente la responsabilità genitoriale su LI BEt MI ED - che nelle more divenuta maggiorenne, ha dichiarato di volere mantenere la costituzione di parte civile - , AR BE MI ED e MA BE MI ED, è stata presentata memoria con cui si evidenzia l'irrilevanza e manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e la non iniquità della giurisprudenza di legittimità in tema di omicidio preterintenzionale. Inoltre, si rileva che la Corte ha mostrato di fare applicazione della teoria dell'aumento del rischio, nel rispetto dei canoni costituzionali. 4. Con atto pervenuto in data 28.012023, a firma dell'Avv. Sveva ARia TO, difensore di UR IP, in replica alla requisitoria della Procura Generale, anticipata per iscritto, con la quale si era chiesto il rigetto del ricorso, si osserva come la sentenza citata dal Procuratore Generale (Cass. Sez. 5, n. 46467/2022), a sostegno della infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con il primo motivo, confermi in realtà la correttezza di quanto sostenuto nel ricorso proposto in quanto opera un'importante inversione di tendenza rispetto agli orientamenti previgenti nell'interpretazione dell'elemento soggettivo previsto dall'art. 43 cod. pen. Quanto al secondo motivo, si rileva che il Procuratore Generale sbrigativamente liquida l'impianto argomentativo difensivo ritenendolo una diversa ricostruzione in fatto e valuta, erroneamente, come del tutto inconferente il richiamo alle Sezioni Unite Franzese, laddove, ai contrario, si lamenta l'erronea applicazione di legge in relazione agli art. 40 e 41 c.p., tramite ricostruzione in diritto, e non in fatto, ribadendo come entrambi i giudici del merito abbiano applicato sterilmente, per la verifica della sussistenza del nesso 8 di causalità, la teoria condizionalistica con applicazione del giudizio controfattuale, senza compiere un accertamento bifasico del nesso in concreto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è nel suo complesso infondato, pur denotando esso censure che a tratti sconfinano nell'indeducibilità o nella manifesta infondatezza. 1.1. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 cod. pen., in riferimento ai parametri di cui all'art. 27, primo e terzo comma, Cost., già proposta in appello in punto di compatibilità del delitto di omicidio preterintenzionale con il principio di personalità della colpevolezza e con la funzione rieducativa della pena, ha ricevuto adeguata risposta nella sentenza impugnata ) che ha giustamente posto l'accento sull'interpretazione costituzionalmente orientata adottata dalla giurisprudenza nettamente prevalente di questa Corte che ravvisa l'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale nel dolo unitario di percosse o lesione, osservando che la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità dell'evento più grave concretamente verificatosi nell'intenzione di risultato, in ragione dell'omogeneità dell'evento morte rispetto a quello meno grave dei delitto sussidiario di percosse o lesioni, poiché il rischio del verificarsi della morte è implicito nell'offesa all'incolumità personale. L'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è quindi costituito da dolo e responsabilità oggettiva né dal dolo misto a colpa (come inizialmente sostenuto pure in giurisprudenza) ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, che è sufficiente a supportare soggettivamente il reato in argomento, essendo la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento, da cui dipende l'esistenza di tale delitto, insita nella stessa previsione normativa che lo contempla, che reputa assolutamente probabile che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa (Sez, 5, Sentenza n. 791 del 18/10/2012, Ud. (dep. 08/01/2013), Palazzolo, Rv. 254386 - 01; in applic:azione del principio di cui in massima questa Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità dell'imputato, per avere nel corso di una colluttazione colpito la vittima, la quale cadeva a terra e decedeva per "un accidente cardiovascolare acuto in soggetto cardiopatico"). Il delitto di omicidio preterintenzionale è, infatti, a base violenta, essendo necessari atti diretti a ledere o percuotere la vittima ed è tale violenza - dolosa - alla base della condotta che determina l'evento morte non voluto, a rendere, di per sé, prevedibile e dunque rimproverabile e attribuibile all'agente l'esito fatale della 9 condotta violenta. Viene dunque in rilievo solo la volontà di infliggere percosse o provocare lesioni, a condizione che la morte dell'aggredito sia causalmente conseguente alla condotta dell'agente, il quale, pertanto, risponde per fatto proprio, sia pure per un evento più grave di quello effettivamente voluto (Sez. 5, n. 44986 del 21/09/2016, P.G., P.C., Mulè, Rv. 268299; Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, IS e altri, Rv. 247267), che, per esplicita previsione legislativa, aggrava il trattamento sanzionatorio (cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 35582 del 27/06/2012 Ucl. (dep. 17/09/2012), Rv. 253536; Sez. 5, Sentenza n. 40389 del 17/05/2012, Rv. 253357; Sez. 5, Sentenza n. 21002 del 20/04/2015, Rv. 263712; Sez. 5, Sentenza n. 23606 de! 04/04/2018, Rv. 273284). Non sussiste pertanto il lamentato contrasto con il principio di colpevolezza dovendosi ribadire che il legislatore è partito dalla considerazione certamente condivisibile che non raramente da atti diretti a ledere - percosse e lesioni - possa naturalisticamente, ancorché involontariamente, sopravvenire la morte del soggetto passivo, data la delicatezza degli equilibri biologici, cosicché appariva necessario predisporre una difesa, per così dire più avanzata, del bene della vita (così nella pronuncia Palazzolo citata e in Sez. 5 del 22.10.2018 n, 53729). Sicché, il ricorso in scrutinio, nella parte in cui afferma che la struttura del delitto preterintenzionale, con previsione dell'evento più grave da parte della legge stessa, prescinda, comunque, dall'accertamento della colpevolezza, scivolando verso la sfera della responsabilità oggettiva soprattutto nell'ipotesi - come in quella in esame - di eventi "eccentrici" rispetto alla condotta dolosa, si scontra con la granitica interpretazione giwasprudenziale, costituzionalmente orientata, sopra sintetizzata - alla quale si è peraltro attenuto il giudice di merito nella valutazione del caso in esame (come si dirà allorquando si affronteranno gli altri motivi più direttamente indirizzati sul fatto e sulla sua valutazione). Ne consegue che la questione di illegittimità costituzionale qui sollevata nei termini suindicati, ovvero sulla base di un'interpretazione che collide con quella dominante, che, a differenza di quanto assume la difesa, è rispettosa, al contempo, non solo della voluntas leais ma anche dei principi costituzionali, è manifestamente infondata, L'impostazione cd. del dolo di risultato, con previsione ex lege, che si è andata affermando nella giurisprudenza di questa Corte e può ritenersi oramai consolidata (ribadita di recente nelle pronunce Sez. 5, n. 15269 del 21/01/2022, Rv. 283016 - 01; Sez. 5, n: 18396 dei 04/04/2022, Rv. 283216 - 02), non confligqe, ma è in linea con le stesse sentenze nn. 364 e 1085/88 della Corte Costituzionale, in terna di personalizzazione dell'illecito penale, citate in ricorso (sul punto si ritornerà infra) 10 D'altra parte, quanto all'interpretazione che il ricorso reputa, invece, l'unica idonea a ricondurre la fattispecie dell'omicidio preterintenzionale all'alveo della costituzionalità - quella che vorrebbe la struttura dell'omicidio preterintenzionale omologata a quella del reato di cui all'art. 586 cod. pen. come puntualizzata nella sentenza a Sezioni Unite n. 22676/2009, Ronci - proponendola in subordine al mancato accoglimento della questione di illegittimità costituzionale, non possono che valere e quindi richiamarsi le considerazioni del tutto condivisibili già svolte da questa Corte in diverse pronunce che hanno evidenziato la diversità strutturale esistente tra il delitto previsto dall'art. 586 cod. pen., (morte come conseguenza di altro delitto) e quello dell'omicidio preterintenzionale;
nel primo reato, infatti, l'attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali, mentre nel secondo l'attività è finalizzata a realizzare un evento che, ove non si verificasse la morte, costituirebbe reato di percosse o lesioni (cfr. tra tante Sez. 5, n. 23606 del 04/04/2018, Rv. 273284 - 01; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di omicidio preterintenzionale in relazione alla morte causata da un'azione violenta consistita in strattoni e spintoni nei confronti della vittima, che, a causa di tale condotta, era caduta dal pianerottolo riportando gravissime lesioni craniche, alle quali era seguito il decesso). Nel delitto preterintenzionale, quindi, la lesione si riferisce allo stesso genere di interessi giuridici (incolumità della persona) oggetto dell'azione aggressiva mentre nell'ipotesi di cui all'articolo 586 c.p. la morte o la lesione deve essere conseguenza di delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni e quindi del tutto eterogeneo. In altri termini, non a caso il legislatore, nell'ambito de delitti dolosi, ha selezionato le condotte di percosse e lesione isolandole rispetto agli altri delitti, confluiti invece nella previsione di cui all'art. 586 cod. pen., in quanto ritenute degne - come già sopra osservato - di un trattamento diversificato, rafforzato, per la carica offensiva di beni primari, come la incolumità della persona e la stessa vita, che esse contengono. L'omicidio preterintenzionale costituisce, dunque, un'ipotesi a sé, in cui tra la condotta di lesioni o percosse e la morte della vittima sussiste una stretta relazione, non solo eziologica, ma anche funzionale. Secondo una precisa scelta legislativa la violazione del principio del neminem laedere si estende fino a coprire gli eventuali sviluppi che l'aggressione alla sfera fisica della vittima possa aver cagionato. Ciò in quanto la lesione dell'integrità fisica altrui può comunque avere una progressione che conduce addirittura alla morte della persona aggredita (Sez. 5 n. 55858/2018 in motivazione). 11 Un'interpretazione che giungesse ad omologare le due fattispecie sarebbe oltre che contraria allo spirito della legge anche non rispettosa della diversità strutturale delle stesse come emergente dalla stessa descrizione normativa che con riferimento all'omicidio preterintenzionale trova un esplicito riferimento anche nell'art. 43 cod. pen., che nel prevedere i vari modi di atteggiarsi dell'elemento soggettivo del reato, contempla espressamente anche quello preterintenzionale, che s'incentra sulla derivazione dell'evento più grave dalla condotta lesiva dell'agente, elevata a previsione ex lege in virtù della probabilità del suo verificarsi;
previsione ex lege che in quanto tale è insita nella norma incriminatrice e non può essere ignorata da chiunque sia obbligato a rispettare la legge;
in altri termini chi percuote o lede una persona non ignora, perché ciò è espresso nella disposizione incriminatrice, che dalla sua condotta possa derivare un evento più grave sicché allorquando esso si verifica ne risponderà, a titolo preterintenzionale, come fatto suo proprio. I principi della sentenza "Ronci" non sono suscettibili di estensione all'omicidio preterintenzionale per la radicale disomogeneità tra le due fattispecie: ciò esclude la necessità di ricondurre l'evento morte all'area della colpa, sia perché sotto il profilo testuale l'art. 586, a differenza dell'articolo 584, richiama l'art. 83 e implica quindi un preciso riferimento al titolo colposo e quindi all'area della prevedibilità in concreto, sia perché e soprattutto, più sostanzialmente, nell'omicidio preterintenzionale l'evento non voluto realizza una lesione più grave dello stesso bene giuridico aggredito e la più severa punizione si giustifica in un'ottica di "tutela avanzata della persona" nei confronti di atti lesivi o aggressivi che secondo il legislatore, con valutazione espressa in termini generali, spesso possono sortire conseguenze non volute e nefaste (Sez. 5, n. 23606 del 04/04/2018, Perrone, Rv. 273284 - 01, in motivazione;
nello stesso senso Sez. 5, n. 53729/2018, in motivazione;
Sez. 5 n. 55858/2018 in motivazione). Sicché deve concludersi che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 584 cod. pen. sollevata con riferimento all'art. 27, commi 1 e 3, Cost. è manifestamente infondata perché la disposizione in argomento non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva in contrasto col principio di colpevolezza enunciato da dalla Cost, e recepito in numerose sentenze della Corte costituzionale (cfr. tra tante C. Cost n. 364 del 1988; C. Cost. 1085;1988; nello stesso senso C. Cost. 322/2007, che richiedono quanto meno la colpa), in quanto l'evento più grave della morte costituisce una progressione che secondo la valutazione del legislatore - che in quanto derivante da precise scelte di politica criminale dirette a garantire l'incolumità della persona che trovano rispondenza nella casistica criminale non è di per sé sindacabile - è probabile si 12 verifichi allorquando si pongono in essere azioni violente, quali le percosse e quelle foriere di lesione personale, non a caso selezionate nell'ambito dei delitti dolosi ed incriminate nell'ambito della previsione incriminatrice, ad hoc, di cui all'art. 584 cod. pen.; progressione che in quanto prevista legislativamente mediante incorporazione dell'evento nella stessa fattispecie incriminatrice complessa esclude che si possa ritenere sottratto all'area della previsione l'evento più grave perché chi lo provoca ponendo in essere proprio quelle condotte lesive, a priori individuate come probabili cause di evento peggiore, non può evidentemente ritenerlo estraneo rispetto al proprio agire che si è posto in contrasto con la previsione che lo contempla. In altri termini l'art.584 c.p. non addebita all'agente la responsabilità dell'evento- morte sulla sola base del rapporto di causalità, essendo l'evento della morte comunque soggettivamente collegato all'agente tramite la previsione ex lege che lo contiene e che l'agente medesimo non può ignorare, sicché esso non contrasta col principio costituzionale secondo cui è necessaria quantomeno la colpa per l'integrazione di una fattispecie penale (infatti, per poter giustificare la funzione rieducativa della pena è indispensabile che la condotta dell'agente, oltre ad essere eziologicamente collegata all'evento, debba essere sorretta dall'elemento soggettivo della colpa o del dolo), dovendosi riconoscere che l'art. 584 cod. pen. contempli una fattispecie che implica qualcosa di più della colpa, il dolo di risultato, come spiegato dalla giurisprudenza di questa Corte nei termini sopra passati in rassegna. Una volta inquadrata in tali termini la questione, rimane evidente l'assenza di contrasto coi principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di elemento soggettivo del reato richiamate in ricorso (contrasto non sussistente colla sentenza n. 364/1988, in cui la Consulta, identificato il collegamento tra il principio di personalità della responsabilità penale e la funzione rieducativa della pena, identifica la responsabilità personale con la responsabilità per il fatto proprio del colpevole, ritenendo che l'autore é chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e imputabili, dal momento che attraverso l'interpretazione qui confermata rientra nella sfera di dominio dell'agente mettere in conto l'evoluzione dell'azione violenta;
né con la sentenza n. 1085/1988 con cui la Corte medesima, per conferire piena attuazione al primo comma dell'art. 27 Cost., ritiene indispensabile il collegamento soggettivo, in termini di dolo o colpa rimproverabile all'agente, di tutti gli elementi concorrenti a contrassegnare il disvaiore della fattispecie, sicché, rimangono sottratti all'esigenza di rimproverabilità unicamente gli elementi privi di incidenza sul disvalore della condotta sanzionata e ciò non consente di ascrivere all'agente anche gli ulteriori 13 eventi rispetto ai quali la sua volontà sia rimasta totalmente estranea e che, pertanto, non gli sono rimproverabili, laddove nel caso di specie non può ritenersi, per tutto quanto sopra osservato, che la volontà dell'agente sia rimasta del tutto estranea rispetto all'evento morte;
né con la sentenza n. 179 del 1991 con cui la Consulta ribadisce che l'art. 27 Cost. richiede come criterio soggettivo d'imputazione «almeno la colpa, quale collegamento subiettivo tra l'autore del fatto e il dato significativo, sia esso evento oppure no, addebitato», laddove come detto nel caso dell'omicidio preterintenzionale c'è più della colpa, c'è il cd. dolo unitario) E', infine, il caso di aggiungere che la questione di illegittimità sollevata è anche non rilevante perché a ben vedere nel caso in esame, pure a voler accedere all'impostazione che richiede l'ulteriore componente colposa rispetto all'evento morte (sotto certi aspetti recepita nella recente sentenza di questa Corte Sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022, Rv. 283892 - 01)Lche-è-g.tata_eyrrrangue • • ic":~Ifichre-pecuite -rit , non si può affermare che un siffatto atteggiamento soggettivo non possa essere ravvisato in capo al ricorrente, tenuto conto della forza impressa al pugno inferto in pieno volto alla persona offesa che per la violenza del colpo cadeva all'indietro, priva di sensi, stramazzando al suolo, rinvenendo solo in un secondo momento. 1.2. Il secondo motivo è infondato. Ed invero, dalla lettura della sentenza impugnata non emergono i vizi con esso denunciati, né appaiono ipotizzabili le violazioni di legge indicate Come ha peraltro già spiegato la corte territoriale, non devono confondersi i piani del nesso causale con quello dell'elemento soggettivo del reato. Una volta inquadrato nei termini indicati nel punto precedente l'elemento soggettivo del reato di omicidio preterintenzionale, si deve piuttosto rivolgere lo sguardo al nesso causale la cui verifica costituisce un prius nell'accertamento della sussistenza del delitto in argomento (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 51233 del 09/10/2019, Rv. 277960 - 01, secondo cui l'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento deve essere condotto su base totalmente oggettiva, con un giudizio "ex post", mediante il procedimento cd. di eliminazione mentale;
nesso causale che in un ordinamento come quello italiano retto dal principio di equivalenza causale (art. 41 comma 1 c.p.) non può ritenersi escluso per il solc fatto che abbiano concorso a determinare l'evento concause preesistenti o concomitanti (nel caso di specie la pregressa neoplasia, individuata come un neurocitoma centrale, tumore molto raro, benigno, ad evoluzione espansiva, scoperta solo dopo il ricovero in ospedale su cui si è innestato il colpo inferto dall'imputato che ebbe a determinare lo scompenso dello stato di ipertensione endocranica preesistente); 14 né a ben vedere, rispetto a tale tipo di concause, assume rilievo la prospettiva soggettiva, la eventuale imprevedibilità di esse da parte dell'agente (sicché non rileva la eventuale rarità della patologia preesistente), rilevando piuttosto unicamente il fatto che quella concausa abbia agito in sinergia con la condotta dell'agente; laddove il fattore che si inserisce successivamente nella serie causale esclude il nesso causale ove abbia il carattere della straordinarietà in sé, nel senso che, pur avendo esso trovato occasione nel comportamento dell'agente, sia stato da solo sufficiente a determinare l'evento, ponendosi come fattore dei tutto anomalo ed assorbente rispetto alla serie causale in cui occasionalmente si è inserito. Nel caso di specie, invece, al fattore preesistente della patologia che aveva già innescato un processo degenerativo sotto il profilo dell'acuirsi dell'ipertensione endocranica, si è aggiunto il fattore del violento colpo inferto che secondo le accreditate conclusioni dei periti - non oggetto di decisiva critica da parte della difesa - ebbe a far precipitare la situazione già compromessa, ma prima di quel momento ancora in una fase di, sia pur labile, equilibrio in cui versava la persona offesa a causa della ipertensione endocranica preesistente (essendovi stato, come effetto della condotta dell'imputato, un aumento del volume liquorale nei ventricoli laterali, già dilatati, con conseguente ipertensione endocranica acuta che esitava repentinamente in morte). il sopravvenuto scompenso dell'ipertensione endocranica, come ha già osservato la corte di merito, non può in alcun modo ritenersi un fattore straordinario, indipendente, che sia stato da solo sufficiente a determinare l'evento morte, avendo il colpo inferto dall'imputato accelerato il processo degenerativo già in corso conducendolo velocemente a quello scompenso, letale, finale. In proposito va infatti ribadito il consolidato principio per cui non sono cause da sole sufficienti a determinare l'evento quelle che operano in sinergia con la condotta dell'imputato, sì che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato, perché non possono essere qualificati come del tutto indipendenti dalla condotta dei soggetto agente (ex multis Sez. 5, n. 15220 dei 26 gennaio 2011, Trabelsi e altri, Rv. 249967). Ultroneo è il riferimento operato dal ricorrente alle 1:eorie ancorate sul disposto dei secondo comma dell'art. 41 c.p„, atteso che questo espressamente si riferisce alle sole cause sopravvenute alla condotta umana che abbiano alterato il decorso causale fino a determinare l'evento come conseguenza oggettivamente imprevedibile di un comportamento che pure mantiene la sua natura di antecedente necessario. Ma, come già evidenzia1:o, i fattori ritenuti 15 anomali nel caso di specie non sono, a ben vedere, sopravvenuti, bensì preesistenti e le doglianze del ricorrente appaiono mirate a trasferire sull'accertamento del nesso condizionalistico valutazioni sulla prevedibilità dell'evento da parte dell'agente concreto che attengono alla sfera della col pevolezza . L'impostazione seguita dal giudice di merito è dunque in perfetta coerenza con quanto sopra osservato con riferimento alla particolare connotazione che gli atti diretti a ledere - percosse e lesioni - assumono nella fattispecie dell'omicidio preterintenzionale in quanto ad essi può, naturalisticamente, ancorché involontariamente, sopravvenire la morte del soggetto passivo, data la delicatezza degli equilibri biologici;
equilibrio biologico che, proprio come accaduto nel caso di specie, è stato, irrimediabilmente, compromesso proprio dall'azione violenta, che, agendo sinergicamente con la patologia preesistente, ha scatenato lo scompenso che è stato fatale. Ed infatti, come ha avuto modo di affermare più volte questa Corte, in diversa declinazione, ai fini dell'integrazione dell'omicidio preterintenzionale è necessario che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere la vittima, che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, che, in caso di causalità multipla, non si inseriscano fattori causativi sopravvenuti, straordinari, da soli sufficienti a determinare l'evento, con la precisazione che non sono cause da sole sufficienti a determinare l'evento quelle preesistenti o simultanee che operano in sinergia con la condotta dell'imputato, sì che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato - come nel caso di specie in cui in mancanza del colpo violento che incise in sinergia con la patologia preesistente, non si sarebbe determinato, hic et nunc, quello scompenso, quindi quel decesso -, non potendo esse essere qualificare come del tutto indipendenti dalla condotta del soggetto agente (Sez. 5, n. 35015 del 03/05/2016, Rv. 267549 - 01, in applicazione del principio questa Corte ha ritenuto immune da censure fa decisione che aveva affermato la responsabilità, per il delitto di omicidio preterintenzionale, dell'imputato che, afferrando per il collo la vittima, affetta da lieve stenosi coronarica, aveva innescato nella stessa una alterazione del ritmo cardiaco cui era conseguito il decesso per arresto cardiocircolatorio). Ed ancora, si è efficacemente affermato - con riferimento ad un caso in cui si era innestato anche un profilo di colpa medica - che ai fini dell'esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale (Sez. 5, n. 18396 dei 04/04/2022, Rv. 283216 - 02, fattispecie in cui si è ritenuto che la serie causale, innescata dalle percosse che 16 avevano determinato la frattura della vertebra sacrale della vittima, non fosse stata interrotta dalle negligenti omissioni dei sanitari, che - unitamente ad altre concause, quali le prolungate carenze di alimentazione e di idratazione della vittima - avevano favorito e accelerato, ma non autonomamente determinato, lo scompenso cardiaco risultato, infine, fatale); laddove nel caso in esame, come detto, non si rileva alcun errore medico, né, tanto meno, può ritenersi che lo scompenso venutosi a creare sia stato indipendente dalla condotta posta in essere dall'imputato (come intende nuovamente accreditare la censura difensiva, che, nel riproporre il tema della causalità sotto il profilo del ragionevole dubbio, non fa altro che mettere in discussione circostanze — in fatto — che sono state già ampiamente sceverate dai periti prima e dai giudici di merito poi;
tutti costoro hanno unanimamente affermato la univocità delle emergenze deponenti per lo scatenamento della causa diretta del decesso — lo scompenso da ipertensione - in conseguenza del colpo ricevuto dall'imputato, spiegandone anche l'eziologia consistita nel fatto che l'impatto avrebbe determinato, sia pure minime, variazioni di posizione del tumore endoventricolare, con più marcata ostruzione del deflusso liquorale dai ventricoli laterali, come peraltro suggerito dalla tac encefalica eseguita subito dopo la comparsa dello stato di coma;
sicché in definitiva a nulla rileva, ex se, l'evoluzione segnalata dalla difesa - positiva e veloce del trauma cranico a fronte dell'innesto del peggioramento dell'ipertensione endocranica, in quanto il collegamento da farsi è innanzitutto con il colpo ricevuto e poi con la stessa lesione, il trauma cranico che ha comunque a sua volta alterato equilibri biologici connessi con la evoluzione nefasta;
evidenziando, al contempo, come il legame temporale tra il trauma cranico e lo scompenso dello stato di ipertensione endocranica preesistente fosse ineludibile, con ciò evidentemente alludendo ad una condizione di causa ed effetto certa e non evitabile„ come acutamente sottolineato dalla corte territoriale). Ne discende che neppure coglie nel segno tutto il discorso impostato sulla probabilità statistica della legge scientifica e la probabilità logica ricavato dalla sentenza di questa Corte a Sezioni Unite Franzese n. 30328 del 10.7.2002, Rv. n. 222138, dal momento che tale pronuncia, attraverso quei concetti, lungi dal mettere in discussione il principio condizionalistico e ii ricorso a controfattuali ipotetici per spiegare la causalità (sia attiva che passiva per omissione), indica piuttosto il criterio di accertamento del nesso casale affinché si possa giungere a risultati certi in ordine al collegamento esistente tra un dato fattore e un determinato evento, introducendo il concetto di causalità accertata col criterio della "elevata credibilità razionale" che implica la verifica dell'esistenza di 17 possibili decorsi causali alternativi accanto all'impiego della legge scientifica di tipo statistico;
attraverso di esso si giunge ad affermare che anche leggi scientifiche che abbiano un grado di probabilità statistica medio-basso possono provare il nesso di causalità qualora non sussistano - come nel caso di specie - altri fattori causali in grado di spiegare il concreto verificarsi dell'evento. Nel caso di specie, i giudici ritengono, al contrario, che le spiegazioni causali alternative avanzate dalla difesa - degenerazione in scompenso per l'evoluzione in sé della patologia - non siano sostenibili (laddove peraltro nel caso in esame, a differenza di quanto assume la difesa nello sviluppare il suo ragionamento sulla legge scientifica di copertura, lo scompenso venutosi a creare - quindi il decesso - non è dipeso dall'evoluzione infausta, da una complicanza, ex se, del trauma cranico iniziale, ma dal colpo e dalle sue ripercussioni sulla patologia preesistente sicché l'argomento difensivo che si fonda sulla legge statistica relativa al trauma é del tutto fuori fuoco;
né tale impostazione considera che in realtà la percentuale bassa di evoluzione nefasta del trauma non è di per sé un elemento idoneo ad escludere il nesso causale alla luce del criterio di accertamento indicato dalla pronuncia a Sezioni Unite, Franzese, che, come detto, combina insieme il criterio della probabilità statistica con quello della probabilità logica). Né sono state, giustamente, ritenute concause tali da escludere il nesso causale le ulteriori circostanze indicate dalla difesa, perché l'eventuale stato di ubriachezza, evidentemente visibile anche agli occhi dell'imputato, non potrebbe in alcun modo scriminarne la condotta imputando la caduta allo scarso equilibrio della persona offesa, dal momento che a fronte di un siffatto stato, a maggior ragione l'agente avrebbe dovuto astenersi dal colpire un uomo, che, per le condizioni in cui versava, avrebbe potuto ancor più accusare il colpo ricevuto, laddove è stato, peraltro, con certezza, accertato che il pugno fu inferto con violenza e non lasciò scampo alla persona offesa che cadde immediatamente a terra priva di sensi. 1.3. Il terzo motivo reitera la critica all'impostazione in diritto seguita dal giudice di merito nella ricostruzione dell'elemento soggettivo, di cui si è ampiamente detto al punto 1.1. nell'affrontare la questione di illegittimità costituzionale sollevata in ricorso, sicché si rimanda a tutto quanto già osservato sul tema. Non può che ribadirsi, in conclusione, che nella vicenda in esame, nessun fattore straordinario si è frapposto I:ra l'azione violenta dell'imputato e l'evento morte, scaturito soprattutto in conseguenze di essa;
laddove la prevedibilità dell'evento è insita nel tipo di condotta posta in essere dal momento che la legge la reputa foriera di danno ben maggiore, la morte, proprio per tutte le possibili variabili, in sede biologica, che possono inserirsi nel decorso causale 18 che pur scaturisca da una "mera" azione violenta;
con la conseguenza che chiunque è tenuto ad osservare la legge conosce a priori le probabili conseguenze di quella determinata condotta e non può in alcun modo addurre l'imprevedibilità dell'evento a sua giustificazione perché sarebbe come giustificarsi adducendo l' ignoranza della legge stessa;
sicché - si ribadisce - solo il fattore causale sopravvenuto, oggettivamente - e non soggettivamente - imprevedibile, ossia straordinario, può escludere I nesso causale (fattore la cui sussistenza è stata, con argomenti concreti e logici, esaurientemente escluso nei caso di specie). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, ex art. 616 cod. proc. pen.„ la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile MA BE MI ED, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, nonché la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nei presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello stato, AN IZ Ep jedidi Amel, LI BEt MI ED, Omar BE MI ED, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di Appello di Torino, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, con disposizione dei pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nei presente giudizio dalla parte civile MA BE MI ED, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nei presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello stato, AN IZ Ep ED Amel, LI BEt MI ED, Omar BE iamil ED, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di Appello di Torino, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in Favore dello Stato. Così deciso il 03/04/2023.