Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 16629
CASS
Sentenza 8 maggio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione - difetto di tipizzazione e di riscontro fattuale dei presupposti della pericolosità qualificata

    La Corte ritiene che la pericolosità sociale sia stata accertata in modo adeguato, considerando la tipizzazione delle condotte e la valutazione delle fonti utilizzate. La misura patrimoniale è stata focalizzata sui fatti lucrogenetici, distinguendola dalla pericolosità personale.

  • Rigettato
    Erronea individuazione dell'arco temporale della pericolosità, inutilizzabilità della sentenza con pena sospesa e della sentenza di assoluzione

    La Corte ha ritenuto utilizzabili le risultanze investigative (intercettazioni) relative a fatti per i quali vi era stata assoluzione per motivi processuali, non potendo queste essere considerate precluse al giudice della prevenzione. Sono state valorizzate anche condanne e procedimenti pendenti, dimostrando la continuità della pericolosità.

  • Rigettato
    Insussistenza e attualità della pericolosità sociale

    La Corte ha ritenuto attuale la pericolosità, considerando che la cessazione delle manifestazioni di pericolosità era dovuta alla detenzione cautelare e non a un ravvedimento. La misura cautelare in atto e le condanne precedenti depongono per un'apprezzata e attuale pericolosità.

  • Rigettato
    Inefficacia della confisca per decorso del termine massimo di durata del giudizio di prevenzione

    La Corte ha ritenuto che, al netto dei rinvii richiesti dalle difese e delle sospensioni intervenute, l'ambito temporale del giudizio di appello sia rimasto inferiore ai termini di perenzione previsti dalla legge.

  • Rigettato
    Insussistenza del requisito della provenienza illecita delle risorse economiche per l'edificazione del bene immobile

    La Corte ha ritenuto che l'acquisto del terreno nel 2006 non fosse giustificato da risorse lecite, considerando l'incapacità reddituale dei familiari e la pericolosità sociale lucrogenetica accertata nel periodo coevo all'acquisto. Inoltre, l'immobile costruito successivamente è stato realizzato con proventi illeciti, rendendo l'intero bene suscettibile di confisca.

  • Rigettato
    Difetto di autonoma e rigorosa valutazione della posizione della terza interessata - illegittima applicazione di automatismi presuntivi fondati sul vincolo coniugale e sull'assenza di redditi

    La Corte ha ritenuto che la mancanza di redditi propri da parte del terzo familiare convivente sia un elemento primario nel caso di abitazione familiare, e che la disponibilità del bene da parte del proposto sia stata accertata.

  • Rigettato
    Erronea conferma della confisca dell'impresa individuale e dei beni mobili e registrati

    La Corte ha ritenuto che la confisca non sia fondata esclusivamente sulla mancanza di specifiche deduzioni difensive, ma anche sulla ritenuta sproporzione patrimoniale. La misura di prevenzione ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria.

  • Rigettato
    Difetto di autonoma valutazione della posizione di CE RM quale terza intestataria originaria dei beni

    Le questioni sollevate sono analoghe a quelle relative alla moglie del proposto e sono state ritenute generiche e inconferenti.

  • Rigettato
    Travestimento del fatto storico dell'acquisto del terreno, erronea valutazione della capacità economica di CE RM e indebita svalutazione del risparmio familiare

    La Corte ha ritenuto che la prospettazione del risparmio familiare fosse generica e che non vi fossero risorse sufficienti. Non è necessario un riscontro di entrate illecite, essendo sufficiente l'accertamento dell'incapacità reddituale e della pericolosità sociale lucrogenetica.

  • Rigettato
    Indebita retroproiezione della pericolosità e confisca di beni acquistati in epoca anteriore alla sua manifestazione

    Le questioni sollevate sono analoghe a quelle relative alla moglie del proposto e sono state ritenute generiche e inconferenti.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità e tutela del diritto di proprietà del terzo estraneo - funzione surrettiziamente sanzionatoria della confisca

    La Corte ha ritenuto che le doglianze relative ai principi di proporzionalità e tutela del diritto di proprietà siano generiche e infondate, poiché la misura di prevenzione ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 16629
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16629
    Data del deposito : 8 maggio 2026

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