Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 16629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16629 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 16629/2026 Roma, li, 08/05/2026
IC VI NI AR
AT SE
- Presidente - - Relatore -
Sent. n. sez. 791/2026 CC 14/04/2026
RD RU
R.G.N. 4553/2026
RI MO
NA UR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
LA NC nato a [...] il [...] DA NN IA nato a [...] il [...] CE RM nato a [...] il [...]
avverso il decreto del 19/09/2025 della Corte d'appello di Palermo
DI
la
relazione svolta dal Consigliere Renata
Sessa;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Costantini, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato;
in subordine rimettersi questione in ricorso alle Sezioni Unite.
la
sollevata
RITENUTO IN FATTO
1. E' impugnato il provvedimento della Corte di appello di Palermo, che, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Trapani li 9 settembre 2022 e depositato il 23 settembre 2022, decidendo sugli appelli dei proposti LA NC e LA LE, nonché degli intervenienti DA NN IA, LA PA, CE RM, De CO TO IA e LA IC, ha revocato il sequestro e la confisca del seguente bene immobile intestato a DA NN IA (coniuge del proposto LA NC), locale, sito in Marsala, via Gioventù, acquistato nell'anno 2021, per il prezzo di euro 50.000,00, e confermato nel resto il
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decreto impugnato che si era pronunciato, per quel che in questa sede rileva, sulla pericolosità generica di LA NC e aveva disposto, nei confronti dello stesso, sia la misura personale che la confisca del patrimonio riferibile a lui riferibile anche tramite gli intestatari formali dei beni, DA NN IA e CE RM, terze interessate (le uniche tra i terzi interessati che hanno proposto ricorso per cassazione, oltre al proposto LA NC).
2.In particolare, con decreto del 9 settembre 2022 il Tribunale di Trapani, in parziale accoglimento della proposta formulata dal Questore di Trapani il 12 febbraio 2021 ai sensi del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, aveva applicato a LA NC la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro, oltre le prescrizioni accessorie di legge a garanzia delle quali imponeva la cauzione di euro 4.000, ed aveva inoltre ordinato la confisca in pregiudizio del medesimo LA NC dei beni analiticamente indicati nel decreto.
3.A sostegno dei ricorsi proposti, con un unico atto, nell'interesse di LA NC e delle suindicate terze interessate, DA NN IA e CE RM, sono dedotti undici motivi i primi cinque indicati come motivi del proposto, il sesto e il settimo come motivi nell'interesse di DA NN IA, moglie del proposto, l'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo come motivi nell'interesse di CE RM, madre del proposto di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1.Col primo motivo si deduce la nullità del decreto per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione - difetto di tipizzazione e di riscontro fattuale dei presupposti della pericolosità qualificata: improprio scivolamento dal "precedente" alla "dedizione abituale" e dal "titolo di reato" alla "vita abituale con proventi illeciti" nonché per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.
1. lett. b) e c) d.lgs. n. 159/2011 in relazione alle precedenti circostanze. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente in capo al proposto una pericolosità qualificata e persistente, retrodatandone l'origine all'anno 2006 e proiettandola senza soluzione di continuità sino agli anni più recenti, mediante un uso cumulativo e presuntivo di precedenti penali, condotte eterogenee e segmenti temporali ampiamente distanziati, senza procedere ad una puntuale e rigorosa verifica dei requisiti tipici richiesti dalla legge e dalia giurisprudenza di legittimità. Tale impostazione si traduce, di fatto, in una trasformazione del giudizio di pericolosità in un giudizio di status, in contrasto con i principi di tassatività,
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determinatezza, attualità e individualizzazione che governano l'intero sistema delle misure di prevenzione. Il decreto impugnato, inoltre, omette di confrontarsi in modo adeguato con snodi decisivi del caso concreto: la discontinuità temporale delle condotte valorizzate;
l'assenza di una ricostruzione economica idonea a sostenere l'assunto della vita abitualmente sorretta da proventi illeciti;
l'utilizzo, diretto o indiretto, di fatti oggetto di giudicato assolutorio;
la mancata valutazione dei lunghi periodi di restrizione della libertà personale quali fattori rilevanti ai fini dell'attualità della pericolosità; nonché, sul piano patrimoniale, l'inosservanza dei limiti temporali di efficacia della confisca previsti dall'art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011. Ciò posto nel decreto impugnato, la Corte d'Appello qualifica LA NC come soggetto pericoloso ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 159/2011, assumendo che egli sia "persona che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" e soggetto dedito alla commissione di reati che offendono le serenità e le tranquillità pubblica, ricostruzione che viene sostenuta mediante richiamo cumulativo di episodiche vicende penali, senza una puntuale dimostrazione della natura, serialità e concreta redditività delle condotte poste a fondamento dell'inquadramento (cfr. decreto, pagg. 17 ss.). Tuttavia, come anticipato, tale qualificazione è affetta da un percorso argomentativo viziato, che ha comportato una erronea applicazione della legge, nella parte in cui il giudice della prevenzione ha eluso la corretta interpretazione "tassativizzante" dell'art. 1 cod. antimafia, che impone un accertamento rigoroso della abitualità e della effettiva derivazione di proventi da attività delittuose, non surrogabile con il mero richiamo a precedenti o sospetti. Si deve "accertare che si tratti di attività delittuose capaci di produrre reddito" e che "non si tratti di condotte genericamente devianti", tuttavia il decreto impugnato non rispetta tali coordinate. Difatti la Corte territoriale non individua alcuna perimetrazione cronologica sorretta da fatti lucrogenetici, né ricostruisce l'entità e la valenza economica delle condotte, né dimostra l'esistenza di una sequenza delittuosa produttiva di reddito tale da rendere plausibile l'assunto che LA abbia vissuto, anche solo in parte, di proventi illeciti. A monte, la giurisprudenza di legittimità richiede che il giudizio prevenzionale, proprio perché incide su diritti fondamentali, valorizzi "la dimensione probatoria della ed. fase constatativa del giudizio di prevenzione" e "la aderenza di tale dimensione probatoria ai contenuti tipici della fattispecie astratta" (Cass., Sez. 1, 2 febbraio 2023, n. 4489). Laddove il decreto impugnato non sviluppa alcuna effettiva "fase constatativa" con standard probatorio adeguato, né dimostra una pluralità di condotte idonee a integrare quell'abitualità richiesta dalla legge, né chiarisce come
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tali condotte siano produttive di reddito illecito e abbiano inciso sul sostentamento del proposto. Più specificatamente la ricostruzione operata dalla Corte si estende, infatti, su un arco di circa vent'anni, nel quale le condotte valorizzate risultano numericamente esigue, estremamente distanziate tra loro e prive di qualsivoglia continuità fattuale o criminologica. Significativo in tal senso è, in particolare, come a fronte di un primo episodio risalente al 2006, si registra un successivo fatto solo nel 2013, con un intervallo temporale di oltre sette anni, completamente privo di condotte omogenee o comunque significative, cui segue un ulteriore salto temporale sino agli episodi del 2017-2018. Tale distribuzione delle vicende penali, "spalmata" su un periodo così ampio, è di per sé incompatibile con il requisito dell'abitualità, che costituisce il fulcro della pericolosità generica.
3.2.Col secondo motivo si deduce la nullità del decreto per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'erronea individuazione dell'arco temporale della pericolosità, indebitamente retrodatato al 2006, e conseguente inutilizzabilità delia sentenza con pena sospesa del G.I.P. del Tribunale di Marsala emessa in data 16 luglio 2006. divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2008 - con violazione di legge in riferimento all'art. 166 c.p. -, nonché della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Marsala in data 12.5.2014, divenuta irrevocabile il 5.11.2017. Nel decreto impugnato la Corte d'Appello, nel respingere il motivo concernente la perimetrazione temporale, afferma espressamente che "la pericolosità del predetto proposto già sussisteva nell'anno in parola, potendo il medesimo a quel tempo qualificarsi come persona che viveva abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose... nonché quale soggetto dedito alia commissione di reati che offendono la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica..." e conclude che "la pericolosità ... già sussisteva nell'anno in parola... Ne consegue che... la pericolosità sociale ... già nel 2006 era soggetto dedito", aggiungendo infine che "risulta infondato il motivo di appello concernente la perimetrazione temporale essendo questa già esistente e manifesta nell'anno 2006". (decreto, pag. 32/40). L'assunto è viziato, in primo luogo, da violazione di legge, perché la Corte tratta il 2006 come "anno genetico" della pericolosità generica ex art. 1, lett. b) e c), d.lgs. 159/2011, senza rispettare l'onere di delimitazione storica e di rigorosa "perimetrazione cronologica" che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è presupposto irrinunciabile del giudizio prevenzionale, specie quando tale delimitazione viene poi assunta come
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fondamento anche per l'estensione dell'ablazione patrimoniale a beni collocati in quel perimetro. Il vizio si manifesta, poi, sul piano motivazionale, perché la Corte pretende di ricavare la sussistenza della pericolosità "già nel 2006" dalla valorizzazione di condotte circoscritte a quell'anno, ma, contestualmente, la stessa motivazione ammette di fondare l'impianto su una ricostruzione complessiva estesa sino al 2019, giungendo ad affermare che "il Tribunale riteneva sussistente la pericolosità del proposto senza soluzione di continuità lungo l'intero arco temporale ricompreso dal 2006 sino al 2019, così abbracciando in definitiva l'intera sua esistenza", (decreto, pag. 7/40). Questa affermazione, nella sua assolutezza, evidenzia il salto logico: la continuità viene assunta come dato "in re ipsa", senza spiegare come il giudice abbia colmato i fisiologici vuoti cronologici, né come abbia evitato di trasformare la pericolosità in una qualificazione retrospettiva dell'intera biografia, anziché nel risultato di una delimitazione temporale basata su condotte significative e verificabili. Orbene, nel decreto impugnato, la "perimetrazione" al 2006 è affermata, ma non risulta costruita secondo tali passaggi obbligati: manca la ricostruzione dell'entità" e della "valenza" delle condotte del 2006 in termini tali da sorreggere non solo l'inquadramento nella lett. b) e c), ma soprattutto la proiezione temporale del giudizio prevenzionale e la sua pretesa continuità. Peraltro, il vizio della motivazione si accentua ulteriormente se si considera il modo in cui la Corte territoriale ha tentato di superare il limite posto dall'art. 166 cod. pen. all'utilizzabilità della sentenza del 2006, definita con pena sospesa, quale elemento fondante della pericolosità. Nel decreto impugnato si afferma, infatti, che "/a disposizione relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione non impedisce al giudice di valutare gli elementi fattuali oggetto di tale pronuncia unitamente ad ulteriori profili di pericolosità acquisiti nel corso del procedimento" (decreto, pag. 18). Tale affermazione, se in astratto corretta, è però erroneamente applicata al caso concreto. Ed infatti la Corte individua, quali "ulteriori profili di pericolosità" idonei a sorreggere l'utilizzo della sentenza del 2006, fatti commessi e giudicati nel 2013, tra l'altro ancora sub iudice, così colmando artificialmente il divario temporale tra i due episodi. La giurisprudenza di legittimità, invece, è chiara nel richiedere che gli "ulteriori profili" siano coevi o prossimi e comunque idonei a dimostrare una serialità significativa: un fatto isolato, collocato a distanza di anni, non è idoneo a svolgere tale funzione di raccordo.
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Inoltre, ancora più grave è l'ulteriore passaggio argomentativo con cui la Corte, sempre al fine di sostenere la decorrenza della pericolosità dal 2006, valorizza una sentenza di assoluzione, traendone elementi sfavorevoli alla posizione di LA NC. In tal modo, il giudice della prevenzione utilizza l'esito assolutorio non come limite, ma come surrettizia fonte di indizi di colpevolezza, operando una vera e propria rivalutazione in malam partem del fatto assolto. La Cassazione ha chiarito, con formulazioni nette, che "il giudice della prevenzione non può porre a fondamento del giudizio di pericolosità fatti per i quali sia intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione, poiché ciò determinerebbe una frattura del principio di coerenza dell'ordinamento" (Cass. pen., Sez. 1, 02 febbraio 2023, n. 4489). Nella medesima pronuncia si afferma, inoltre, che l'autonomia del giudizio di prevenzione """non consente una rivalutazione sostanziale del fatto già scrutinato in sede penale, specie quando l'esito sia stato assolutorio nel merito", dovendo il giudice prevenzionale arrestarsi di fronte al dato dell'inesistenza giuridica del fatto.
3.3.Col terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 1, 4 e 6 d.lgs., 159/2011, nonché vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett, b) ed e) c.p.p., in ordine alla insussistenza ed attualità della pericolosità sociale. Nel decreto impugnato la Corte d'Appello ritiene sussistente l'attualità della pericolosità sociale di LA NC, nonostante l'ultimo fatto penalmente rilevante risalga a circa sette anni prima l'adozione del provvedimento, affermando che la mancanza di ulteriori condotte criminose non sarebbe elemento significativo, in quanto ascrivibile allo stato di detenzione o alla sottoposizione del proposto a misure cautelari personali (cfr. decreto, pag. 20). La Corte d'Appello, pur dando atto che l'ultimo fatto risale a molti anni prima, non svolge alcuna valutazione sull'effettivo impatto dei lunghi periodi di detenzione ed esecuzione pena, che la giurisprudenza riconosce come periodi di sottoposizione a trattamento risocializzante, potenzialmente idonei a incidere sulla prognosi di pericolosità. Al contrario, la Corte assume che proprio la detenzione giustifichi l'assenza di nuove condotte, utilizzando tale circostanza non come elemento da valutare criticamente, ma come fattore che legittimerebbe la persistenza indefinita della pericolosità. Così facendo, il giudice di merito rovescia l'impostazione corretta: ciò che, secondo la giurisprudenza, impone una motivazione rafforzata e una verifica aggiornata, viene trattato come elemento neutro o addirittura come fattore confermativo della pericolosità. La motivazione si riduce, pertanto, a un sillogismo apparente: poiché il proposto era pericoloso in passato e non ha potuto commettere nuovi reati durante la detenzione, la sua pericolosità deve ritenersi attuale.
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Un simile ragionamento, tuttavia, è logicamente circolare e giuridicamente insostenibile. La Cassazione ha chiarito che l'attualità non può essere ricavata in re ipsa dalla pregressa pericolosità (tant'è che in caso di sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione per esecuzione della pena, deve essere poi rinnovato il giudizio di pericolosità prima che la misura possa riprendere ilo suo corso), ma richiede la verifica di elementi concreti e attuali dai quali desumere che il soggetto continui a presentare una effettiva e non meramente ipotetica capacità di porre in pericolo i beni tutelati. Nel decreto impugnato, invece, manca del tutto un'analisi individualizzata della condotta tenuta dal proposto nel lungo arco temporale successivo all'ultimo reato, così come manca qualsiasi considerazione sull'evoluzione personale, sul percorso trattamentale e sull'effetto risocializzante delle misure custodiali subite. L'attualità viene, dunque, affermata per presunzione, in violazione dei principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza che governano il sistema delle misure di prevenzione.
3.4.Col quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 27, comma 6, d.lgs. 159/2011 - l'inefficacia della confisca per decorso del termine massimo di durata del giudizio di prevenzione. Nel decreto impugnato la Corte d'Appello conferma la misura patrimoniale disposta dal Tribunale di Trapani, nonostante il giudizio di appello si sia protratto per un arco temporale ampiamente superiore a quello massimo consentito dalla legge, decorrente dalla data di proposizione dell'impugnazione avverso il decreto di primo grado e comprensivo delle sole sospensioni espressamente consentite dall'ordinamento (Sez. 6, 9 luglio 2025, n. 25204). Nel caso di specie, il giudizio di appello si è protratto per un periodo superiore a tre anni dalla proposizione dell'impugnazione avverso il decreto del Tribunale di Trapani, senza che risulti una sospensione legittima idonea a sterilizzare il decorso del termine massimo. La Corte d'Appello, pur a fronte di tale dato oggettivo e pacifico, omette qualsiasi verifica puntuale sulla scansione temporale del procedimento e sulla corretta applicazione dell'art. 27, comma 6, d.lgs. cit. limitandosi a confermare la confisca come se il limite temporale non operasse.
3.5.Col quinto motivo si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca dei terreni su cui insiste l'immobile familiare sito in Marsala nella c/da Colombaio Lasagna, per insussistenza del requisito della provenienza illecita delle risorse economiche utilizzate per l'edificazione del predetto bene.
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Nel decreto impugnato la Corte d'Appello conferma la confisca dei terreni sui quali insiste l'immobile adibito ad abitazione familiare, ritenendo che l'acquisto e la successiva edificazione siano espressione di una disponibilità patrimoniale riconducibile alla pericolosità del proposto e, come tale, priva di adeguata giustificazione lecita. Nello specifico, si fa riferimento ai seguenti beni: a) fabbricato per civile abitazione (villino) composto da nr. 8,5 vani tra piano terra e primo, con annesso e pertinente terreno, occupante una superficie complessiva di are 03.12 tra superfici coperte e scoperte sito in Marsala (TP) nella C/da Colombaio Lasagna, identificato al foglio 155 particella 1436 (ex 734 -735-733-732 - 976-731-736-737), edificato giusta concessione edilizia n. 1905/12 rilasciata il 21.12.2012 sopra un terreno acquistato in data 20.11.2006 per il prezzo dichiarato di euro 20.500,00, unitamente ad altro terreno di are 20.70, sito in Marsala (TP) nella Contrada Colombaio Lasagna, identificato catastalmente al foglio 155 particelle 465 466-739-740-741- 977-978. b) are 03.40 di terreno, sito in Marsala (TP) nella Contrada Colombaio Lasagna, identificato catastalmente al foglio 155 particella 738, acquistato nell'anno 2616 per un prezzo dichiarato di euro 3.000,00; c) fabbricato abusivo sito in Marsala nella C/da Colombaio Lasagna edificato in mancanza di concessione edilizia sul lotto di terreno identificato al foglio LS5 particella 1436. La statuizione è affetta da violazione di legge e da vizio di motivazione, poiché il giudice della prevenzione ha operato una ricostruzione del tutto distorta del fatto storico dell'acquisto del terreno, omettendo di confrontarsi con una pluralità di elementi decisivi, specificamente dedotti dalla difesa, che collocano l'operazione economica in un contesto familiare, solidaristico e cronologicamente incompatibile con qualsiasi ipotesi di provenienza illecita delle risorse. È pacifico in atti che il terreno fu acquistato nel 2006 dalla madre di LA NC, CE RM, in un momento in cui l'immobile non era ancora stato edificato e quando l'operazione era programmaticamente finalizzata alla futura costruzione della casa coniugale dei promessi sposi LA NC e DA NN IA. Tale circostanza, lungi dall'essere marginale, costituisce il primo e decisivo indice di liceità, poiché colloca l'acquisto in una fase storica antecedente non solo alla realizzazione dell'immobile, ma anche alla stessa emersione di qualunque profilo di pericolosità prevenzionale in capo allo LA. La Corte, tuttavia, ha ritenuto di svalutare tale dato valorizzando la presunta assenza di capacità economica reddituale in capo alla sig.ra CE RM, madre
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del proposto e alla sig.ra De CO TO IA, suocera del proposto, muovendo dal rilievo che, alla data dell'acquisto, le stesse non disponevano di redditi formalmente dichiarati. Si tratta di una motivazione priva di pregio logico e giuridico, poiché confonde la nozione di "reddito" con quella, ben diversa, di risparmio familiare risalente nel tempo. Alla data dell'acquisto del terreno, le somme utilizzate non erano il frutto di redditi prodotti nell'anno, ma di accantonamenti progressivi e risparmi familiari maturati negli anni, messi in comune proprio in vista dell'acquisto del bene e della costruzione dell'abitazione destinata al nuovo nucleo coniugale. La motivazione della Corte si arresta, infatti, al rilievo meramente formale della mancanza di redditi dichiarati nell'anno 2006, assumendo tale dato come indice dirimente di incapienza economica, senza tuttavia individuare alcun concreto riscontro di entrate illecite o di operazioni finanziarie anomale. Così operando, il giudice ha sostituito l'onere della prova della provenienza illecita con una presunzione di segno inverso, fondata esclusivamente sull'assenza di redditi ufficiali, presunzione che non trova alcun supporto fattuale e che risulta, per ciò stesso, logicamente e giuridicamente inadeguata a sorreggere la misura ablativa. L'apporto congiunto delle due famiglie - quella di origine del proposto e quella della futura moglie - non costituisce affatto un indice di anomalia o di opacità, ma è, al contrario, sintomo tipico di sostentamento familiare, espressione della necessità di unire le forze economiche per il raggiungimento di un obiettivo comune, quale la realizzazione della casa coniugale. La Corte, invece, ha letto tale circostanza in chiave sospettosa, senza spiegare per quale ragione una dinamica familiare solidaristica dovrebbe essere interpretata come indice di illiceità. A ciò si aggiunga un dato dirimente, del tutto ignorato nel decreto: LA NC non aveva commesso alcun reato anteriormente all'acquisto del terreno. Alla data del 2006, non risulta alcuna condotta penalmente rilevante a suo carico che possa, anche solo astrattamente, fungere da base per un giudizio di pericolosità o per ipotizzare la disponibilità di proventi illeciti. La confisca del bene viene, dunque, ancorata a una pericolosità inesistente al momento dell'acquisto, in palese violazione del principio secondo cui la pericolosità sociale non solo costituisce presupposto della confisca, ma ne delimita anche l'ambito temporale di operatività. La Corte tenta di superare tale ostacolo valorizzando i fatti oggetto della sentenza del 2006. Tuttavia, anche sotto questo profilo la motivazione risulta radicalmente viziata.
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Le condotte cui si riferisce tale pronuncia consistono in episodi di cessione di lieve entità, per loro natura incapaci di generare proventi significativi, e comunque del tutto non proporzionabili al costo di acquisto del terreno. La Corte non svolge alcuna valutazione sulla entità economica effettiva di tali condotte, né spiega come introiti di modesta entità possano essere stati idonei a finanziare un investimento immobiliare, cosi limitandosi a un richiamo meramente nominale del precedente penale. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la confisca di prevenzione richiede un accertamento concreto del nesso tra il bene e la pericolosità, con particolare riguardo alla capacità delle condotte valorizzate di produrre risorse economicamente apprezzabili e che la confisca non può essere fondata su mere presunzioni, ma richiede un accertamento concreto del nesso tra il bene e la pericolosità del proposto, con specifico riguardo alla provenienza delle risorse utilizzate per l'acquisto (Cass. pen., Sez. 1, 2 febbraio 2023, n. 4489). Nel caso di specie, tale accertamento manca del tutto. Ne deriva che la Corte ha operato una retroproiezione indebita della pericolosità, utilizzando fatti successivi, condotte di lieve entità e valutazioni astratte sulla capacità economica dei familiari per contaminare un'operazione economica antecedente, lecitamente realizzata e pienamente giustificata sotto il profilo familiare. Così operando, il giudice della prevenzione ha violato il principio, più volte affermato dalla Cassazione, secondo cui non possono essere ablati beni acquistati in epoca anteriore alla manifestazione della pericolosità sociale (Cass. pen., Sez. VI, 10 dicembre 2024, n. 45280).
-
3.6.Col sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per difetto di autonoma e rigorosa valutazione della posizione della terza interessata - DA NN IA, moglie del proposto illegittima applicazione di automatismi presuntivi fondati sul vincolo coniugale e sulla "assenza di redditi" - insussistenza di prova della disponibilità sostanziale in capo al proposto violazione degli artt. 20 e ss. d.lgs. 159/2011, artt. 24 e 42 Cost., art. 1 Prot. add. CEDU. Nel decreto impugnato la Corte d'Appello, nel confermare la confisca di una parte significativa del compendio formalmente intestato a DA NN IA, muove da un presupposto metodologico che si rivela decisivo e, al contempo, viziato, laddove afferma che "in materia di misure di prevenzione patrimoniali l'accerta mento giudiziale delia disponibilità in capo al proposto dei beni formalmente intestati a terzi opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi dello stesso prevenuto... in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità può legittimamente affermarsi senza la necessità di specifici
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accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario" (cfr. decreto, pag. 33). La "assenza di redditi" o la modestia degli stessi, la giovane età e la relazione coniugale vengono valorizzate come fattori idonei, da soli, ad "avvalorare e confermare la presunzione di disponibilità indiretta" del proposto rispetto alle attività economiche (e, per riflesso, alle provviste e ai beni) formalmente riferibili alla moglie. Tale costruzione motivazionale è affetta, anzitutto, da violazione di legge, perché sostituisce l'accertamento richiesto dal d.lgs. n. 159/2011 in tema di confisca di prevenzione di beni formalmente intestati a terzi con un criterio presuntivo di tipo "familiare" trattato come sufficiente in sé. In materia patrimoniale, invece, l'ablazione nei confronti del terzo esige che il giudice verifichi in modo effettivo, e non meramente enunciato, la riconducibilità sostanziale del bene o delle provviste al proposto, attraverso una motivazione che dia conto delle modalità di acquisto, gestione, godimento e, soprattutto, dell'itinerario concreto della provvista. La Corte, pur evocando il tema della disponibilità indiretta, non svolge una ricostruzione effettiva del passaggio logico essenziale: non dimostra, cioè, perché la titolarità e la gestione di DA NN IA debbano ritenersi apparenti e quali elementi concludenti attestino una disponibilità sostanziale del proposto, distinta dalla fisiologica comunanza di vita e di interessi tipica del rapporto familiare. L'errore si manifesta con evidenza proprio nella parte in cui la Corte assume la "mancanza di risorse proprie" come grimaldello probatorio. Ma una simile impostazione non può reggere sul piano della legittimità, perché confonde il dato reddituale annuo con la capacità economica complessiva e, soprattutto, elude la necessità di ricostruire la provvista in modo effettivo. La confisca nei confronti del terzo non può essere "agganciata" in modo indifferenziato alla pericolosità del proposto, specie quando la piattaforma dimostrativa proietta retroattivamente la sproporzione o la ricostruzione patrimoniale. Nel caso di DA NN IA, invece, la Corte territoriale non conformandosi ai principi già descritti, afferma la riconducibilità dei beni e delle attività al proposto sulla base di indicatori generici e, soprattutto, senza una compiuta verifica del nesso "provvista-acquisto" e senza distinguere tra la naturale interdipendenza economica familiare e la disponibilità sostanziale penalpreventiva. Questa stessa logica, tuttavia, viene abbandonata per gli altri beni e per il complesso aziendale e finanziario, che vengono confermati senza che il decreto dia conto con pari rigore di quale concreta provvista illecita sarebbe stata impiegata, in quale arco temporale e con quale catena causale, finendo per risolvere l'ablazione in un giudizio sostanzialmente "di status": coniuge del proposto, redditi bassi, dunque riconducibilità.
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3.7. Col settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per erronea conferma della confisca dell'impresa individuale e dei beni mobili e mobili registrati illegittimo ricorso al difetto di "specifiche deduzioni difensive" quale criterio sostitutivo dell'onere motivazionale del giudice - violazione degli artt. 20, 24 e 27 d.lgs. 159/2011, artt. 24 e 42 Cost., art. 1 Prot. add. CEDU. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo costante che, anche in presenza di una sproporzione patrimoniale ritenuta sussistente, il giudice della prevenzione è tenuto a svolgere una valutazione autonoma, analitica e individualizzata per ciascun bene oggetto di ablazione, dovendo verificare il nesso concreto tra la pericolosità del proposto, la provvista illecita e il singolo cespite. È stato affermato che la confisca di prevenzione non può essere disposta in modo cumulativo o indifferenziato, ma richiede una motivazione specifica per ogni bene, non potendo il giudice supplire alle carenze dimostrative mediante presunzioni generalizzate o automatismi (Cass. pen., Sez. VI, 10 dicembre 2024, n. 45280). Nel caso di specie, la Corte non spiega perché l'impresa individuale e i beni mobili e mobili registrati sarebbero sproporzionati, in quale arco temporale tale sproporzione si sarebbe manifestata, quali risorse illecite sarebbero state impiegate per la loro acquisizione o mantenimento, né se tali beni siano effettivamente riconducibili alla fase di accertata pericolosità.
3.8. Con l'ottavo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per difetto di autonoma valutazione della posizione di CE RM - madre del proposto quale terza intestataria originaria dei beni - erronea applicazione degli artt. 20 e ss. d.lgs. 159/2011 - violazione degli artt. 24 e 42 Cost. e dell'art. 1 Prot. add. CEDU. Nel decreto impugnato la Corte d'Appello, nel confermare la confisca dei terreni su cui insiste l'immobile familiare, afferma che tali beni, pur formalmente intestati a CE RM, debbano ritenersi riconducibili alla sfera di disponibilità del proposto, valorizzando il legame familiare e la ritenuta assenza di una capacità economica autonoma della stessa. Tale statuizione è affetta da violazione di legge e da motivazione apparente, poiché la Corte omette del tutto di svolgere una valutazione autonoma, individualizzata e rigorosa della posizione di CE RM, la quale viene attratta nell'area ablativa per un mero riflesso della posizione del figlio, senza che venga dimostrata né la fittizietà dell'intestazione né la concreta disponibilità sostanziale dei beni in capo al proposto. La Corte non indica alcun elemento concreto da cui desumere che CE RM abbia agito quale intestataria fittizia, né dimostra che il bene sia stato, in concreto, nella disponibilità sostanziale di LA NC.
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3.9. Col nono motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento del fatto storico dell'acquisto del terreno erronea valutazione della capacità economica di CE RM e indebita svalutazione del risparmio familiare. Nel decreto impugnato la Corte ritiene che l'acquisto del terreno da parte di CE RM, avvenuto nel 2006, non sia sorretto da adeguata giustificazione lecita, valorizzando la mancanza di redditi dichiarati nell'anno di riferimento e assumendo tale dato come indice dirimente di incapienza economica. La motivazione è illogica e giuridicamente errata, poiché come già esposto col motivo confonde il concetto di reddito annuale con quello, distinto e giuridicamente rilevante, di risparmio familiare risalente nel tempo. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la capacità economica del terzo non può essere valutata esclusivamente sulla base dei redditi dichiarati in un singolo periodo d'imposta, dovendosi tenere conto dei risparmi pregressi e degli apporti familiari leciti (Cass. pen., Sez. VI, 10 dicembre 2024, n. 45280). In difetto di tale analisi, il giudizio sulla provenienza delle risorse si risolve in una presunzione astratta, priva di base fattuale. Nel caso di CE RM, la Corte non individua alcun versamento in contanti sospetto, alcuna movimentazione finanziaria anomala, né alcun flusso incompatibile con una dinamica familiare lecita, arrestando la motivazione al solo rilievo formale dell'assenza di redditi dichiarati.
3.10 Col decimo motivo si deduce violazione di legge per indebita retroproiezione della pericolosità e per confisca di beni acquistati in epoca anteriore alla sua manifestazione. Nel decreto impugnato la Corte include nell'area ablativa beni acquistati da CE RM nel 2006, utilizzando, a sostegno della confisca, fatti e condotte riferibili ad epoche successive e comunque riconducibili alla posizione del figlio. Come già esposto, nel caso di specie, alla data dell'acquisto del terreno non risultava alcuna pericolosità prevenzionale in capo a LA NC, con la conseguenza che, a fortiori, essa non può essere ravvisata in capo a CE RM, soggetto del tutto estraneo a contesti delittuosi. La confisca si fonda, pertanto, su una retroproiezione indebita e capziosa della pericolosità, che finisce per travolgere un'operazione economica lecita e risalente.
3.11.Con l'undicesimo motivo si deduce violazione dei principi di proporzionalità e tutela del diritto di proprietà del terzo estraneo - funzione surrettiziamente sanzionatoria della confisca. La conferma della confisca nei confronti di CE RM incide in modo definitivo su beni destinati a finalità abitative familiari, senza che sia stata dimostrata alcuna partecipazione della stessa a condotte illecite né la strumentalità del bene rispetto ad attività criminali. La Corte costituzionale ha chiarito che le misure di prevenzione patrimoniali, pur non avendo natura penale, incidono in modo irreversibile sul diritto di proprietà
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e richiedono un accertamento rigoroso e proporzionato dei presupposti applicativi (Corte cost., 17 dicembre 2024, n. 203). Nel caso di specie, tale accertamento manca, sicché la confisca assume una funzione meramente afflittiva nei confronti di un soggetto terzo ed estraneo in violazione degli artt. 42 Cost. e 1 Prot. add. CEDU.
4. I ricorsi sono stati trattati ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni - senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono, nel loro complesso, infondati pur presentando tratti di inammissibilità.
2. Il quarto motivo di ricorso sebbene involga la sola confisca, rilevandone l'intervenuta inefficacia ex art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, merita di essere trattato in via preliminare. Esso è generico e manifestamente infondato. A pag. 15 del provvedimento impugnato la Corte di appello dà atto dei plurimi rinvii richiesti dalla difesa sia prima che dopo il provvedimento di proroga del 26 giugno 2024, e della intervenuta sospensione ex artt. 26, comma 6, e 24, comma 2, d.lgs. n 159 del 2011. Nello specifico si osserva che all'udienza del 5 giugno 2023 l'avv. Francesca Frusteri, in sostituzione dell'avv. Luigi Pipitone, richiedeva un rinvio, all'esito del quale l'udienza era stata rinviata al 13 settembre 2023 con sospensione dei termini di efficacia;
all'udienza del 17 gennaio 2024, alla quale il procedimento veniva rinviato per problemi di collegamento, l'avv. Francesca Frusteri richiedeva un rinvio per impedimento del difensore, rinvio accordato con sospensione dei termini di efficacia della confisca all'udienza del 8 maggio 2024; all'udienza del 26 giugno 2024, fissata a seguito di rinvio operato per diversa composizione del Collegio, veniva disposta la proroga di sei mesi del procedimento ex art. 24, comma 2, d.lgs. cit.; all'udienza del 6 novembre 2024, a seguito di adesione all'astensione proclamata dall'associazione di categoria da parte dei difensori, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 12 febbraio 2025 con sospensione dei termini di efficacia della confisca, udienza in cui l'avvocato Raffaele Bonsignore chiedeva un rinvio per impedimento, accordato al 23 aprile 2025, udienza in cui veniva richiesto altro rinvio per motivi di salute, accordato per l'udienza del 20 giugno 2025 in cui
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l'avvocato Bonsignore richiedeva altro rinvio per impedimento con ulteriore sospensione dei termini di perenzione della confisca. Al netto, pertanto, del tempo intercorso tra l'udienza del 13 settembre 2023 al 17 gennaio 2024, di quello tra l'udienza del 8 maggio 2024 al 26 giugno 2024 e del periodo intercorrente tra l'appello proposto il 31 ottobre 2022 e la prima udienza celebrata il 5 giugno 2023 - come puntualmente indicati nella requisitoria del Procuratore generale l'ambito temporale risulta complessivamente inferiore ai termini di perenzione previsti dall'art. 27, comma 6, d.lgs. cit. Rispetto a tale ricostruzione, peraltro, il motivo in esame avanza deduzioni generiche: "[n]el decreto impugnato la Corte d'Appello conferma la misura patrimoniale disposta dal Tribunale di Trapani, nonostante il giudizio di appello si sia protratto per un arco temporale ampiamente superiore a quello massimo consentito dalla legge, decorrente dalla data di proposizione dell'impugnazione avverso il decreto di primo grado e comprensivo delle sole sospensioni espressamente consentite dall'ordinamento (Sez. 6, 9 luglio 2025, n. 25204). Nel caso di specie, il giudizio di appello si è protratto per un periodo superiore a tre anni dalla proposizione dell'impugnazione avverso il decreto del Tribunale di Trapani, senza che risulti una sospensione legittima idonea a sterilizzare il decorso del termine massimo. La Corte d'Appello, pur a fronte di tale dato oggettivo e pacifico, omette qualsiasi verifica puntuale sulla scansione temporale del procedimento e sulla corretta applicazione dell'art. 27, comma 6, limitandosi a confermare la confisca come se il limite temporale non operasse.". Laddove come visto non è affatto così, avendo la Corte di appello affrontato puntualmente la questione (riportando con precisione anche i conteggi attraverso i quali non risulta sforato il termine per le intervenute proroghe e per i numerosi rinvii richiesti dalle difese, utili per la sospensione). Tanto precisato, nel passare all'esame degli altri motivi di ricorso è opportuno, preliminarmente ricordare che l'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 esplicitamente limita la possibilità di ricorrere per cassazione alla sola violazione di legge. Non è infatti consentito dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., consistendo il controllo del provvedimento nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali (Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, [...], Rv. 247514). Laddove nel caso di specie i motivi di ricorso fanno spesso riferimento oltre che alla violazione di legge anche al vizio di motivazione, denotando sotto tale profilo evidenti aspetti di inammissibilità.
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Ciò senza considerare che, come si dirà nel prosieguo della trattazione, i profili di inammissibilità rilevati sono, in realtà diversi, risultando in diversi casi le censure formulate in termini di assoluta genericità. La conclusione in termini di infondatezza nel loro complesso dei ricorsi, e quindi di rigetto e non di inammissibilità degli stessi, cui è giunta questa Corte - nonostante gli evidenti profili di inammissibilità è, in definitiva, dipesa precipuamente dal fatto che la questione posta col secondo motivo di ricorso - sulla utilizzabilità della sentenza di assoluzione definitiva - comporta, come si vedrà, la necessità di una disamina piuttosto articolata.
3.Generico è innanzitutto il primo motivo di ricorso. Per prima cosa occorre rilevare come la verifica della sussistenza della pericolosità sociale si pone su un piano non del tutto coincidente con quello della verifica dell'esistenza di reati lucrogenetici che legittimano la confisca, specie là dove la prima è connessa ai presupposti della misura di prevenzione personale ex art. 4, comma 1, lett. c), che richiama le ipotesi di cui all'art. 1 (e pertanto anche quella di cui alla lettera c) di tale art. 1), la seconda è limitata alla sola ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 1, comma 1, lgs. cit. (anche se alcuni reati, quali quelli, ad esempio, collegati alle armi, sebbene non direttamente riconducibili al novero dei reati lucrogenetici, ben possono risultare indicativi, nel contesto in cui sono ascritti, di connesse condotte legate al profitto). Tale questione, come segnala il P.G. nella requisitoria scritta, risulta, invece, cumulativamente e genericamente trattata con il primo motivo di ricorso che, invero, tratta i presupposti della misura personale con quelli della confisca che necessita dell'accertamento della pericolosità nel perimetro del periodo interessato dall'arricchimento, ovvero della previa verifica dell'esistenza di beni entrati nella disponibilità del proposto grazie alla commissione di reati lucrogenetici e, pertanto, considerati per ciò solo illeciti dall'ordinamento. Ai fini della confisca, infatti, non rileva l'attualità della pericolosità sociale, che assume invece rilievo ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione personale. Il motivo si pone più come una premessa generale di quanto poi illustrato coi motivi successivi e pecca quindi di genericità nella misura in cui, appunto, opera un discorso generale che riguarda i due diversi piani della misura di prevenzione, quello personale e quello patrimoniale che solo rispetto a determinati aspetti coincidono, e che vengono invece in buona sostanza, sia pure genericamente, accumunati. Soprattutto la misura personale merita un determinato discorso a sé sul requisito dell'attualità, laddove al più possono coincidere i parametri valutativi
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relativi all'accertamento della pericolosità, implicante in ogni caso la tipizzazione delle condotte e la verifica dell'abitualità, e alle fonti utilizzabili in ambito prevenzionale (dovendosi, ad esempio, escludere, come si dirà in seguito, la possibilità di desumere elementi dalle pronunce assolutorie definitive che hanno escluso in maniera assoluta un determinato fatto). Tale aspetto verrà tuttavia trattato allorquando si affronterà il secondo motivo di ricorso che contesta tra l'altro proprio l'utilizzo di sentenza assolutoria. Sicché, in definitiva, deve affermarsi che non vi è stata un'indebita estensione del profilo della pericolosità sociale lucrogenetica, che è quella che rileva ai fini della misura patrimoniale della confisca, mediante il riferimento anche ai reati offensivi della sanità e tranquillità pubblica - quali quelli in materia di armi che assumono evidentemente rilievo ai fini della pericolosità giustificativa della misura personale. Il decreto in alcuni punti descrive la complessiva vicenda prevenzionale in via generale, ma poi allorquando si tratta di valutare la misura patrimoniale si sofferma sui fatti lucrogenetici. A differenza di quanto assume la difesa col primo motivo di ricorso, non è mancata la cd. fase constatativa e la tipizzazione delle condotte ne ha costituito una evidente conseguenza tratta con argomenti e riferimenti alle fonti - legittimamente -utilizzate, adeguatamente vagliate da parte della Corte di appello. Di tanto si darà conto nel prosieguo della trattazione.
4. Il secondo motivo che contesta la perimetrazione temporale iniziale della pericolosità sociale del proposto NC LA indicata nel provvedimento impugnato - che individua nel 2006 "l'anno genetico", come lo si definisce in ricorso, della pericolosità sociale impone le preliminari precisazioni che seguono, ponendo, esso, innanzitutto il tema della utilizzabilità, ai fini della decisione prevenzionale, della sentenza di assoluzione definitiva. Il riferimento è alla pronuncia assolutoria che afferisce a condotte relative al 2006, in quanto tali incidenti appunto sulla perimetrazione iniziale (laddove il profilo dell'attualità relativo alla sola misura personale verrà in rilievo analizzando il terzo motivo di ricorso ad esso dedicato). Premesso che la decisione impugnata al pari di quella di primo grado - ha valorizzato, specie ai fini dei presupposti di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. cit., anche la commissione di reati in materia di armi commessi nel 2006, 2009 e 2017 e tre procedimenti pendenti in materia di stupefacenti nel 2013, 2017 e 2019, rispetto ai quali non si pongono particolari problematiche di utilizzabilità delle rispettive fonti rivenienti da sentenze di condanna, sia pure in alcuni casi non definitive, sui quali si tornerà in seguito, occorre esaminare la specifica questione
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dell'utilizzo della sentenza emessa in data 12 maggio 2014 dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento penale n. 3770/2010 R.G.N.R. - già pendente presso la D.D.A. di Palermo anche per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 e poi trasferito alla Procura della Repubblica di Marsala che ha assolto NC LA, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con la formula "perché il fatto non sussiste" da reati in materia di stupefacenti risalenti al 2006 - sentenza a cui faceva seguito l'appello del P.G. che vi aveva poi rinunciato.
4.1.La questione è stata specificamente affrontata nella requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, che, dopo aver fatto riferimenti specifici al contrasto registrato nella giurisprudenza di questa Corte, ha concluso condividendo l'approdo, (che assume oramai maggioritario per avere superato il contrasto segnalato con la relazione dell'Ufficio del Massimario n. 51/2023 del 17 novembre 2023), della inutilizzabilità tout court della sentenza di assoluzione. Si riferisce, in particolare, il P.g. alla decisione di questa Corte, Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 28014501, secondo cui il giudice della prevenzione, in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non può ritenere rilevanti, in base al principio della "valutazione autonoma", fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità. Segnala, il P.G., che l'approdo è stato di recente ribadito da Sez. 6, n. 45280 del 30/10/2024, [...], Rv. 287312 - 01, osservando che, nonostante l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, non può attribuirsi rilevanza, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione posto che, in virtù del principio di non contraddizione dell'ordinamento e della presunzione di innocenza come interpretata dalla Corte EDU, la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità. Indi, il P.g. reputa «asfittica l'idea che, a fronte di un giudizio che ha escluso la sussistenza del reato, possa poi assegnarsi rilevanza alla stessa attraverso l'estrapolazione, necessariamente frammentaria e parcellizzata, di taluni elementi che si ritengono significativi per provare quegli stessi reati la cui prova non risulta essere stata fornita nella competente sede giudiziaria». Tanto premesso, il P.g. conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato ritenendo che la impossibilità di considerare i fatti-reato del 2006, per i quali vi è stata pronuncia assolutoria definitiva, incidendo sul presupposto della
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pericolosità sociale renda scoperta la perimetrazione temporale iniziale come individuata dai giudici di merito;
il P.g. chiede, in via subordinata, la rimessione della questione alle Sezioni Unite, ove non si dovesse condividere l'impostazione da lui suggerita.
4.2. Ritiene a tal punto il Collegio di dover riportare, sia pure sinteticamente, i passaggi salienti di quelli che sono indicati come gli orientamenti contrapposti di questa Corte in materia, attraverso il riferimento alle pronunce delle singole Sezioni che hanno avuto modo di affrontare la questione nello specifico (il contrasto è dato come tuttora persistente nella recente relazione dell'Ufficio del Massimario n. 16/26 del 27 febbraio 2026). In particolare, come segnala la stessa relazione dell'Ufficio del Massimario, si registra un primo orientamento secondo cui il giudice della prevenzione può valutare autonomamente i fatti oggetto di accertamento in sede penale. II riferimento è sia a fattispecie nelle quali venivano in rilievo ipotesi di pericolosità "generica" (Sez. I, n. 38899 del 29/10/2025, [...], Rv. 289060-01; Sez. 6, n. 23923 del 03/04/2023, [...], n.m.; Sez. 2,n. 15704 del 25/01/2023, [...], Rv. 284488-01; Sez. 6, n. 9069 del 02/02/2023, [...], n.m.; Sez. 2, n. 4191del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655-01; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, [...], Rv. 281862-01; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [...], Rv. 277225- 05), sia a fattispecie nelle quali venivano in rilievo ipotesi di pericolosità "qualificata" (Sez. 2, n. 19880 del 29/03/2019, [...], Rv. 276917-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, [...], Rv. 266364-01; Sez. 5, n. 32353 del 16/05/2014, [...], Rv. 260482-01; Sez. 1, n. 6613 del 17/01/2008,[...], Rv. 239358-01).
sentenza
definitiva
Secondo un secondo orientamento, invece, la di assoluzione impedisce di assumere il medesimo fatto di reato quale sintomo di pericolosità del proposto. Il riferimento è alle fattispecie nelle quali venivano in rilievo ipotesi di pericolosità "generica" (Sez. 6, n. 45280 del 30/10/2024, [...], Rv. 287312-01; Sez. 1, n. 4489 del 26/10/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284166- 01; Sez. 5, n. 182 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145-01; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, [...], Rv. 264319-01). Da ultimo si segnala Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024, [...], Rv. 287063- 01 (relativa ad ipotesi di pericolosità "generica"), secondo cui in tema di misure di prevenzione, il giudice, ai fini del giudizio di pericolosità, può valutare non solo gli elementi di fatto accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto.
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Tale pronuncia sebbene sembri escludere la possibilità di utilizzare elementi rivenienti anche da pronunce assolutorie non definitive (trattandosi di pronunce che rientrano nel novero di quelle escludenti la responsabilità), finisce per altro verso con l'estendere l'utilizzabilità agli elementi emergenti dai procedimenti pendenti di là della intervenuta emissione di una pronuncia di condanna sia pure non definitiva, perché ciò che rileverebbe è che nell'ambito di tali procedimenti siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto ovvero non siano stati formulati giudizi escludenti la responsabilità del proposto (sicché a rigore anche il decreto di archiviazione potrebbe non essere preclusivo dell'utilizzabilità degli eventuali elementi da esso emergenti nella misura in cui non contiene un giudizio escludente la responsabilità penale. D'altra parte, il decreto di archiviazione è comunque superabile mediante il provvedimento di riapertura delle indagini sicché a rigore non è idoneo ad escludere la valorizzabilità, ai fini prevenzionali, degli eventuali elementi ad esso sopravvenuti). Ciò posto, tuttavia deve rilevarsi che il profilo della inutilizzabilità a fini prevenzionali della sentenza definitiva di assoluzione è stato affermato nelle recenti pronunce delle Sezioni Unite che si sono pronunciate in materia di misure di prevenzione. Innanzitutto, Sez. U, Sentenza n. 2648 del 10/07/2025, dep. 22/01/2026, Scinardo, Rv. 289227 - 01, nel pronunciarsi in ordine alla specifica questione posta in tema di revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in motivazione ha, tra l'altro, evidenziato che la misura ablatoria non ha natura penale-sanzionatoria, bensì ripristinatoria, e che il differente rilievo costituzionale riconosciuto alla proprietà rispetto alla libertà personale giustifica una minore stabilità del giudicato penale rispetto a quello di prevenzione. Hanno in particolare affermato le Sezioni Unite che gli omogenei approdi cui sono pervenute la Corte di cassazione e la Corte costituzionale sono stati condivisi da Corte EDU, 21/06/2025, Garofalo
contro
Italia, la quale ha ulteriormente confermato che la confisca di prevenzione non ha natura sanzionatoria, ma ripristinatoria rispetto all'arricchimento ingiustificato, in quanto priva il proposto o i terzi interessati dei profitti delle attività illecite presumibilmente commesse dal proposto stesso nel periodo di pericolosità. L'applicazione di tale misura non rientra, pertanto, nella sfera di operatività dell'art. 7 CEDU, né, tantomeno, implica la formulazione di un'accusa penale, cosicché non operano le garanzie della presunzione di innocenza di cui all'art. 6, par. 2, CEDU e del ne bis in idem di cui all'art. 4 Prot. 7 CEDU. Indi, le Sezioni Unite adducono le «peculiari connotazioni dello statuto probatorio del procedimento di prevenzione, che presenta rilevanti
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tratti di autonomia rispetto al giudizio penale (citando Sez. 6, n. 921 del 11/11/2014, dep. 2015, [...], Rv. 261842), ed evidenziano come siano diversi: «<a) l'oggetto dell'accertamento, che nel primo è costituito dalla pericolosità del soggetto, desunta da specifiche circostanze;
b) i relativi strumenti di verifica, attraverso la individuazione di circostanze aventi rilevanza indiziante ai fini della pericolosità; c) la finalità del procedimento, che nel giudizio di prevenzione è quella di garantire la sicurezza collettiva, non la repressione punitiva per i fatti di reato accertati». E, se è vero che Sez. U, Scinardo, fatta la premessa indicata, ha affermato in motivazione che in tema di misure di prevenzione personale, solo la sentenza definitiva di assoluzione, non dipendente da cause estintive, per una delle ipotesi di reato richiamate dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, determina l'impossibilità di assumere, ai fini dell'applicazione della misura, il medesimo fatto di reato quale sintomo di pericolosità qualificata del proposto, richiamando espressamente Sez. 1, n. 4489 del 26/10/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284166-01 (e, anche, in punto di valutazione della pericolosità generica, la conforme Sez. 6, n. 45280 del 30/10/2024, [...], Rv. 28731201) ovvero le pronunce annoverate nel secondo orientamento sopra citato;
è altrettanto vero, però, che, riguardo al caso specifico sottoposto al suo esame, le medesime Sezioni Unite hanno affermato che «[V]anno disattese, al riguardo, le obiezioni difensive, formulate nelle note depositate in data 6 febbraio 2025 degli avv.ti Coppi e Grasso, tese ad affermare la rilevanza di una sentenza assolutoria, pur non definitiva, in conformità all'insegnamento di legittimità, secondo cui, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi», citando, tra le altre, Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, [...], Rv. 266364-01 che si è pronunciata in tema di pericolosità qualificata. A sua volta la sentenza Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, [...], ha ribadito che «tra il procedimento di prevenzione e il processo penale sussistono profonde differenze funzionali e strutturali: nel primo si giudicano condotte complessive, ma significative della pericolosità sociale, mentre nel secondo si giudicano singoli fatti da rapportare a tipici modelli di antigiuridicità. La ontologica diversità spiega, allora, la reciproca autonomia dei due processi e il fatto che nel procedimento di prevenzione il giudice è legittimato a servirsi di elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, prescindendo dalla conclusione alla quale si è pervenuti in tale sede, facendosi carico di individuare le circostanze di fatto rilevanti e ivi accertate per rivalutarle nell'ottica del giudizio di prevenzione>> (così in motivazione, Sez. U, Putignano, che richiama tra le tante Sez. 1, n. 5786
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del 21/10/1999, dep. 2000, Castelluccia, Rv. 215117 01; Sez. 1, n. 5522 del 03/11/1995, [...], Rv. 203027-01). «Per tale ragione è possibile che il giudice della prevenzione - osservano le Sezioni Unite-prenda atto dell'esistenza di un giudicato penale, relativo ad un "fatto" coincidente con una fattispecie delittuosa e per cui sia intervenuta una condanna passata in giudicato: in tal caso, infatti, gli "elementi di fatto" sono direttamente evincibili dalla sentenza che ha riconosciuto la loro conformità alla fattispecie di reato per cui è intervenuta la condanna. Nondimeno, è altresì possibile che l'accertamento "pieno" del fatto venga - in sede di prevenzione - desunto da una pronuncia che, in sede penale, abbia tuttavia dovuto constatare la intervenuta prescrizione del reato. In tale direzione conducono le norme di cui agli artt. 578 e 578-bis cod. proc. pen. e, in termini più attinenti al tema che ci occupa, la norma di cui all'art. 578-ter, cod. proc. pen., a tenore della quale il giudice della prevenzione può utilizzare le risultanze di un procedimento penale, non esitato in una sentenza di condanna, per ricavare e ricostruire gli "elementi di fatto" su cui fondare la diagnosi di pericolosità generica ex art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011». Proseguono le Sezioni Unite: «[I]'autonomia del giudizio penale, relativo alle medesime evidenze in fatto, si sostanzia, del resto, anche in termini di indipendenza del relativo esito, sia questo pregresso o parallelo al procedimento di prevenzione. In tale ipotesi, quindi, anche l'eventuale giudizio di assoluzione, per la diversa "grammatica probatoria" che connota l'accertamento di prevenzione, diretto a verificare la pericolosità del proposto, finisce per non ostacolare l'applicazione della misura di prevenzione, sempre che il fatto considerato dalle due situazioni processuali non sia stato escluso nella sua ontologica sussistenza da parte del giudice penale (Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, [...], Rv. 282655-01; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, [...], Rv. 281862; Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, [...], Rv. 277908 - 01; Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, [...], Rv. 254417 -01; Sez. 5, n. 1968 del 31/03/2000, [...], Rv. 216054-01)». «Ovviamente poiché l'art. 1, lett. b), d.lgs. cit. richiede che l'accertamento delle pregresse condotte delittuose ai fini della valutazione della pericolosità generica avvenga sulla base di «elementi di fatto», ciò che rimane saldo è che il giudice della prevenzione non può basare il suo accertamento su meri sospetti ed indizi, ma è tenuto a prendere in considerazione fatti storicamente apprezzabili, tali essendo anche quelli deducibili non solo da sentenze di condanna e/o di proscioglimento, ma anche da atti di indagine (così, sempre in motivazione, Sez. U Putignano, che cita tra l'altro Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, [...], Rv. 273976 - 01)».
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L'effettivo nodo che rimane da sciogliere sembra, dunque, essere il seguente: se anche la sentenza di assoluzione definitiva emessa ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., impedisce in ogni caso l'utilizzo, nell'ambito del procedimento di prevenzione - in cui non opera la presunzione di innocenza - degli elementi di fatto emersi nel procedimento conclusosi con l'esito assolutorio, o se invece possa stabilirsi caso per caso se quegli elementi possano avere un qualche rilievo ai fini prevenzionali, rimanendo, invece, quale punto fermo, senz'altro, quello della inutilizzabilità dell'epilogo assolutorio definitivo intervenuto ai sensi del primo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. (primo tra tutti quello che ha affermato l'insussistenza del fatto-reato). In ogni caso, il Collegio non ha ritenuto di rimettere la questione alle Sezioni Unite, come pure richiesto dal P.g. in via subordinata, ritenendo la particolarità davvero peculiare del caso di specie che induce peraltro già di per sé ad ulteriori riflessioni sull' 'assioma' dell'inutilizzabilità tout court della sentenza definitiva assolutoria. Ed invero, nel caso in esame sono stati in buona sostanza utilizzati per la decisione quei «<fatti storicamente apprezzabili» cui fa riferimento la sentenza Sez. U, Putignano, tratti direttamente da atti di indagine costituiti dagli esiti delle intercettazioni che i giudici dell'assoluzione definitiva hanno ritenuto di non poter utilizzare ai fini della decisione per una mera ragione processuale - mancata indicazione e richiesta di trascrizione delle conversazioni utili da parte del Pubblico Ministero. Da qui l'assoluzione, trattandosi di condotte di spaccio di stupefacenti la cui ricostruzione si fondava soprattutto sugli esiti delle intercettazioni. Ritenuta, pertanto, in virtù del principio dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, non preclusa la valutazione degli elementi di fatto rivenienti, nel caso di specie, direttamente dagli atti di indagine - in particolare dalla comunicazione di notizia di reato espressamente citata nel decreto di primo grado entrambi i decreti di merito hanno correttamente tenuto conto di quelle risultanze investigative nella ricostruzione afferente l'anno 2006 (che peraltro non consta solo di tali fatti). In particolare, il provvedimento di primo grado, espressamente richiamato sul punto da quello oggetto di impugnazione, ha proceduto ad un esame puntuale e dettagliato delle conversazioni intercettate, passandole in rassegna una per una e dando conto del loro significato e rilievo nell'ambito della complessiva ricostruzione attraverso cui è giunto a ritenere che gli interlocutori, tra i quali NC LA, trattassero di stupefacenti (in particolare cocaina). Secondo quanto è dato leggere nei provvedimenti di merito, le conversazioni intercettate nell'ambito del suddetto procedimento avevano quale oggetto del dialogo costi, qualità e modalità di
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pagamento relativi a sostanze stupefacenti, anche per consistenti quantitativi del valore di circa 15.000,00 euro a settimana. Sicché la Corte di appello conclude che il contenuto delle intercettazioni in parola consente di affermare che «LA NC svolgeva un'attività illecita, consistita nell'immettere sul mercato notevoli quantità di cocaina, mantenendo contestualmente relazioni con soggetti di particolare spessore criminale, dediti alla medesima attività» circostanze queste non oggetto di contestazione da parte della difesa che nulla osserva in ordine ai contenuti intercettivi essendo la sua censura rivolta unicamente all'utilizzabilità della sentenza assolutoria;
né risultano censure in tal senso dinanzi alla Corte di merito secondo quanto si riporta nel provvedimento impugnato a pag. 21). La difesa non considera che le conversazioni utilizzate dai giudici di merito erano rimaste estranee, per le ragioni indicate, al procedimento conclusosi con l'assoluzione definitiva e ben potevano quindi di là dell'interpretazione che si intenda dare al portato assolutorio irrevocabile - essere utilizzate nell'ambito del procedimento di prevenzione al pari di qualunque altro atto di indagine;
e ciò nella misura in cui da esse erano estraibili «elementi di fatto» idonei per l'accertamento di «fatti storicamente apprezzabili, tali essendo anche quelli deducibili non solo da sentenze di condanna e/o di proscioglimento, ma anche da atti di indagine>> (come precisa Sez. U Putignano). In definitiva, non si intravede la ragione per la quale debba essere preclusa al giudice della prevenzione di procedere ad una rinnovata valutazione che tenga conto degli elementi pretermessi in sede penale non in quanto ritenuti irrilevanti quanto piuttosto espunti come nel caso di specie - per ragioni processuali che non rendono tuttavia inutilizzabili quegli elementi medesimi (nel caso di specie le risultanze delle intercettazioni non sono state proprio considerate dal giudice della cognizione penale perché non oggetto di trascrizione).
4.3. Consegue che anche i rilievi afferenti all'utilizzo di una non meglio precisata sentenza del 2006 di condanna a pena condizionalmente sospesa sempre in materia di stupefacenti (l'unica che risulta citata dai giudici di merito è quella del 16 luglio 2008, irrevocabile il 2 ottobre 2008, per delitti commessi nel maggio e giugno 2006) risultano in ogni caso infondati dal momento che, per quanto sopra detto, deve ritenersi ricorrano nel caso di specie quegli ulteriori profili di pericolosità richiesti ai sensi dell'art. 166, comma 2, cod. pen. (cfr. per la puntuale valutazione effettuata dalla Corte di merito sul punto pag. 21 del decreto impugnato) Fermo restando che i giudici di merito hanno altresì valorizzato anche gli elementi emergenti nell'ambito dell'ulteriore procedimento penale n. 4098/2012 (già n. 1655/11) R.G.N.R. Proc. Marsala, sempre relativo a reati in materia di stupefacenti, il cui esito in termini di archiviazione per essersi registrata una fase
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di stallo nelle indagini nonostante le conversazioni già intercettate nell'arco del 2011 deponessero per certi versi per un'attività illecita - è stato rivalutato alla luce degli elementi sopravvenuti rispetto a quelli che avevano fondato il decreto di archiviazione, che, valutati complessivamente, consentivano di ritenere accertata anche la condotta illecita in questione. Il riferimento è, in particolare, al procedimento n. 1257/13 R.G.N.R. Proc. Marsala le cui risultanze (fondate sulle conversazioni intercettate e meglio descritte alle pagg. 22 e 23 del decreto di primo grado), avevano fatto emergere condotte sempre in materia di stupefacenti commesse nel 2013 per le quali è stato disposto il rinvio a giudizio nei confronti di LA NC (ovvero un provvedimento che non esclude il fatto-reato ma che anzi presuppone in un certo qual modo la fondatezza della notitia criminis). E, rispetto a tali risultanze, secondo quanto si precisa nel decreto impugnato, la difesa ha lamentato unicamente l'assenza, allo stato, di una pronuncia giudiziale che ne avvalori la fondatezza, senza tuttavia formulare alcuna specifica deduzione in merito al significato da attribuire alle conversazioni intercettate, che possa essere divergente rispetto a quello loro attribuito dal primo giudice. Sul punto la Corte di merito ha peraltro rilevato che il suddetto procedimento penale è stato nelle more definito in primo grado con sentenza del Tribunale di Marsala resa in data 27.9.2023, con cui LA NC è stato condannato alla pena di anni nove di reclusione ed euro 39.000 di multa (come da sentenza prodotta dal P.G. all'udienza del 26.6.2024). A differenza di quanto si assume in ricorso col secondo motivo, in scrutinio, l'arco temporale 2006/2013 non è rimasto dunque affatto scoperto, nei termini riduttivi indicati dalla difesa, sotto il profilo probatorio, essendo diverse le fonti utilizzate ed utilizzabili dalle quali i giudici di merito hanno tratto elementi che consentono di giungere in maniera univoca alla conclusione da essi raggiunta al riguardo. Tali elementi sono stati poi valutati, in un contesto di continuità, con quanto emerso anche in altri procedimenti penali successivi. In particolare anche il decreto di secondo grado, qui impugnato, non ha mancato di evidenziare - oltre i reati in materia di armi commessi nel 2009, nel 2017 e nel 2019 per cui il proposto ha riportato condanna o ha subito applicazione pena con sentenze irrevocabili, come risultanti dal certificato del casellario in atti - le seguenti ulteriori condotte di reato: la condotta di coltivazione di 860 piante di marijuana, risalente al luglio 2018, per la quale LA NC sulla base delle risultanze delle inequivoche immagini videoregistrate comprovanti la sua attività di coltivazione della piantagione in parola (come meglio illustrato alle pagg. 44-52 del decreto di primo grado), in ordine alle quali, precisa la Corte di appello, l'appellante non ha fornito alcuna spiegazione
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alternativa è stato dapprima sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in forza di ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Marsala datata 6.5.2019, successivamente revocata nonostante il permanere del grave quadro indiziario per la ritenuta cessazione delle esigenze cautelari, e poi rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Marsala;
precisando che il relativo procedimento penale, ancora pendente all'atto dell'emissione del decreto di primo grado, è stato definito in primo grado con sentenza del Tribunale di Marsala monocratica resa in data 12.7.2023 all'esito di giudizio abbreviato, con cui LA NC è stato condannato (unitamente al fratello LA LE) alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 40.000 di multa (sentenza prodotta dal P.G. all'udienza del 26.6.2024); la condotta illecita concernente la commissione di ben 27 reati di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. n.309/90, commessi dal 4.2.2017 al 31.7.2017 - per cui il predetto proposto ha riportato condanna definitiva con la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Marsala in data 6.2.2020, parzialmente riformala dalla Corte di Appello in data 22.4.2021 e divenuta irrevocabile il 13.5.2022. Per l'effetto - ha concluso la Corte di merito - «nessun dubbio può sussistere riguardo alla fondatezza del giudizio di pericolosità sociale, come formulato dal primo giudice nei confronti di LA, sussistendo all'evidenza nei suoi confronti i presupposti soggettivi di cui all'art. 4 lett. c) d.lgs. n. 159/2011, potendo il proposto qualificarsi come persona che vive abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose (avendo lungamente operato nel traffico di sostanze stupefacenti, risalendo addirittura alcune condotte a quando egli era minorenne), si da rientrare a pieno titolo nella categoria di soggetti di cui all'art.
1. lett. b), d.lgs. n. 159,2011, come richiamato dall'art.
4. lett. c) citato;
inoltre, il proposto può senz'altro qualificarsi anche quale soggetto dedito alla commissione di reati che offendono la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, ai sensi dell'art. I lett. c) d.lgs. citato, rientrando in tale nozione i reati tali da determinare un pregiudizio ad una moltitudine indeterminata di soggetti, e. dunque, un'offesa e un pericolo concreto per l'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione ed il senso della tranquillità e della sicurezza pubblica, e tra questi sicuramente i reati in materia di armi ma anche lo svolgimento in via continuativa, nei confronti di un numero indeterminato di soggetti, di un'attività di cessione di sostanze stupefacenti, notoriamente dannose per la salute, e quindi idonea a determinare un pregiudizio ad una moltitudine indeterminata di soggetti».
4.4.Risulta generico il ricorso nella parte in cui censura il decreto sul presupposto che non avrebbe dato conto della generazione degli illeciti guadagni,
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rivelandosi la critica priva di reale confronto con le congrue ragioni espresse dai Giudici di merito in ordine all'attività profusa dal proposto nell'ambito del traffico di sostanze stupefacenti idonea a creare quella provvista alla base degli arricchimenti attinti dalla misura ablatoria di prevenzione. In merito a tale aspetto la critica risulta generica anche nella parte in cui si muove, senza una linea logica di confine, tra misura reale, personale, attualità e perimetrazione della pericolosità sociale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 150 del 2011.
5.Quanto al profilo dell'attualità della pericolosità sociale di NC LA - che, come detto, rileva ai soli fini della misura di prevenzione personale messo in discussione col terzo motivo, è opportuno preliminarmente precisare che, come evidenzia il P.g. nella requisitoria scritta, seppure il ricorso critichi formalmente il provvedimento anche sotto il profilo della violazione di legge, l'impugnazione si risolve in censure che sono, inammissibilmente, rivolte alla motivazione del decreto, laddove questo, come già esposto ai punti che precedono, ha dato conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011, e non ha poi mancato di precisare, quanto al requisito dell'attualità, la reiterata commissione di fatti di reato in materia di stupefacenti ed armi (quest'ultimi risalenti al 2019). Ha altresì rilevato la Corte di appello che proprio a partire dal 10 aprile 2019 il proposto è stato sottoposto a misura cautelare (dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari) e che tale stato di detenzione si è protratto fino ad epoca successiva all'emissione del decreto impugnato, come risulta dalla documentazione in atti, da cui emerge che il prevenuto era ancora detenuto almeno fino al novembre 2024; e ha osservato al riguardo che ciò indubbiamente consente di ritenere, da un lato, che la cessazione delle manifestazioni di pericolosità è stata imposta dalla sottoposizione al vincolo cautelare a partire dal 10.4.2019, e non è quindi significativa di un ravvedimento del proposto, e, dall'altro, che risulta accertata la sussistenza in capo al predetto del pericolo di reiterazione di condotte illecite fino ad epoca assai prossima rispetto all'emissione del decreto di primo grado. La difesa lamenta genericamente l'avvenuta applicazione di misura cautelare e l'esecuzione di pena definitiva ritenute dal giudice giustificative della mancata emersione di reati piuttosto che fattori interruttivi a seguito dei quali andava accertata la ripresa della pericolosità. In realtà la difesa non precisa neppure se la restrizione fosse dovuta anche ad inizio di espiazione pena. Espiazione pena che ove avesse avuto inizio poco prima l'emissione della misura, risalente nel caso di specie al 2022, non avrebbe comunque costituito, di per sé, motivo di preclusione
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della valutazione della pericolosità sociale dal momento che lo stato detentivo per espiazione pena si risolve in ragione di sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione personale e non in un fattore di per sé preclusivo dell'emissione della stessa, ed implica piuttosto che sia rinnovato il giudizio di pericolosità nel momento in cui, terminata l'espiazione della pena, deve trovare esecuzione la misura (obbligo di rivalutazione della pericolosità sociale ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). La emissione e persistenza di una misura cautelare può invece essere ritenuta indicativa, quanto meno confermativa del giudizio di pericolosità del soggetto sottoposto a cautela. La decisione ha, dunque, certamente dato conto dell'attualità della pericolosità sociale generica del prevenuto alla data della decisione del Tribunale (2022), posta a base della disposta misura personale di prevenzione, rilevando, in definitiva, come proprio la misura cautelare in atto, preceduta da una condanna irrevocabile rispetto a fatti di reato in materia di stupefacenti verificatisi nel 2017, oltre che dalla commissione di ulteriori reati, deponesse per una apprezzata ed attuale pericolosità che consentiva di ritenere esistenti i presupposti della misura. Seppure il principio in ordine all'attuale pericolosità debba essere rapportato agli esiti della decisione della Corte EDU, De Tommaso c/Italia secondo cui il presupposto necessario della misura deve essere ancorato a dati e fatti oggettivi secondo un'interpretazione convenzionalmente orientata (Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, [...], Rv. 272522), si ritiene che tale valutazione sia stata compiutamente effettuata dalla Corte di merito nel caso in esame e che le deduzioni svolte in ricorso al riguardo si risolvono piuttosto in rilievi che impingono la motivazione.
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6. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, anche il quinto motivo di ricorso - che finisce con l'attingere, anch'esso, in maniera non consentita, e comunque generica, la motivazione del provvedimento impugnato, riproponendo, peraltro, anche temi già affrontati ai precedenti punti - è inammissibile. A differenza di quanto si assume in ricorso, gli argomenti posti a base della decisione che ha confermato la confisca dei terreni con relativi immobili su di essi costruiti contestata col motivo in scrutinio non si risolvono affatto in una ricostruzione meramente presuntiva, che elude il confronto con dati storici decisivi ed attribuisce rilevanza ablativa a condotte economicamente irrilevanti. Quanto alla mancata considerazione della possibilità del risparmio di più nuclei familiari, su cui fonda la sua principale censura il quinto motivo in scrutinio, si deve evidenziare che tale argomento del risparmio familiare che nell'ottica difensiva
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avrebbe dovuto giustificare innanzitutto l'acquisto dei terreni avvenuto nel 2006 su cui sono stati poi costruiti gli immobili - è prospettato in via del tutto generica. Non si può, invero, affidare l'allegazione di fonti economiche lecite alla mera prospettazione generica del risparmio familiare, laddove, peraltro, nel caso di specie è comunque emersa l'insussistenza di risorse sufficienti anche in relazione agli anni anteriori al 2006 in cui secondo l'impostazione difensiva si sarebbero creati i presupposti del risparmio familiare per l'acquisto dei terreni nel 2006. È la stessa disposizione normativa a prevedere che ciò che rileva è l'incapacità reddituale a sostenere l'acquisto che va ricostruita rispetto all'anno e alla perimetrazione di pericolosità con la conseguenza che ove la parte intende allegare una provvista lecita formatasi nel tempo, riveniente da epoca pregressa, non può limitarsi ad addurla genericamente, a fronte peraltro, come nel caso di specie, di emergenze non compatibili con la formazione di un risparmio. Infondata è anche la deduzione che definisce erronea e insufficiente la motivazione della Corte perché si arresterebbe al rilievo meramente formale della mancanza di redditi dichiarati nell'anno 2006, assumendo tale dato come indice dirimente di incapienza economica, senza individuare alcun concreto riscontro di entrate illecite o di operazioni finanziarie anomale. Ed invero, a differenza di quanto assume la difesa, non è affatto necessario tale riscontro. Si assume che così operando, il giudice avrebbe sostituito l'onere della prova della provenienza illecita con una presunzione di segno inverso, fondata esclusivamente sull'assenza di redditi ufficiali, presunzione che non troverebbe alcun supporto fattuale e che risulterebbe, per ciò stesso, logicamente e giuridicamente inadeguata a sorreggere la misura ablativa, vieppiù nel caso di specie in cui si tratterebbe di investimento graduale e programmato che non richiedeva flussi finanziari improvvisi. Tale impostazione, oltre che generica, è errata. Non si tratta di presunzione generica che non trova addentellati concreti dal momento che essa si ancora per legge all'incapacità reddituale, da un lato, e, dall'altro, alla pericolosità sociale lucrogenetica accertata relativamente al periodo dell'acquisto, coeva all'acquisto. E nel caso di specie i giudici di merito danno conto sia dell'accertamento della incapacità reddituale non oggetto di specifica contestazione difensiva e riguardante anche gli anni antecedenti al 2006 sia della fase constatativa attività delittuosa idonea, per consistenza e tipologia, a supportare gli acquisti.
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Tutto ciò senza considerare che la Corte di appello a proposito degli immobili costruiti sui terreni acquistati nel 2006 ha altresì evidenziato che anche la villetta è stata costruita in mancanza di risorse lecite idonee a sostenere i costi di costruzione e quindi con l'utilizzo di proventi illeciti, circostanza che rende in ogni caso
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596014732671ed13 Firmato Da: IC AR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4121cf9ec1f5203
Firmato Da: AT SE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8t2880d
suscettibile di confisca anche il terreno acquistato nel 2006. E ha al riguardo citato il condivisibile orientamento, ormai consolidato, di questa Corte secondo cui in tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un bene immobile, realizzato con somme di denaro di illecita provenienza su terreno di provenienza lecita. in quanto i due beni, sul piano economico e funzionale devono essere valutati unitariamente, non potendo essere suscettibili di un'utilizzazione separata, dovendosi dare maggior rilievo, in ambito penalistico, al maggior valore economico del fabbricato bene principale del quale il terreno, indipendentemente dalla sua estensione segue il regime giuridico, quale pertinenza, in conformità agli scopi della disciplina di prevenzione (cosi, Sez.
2. sentenza n. 40778 del 02/11/2021, Rv. 282195-02; in senso conforme, Sez. 5, sentenza n. 9366 del 21/11/2012, Rv. 255208-01). Ebbene, nel caso in esame il valore dei due immobili ivi realizzati risulta assai superiore a quello del terreno in questione, posto che secondo lo stesso consulente tecnico della difesa i suddetti edifici hanno comportato un costo di costruzione di oltre euro 212 mila, a fronte del prezzo di acquisto del terreno di appena euro 20.500. Pertanto- conclude il provvedimento impugnato anche sotto il suddetto profilo risulta pienamente giustificata la confisca del terreno in questione e degli edifici che vi insistono;
ciò consente anche di affermare osserva a tal punto la Corte di merito che a rigore non sarebbe in ogni caso rilevante la questione sollevata dalla difesa, concernente la perimetrazione temporale iniziale della pericolosità del proposto, sopra esaminata.
7. Il sesto motivo è innanzitutto generico lamentando che la ritenuta intestazione fittizia dei beni a DA NN, moglie del proposto, sarebbe intervenuta sulla base del mero accertamento dell'assenza di risorse proprie della predetta senza avvertire la necessità di ricostruire la provvista in modo effettivo e trascurando di tener conto dell'interdipendenza economico-familiare e della disponibilità penal-preventiva. Laddove la mancanza di redditi propri da parte del terzo familiare convivente non può che assurgere ad elemento primario nel caso della abitazione familiare dal momento che di tale bene evidentemente usufruisce anche il coniuge terzo intestatario, nel caso di specie, la moglie, oltre che il proposto, vivendo essi insieme. Mentre l'elemento complementare della disponibilità del bene da parte del solo proposto non può essere ritenuto dirimente in casi del genere proprio perché trattasi della casa coniugale, né potrebbe, per altro verso, assumere di per sé rilievo quindi, ai fini della dimostrazione della realità dell'intestazione, la disponibilità materiale del bene anche da parte dell'intestatario formale, in quanto tale disponibilità non può ritenersi di per sé indicativa dell'acquisto del bene con
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Firmato Da: AT SE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 596014732671ed13 Firmato Da: IC AR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4121cf9ec115203 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d8t2880d
provvista dell'intestatario. Il titolo legittimane la disponibilità in capo al terzo è in tal caso il rapporto di coniugio. Discende che non può ritenersi errata la ricostruzione come riportata nello stesso ricorso: "[n]el decreto, infatti, l'argomento dell'assenza di redditi viene utilizzato come chiave pressoché esclusiva per inferire la disponibilità del proposto: si afferma, per esempio, che DA avrebbe dichiarato nell'anno 2009 "appena 140,00 euro" e, in altro periodo, redditi modesti, e che non risultano mutui o finanziamenti a fronte di taluni acquisti;
da ciò si trae la conclusione della sperequazione e della provenienza illecita della provvista». In definitiva il motivo in scrutinio è anche manifestamente infondato nella parte in cui lamenta che la mancanza di risorse proprie sarebbe stata utilizzata dalla Corte di appello come "grimaldello" probatorio.
8. Il settimo motivo è anch'esso generico. Nel caso di specie, a differenza di quanto si assume in ricorso, la conferma della confisca dell'impresa individuale e dei beni mobili e mobili registrati, non è fondata esclusivamente sulla mancanza di specifiche deduzioni difensive, ma anche sulla ritenuta sproporzione, sia pure qualificata dalla difesa "in re ipsa". In realtà, la misura di prevenzione ha natura ripristinatoria ed entra in gioco il diritto di proprietà, sicché non è invocabile la proporzionalità rispetto al terzo né un suo coinvolgimento nell'attività illecita. Trattasi infatti di terzo e non di soggetto coinvolto nell'attività delittuosa. E la finalità perseguita è quella di eliminazione del bene "illecito" dal circuito lecito. Difetta un profilo squisitamente sanzionatorio con la conseguenza che si prescinde dalla partecipazione al fatto illecito da parte del terzo e dalla proporzionalità propria della funzione punitiva (qui si ragione piuttosto in termini di congruenza dell'ablato rispetto all'attività illecita). D'altronde una volta riconosciuta la intestazione fittizia il bene è da ritenere del proposto e rispetto al terzo non si pongono quindi né problemi di coinvolgimento illecito né di proporzionalità dell'incidenza dell'ablazione sul diritto di proprietà. D'altra parte, è vero che l'onere di dimostrare i presupposti della confisca grava sempre sull'autorità procedente (il primo passaggio dimostrativo è a suo carico), ma il fatto che la difesa non abbia formulato deduzioni specifiche ben può assumere rilievo nell'ambito della valutazione complessiva svolta dal giudice di secondo grado, anche perché ciò che compete all'accusa è, appunto, la dimostrazione del primo passaggio, dovendo e potendo poi la parte procedere alle allegazioni del caso. Deve essere piuttosto a monte rigoroso l'accertamento del tutto, ma riguardo a tale aspetto si rimanda a tutto quanto già osservato ai punti che precedono.
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Solo ove difetti un accertamento a monte adeguato sui presupposti, la misura si risolve in una illegittima afflizione lesiva del diritto di proprietà. Ove invece sussiste l'adeguato accertamento richiesto dalla legge, la misura assolve per definizione alla funzione ripristinatoria sua propria e non è sindacabile la sua estensione, non potendo che coincidere con la sottrazione del bene illecitamente acquisito.
9. L'ottavo, il nono ed il decimo motivo di ricorso, relativi alla terza interessata, CE RM, madre del proposto, pongono questioni analoghe a quelle sollevate in relazione alla moglie del proposto e più in generale col primo motivo di ricorso con riferimento al risparmio familiare, all'assenza di movimentazioni anomale e alla retroproiezione della pericolosità del proposto al 2006 ovvero in epoca anteriore alla sua manifestazione, sicché non può che rinviarsi a tutto quanto, in precedenza, già osservato al riguardo, ribadendo l'assoluta genericità ed inconferenza di tale impostazione difensiva.
10.L'undicesimo motivo - sui principi della proporzionalità e tutela del diritto di proprietà - è generico e manifestamente infondato in quanto, come già spiegato, è piuttosto il riferimento ai principi citati a sottintendere un'impostazione delle misure di prevenzione surrettiziamente penal-sanzionatoria, lamentando in definitiva la difesa la mancata dimostrazione della partecipazione della terza interessata a condotte illecite e della strumentalità del bene ad attività criminali a fronte di un bene destinato a finalità abitativa familiare, ovvero circostanze che, come detto, non rilevano ai fini prevenzionali in argomento.
11. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/04/2026.
Il Consigliere estensore AT SE
Il Presidente
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